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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI LOCRI composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice letti gli atti della causa iscritta al n. 401/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale;
preso atto che nel corso dell'udienza del 13/05/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C., così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 02/04/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samo, R.C.
(n.1, parte II, serie A anno 2005), i ricorrenti in data 16.07.2005 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati tre figli, di cui una maggiorenne, a nome
[...]
e gli altri due minorenni ( a nome e , ma tutti non autonomi CP_1 Per_1 Per_2
e non indipendenti economicamente;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza depositata il 02/04/2025, relativa alla separazione, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio il 16.07.2005, ed il cui atto Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samo, R.C. (n.1, parte II, serie A anno 2005), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice letti gli atti della causa iscritta al n. 401/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale;
preso atto che nel corso dell'udienza del 13/05/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C., così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 02/04/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samo, R.C.
(n.1, parte II, serie A anno 2005), i ricorrenti in data 16.07.2005 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati tre figli, di cui una maggiorenne, a nome
[...]
e gli altri due minorenni ( a nome e , ma tutti non autonomi CP_1 Per_1 Per_2
e non indipendenti economicamente;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza depositata il 02/04/2025, relativa alla separazione, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio il 16.07.2005, ed il cui atto Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samo, R.C. (n.1, parte II, serie A anno 2005), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO