Articolo 3 della Legge 12 aprile 1965, n. 447
Articolo 2
Versione
4 giugno 1965
Art. 3.
Agli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 giugno 1965