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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA IN, nella causa civile iscritta al N. 8945/2024 R.G..L. promossa
DA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SPINA
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
DI EM
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' in Palermo, Via CP_1
AN 59 resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
1 La Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti gli importi di cui alla nota di rettifica dell opposta, CP_1
datata 12.05.2024, relativa al DM – 2013 periodo 12/2013, per differenze contributive e relative sanzioni, determinate della revoca di sgravi contributivi per irregolarità DURC.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'opponente, che liquida in complessivi € 4.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso nota di rettifica dell' datata 12.05.2024, relativa CP_1
al DM – 2013 periodo 12/2013, per differenze contributive e relative sanzioni, determinate della revoca di sgravi contributivi per irregolarità
DURC cd. interno, eccependo che la nota era stata emessa dopo che parte ricorrente aveva già provveduto – mediante rateazione del debito 8.04.2024
– al pagamento dei contributi contestati dall con invito a regolarizzare CP_1
pervenutole il 8.02.2024, a seguito di contestazione dell degli CP_1
importi pagati in relazione al DM – 2013 periodo 12/2013, per disconoscimento di conguaglio e irregolarità contributiva (DURC interno negativo).
Parte ricorrente eccepiva, in ogni caso, l'illegittimità della revoca degli sgravi in godimento, operata mediante la nota di rettifica opposta, dopo la regolarizzazione della posizione contributiva operata dalla società ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso, in quanto infondato: “In forza della legge indicata i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva, che, come noto, è rilasciato in favore dei datori di lavoro che non presentano irregolarità nel versamento della contribuzione di previdenza ed assistenza.
Ai sensi dell'art 4 del DM n 30 01 20215”. Qualora non sia possibile attestare la 2 regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1
soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito
a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a
15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, con circ. n. 19/2015, che la verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal
DM 30 gennaio 2015, “dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle” (cfr., altresì, circ. n. 126/2015).
Trascorso infruttuosamente il termine di 15 gg dalla notifica dell'invito a regolarizzare , l' può procedere al recupero delle agevolazioni richieste con relativo addebito, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.
La presenza di un inadempimento non sanato entro giorni 15 dalla notifica del suo accertamento ha come conseguenza la decadenza dai benefici contributivi in godimento del datore di lavoro per tutto il periodo in cui la irregolarità sussiste.
L'eventuale pagamento della contribuzione dovuta oltre il termine di giorni quindici
è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, legge n.
296/2006.
Trascorso detto lasso temporale, in assenza di pagamento in sanatoria, troverà applicazione l'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06. 3 Questa è anche l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nella circolare n. 34/2008.”.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte, onerando le parti del deposito della giurisprudenza rispettivamente citata, che appariva contrastante.
Il ricorso appare fondato.
Ed invero, come rilevato anche nella sentenza della locale Corte
d'Appello n. 1398/2021 prodotta in atti, che si condivide e richiama, il procedimento relativo al cd. DURC interno richiamato dall è regolato CP_1
dalla circolare del Ministero del Lavoro n.19/2015 (che richiama il DM
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015), citata proprio dall' quale fonte di regolamentazione del procedimento in questione, CP_1
e dalla successiva Circolare n.126 del 26.6.2015 (che a sua volta richiama il dianzi citato DM n.19/2015) secondo cui “L'invito a regolarizzare riporta
l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a
15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Il Ministero, nell'ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata
l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità” (cfr. pag. 13 circolare n. 126/2015).
L'orientamento assunto dalla Corte d'Appello con la sentenza sopra citata è stato ribadito dalla stessa con la successiva sentenza n. 1204/2022, prodotta in atti e che pure si condivide e richiama, per la medesima ragione sopra riportata.
4 Il funzionario ascoltato ha confermato che parte ricorrente godeva CP_1
degli sgravi contributivi, e che, a seguito dell'invito a regolarizzare la contribuzione (per la quale vi era un debito derivante da una serie di compensazioni non dovute o duplicate) comunicato il 8.02.2024, “la ricorrente ha chiesto la dilazione dei pagamenti, ma lo ha fatto solo il 5.04.2024, …”; di seguito l comunicava alla ricorrente la nota di rettifica opposta, CP_1
datata 12.05.2024 e, quindi, pacificamente successiva alla regolarizzazione mediante la dilazione di pagamento concessa dall'Istituto, cui seguivano regolarmente i pagamenti da parte della ricorrente.
Osserva il Tribunale che, in applicazione dei principi come sopra affermati nelle citate pronunce della locale Corte d'Appello, in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015 – ribadita sul punto da quella n. 126/2015 -, la nota di rettifica opposta risulta illegittima, in quanto ha concluso il procedimento con la revoca degli sgravi contributivi in un momento in cui l'irregolarità contributiva contestata era già stata sanata, sia pure oltre il termine di 15 giorni assegnato. Del resto, detta interpretazione risulta conforme alla finalità della normativa, che è appunto quella di consentire la regolarizzazione delle irregolarità contributive.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in pinto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, CP_1
come liquidare in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025
La Giudice
LA IN
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA IN, nella causa civile iscritta al N. 8945/2024 R.G..L. promossa
DA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SPINA
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
DI EM
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' in Palermo, Via CP_1
AN 59 resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
1 La Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti gli importi di cui alla nota di rettifica dell opposta, CP_1
datata 12.05.2024, relativa al DM – 2013 periodo 12/2013, per differenze contributive e relative sanzioni, determinate della revoca di sgravi contributivi per irregolarità DURC.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'opponente, che liquida in complessivi € 4.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso nota di rettifica dell' datata 12.05.2024, relativa CP_1
al DM – 2013 periodo 12/2013, per differenze contributive e relative sanzioni, determinate della revoca di sgravi contributivi per irregolarità
DURC cd. interno, eccependo che la nota era stata emessa dopo che parte ricorrente aveva già provveduto – mediante rateazione del debito 8.04.2024
– al pagamento dei contributi contestati dall con invito a regolarizzare CP_1
pervenutole il 8.02.2024, a seguito di contestazione dell degli CP_1
importi pagati in relazione al DM – 2013 periodo 12/2013, per disconoscimento di conguaglio e irregolarità contributiva (DURC interno negativo).
Parte ricorrente eccepiva, in ogni caso, l'illegittimità della revoca degli sgravi in godimento, operata mediante la nota di rettifica opposta, dopo la regolarizzazione della posizione contributiva operata dalla società ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso, in quanto infondato: “In forza della legge indicata i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva, che, come noto, è rilasciato in favore dei datori di lavoro che non presentano irregolarità nel versamento della contribuzione di previdenza ed assistenza.
Ai sensi dell'art 4 del DM n 30 01 20215”. Qualora non sia possibile attestare la 2 regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1
soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito
a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a
15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, con circ. n. 19/2015, che la verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal
DM 30 gennaio 2015, “dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle” (cfr., altresì, circ. n. 126/2015).
Trascorso infruttuosamente il termine di 15 gg dalla notifica dell'invito a regolarizzare , l' può procedere al recupero delle agevolazioni richieste con relativo addebito, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.
La presenza di un inadempimento non sanato entro giorni 15 dalla notifica del suo accertamento ha come conseguenza la decadenza dai benefici contributivi in godimento del datore di lavoro per tutto il periodo in cui la irregolarità sussiste.
L'eventuale pagamento della contribuzione dovuta oltre il termine di giorni quindici
è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, legge n.
296/2006.
Trascorso detto lasso temporale, in assenza di pagamento in sanatoria, troverà applicazione l'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06. 3 Questa è anche l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nella circolare n. 34/2008.”.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte, onerando le parti del deposito della giurisprudenza rispettivamente citata, che appariva contrastante.
Il ricorso appare fondato.
Ed invero, come rilevato anche nella sentenza della locale Corte
d'Appello n. 1398/2021 prodotta in atti, che si condivide e richiama, il procedimento relativo al cd. DURC interno richiamato dall è regolato CP_1
dalla circolare del Ministero del Lavoro n.19/2015 (che richiama il DM
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015), citata proprio dall' quale fonte di regolamentazione del procedimento in questione, CP_1
e dalla successiva Circolare n.126 del 26.6.2015 (che a sua volta richiama il dianzi citato DM n.19/2015) secondo cui “L'invito a regolarizzare riporta
l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a
15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Il Ministero, nell'ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata
l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità” (cfr. pag. 13 circolare n. 126/2015).
L'orientamento assunto dalla Corte d'Appello con la sentenza sopra citata è stato ribadito dalla stessa con la successiva sentenza n. 1204/2022, prodotta in atti e che pure si condivide e richiama, per la medesima ragione sopra riportata.
4 Il funzionario ascoltato ha confermato che parte ricorrente godeva CP_1
degli sgravi contributivi, e che, a seguito dell'invito a regolarizzare la contribuzione (per la quale vi era un debito derivante da una serie di compensazioni non dovute o duplicate) comunicato il 8.02.2024, “la ricorrente ha chiesto la dilazione dei pagamenti, ma lo ha fatto solo il 5.04.2024, …”; di seguito l comunicava alla ricorrente la nota di rettifica opposta, CP_1
datata 12.05.2024 e, quindi, pacificamente successiva alla regolarizzazione mediante la dilazione di pagamento concessa dall'Istituto, cui seguivano regolarmente i pagamenti da parte della ricorrente.
Osserva il Tribunale che, in applicazione dei principi come sopra affermati nelle citate pronunce della locale Corte d'Appello, in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015 – ribadita sul punto da quella n. 126/2015 -, la nota di rettifica opposta risulta illegittima, in quanto ha concluso il procedimento con la revoca degli sgravi contributivi in un momento in cui l'irregolarità contributiva contestata era già stata sanata, sia pure oltre il termine di 15 giorni assegnato. Del resto, detta interpretazione risulta conforme alla finalità della normativa, che è appunto quella di consentire la regolarizzazione delle irregolarità contributive.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in pinto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, CP_1
come liquidare in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025
La Giudice
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