TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/2019 R.G.
tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Procacci come da procura in atti
[...]
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Labianca come da procura in Controparte_1
atti
CONVENUTO
e
, in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Vito Petrarota come da procura in atti
CONVENUTA
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale de Palma come da procura in Controparte_3
atti
TE CH
e
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bonaduce come da procura in atti Controparte_4
TERZA CHIAMATA
e
ALLIANZ S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Amato come da procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “contratto d'appalto. Risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI
Per le parti costituite: come da scritti conclusivi, che devono considerarsi integralmente trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.2.2019, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_3 Parte_4 Controparte_2
titolare dell'omonima impresa individuale e l'arch. chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni, così precisate con comparsa conclusionale:
“1)- previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi descritti in narrativa, conseguenti: alla mancata
realizzazione dell'edificio sostenibile secondo i criteri di cui al Protocollo Itaca, ai fenomeni infiltrativi
verificatisi e all'annullamento in autotutela da parte del del Certificato di Agibilità, tutti Controparte_5
afferenti al fabbricato condominiale sito in alla via Vecchia Sovereto n. 2/A e alle unità immobiliari CP_5
in esso comprese, -individuate catastalmente al fg. 23 p.lla 3035 sub. 7 e sub. 17 (proprietà
[...]
), sub. 3 (proprietà ), sub. 12 e sub. 21 (proprietà Parte_5 Parte_1
) e sub. 9 e sub. 20 (proprietà )- condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_4 Parte_3
1669 c.c., A. la ditta , in persona del suo omonimo titolare, nonché il Direttore dei Lavori Controparte_2
arch. e il Tecnico Certificatore Ing. , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dai sigg.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
ai danni conseguenti alla mancata realizzazione dell'edificio sostenibile secondo i criteri di Parte_3
cui al Protocollo Itaca che si quantificano in: - € 97.299,55 per -€ 54.469,09 per Parte_6
-€ 54.598,81 per OR B. La ditta , in persona del suo omonimo titolare, Pt_3 Controparte_2
nonché il Progettista arch. in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dai Controparte_1
2 sigg.ri , e per i danni conseguenti ai fenomeni Parte_1 Parte_2 Parte_4
infiltrativi verificatisi negli immobili, che si quantificano in: - € 3.747,03 per : Parte_6
- € 2.498,02 per OR: C. L'arch. Progettista e Direttore dei lavori, l'ing. Controparte_1
, Calcolatore delle Strutture e Direttore dei lavori delle Strutture e la ditta Controparte_6 CP_2
ditta esecutrice dei lavori e venditrice degli immobili, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...]
subiti dai sigg.ri e conseguenti all'annullamento in autotutela da Parte_1 Parte_2
parte del del Certificato di Agibilità che si quantificano in: - € 18.000,00 in solido per Controparte_5
a titolo di danno patrimoniale;
- € 10.000,00 per a titolo Parte_6 Parte_1
di danno non patrimoniale;
- € 10.000,00 per a titolo di danno non patrimoniale;
- € Parte_2
21.000,00 per (€ 2.000,00 per danno patrimoniale e € 19.000,00 per danno non patrimoniale) - € Pt_3
21.000,00 per OR (€ 2.000,00 per danno patrimoniale e € 19.000,00 per danno non patrimoniale) 3)-
condannare i predetti convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, una all'iva e al
cap come per legge nonché al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/14”.
Gli attori, in sintesi, fondavano le domande sulle seguenti motivazioni: premettevano di aver acquistato dalla ditta unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale dalla stessa realizzato, Controparte_2
sotto la direzione lavori dell'architetto e di aver successivamente riscontrato gravi vizi presso Controparte_1
le unità immobiliari;
che, in particolare, le altezze nette interne degli immobili risultavano inferiori all'altezza minima prevista dall'art. 48 del regolamento edilizio PRG di e dal D.M. del 5 luglio 1975; che, per CP_5
tale ragione, il Comune di a seguito di sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale, annullava in CP_5
autotutela il certificato di agibilità degli appartamenti;
che riscontravano, inoltre, vizi all'impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria;
che l'edificio realizzato non sarebbe conforme ai criteri previsti dal protocollo Itaca (L. R. n. 13/08); che la ditta esecutrice aveva dichiarato in fase di progetto, confermando tale circostanza al termine della realizzazione dell'immobile, che il complesso immobiliare sarebbe stato realizzato rispettando i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla legge n.13/08, così godendo dei conseguenti vantaggi premiali previsti (10% di incremento della volumetria realizzabile); che il prezzo di vendita degli immobili era commisurato al valore che le unità avrebbero dovuto avere in considerazione degli elevati standard, mai realizzati, di sostenibilità ambientale, come dichiarato in fase progettuale;
che il
3 certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio emesso il 27.01.2016, a firma dell'ing. , Controparte_4
era da ritenersi invalido in quanto emesso da soggetto certificatore carente dei requisiti necessari per l'emissione dello stesso;
che si verificavano gravissimi problemi di infiltrazione di acqua nelle proprie unità
immobiliari, che avevano pregiudicato le strutture murarie dei soffitti causando, in più punti, la caduta di calcinacci e formazioni di muffe, pregiudicando la salubrità dell'alloggio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.6.2019 si costituiva in giudizio l'impresa individuale CP_2
in persona dell'omonimo titolare dell'impresa, che chiedeva l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “a) fissare nuova per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. b) In
via preliminare e nel merito accertare l'intervenuta decadenza e prescrizione dei termini ex art. 1699 c.c.,
respingere in toto la domanda attrice sia nell'an che nel quantum debeatur poiché destituita di giuridico
fondamento in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge. c)
Dichiarare che i chiamati in causa Ing. con studio professionale in alla Via Controparte_3 CP_5
F. De Lucia n. 9 e Ing. con studio professionale in alla Via don Tonino Bello n. Controparte_4 CP_5
9, siano tenuti a manlevare il convenuto da ogni e qualsivoglia pregiudizio che potesse derivare
dall'accoglimento anche parziale della domanda, condannando gli stessi a rifondere al convenuto quanto sarà
eventualmente tenuto a pagare agli attori”.
A fondamento della domanda sosteneva che l'intervento della Polizia Municipale si appalesa strumentale e preordinato al solo fine di rimettere nei termini gli attori nella possibilità di intraprendere l'odierno giudizio,
in quanto certificato di agibilità a firma del Dirigente UTC era già stato rilasciato in data 06/05/2016; che,
inoltre, gli attori avevano già accertato, tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula dell'atto pubblico,
l'assenza di qualche centimetro in ordine alle altezze dei singoli appartamenti;
che, quindi, il provvedimento di annullamento in autotutela si presenta tardivo e illegittimo in quanto a parere del Dirigente l'altezza netta interna delle unità immobiliari degli attori era inferiore ai requisiti minimi imposti dall'art. 48 del Reg. Edilizio
di e dal D.M. 05/07/1975; che inoltre, lo stesso Dirigente non ha tenuto conto che gli appartamenti CP_5
erano dotati di ingressi, corridoi, bagni, per cui la normativa richiamata prevede un'altezza di mt. 2,40 e non di mt. 2,70; che, in ogni caso, l'assenza di qualche centimetro alla misura di mt. 2,70, non costituendo
4 variazione essenziale al progetto approvato ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 380/2001 non poteva comportare l'annullamento in autotutela del certificato;
che, in particolare, l'arch. provvedeva a redigere Controparte_1
il progetto architettonico ed a dirigere i lavori fino all'ultimazione, mentre l'Ing. Controparte_3
calcolava le strutture in cemento armato ed era direttore dei lavori delle stesse, mentre la pratica relativa alla
L.R. 13/2008, finalizzata all'attuazione del protocollo Itaca era a cura dall'ing. ; che, Controparte_4
quindi, quand'anche si ritenesse sussistente qualche profilo di responsabilità, la stessa non sarebbe a sé
ascrivibile, in quanto ditta esecutrice materiale dei lavori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.6.2019 si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi
dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e, quindi, ad integrare in contraddittorio) la società , CP_7
con sede legale in Trieste alla Largo Ugo Irneri n.1, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi a
manlevare l'arch. di quanto possa essere eventualmente condannato a pagare in Controparte_1
favore degli attori, in forza di polizza assicurativa n° 113433781 per la rca professionale. Chiede che il G.I.
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire
la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto avendo
l'arch regolarmente adempiuto all'obbligo professionale assunto e così dichiararlo liberato da tutti CP_1
gli oneri derivanti da eventuali vizi di costruzione non addebitabili in alcun modo al convenuto;
condannare
gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, una all'IVA e al CAP, nonché al
rimborso forfettario come per legge”.
Evidenziava, in particolare: che l'incarico a sé conferito in data 27.12.2010 dall'impresa riguardava CP_2
l'ottenimento del Permesso di Costruire, dell'Autorizzazione Paesaggistica e della Certificazione di sostenibilità ambientale;
che, quanto alla certificazione di sostenibilità ambientale, specificato di volersi avvalere dell'incremento volumetrico massimo previsto dalla L.R. 13/2008, redigeva e trasmetteva personalmente relazione tecnica esplicativa e schede di valutazione e, quanto all'attestato di Conformità di
Progetto, la relativa certificazione veniva eseguita dall'ing. , tecnico incaricato Controparte_4
5 dall'impresa; che, in sintesi, ricopriva solamente il ruolo di Direttore dei Lavori Architettonici essendo stata affidata la Direzione dei Lavori delle Strutture all'ing. , mentre alla realizzazione del progetto CP_3
partecipavano altre figure professionali;
che il progetto architettonico veniva redatto in modo tale che chiunque potesse operare sul fabbricato senza compromettere la conformità delle opere alle prescrizioni igienico-
sanitarie in materia di altezze minime, indicando per ciascun livello precise informazioni relative alle quote,
alle altezze nette di interpiano e allo spessore dei solai e indica un maggiore spessore aggiunto sovrapposto a quello del solaio strutturale necessario al fine di migliorare le prestazioni energetiche del fabbricato;
che il sig.
non provvedeva alla nomina di un Direttore dei Lavori della Sostenibilità Ambientale che potesse CP_2
interfacciarsi con il tecnico certificatore, tanto che l'attuazione del Protocollo Itaca risulta l'esito di un combinato di azioni singole e non l'espressione di una competenza di cure dedicate e applicate con metodo;
che trasmessa la comunicazione di fine lavori in data 10/11/2015, terminavano gli adempimenti a proprio carico;
che l'unica attestazione relativa alla misura delle altezze, veniva presentata a lavori ultimati, in data
26/11/2015 da soggetto terzo e non riporta la firma dell'arch. che i rilievi effettuati dalla Polizia CP_1
Municipale hanno evidenziato che, in media, le misurazioni raccolte negli appartamenti dell'edifico condominiale presentano scarti compresi nella misura del 2% della tolleranza legale introdotta dal D.P.R.
n.380/2001; che, inoltre, il comma 2-ter dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che non ogni violazione eccedente il 2% costituisce difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti, come ribadito dalla Sez. VI del Consiglio di Stato nella sentenza 30/03/2017 n. 1481; che il
Certificatore del Progetto di Sostenibilità Ambientale, ing. , avrebbe dovuto evidenziare Controparte_4
le eventuali criticità emerse dopo aver analizzato l'opera realizzata e dopo le opportune verifiche in cantiere e,
al limite, prescrivere di revisionare il protocollo Itaca secondo le sue indicazioni;
che, solo dopo aver rivalutato il livello di sostenibilità ambientale della variante finale al progetto della sostenibilità energetica, il certificatore avrebbe potuto emettere il Certificato di Sostenibilità Ambientale da trasmettere alla Regione Puglia;
che il certificatore non ha mai trasmesso, al termine di ogni sua valutazione, l'esito negativo né richiesto l'aggiornamento del Protocollo Itaca in variante, né l'indispensabile asseverazione della conformità al
Protocollo Itaca delle opere realizzate e ultimate rilasciato dal Direttore dei Lavori, con responsabilità anche dell'UTC di che non ha mai rilevato nessuna di queste anomalie amministrative;
che nell'ambito della CP_5
6 esecuzione del progetto di sostenibilità ambientale per il fabbricato di interesse, non è possibile individuare un
Direttore dei Lavori incaricato di seguire gli aspetti specialistici legati alle prescrizioni imposte dal Protocollo
Itaca né è presumibile che tale competenza possa sovrapporsi a quella architettonica assegnata all'arch.
completamente estraneo al procedimento;
che si occupava prevalentemente degli aspetti CP_1
architettonici e di quelli condominiali e nessuna responsabilità può essergli ascritta essendo solo il redattore del Progetto Itaca, ma mai il diretto controllore dei lavori di esecuzione e, meno che mai, il suo certificatore.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo depositata il 5.12.2019 si costituiva in giudizio l'ing.
[...]
che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale nel merito il Controparte_3
rigetto delle domande articolate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed in relazione alla
chiamata in causa, non tenuto l'ing. alla manleva, perché non responsabile degli Controparte_3
oneri derivanti da eventuali vizi di costruzione, avendo egli adempiuto regolarmente all'obbligo professionale
assunto, con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio”.
Evidenziava, in particolare che: in relazione ai lavori di costruzione dell'edificio, ricopriva sin dall'inizio l'incarico professionale di calcolatore delle strutture, mentre, a partire dal 20/03/2013, veniva nominato
Direttore dei lavori delle Strutture, ricoprendo, invece, l'arch. l'incarico di Direttore Controparte_1
dei lavori architettonici nonché progettista;
pertanto, il proprio ruolo riguardava la direzione dei lavori per la realizzazione delle strutture in conformità al progetto architettonico predisposto e, in quell'ambito, le dimensioni delle strutture ivi comprese le altezze;
vi è dunque completa estraneità da qualsiasi altro addebito che non sia collegato al calcolo delle altezze asseritamene inferiori al minimo previsto, ipotesi questa destituita di fondamento;
che in data 11/02/2014, a seguito della ultimazione delle strutture verificata con sopraluogo del 10/02/2014, dichiarava la conformità al progetto, a cui seguiva il certificato di collaudo rilasciato dall'ing.
; tra gennaio e febbraio 2016, gli attori acquistavano dall'impresa costruttrice le unità Persona_1
immobiliari con asseriti vizi, a cui seguiva in data 06/05/2016 certificato di abitabilità delle predette unità
immobiliari; appare incomprensibile la regione per la quale in data 03/05/2018 e in data 17/05/2018 la Polizia
Municipale del Comune di effettuava sopraluoghi alle predette unità immobiliari, operando dei rilevi CP_5
che inducevano l'Ufficio Tecnico del Comune di all'annullamento del certificato di abitabilità delle CP_5
7 unità immobiliari, rilasciato più di due anni prima;
il provvedimento di annullamento appare illegittimo e abnorme, atteso che le misurazioni operate dagli agenti intervenuti all'ispezione, essendo pari al limite minimo previsto al netto del 2% di tolleranza rispetto all'altezza minima prevista dal progetto architettonico, non producono alcuna difformità rispetto al medesimo ed ai limiti previsti dalla legge;
l'irrilevante riduzione delle altezze si verificava a seguito della esigenza di dotare i solai di uno spessore di cm. 30, e non dei 25 previsti,
esigenza questa resa edotta negli elaborati esecutivi nonché nella relazione e nei tabulati di calcolo delle strutture in cemento armato sottoscritte dal Progettista nonché Direttore dei Lavori architettonici;
prima di depositare la pratica al Genio Civile aveva necessariamente verificato la congruenza delle altezze di interpiano e degli spessori dei solai previsti, dovendo occuparsi anche della fase esecutiva delle opere di c.a.; riceveva,
quindi, l'incarico di Calcolatore delle Strutture dalla ditta , basandosi su elaborati architettonici CP_2
ricevuti dal progettista senza alcuna indicazione circa agli incentivi volumetrici previsti dalla L. R. 13/2008 né
circa il contenuto del protocollo Itaca ad eccezione del Quadro Sinottico dei volumi della tavola n. 3, che calcolava il volume relativo all'incentivo della suddetta legge pari al 10% del volume del regolamento.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo depositata il 20.1.2020 si costitutiva in giudizio l'ing.
[...]
che chiedeva: “1) in primis, ritenere infondata la domanda di risarcimento danni proposta Controparte_4
dagli attori nei confronti della ditta convenuta e, per l'effetto, rigettarla con ogni Controparte_2
conseguenza di legge, in ordine alle spese e compensi di causa anche in favore della odierna concludente
chiamata in causa;
- 2) nella denegata ipotesi di soccombenza della ditta convenuta rispetto alla domanda
risarcitoria proposta dagli attori nei suoi confronti, accertare e dichiarare l'estraneità dell'Ing. CP_4
all'attività professionale di progettazione e Direzione Lavori delle unità immobiliari di proprietà
[...]
degli attori e, di conseguenza, rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta dalla ditta costruttrice
convenuta e chiamante in causa nei confronti dell'Ing. in relazione alle singole richieste Controparte_4
risarcitorie avanzate dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, con la condanna della stessa ditta
convenuta e chiamante in causa alla rifusione in favore dell'Ing. delle spese e compensi Controparte_4
del presente giudizio”.
Evidenziava la tardività del provvedimento di annullamento in autotutela del certificato di agibilità oltre che
8 l'abnormità dello stesso in quanto essendo le altezze inferiori di pochi centimetri a mt. 2,70, ciò non costituisce variazione essenziale rispetto al progetto approvato;
che condividendo, inoltre, le argomentazioni difensive della ditta convenuta , evidenziava come alcun profilo di responsabilità potesse essere Parte_7
ad essa ascritto, essendosi limitata alla realizzazione della pratica relativa alla L.R. 13/2008 finalizzata all'attuazione del protocollo Itaca;
che, diversamente, l'arch. riceveva incarico Controparte_1
professionale di progettazione finalizzato all'ottenimento del permesso di costruire nonché la Direzione dei
Lavori, e, successivamente, a seguito di rinuncia del detto professionista, conferiva all'Ing. CP_3 [...]
l'incarico di Direttore dei Lavori delle strutture nell'intervento di costruzione;
che non vi è stato nessun CP_3
apporto professionale né dal punto di vista progettuale, circa la redazione del progetto strutturale, né dal punto di vista esecutivo, circa la direzione dei lavori.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo del 10.12.2019 si costitutiva in giudizio Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva: “--in via principale rigettare ogni domanda formulata nei
confronti dell'Arch. perché assolutamente infondata e non provata, con Controparte_1
conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva proposta da quest'ultimo verso la deducente
Allianz spa;
--in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della -infondata-
domanda attorea, limitare la stessa all'effettivo apporto causale riferibile all' Arch. Controparte_1
, di cui si chiede sin d'ora l'esplicita quantificazione III termini percentuali, ai fini dell'applicazione del
[...]
vincolo di solidarietà di cui innanzi, --ed in ogni caso, ai fini della manleva Allianz spa, limitare la condanna
della stessa nel rispetto di tutte e ciascuna delle condizioni di polizza, fra cui massimale, scoperti, franchigia
e vincolo di solidarietà; con vittoria, in ogni caso, al pagamento di spese, onorari e competenze di causa”.
Evidenziava l'inoperatività della polizza assicurativa per non essere la richiesta di risarcimento stata inviata dall'assicurato entro il 2 maggio 2019, data in cui la polizza n. 113433781 veniva in scadenza;
che, in ogni caso, la polizza, in virtù della clausola di retroattività quinquennale, copre quanto compiuto dal professionista assicurato sino al 2.5.2013, non essendo oggetto di copertura i fatti successivi;
che, nel merito, non vi sarebbe responsabilità dell'assicurato in ragione della considerazione che lo stesso ebbe ad occuparsi esclusivamente della parte progettuale, ma non anche di quella realizzativa/esecutiva.
9
All'udienza di prima comparizione del 24.1.2020, venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co.6,
c.p.c. e la causa veniva rinviata al 16.12.2021 per la decisione sui mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti. Esperita la prova testimoniale richiesta da parte attrice, ammessa con ordinanza del 16.12.2021, con successiva ordinanza del 24.5.2022 veniva ammessa c.t.u., poi effettivamente espletata a mezzo dell'ing.
. All'udienza del 18.4.2024 veniva rigettata la richiesta del convenuto Persona_2 Controparte_1
di integrazione della c.t.u. e con ordinanza del 9.7.2024 la causa veniva riservata in decisione con
[...]
assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per gli scritti difensivi che tutte le parti depositavano.
Diritto.
Gli attori hanno agito per l'accertamento della presenza di gravi difetti presso le unità immobiliari acquistate dalla impresa convenuta e per la condanna della stessa, unitamente al direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1669
c.c., al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione degli edifici secondo le caratteristiche previste nel contratto di vendita, per il verificarsi di fenomeni infiltrativi presso le unità immobiliari, nonché
per il risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivanti dall'annullamento del certificato di abitabilità.
In via preliminare, l'impresa convenuta ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione essendo decorso il termine annuale previsto dalla norma.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non merita accoglimento, avendo la parte attrice proposto la domanda entro il termine di un anno dalla data di emissione del provvedimento di annullamento in autotutela del certificato di abitabilità del 12.9.2018; la domanda si presenta tempestiva anche in riferimento ai fenomeni infiltrativi riscontrati nelle unità immobiliari di proprietà degli attori, avendo l'istruttoria orale richiesta da parte attrice permesso di evidenziare la tempestività della denuncia dei suddetti vizi.
Venendo al merio, vi è infatti che dall'esame dei contratti stipulati dalle parti attrici e la ditta convenuta,
quest'ultima si obbligava al trasferimento delle unità immobiliari in favore degli acquirenti con l'obbligo di richiedere ed ottenere certificato di abitabilità garantendo la sussistenza dei relativi requisiti;
si obbligava,
inoltre, alla realizzazione del fabbricato in conformità alle caratteristiche costruttive previste dalla L. n.
10 13/2008, Regione Puglia, in quanto soggetto aderente al c.d. “Protocollo Itaca”.
Sul punto, la prospettazione attorea in ordine alla mancanza di tali caratteristiche riferite agli immobili oggetto di causa, della non corrispondenza del fabbricato alle caratteristiche costruttive previste dalla L. n. 13/2008,
ha trovato conferma nella relazione peritale espletata dal c.t.u., ing. . Persona_3
Lo stesso non può dirsi, invece, in relazione alla mancanza delle altezze minime delle unità immobiliari per quanto si dirà di seguito.
Il c.t.u., con relazione chiara ed immune da vizi logico giuridici, dalla quale questo Giudicante non ha ragione di discostarsi, ha provveduto a rispondere ai singoli quesiti formulati con ordinanza del 5.1.2023.
E dunque, venendo ad analizzare, paragrafo per paragrafo, l'elaborato peritale è emerso quanto segue.
In risposta al primo quesito inerente, in sintesi, alla sussistenza della prospettata difformità delle altezze nette interne delle unità abitative degli attori, della ascrivibilità di tale difformità alla fase progettuale o esecutiva e dell'incidenza di tanto rispetto al rilascio del certificato di agibilità, il ctu ha concluso che “le rilevazioni hanno
restituito delle altezze nette interne inferiori al minimo di 2,70m previsto per le unità ambientali classificate
come “abitative”. Tuttavia, la normativa di settore identificabile con il DPR 380/2001 e s.m.i. “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” disciplina anche le cosiddette “Tolleranze
Costruttive”. […] Stante ciò e applicando la tolleranza dimensionale all'altezza minima prevista, si ha che
non vi è violazione edilizia se l'altezza interpiano risulta pari a: H ridotta = 2,70m – 2% = 2,64m
Confrontando tale dato con quanto rilevato in loco si ottiene un sostanziale rispetto dell'altezza tollerabile
nei locali destinati ad abitazione e pertanto allo stato attuale, con riferimento alle normative oggi vigenti, tale
situazione non può incidere sul rilascio della certificazione di agibilità. […] Tuttavia, nonostante il rispetto
delle tolleranze costruttive sopra menzionate, il non ottenimento di un'altezza interpiano pari a 2,70m è
ascrivibile a una non corretta valutazione in fase di progettazione. […] progettista Arch. Controparte_1
aveva previsto correttamente un'altezza netta interna dei piani abitativi pari a 2,70 m, ma
[...]
ipotizzando uno spessore del pacchetto di calpestio di 10cm che, in presenza di un impianto termico a
pavimento radiante, può risultare molto esiguo” (par. 4.1, pag. 17 dell'elaborato peritale in atti).
Il c.t.u. ha dunque riscontrato che, pur essendovi stata una violazione delle altezze minime previste per legge,
l'altezza complessiva rispetta comunque la soglia minima di tollerabilità di legge e che tale difformità, entro
11 questi limiti, non rileva ai fini del mancato rilascio del certificato di abitabilità. Ha comunque accertato che il mancato ottenimento dell'altezza minima è imputabile alla fase di progettazione per la non corretta valutazione dello spessore del pacchetto di calpestio.
Ciò posto, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da parte attrice in relazione alla circostanza dell'annullamento del certificato di abitabilità non merita accoglimento, quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per mancanza della prova dell'esborso relativo alla pratica di sanatoria e quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per assenza di allegazioni probatorie in ordine al danno patito dagli attori.
Risultano invece fondate le ulteriori domande formulate da parte attrice.
Infatti, proseguendo l'analisi dell'elaborato peritale, emerge che il c.t.u., in risposta al secondo e terzo quesito,
inerenti, in sintesi, alla mancata realizzazione delle unità immobiliari conformemente ai requisiti qualitativi previsti dal c.d. Protocollo Itaca (segnatamente, la previsione o meno nel progetto edilizio dell'alimentazione da fonte di energia rinnovabile degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, nonché
l'eventuale realizzazione;
la realizzazione dei requisiti costruttivi di sostenibilità ambientale e qualità cui al c.d. Protocollo Itaca riportati nel progetto edilizio), ha concluso: “il sottoscritto CTU ha provveduto a
modificare i dati di input nel protocollo Itaca 2009 per quanto concerne i criteri 3.1 “Energia termica per
ACS” e 3.2 “Energia Elettrica”, riducendo i relativi punteggi, così come si ripeterà per tutti i criteri esaminati
al fine di calcolare il livello di sostenibilità attuale dell'edificio oggetto di contenzioso […]” (paragrafo 4.2,
pag. 32 dell'elaborato peritale in atti). “Alla luce di quanto descritto precedentemente e dalla rimodulazione
dei punteggi dei criteri in funzione delle analisi condotte in loco e al raffronto di quanto previsto in progetto,
il punteggio complessivo del livello di sostenibilità ambientale dell'edificio oggetto di contenzioso si riduce a
2,75” (paragrafo 4.3.10, pag. 51 dell'elaborato peritale in atti).
In risposta al quesito inerente all'iscrizione o meno dell'ing. nell'elenco certificatori di Controparte_4
sostenibilità degli edifici di cui alla L.R. 13/08 al momento della certificazione che la stessa ha rilasciato in ordine all'avvenuta realizzazione degli interventi di sostenibilità ambientale nella costruzione del fabbricato condominiale sito in alla via vecchia Sovereto 2/A, ha verificato l'assenza di tale abilitazione al CP_5
momento del rilascio del certificato (paragrafo 4.4, pag. 53 dell'elaborato peritale in atti).
12 Ha, infine, accertato la sussistenza dei gravi fenomeni infiltrativi in relazione ad ogni singola unità immobiliare
(paragrafo 4.5, pag. 53 ss. dell'elaborato peritale in atti).
Accertata la sussistenza dei gravi vizi sugli immobili oggetto di causa, così come prospettato dalla parte attrice ed esclusa la rilevanza della dedotta violazione dell'altezza minima prevista per legge, il c.t.u. ha poi proceduto alla quantificazione del deprezzamento di ogni singola unità immobiliare rispetto a quelle che erano le qualità
promesse in fase di compravendita, sia relativamente ai vizi per i quali potevano essere eseguiti interventi di ripristino che per quelli i cui interventi non sono effettivamente realizzabili.
Ha così proceduto al calcolo del deprezzamento delle unità immobiliari sommando tra di loro le componenti di deprezzamento per: l'accertata assenza del dichiarato livello di sostenibilità ambientale (D1), per il verificarsi dei fenomeni infiltrativi (D2) e per il mancato rispetto dei requisiti di isolamento acustico (D3) in relazione ad ogni singola unità immobiliare di proprietà degli attori “ = €. 41.658,30+ €. Parte_1
3.747,03+ €.39.641,25 = €. 85.046,58 […] €. 23.298,59+ €. 22.170,50 = €. 45.469,09 […] Parte_8
= €. 23.365,06+ €. 2.498,02+€.22.233,75 = €. 48.096,83” (pag. 66 dell'elaborato in atti). Parte_9
La relazione peritale ha dunque permesso di evidenziare la sussistenza dei gravi vizi prospettati da parte attrice nonché la successiva quantificazione degli stessi in termini di deprezzamento delle singole unità immobiliari rispetto al valore d'acquisto.
La domanda di parte attrice, nei limiti indicati, merita dunque accoglimento.
Venendo a questo punto ai criteri di riparto della responsabilità seguono i seguenti principi.
Parte attrice ha agito per l'accertamento della responsabilità nei confronti dell'impresa esecutrice e del progettista nonché direttore dei lavori;
ha poi esteso, a seguito di chiamata in causa da parte dell'impresa convenuta, la domanda anche nei confronti del tecnico certificatore, ing. e del direttore Controparte_4
dei lavori delle strutture, ing. . Controparte_3
“In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi
inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della
solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice
procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica
domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055,
13 comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui
una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023).
Quanto al danno conseguente al deprezzamento delle unità immobiliari livello di sostenibilità ambientale (D1),
per il verificarsi dei fenomeni infiltrativi (D2) e per il mancato rispetto dei requisiti di isolamento acustico
(D3), gli stessi sono ascrivibili all'impresa convenuta, nella duplice veste di appaltatrice nonché parte venditrice degli immobili, all'arch. progettista e direttore dei lavori, essendo i vizi Controparte_1
per cui è procedimento riconducibili alla fase di progettazione.
Accadeva poi che l'arch. con dichiarazione di rinuncia del 20/03/2013 dichiarava Controparte_1
di rinunciare al solo incarico del Direttore dei Lavori delle strutture e contestualmente l'Ing. Controparte_3
dichiarava di accettare, a far tempo dalla stessa data, l'incarico di direttore dei lavori delle strutture
[...]
nell'intervento di costruzione dell'edificio per cui è procedimento.
Sempre il 20/03/2013, veniva sottoscritto verbale di constatazione sullo stato dei lavori dall' Arch.
[...]
dall'Ing. e dal . Controparte_1 Controparte_3 Persona_4
In definitiva, l'arch. provvedeva a redigere il progetto architettonico ed a dirigere i lavori Controparte_1
fino all'ultimazione, mentre l'ing. provvedeva al calcolo delle strutture in c.a. e direttore dei lavori CP_3
delle stesse e l'ing. svolgeva l'incarico di direttore dei lavori a seguito di rinuncia Controparte_3
dell'arch. Controparte_1
Pertanto, i profili di responsabilità devono essere riconosciuti in solido all'impresa in quanto Per_4
esecutrice delle opera ed all'arch. ed all'ing. in quanto progettisti e direttori dei Controparte_1 CP_3
lavori.
Non merita accoglimento la domanda formulata dal convenuto nei confronti dell'ing. Controparte_2 [...]
e dell'ing. per essere il primo estraneo alle vicende relative ai vizi Controparte_3 Controparte_4
inerenti la conformità ambientale e per la seconda estranea alla responsabilità per i suddetti vizi in quanto imputabili alla fase di progettazione e/o realizzazione delle unità immobiliari.
, titolare dell'omonima impresa individuale, l'arch. e l'ing. Controparte_2 Controparte_1 [...]
vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 85.046,58 in CP_3
favore di e € 45.469,09 in favore di ed € Parte_1 Parte_2 Parte_3
14 48.096,83 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. Parte_4
Non può essere accolta la domanda di ulteriore risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle altezze degli appartamenti parchè tale da non determinare conseguenze, allegate e provate dalle parti, diverse dal rilascio del certificato di abitabilità, comunque ottenuto dagli attori.
Resta da esaminare il profilo relativo all'operatività della polizza assicurativa per responsabilità professionale in favore dell'arch. al momento del verificarsi dei fatti per cui è procedimento. Controparte_1
La Compagnia di assicurazione ha sostenuto l'inoperatività della polizza in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento non perveniva durante il periodo di vigenza della polizza e, in ogni caso, la relativa comunicazione, in violazione dell'art. 1913 c.c., perveniva oltre tre giorni dalla notizia del sinistro.
L'assunto non coglie nel segno.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge infatti che la polizza aveva validità sino al giorno 2.5.2019,
con estensione del periodo di validità postuma di 60 giorni dalla cessazione del contratto (cfr. pag. 2 di 7 del documento di polizza), mentre la notifica dell'atto di chiamata in causa all'assicurazione, atto idoneo a manifestare la richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicuratrice, si perfezionava in data 24.6.2019 quindi entro il periodo di proroga di validità della polizza a seguito di cessazione del contratto.
Del pari, non può condividersi l'eccezione di inoperatività della polizza per violazione del termine di cui all'art. 1913 c.c., in ragione della non perentorietà del termine previsto e della circostanza che la denuncia del sinistro avveniva, nel rispetto dei termini procedimentali, a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa in favore della parte convenuta nel giudizio intrapreso dagli attori.
La domanda di manleva può dunque trovare accoglimento in ragione dell'operatività della polizza assicurativa al momento del verificarsi del sinistro.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'impresa individuale , in persona dell'omonimo titolare dell'impresa, dell'arch. Controparte_2 Controparte_1
e dell'ing. .
[...] CP_3
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m.
n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 in relazione all'importo complessivo del decisum, invece poste a carico delle parti che le hanno sostenute in relazione ai terzi chiamati in causa, poiché riferita a posizioni
15 suscettibili di apprezzamento giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1105/2019 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di citazione notificato in data 18.2.2019 e, per l'effetto, condanna l'impresa individuale
[...]
, in persona dell'omonimo titolare dell'impresa, l'arch. e l'ing. Controparte_2 CP_1 Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 85.046,58 in favore di Controparte_3
e € 45.469,09 in favore di ed € 48.096,83 in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di , oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, a titolo di risarcimento Parte_4
dei danni per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti dell'impresa individuale in persona dell'omonimo titolare
[...] Controparte_2
dell'impresa, dell'arch. a titolo di risarcimento dei danni per annullamento del Controparte_1
certificato di abitabilità;
3. rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dall'impresa individuale , in persona dell'omonimo titolare dell'impresa, nei
[...] Controparte_2
confronti di e di Controparte_6 Controparte_4
4. dichiara tenuti e condanna l'impresa individuale , in persona dell'omonimo titolare Controparte_2
dell'impresa, l'arch. e e l'ing. , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento delle competenze di lite in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 1.241,00 per spese ed euro Parte_4
11.268,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione
– ridotta del 50% in ragione della ridotta attività istruttoria svolta -, fase decisoria), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
16 5. competenze relative ai terzi chiamati in causa ed Allianz s.p.a. a carico delle parti che Controparte_4
le hanno sostenute;
6. pone le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell'impresa individuale
, in persona dell'omonimo titolare dell'impresa, dell'arch. e Controparte_2 Controparte_1
dell'ing. in solido tra loro;
Controparte_3
7. condanna Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare Controparte_1
per le somme che questi dovesse pagare in favore degli attori.
Trani, 19.7.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
17