Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2025, proposto da
IM UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza resa dal Giudice di Pace di Catania n. 1135/2012, emessa in data 20.02.2012, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Comune debitore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LE PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione della sentenza in epigrafe con cui il Comune resistente è stato condannato al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo.
La sentenza risulta essere passata in giudicato, come da attestazione versata in atti ed è stata notificata al Comune in data 7 maggio 2022.
2. L’Amministrazione locale resistente si è costituita in giudizio e ha, anzitutto, eccepito la prescrizione del credito vantato dal privato, posto che la sentenza in argomento sarebbe stata resa dal giudice di pace il 31 marzo 2012 e sarebbe stata notificata solo il 7 maggio 2022.
In secondo luogo, l’Ente locale ha altresì eccepito come il titolo giudiziale di cui trattasi, notificato in forma esecutiva al Comune durante il periodo di dissesto finanziario, per una partita debitoria che avrebbe dovuto trovare soddisfare da parte dell’OSL, previa istanza di parte di ammissione al passivo, invero mai presentata dal privato, avrebbe dovuto essere nuovamente notificato al Comune rientrato in bonis al termine del periodo di dissesto.
3. Con memoria del 27 febbraio 2026 parte ricorrente ha dedotto in merito all’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte pubblica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
4. Il Collegio deve, anzitutto, disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Catania.
Com’è noto, il termine di prescrizione delle obbligazioni promananti da una sentenza è fissato in dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione giudiziale, e non dal deposito della medesima, come stabilito dall’art. 2953 c.c., essendo ciò sufficiente ad escludere che il credito, nel caso di specie, possa dirsi prescritto.
Come rilevato dalla parte ricorrente e non eccepito dalla difesa comunale, venendo in rilievo una sentenza non notificata alla controparte, la sua definitività è occorsa per effetto dello spirare del termine lungo per l’impugnazione (sei mesi), con ciò significando che, applicando anche la sospensione feriale dei termini, la decisione giudiziale di cui si discorre è passata in giudicato solo nel mese di novembre 2012, valendo la notifica del titolo occorsa il 7 maggio 2022 quale valido e tempestivo atto di interruzione del termine di prescrizione decennale.
5. Parimenti infondata, poi, è l’eccezione sollevata dalla difesa comunale con cui si ritiene che sarebbe improduttiva di effetti la notifica effettuata nei confronti del Comune nel 2022, dal momento che l’Ente locale si sarebbe trovato in stato di dissesto finanziario dal 2018, con conseguente competenza dell’OSL sui debiti rientranti nel periodo temporale antecedente alla dichiarazione di dissesto.
Vero è che, ai sensi dell’art. 248, co. 2, T.U.E.L., “ dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”, ma tale statuizione impedisce ai creditori dell’Ente locale, soltanto, di avviare o proseguire procedure esecutive e non anche di effettuare notifiche di titoli giudiziali pregressi.
Così come rilevato dalla g.a. “ la dichiarazione di dissesto finanziario preclude, nei confronti dell'Ente Locale, unicamente le azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, ma non anche le azioni dichiarative o le altre azioni ” (T.A.R. Puglia, Lecce, sent. n. 439/2025).
Ovviamente, l’odierno ricorrente, a seguito della notificazione del titolo effettuata in pendenza dello stato di dissesto, non avrebbe potuto (cosa che comunque non ha fatto) pretendere il pagamento immediato del debito da parte del Comune, posto che il suo credito, durante il periodo del dissesto, avrebbe potuto trovare soddisfazione soltanto previa presentazione di apposita istanza di ammissione al passivo indirizzata all’OSL che, comunque, non risulta essere stata presentata.
A fronte di tale situazione, non sussistono valide ragioni per ritenere che la notifica del titolo occorso nel maggio 2022 possa essere considerata invalida, con conseguente necessità di provvedere ad una nuova notificazione del titolo all’Amministrazione comunale resistente, dovendosi piuttosto rilevare come, tuttalpiù, essa vada ritenuta inefficace, nel senso che il termine dilatorio di centoventi giorni riservato alla p.a. per adempiere alle proprie obbligazioni, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003, nel caso di specie, debba decorrere non già dalla notificazione del titolo, come di norma avviene, ma soltanto dal rientro in bonis del Comune, posto che è solo a partire da quest’ultimo momento che l’Ente debitore risulta essere nuovamente abilitato a provvedere al pagamento di quanto dovuto, con conseguente facoltà per il privato di incardinare le opportune azioni esecutive per ottenere la soddisfazione del suo credito.
Né è possibile sostenere che durante il periodo di operatività dell’organo straordinario, per la liquidazione della massa passiva relativa al periodo ante dissesto, il Comune perda ogni forma di legittimazione a ricevere la notifica di titoli giudiziali pregressi.
Tanto chiarito e considerato che, nel caso in esame, la notifica del titolo giudiziale è occorsa il 7 maggio 2022 e che il rendiconto dell’OSL è stato approvato il 10 luglio 2025, il prefato termine dilatorio di centoventi giorni deve iniziare a decorrere dal giorno 11 luglio 2025, con ciò significando che, alla data di notifica dell’odierno ricorso in ottemperanza (19.12.2025), esso risultava essere decorso, non ravvisandosi alcun profilo di inammissibilità del gravame in tali termini.
Venendo al merito della questione, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Come risulta dagli atti di causa parte ricorrente vanta ancora un diritto di credito nei confronti del Comune cristallizzato dalla sentenza n. 1135/2012 del giudice di pace di Catania, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Ente debitore.
6. Alla luce del perdurante inadempimento del Comune intimato, deve pertanto essere disposto che esso provveda al pagamento di quanto dovuto in favore della parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
7. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente.
8. Alla luce della peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene non vi siano i presupposti, allo stato, per l’accoglimento della domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), del codice di rito amministrativo.
9. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo, dovendosi precisare come queste non possano essere distratte in favore del procuratore antistatario, atteso che l’ammissione al gratuito patrocinio, definitivamente accolta in questa sede processuale, comporta che l’Ente soccombente versi le somme indicate da questo giudice in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133, del d.P.R. n. 115/2002, come confermato nel dispositivo.
10. Con separato decreto, invece, all’esito di apposita udienza fissata in camera di consiglio, sarà liquidato il compenso per gratuito patrocinio al procuratore di parte ricorrente che ha già depositato apposita istanza in tal senso unitamente allo scritto difensivo del 27 febbraio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Catania di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte ricorrente;
3) respinge l’istanza protesa all’ottenimento delle astreintes .
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, con devoluzione a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133, d.P.R. n. 115 del 2002.
Accoglie l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all'adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
LE PR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE PR | RA TO |
IL SEGRETARIO