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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1124 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin,
Giorgio Rodin e Floriana Ruiu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo trasmesso per via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e CP_1 dall'avvocato Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere l'indennizzo per danno biologico derivante dai postumi CP_2 dell'infortunio del 28 dicembre 2018, per il quale l' aveva riconosciuto una lesione CP_2 per “deficit articolare ginocchio sin, lesione II grado legamento collaterale interno, lesione completa legamento crociato posteriore, lesione corpo-corno posteriore menisco
pagina 1 di 4 mediale” comportante un danno biologico pari al 5%, al di sotto della soglia del danno minimo indennizzabile (pratica n. 516960171 del 28 dicembre 2018, provvedimento CP_2
del 5 dicembre 2019).
Il ricorrente, ritenendo insufficiente tale quantificazione a compensare l'effettiva entità della lesione per la menomazione sofferta e di aver diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico, ha proposto opposizione amministrativa senza esito alcuno.
Si era, perciò, trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior danno biologico, nonché del conseguente indennizzo di legge.
L' già dichiarato contumace con l'ordinanza del 16 gennaio 2024, si è costituito CP_2
in giudizio tardivamente, in data 3 luglio 2024, per contestare la fondatezza della domanda.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1
attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente a seguito dell'infortunio del
28 dicembre 2018 risulta affetto da “Postumi di lesione del menisco mediale e del ligamento collaterale mediale del ginocchio sin. da infortunio lavorativo in verosimili esiti di lesione LCP omolaterale”.
Il c.t.u., invero, ha così argomentato “Visitato nel corso delle attuali indagini peritali, si è potuta evidenziare la presenza di postumi di lesione meniscale mediale e del ligamento collaterale mediale del ginocchio sin.
A ciò si associa la presenza di instabilità posteriore da lesione del LCP dello stesso ginocchio sin., così come evidenziato solo in una visita specialistica del 14/5/19 a quasi sei mesi dal sofferto trauma (e comunque con diagnosi solo clinica e non strumentale).
Dovendo inquadrare i soli postumi dimostrabili dell'infortunio lavorativo si deve fare riferimento ai codici 277 del D.M. n. 38/2000 per la lesione del ligamento collaterale mediale ed al codice 283 dello stesso D.M. per la lesione meniscale non operata”.
Il perito officiato dal Tribunale ha ulteriormente precisato che “La lesione del ligamento crociato posteriore (di cui non vi è alcuna evidenza nelle ben due RMN eseguite) non può essere rapportata al sofferto infortunio; è verosimile che tale lesione fosse pregressa e quindi passata inosservata per ricostituzione apparente della continuità
pagina 2 di 4 del ligamento stesso.
A riprova di ciò sta l'ispessimento fibrotico-cicatriziale del ligamento collaterale laterale evidenziata sia nella RMN del 14/1/19 e del 21/3/19, che sta ad indicare un verosimile pregresso trauma a carico dello stesso ginocchio”.
Pertanto, il ctu ha ritenuto che non vi sia alcun nesso eziologico tra l'infortunio occorso in data 28 dicembre 2018 dall'odierno ricorrente e la lesione del ligamento crociato posteriore sofferta.
Il perito officiato da questo Tribunale ha, quindi, affermato che “Considerando un danno biologico del 2% per la lesione del LCM e del 4% per la lesione meniscale si può stabilire un danno biologico complessivo nella misura del 6% (settepercento)[rectius, seipercento] per i postumi dell'infortunio subito in data 28/12/18”.
Alla luce delle esposte considerazioni mediche il consulente tecnico d'ufficio ha, dunque, così concluso “ presenta segni riferibili a postumi di Parte_1
infortunio lavorativo del 28/12/18 nella misura del 6% (seipercento) di danno biologico”.
Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in fase di esame preliminare della relazione tecnica.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, in ragione del riconoscimento dei postumi permanenti da infortunio riscontrati dal ctu, lesione del LCM (legamento collaterale mediale) nella misura di un danno biologico del 2% e lesione meniscale a cui
è stata riconosciuta una menomazione pari al 4%, la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere valutata in un danno biologico complessivo del Parte_1
6% a partire dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018.
Ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 6% con decorrenza dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018, con il conseguente riconoscimento dell'indennizzo in capitale.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del signor CP_2 Pt_2
del predetto indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo
[...]
accertato come sopra nella misura del 6%, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come modificate dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,00 ad euro 26.000), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' CP_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore della ricorrente avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate CP_2
in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “lesione del LCM (legamento collaterale Parte_1 mediale)” nella misura del 2% e da “lesione meniscale” nella misura del 4% reliquati permanenti da infortunio di natura professionale, cui è conseguito un danno biologico complessivo pari al 6% con decorrenza di legge dell'infortunio del 28 dicembre 2018 e ha perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in capitale;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2
predetto indennizzo in capitale, nella misura del 6%, con decorrenza di legge dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi euro 2697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1124 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin,
Giorgio Rodin e Floriana Ruiu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo trasmesso per via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e CP_1 dall'avvocato Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere l'indennizzo per danno biologico derivante dai postumi CP_2 dell'infortunio del 28 dicembre 2018, per il quale l' aveva riconosciuto una lesione CP_2 per “deficit articolare ginocchio sin, lesione II grado legamento collaterale interno, lesione completa legamento crociato posteriore, lesione corpo-corno posteriore menisco
pagina 1 di 4 mediale” comportante un danno biologico pari al 5%, al di sotto della soglia del danno minimo indennizzabile (pratica n. 516960171 del 28 dicembre 2018, provvedimento CP_2
del 5 dicembre 2019).
Il ricorrente, ritenendo insufficiente tale quantificazione a compensare l'effettiva entità della lesione per la menomazione sofferta e di aver diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico, ha proposto opposizione amministrativa senza esito alcuno.
Si era, perciò, trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior danno biologico, nonché del conseguente indennizzo di legge.
L' già dichiarato contumace con l'ordinanza del 16 gennaio 2024, si è costituito CP_2
in giudizio tardivamente, in data 3 luglio 2024, per contestare la fondatezza della domanda.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1
attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente a seguito dell'infortunio del
28 dicembre 2018 risulta affetto da “Postumi di lesione del menisco mediale e del ligamento collaterale mediale del ginocchio sin. da infortunio lavorativo in verosimili esiti di lesione LCP omolaterale”.
Il c.t.u., invero, ha così argomentato “Visitato nel corso delle attuali indagini peritali, si è potuta evidenziare la presenza di postumi di lesione meniscale mediale e del ligamento collaterale mediale del ginocchio sin.
A ciò si associa la presenza di instabilità posteriore da lesione del LCP dello stesso ginocchio sin., così come evidenziato solo in una visita specialistica del 14/5/19 a quasi sei mesi dal sofferto trauma (e comunque con diagnosi solo clinica e non strumentale).
Dovendo inquadrare i soli postumi dimostrabili dell'infortunio lavorativo si deve fare riferimento ai codici 277 del D.M. n. 38/2000 per la lesione del ligamento collaterale mediale ed al codice 283 dello stesso D.M. per la lesione meniscale non operata”.
Il perito officiato dal Tribunale ha ulteriormente precisato che “La lesione del ligamento crociato posteriore (di cui non vi è alcuna evidenza nelle ben due RMN eseguite) non può essere rapportata al sofferto infortunio; è verosimile che tale lesione fosse pregressa e quindi passata inosservata per ricostituzione apparente della continuità
pagina 2 di 4 del ligamento stesso.
A riprova di ciò sta l'ispessimento fibrotico-cicatriziale del ligamento collaterale laterale evidenziata sia nella RMN del 14/1/19 e del 21/3/19, che sta ad indicare un verosimile pregresso trauma a carico dello stesso ginocchio”.
Pertanto, il ctu ha ritenuto che non vi sia alcun nesso eziologico tra l'infortunio occorso in data 28 dicembre 2018 dall'odierno ricorrente e la lesione del ligamento crociato posteriore sofferta.
Il perito officiato da questo Tribunale ha, quindi, affermato che “Considerando un danno biologico del 2% per la lesione del LCM e del 4% per la lesione meniscale si può stabilire un danno biologico complessivo nella misura del 6% (settepercento)[rectius, seipercento] per i postumi dell'infortunio subito in data 28/12/18”.
Alla luce delle esposte considerazioni mediche il consulente tecnico d'ufficio ha, dunque, così concluso “ presenta segni riferibili a postumi di Parte_1
infortunio lavorativo del 28/12/18 nella misura del 6% (seipercento) di danno biologico”.
Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in fase di esame preliminare della relazione tecnica.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, in ragione del riconoscimento dei postumi permanenti da infortunio riscontrati dal ctu, lesione del LCM (legamento collaterale mediale) nella misura di un danno biologico del 2% e lesione meniscale a cui
è stata riconosciuta una menomazione pari al 4%, la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere valutata in un danno biologico complessivo del Parte_1
6% a partire dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018.
Ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 6% con decorrenza dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018, con il conseguente riconoscimento dell'indennizzo in capitale.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del signor CP_2 Pt_2
del predetto indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo
[...]
accertato come sopra nella misura del 6%, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come modificate dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,00 ad euro 26.000), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' CP_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore della ricorrente avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate CP_2
in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “lesione del LCM (legamento collaterale Parte_1 mediale)” nella misura del 2% e da “lesione meniscale” nella misura del 4% reliquati permanenti da infortunio di natura professionale, cui è conseguito un danno biologico complessivo pari al 6% con decorrenza di legge dell'infortunio del 28 dicembre 2018 e ha perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in capitale;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2
predetto indennizzo in capitale, nella misura del 6%, con decorrenza di legge dalla data dell'infortunio del 28 dicembre 2018, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi euro 2697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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