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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VA D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7298 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 08/07/2025 tra
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DOMENICO STANGA ( presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Carozza Antonio ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 08/07/2025 il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo;
la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/09/2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/06/2013 dal quale erano nati due figli, Persona_1 il 13/07/2014 e il 07/02/2016. Riferiva che nel febbraio del 2021 aveva Persona_2 sorpreso il marito a far uso di droghe e di aver subìto minacce di morte che l'avevano indotta, nel maggio del 2021, a trasferirsi con i figli presso l'abitazione della madre. Aggiungeva che, malgrado l'allontanamento forzoso dalla casa coniugale, il resistente aveva continuato a rivolgerle minacce e ad avere comportamenti violenti nei suoi confronti, oltre che ad interrompere qualsiasi forma di sostentamento economico per sé e per i figli. Rappresentava che il resistente aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un'altra donna. Deduceva che lo stesso aveva lavorato quale dipendente presso il concessionario nel Controparte_3 biennio 2014-2016 e, successivamente, aveva intrapreso la professione di elettrauto, percependo introiti per circa € 2.500,00 al mese. Infine, riferiva di essere disoccupata a partire dal 20 settembre 2022, mentre in precedenza aveva lavorato quale contabile a tempo determinato percependo uno stipendio mensile di € 1.200,00. Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente,
l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli VA e , oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la moglie, la integrale percezione dell'assegno unico, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli VA e con il Per_2 padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/01/2023, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che, a seguito delle denunce sporte dalla moglie, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni gli aveva prescritto l'obbligo di seguire un percorso presso il SerD per liberarlo dalla dipendenza.
Riferiva che, dopo aver frequentato regolarmente tale percorso, si era sottoposto a diversi esami che avevano dato esito negativo sia per quanto riguarda l'assunzione di droghe sia per l'abuso di alcool. Inoltre, riportava di corrispondere alla resistente una somma pari ad € 260,00, oltre all'assegno unico (€ 170,00), alle spese scolastiche per i figli (€ 190,00) e all'abbigliamento per quest'ultimi. Rilevava di svolgere l'attività di elettrauto, di non godere di un reddito stabile e di non possedere alcuna auto di grossa cilindrata. Rappresentava che i figli vedevano regolarmente il padre e che il loro rapporto era sereno, malgrado le continue limitazioni imposte dalla ricorrente circa le loro frequentazioni. Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli
VA e con il padre, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 400,00 Per_2 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 10/01/2023, il Presidente delegato, sentite le parti, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita da parte del padre, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a euro 150,00 mensili, nonché l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie. All'udienza del 14/07/2023, il Giudice prendeva atto dell'accordo raggiunto tra le parti in merito al diritto di visita del padre.
Successivamente, all'esito dell'udienza cartolare del 08/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò posto, la ricorrente ha presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, riferiva che la rottura del rapporto coniugale era intervenuta dopo aver scoperto che il marito faceva uso di sostanze stupefacenti, divenendo aggressivo e violento nei suoi confronti e non curante dei bisogni di sé e dei figli. Le allegazioni della ricorrente trovano adeguato riscontro probatorio per le ragioni che seguono. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. di recente Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). La Corte di legittimità, peraltro, rileva che la dipendenza da alcool e droghe può essere gestita con impegno dal paziente tramite l'autodeterminazione. Sul tema si legge che “deve osservarsi al riguardo che la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito. […] Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (cfr. tra le ultime Cass. 18074 del 2014) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali
e non condivise […], così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale” (vd. Cass. Civ., Sez. I, 09/04/2015, n. 7132). Nel caso di specie, la ricorrente ha provato l'uso di sostanze stupefacenti da parte del marito, nonché le minacce da questi subite, allegando il verbale della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli del 19/01/2022 (cfr. documento 4), due denunce/querele sporte rispettivamente il 16/06/2021 ed il 21/08/2021 ed un verbale di pronto soccorso ove emerge un'aggressione subìta da parte di persona nota (cfr. verbale di pronto soccorso del 01/09/2021).
Il resistente, invece, ha allegato le osservazioni del P.M. ove emerge “un probabile utilizzo di sostanze stupefacenti” (cfr. ricorso del PMM ex art. 333) e la relazione dell'ASL dalla quale emergono gli esiti negativi degli esami tossicologici relativi al periodo di osservazione dal
01/07/02022 al 09/08/2022. La suddetta documentazione, da un lato, avvalora il racconto della ricorrente, dall'altro, prova che la rottura definitiva del rapporto coniugale è strettamente connessa alla condotta violativa del dovere di solidarietà e lealtà del marito in costanza di matrimonio. Va pertanto accolta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma II, c.c.
Va confermato l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti (cfr. verbale del 10/01/2023).
Si conferma l'insussistenza dei presupposti per assegnare la casa coniugale ad uno dei due coniugi, poiché la stessa è stata lasciata da entrambi in data 03/11/2021 (cfr. verbale udienza del
10/01/2021), come risulta dal verbale allegato dal resistente alla propria memoria difensiva (cfr. verbale di consegna di arredi ed elettrodomestici) e dal ricorso introduttivo.
Va confermata la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre così come da accordo raggiunto tra le parti in data 14/07/2023, poiché il Tribunale lo ritiene conforme all'interesse dei minori. Pertanto, i minori pernotteranno dal padre a weekend alternati;
nel mese di luglio i bambini andranno al mare con il padre per singole giornate senza pernotto e nel mese di agosto andranno in vacanza con il padre dal 23 al 25 agosto e, infine, il padre li riaccompagnerà
a casa una volta usciti da scuola (cfr. verbale 14/07/2023) ; quanto alle vacanze estive e natalizie si dispone che i minori stiano con il padre alternativamente i giorni 24 e 31 e i giorni 31 dicembre e primo gennaio;
potranno altresì stare col padre il giorno di Pasqua o il lunedì in albis .
Quanto alle statuizioni economiche in favore dei figli minori, considerando la capacità economica delle parti, occorre rilevare che la ricorrente risulta essere disoccupata;
il resistente, invece, ha un'officina nella quale lavora come elettrauto, ma non ha depositato alcuna documentazione idonea a mostrare la propria situazione economica, eccezion fatta per l'anno
2022 per il quale appare un reddito d'impresa di € 7.492,00 (cfr. dichiarazione dei redditi PF
2022 allegata dalla ricorrente). Il Tribunale reputa, pertanto, congruo confermare l'importo di €
400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli VA e , oltre al 50% delle spese extra-assegno (cfr. verbale del Per_2
10/01/2023).
Da ultimo, in merito alla domanda delle parti di statuire in ordine all'assegno unico familiare, la ricorrente chiede il 100% in suo favore, mentre il resistente il 50% in favore di ciascun genitore.
Sul punto, si menziona una recente pronuncia di legittimità con la quale la Suprema Corte, condividendo l'interpretazione della norma in tema di assegno unico familiare operata dall' CP_4 nella circolare n. 23/22, chiarisce che tale assegno può essere attribuito al genitore collocatario poiché quest'ultimo “provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio” giacché
“finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi volti a sostenere la genitorialità e la natalità” (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n. 4672). Applicando il predetto principio al caso di specie, il Tribunale reputa congruo disporre la percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente.
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre evidenziare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”
(vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, va confermato un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad €
150,00, poichè la situazione economica delle parti appare invariata rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, non avendo provveduto ad ulteriori allegazioni a riguardo ( essendo rimasto indimostrato l'assunto di parte resistente secondo cui la ricorrente lavorerebbe e persistendo lo svolgimento di attività di elettrauto da parte del resistente con una significativa sproporzione dei redditi tra le parti, essendo pacifico che la richiedente non ha mezzi adeguati ad acquisire un reddito sufficiente a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio).
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
(CE) il 18/06/1984 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, Parte_1
II, comma, c.c. con addebito a carico del marito;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
30, Parte 2, Serie A, anno 2013);
3. conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. dispone la percezione in misura integrale dell'assegno familiare in favore della ricorrente;
6. conferma l'obbligo a carico del resistente di mantenimento della moglie, versando alla ricorrente, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno come individuate in parte motiva;
7. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge in favore dell'avv. Stanga antistatario .
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est. dott. VA D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VA D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7298 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 08/07/2025 tra
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DOMENICO STANGA ( presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Carozza Antonio ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 08/07/2025 il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo;
la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/09/2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/06/2013 dal quale erano nati due figli, Persona_1 il 13/07/2014 e il 07/02/2016. Riferiva che nel febbraio del 2021 aveva Persona_2 sorpreso il marito a far uso di droghe e di aver subìto minacce di morte che l'avevano indotta, nel maggio del 2021, a trasferirsi con i figli presso l'abitazione della madre. Aggiungeva che, malgrado l'allontanamento forzoso dalla casa coniugale, il resistente aveva continuato a rivolgerle minacce e ad avere comportamenti violenti nei suoi confronti, oltre che ad interrompere qualsiasi forma di sostentamento economico per sé e per i figli. Rappresentava che il resistente aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un'altra donna. Deduceva che lo stesso aveva lavorato quale dipendente presso il concessionario nel Controparte_3 biennio 2014-2016 e, successivamente, aveva intrapreso la professione di elettrauto, percependo introiti per circa € 2.500,00 al mese. Infine, riferiva di essere disoccupata a partire dal 20 settembre 2022, mentre in precedenza aveva lavorato quale contabile a tempo determinato percependo uno stipendio mensile di € 1.200,00. Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente,
l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli VA e , oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la moglie, la integrale percezione dell'assegno unico, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli VA e con il Per_2 padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/01/2023, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che, a seguito delle denunce sporte dalla moglie, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni gli aveva prescritto l'obbligo di seguire un percorso presso il SerD per liberarlo dalla dipendenza.
Riferiva che, dopo aver frequentato regolarmente tale percorso, si era sottoposto a diversi esami che avevano dato esito negativo sia per quanto riguarda l'assunzione di droghe sia per l'abuso di alcool. Inoltre, riportava di corrispondere alla resistente una somma pari ad € 260,00, oltre all'assegno unico (€ 170,00), alle spese scolastiche per i figli (€ 190,00) e all'abbigliamento per quest'ultimi. Rilevava di svolgere l'attività di elettrauto, di non godere di un reddito stabile e di non possedere alcuna auto di grossa cilindrata. Rappresentava che i figli vedevano regolarmente il padre e che il loro rapporto era sereno, malgrado le continue limitazioni imposte dalla ricorrente circa le loro frequentazioni. Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli
VA e con il padre, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 400,00 Per_2 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 10/01/2023, il Presidente delegato, sentite le parti, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita da parte del padre, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a euro 150,00 mensili, nonché l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie. All'udienza del 14/07/2023, il Giudice prendeva atto dell'accordo raggiunto tra le parti in merito al diritto di visita del padre.
Successivamente, all'esito dell'udienza cartolare del 08/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò posto, la ricorrente ha presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, riferiva che la rottura del rapporto coniugale era intervenuta dopo aver scoperto che il marito faceva uso di sostanze stupefacenti, divenendo aggressivo e violento nei suoi confronti e non curante dei bisogni di sé e dei figli. Le allegazioni della ricorrente trovano adeguato riscontro probatorio per le ragioni che seguono. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. di recente Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). La Corte di legittimità, peraltro, rileva che la dipendenza da alcool e droghe può essere gestita con impegno dal paziente tramite l'autodeterminazione. Sul tema si legge che “deve osservarsi al riguardo che la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito. […] Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (cfr. tra le ultime Cass. 18074 del 2014) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali
e non condivise […], così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale” (vd. Cass. Civ., Sez. I, 09/04/2015, n. 7132). Nel caso di specie, la ricorrente ha provato l'uso di sostanze stupefacenti da parte del marito, nonché le minacce da questi subite, allegando il verbale della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli del 19/01/2022 (cfr. documento 4), due denunce/querele sporte rispettivamente il 16/06/2021 ed il 21/08/2021 ed un verbale di pronto soccorso ove emerge un'aggressione subìta da parte di persona nota (cfr. verbale di pronto soccorso del 01/09/2021).
Il resistente, invece, ha allegato le osservazioni del P.M. ove emerge “un probabile utilizzo di sostanze stupefacenti” (cfr. ricorso del PMM ex art. 333) e la relazione dell'ASL dalla quale emergono gli esiti negativi degli esami tossicologici relativi al periodo di osservazione dal
01/07/02022 al 09/08/2022. La suddetta documentazione, da un lato, avvalora il racconto della ricorrente, dall'altro, prova che la rottura definitiva del rapporto coniugale è strettamente connessa alla condotta violativa del dovere di solidarietà e lealtà del marito in costanza di matrimonio. Va pertanto accolta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma II, c.c.
Va confermato l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti (cfr. verbale del 10/01/2023).
Si conferma l'insussistenza dei presupposti per assegnare la casa coniugale ad uno dei due coniugi, poiché la stessa è stata lasciata da entrambi in data 03/11/2021 (cfr. verbale udienza del
10/01/2021), come risulta dal verbale allegato dal resistente alla propria memoria difensiva (cfr. verbale di consegna di arredi ed elettrodomestici) e dal ricorso introduttivo.
Va confermata la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre così come da accordo raggiunto tra le parti in data 14/07/2023, poiché il Tribunale lo ritiene conforme all'interesse dei minori. Pertanto, i minori pernotteranno dal padre a weekend alternati;
nel mese di luglio i bambini andranno al mare con il padre per singole giornate senza pernotto e nel mese di agosto andranno in vacanza con il padre dal 23 al 25 agosto e, infine, il padre li riaccompagnerà
a casa una volta usciti da scuola (cfr. verbale 14/07/2023) ; quanto alle vacanze estive e natalizie si dispone che i minori stiano con il padre alternativamente i giorni 24 e 31 e i giorni 31 dicembre e primo gennaio;
potranno altresì stare col padre il giorno di Pasqua o il lunedì in albis .
Quanto alle statuizioni economiche in favore dei figli minori, considerando la capacità economica delle parti, occorre rilevare che la ricorrente risulta essere disoccupata;
il resistente, invece, ha un'officina nella quale lavora come elettrauto, ma non ha depositato alcuna documentazione idonea a mostrare la propria situazione economica, eccezion fatta per l'anno
2022 per il quale appare un reddito d'impresa di € 7.492,00 (cfr. dichiarazione dei redditi PF
2022 allegata dalla ricorrente). Il Tribunale reputa, pertanto, congruo confermare l'importo di €
400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli VA e , oltre al 50% delle spese extra-assegno (cfr. verbale del Per_2
10/01/2023).
Da ultimo, in merito alla domanda delle parti di statuire in ordine all'assegno unico familiare, la ricorrente chiede il 100% in suo favore, mentre il resistente il 50% in favore di ciascun genitore.
Sul punto, si menziona una recente pronuncia di legittimità con la quale la Suprema Corte, condividendo l'interpretazione della norma in tema di assegno unico familiare operata dall' CP_4 nella circolare n. 23/22, chiarisce che tale assegno può essere attribuito al genitore collocatario poiché quest'ultimo “provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio” giacché
“finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi volti a sostenere la genitorialità e la natalità” (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n. 4672). Applicando il predetto principio al caso di specie, il Tribunale reputa congruo disporre la percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente.
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre evidenziare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”
(vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, va confermato un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad €
150,00, poichè la situazione economica delle parti appare invariata rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, non avendo provveduto ad ulteriori allegazioni a riguardo ( essendo rimasto indimostrato l'assunto di parte resistente secondo cui la ricorrente lavorerebbe e persistendo lo svolgimento di attività di elettrauto da parte del resistente con una significativa sproporzione dei redditi tra le parti, essendo pacifico che la richiedente non ha mezzi adeguati ad acquisire un reddito sufficiente a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio).
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
(CE) il 18/06/1984 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, Parte_1
II, comma, c.c. con addebito a carico del marito;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
30, Parte 2, Serie A, anno 2013);
3. conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. dispone la percezione in misura integrale dell'assegno familiare in favore della ricorrente;
6. conferma l'obbligo a carico del resistente di mantenimento della moglie, versando alla ricorrente, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno come individuate in parte motiva;
7. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge in favore dell'avv. Stanga antistatario .
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est. dott. VA D'Onofrio