Art. 3.
Agli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.