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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/11/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
DI NO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1907/2015
Tra
Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Baccaro Cosma Damiana
E
Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrante
Ricostruzione del fatto.
Con atto di citazione notificato in data 05-15/05/2015, Parte_1 ha convenuto in giudizio la FI , innanzi al Tribunale di Controparte_1
Brindisi premettendo:
Pag. 1 a 5 a) che in accoglimento della domanda di simulazione e riduzione per lesione di legittima introdotta in data 29/11/2002, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 994/12
(R.G. 1640/02), dep. 05/12/2012, munita di formula esecutiva il 22/07/2013 disponeva la riduzione della donazione dissimulata effettuata da in Controparte_2 favore della convenuta con atto di compravendita del 07/01/1997, relativamente al locale garage sito in UN (BR) alla Via Maresca n. 14, piano terra, in Catasto al foglio
147, p.lla 896, ed attribuiva ad essa attrice la piena proprietà dello stesso locale il cui valore veniva determinato giudizialmente in € 86.765,00 con riferimento all'apertura della successione della predetta , avvenuta in data 01/05/1999; Controparte_2
b) di essere entrata nel possesso, nella materiale disponibilità e nel godimento dell'immobile de quo a far data dal 01/01/2013;
c) che ai sensi dell'art. 561 c.c. la convenuta è tenuta al pagamento e/o alla restituzione dei frutti civili maturati e che gli stessi andrebbero calcolati secondo i canoni pattuiti nei contrati di locazione correnti nella zona per immobili similari e che, nella fattispecie, ammonterebbero ad € 700,00 mensili;
d) che non risulta pacifica la buona fede di per cui ci si Controparte_1 rimette al libero apprezzamento del DI adito per il riconoscimento della mala fede in capo alla convenuta.
Tanto premesso, l'attrice ha evocato in giudizio la convenuta, innanzi al
Tribunale di Brindisi, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale ed in caso di ritenuta mala fede, condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 182.132,41, quale ammontare dei frutti civili maturati dalla data dell'apertura della successione di (01/05/1999) fino Controparte_2 al 31/12/2012 (data dell'avvenuta restituzione ed immissione in possesso del bene immobile), oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
-
- in via subordinata ed in caso di riconoscimento della buona fede, al pagamento della somma di € 119.360,81, quale ammontare dei frutti civili maturati dal
29/11/2002 (data di introduzione dell'azione di simulazione e riduzione) al 31/12/2012
(data dell'avvenuta restituzione ed immissione in possesso del bene immobile), oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
oltre alla refusione delle spese e dei compensi di lite.
Pag. 2 a 5 Con comparsa 8.9.2015, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 impugnava e contestava ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, totalmente infondata nel merito
In via preliminare ed assorbente, eccepiva alla stregua delle argomentazioni, al riguardo, sviluppate nella comparsa di costituzione alle quali si fa espresso riferimento l'inammissibilità / improponibilità della domanda sotto un duplice profilo: a) violazione del divieto di “ne bis in idem”; b) litispendenza,.
Ed accora, la convenuta chiedeva la sospensione del presente giudizio in quanto, la sentenza n. 994/12 la cui autorità è invocata nella presente causa, era stata impugnata avanti la Corte di Appello di Lecce (RG n. 641/13 - ud. p.v. 27/10/2015).
Nel merito, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda.
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata c.t.u., alla udienza del 7.7.2025, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposto degli scritti difensivi conclusivi.
Decorsi detti termini la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della Decisione.
La domanda attrice è fondata nei limiti di cui si dirà appresso.
Deve convenirsi, in primo luogo, sul dato oggettivo che, all'atto del trasferimento
(oggetto dell'azione di simulazione e riduzione) l'immobile era destinato a locale garage, versava in pessimo stato di manutenzione, non era utilizzato e né tantomeno concesso in locazione. L'immobile, inoltre, è rimasto in tali condizioni fino all'anno
2000, quando la intraprese radicali lavori di manutenzione straordinaria e CP_1 riqualificazione del bene per poi destinarlo ad attività commerciale.
Nel 2002, ultimate le opere edilizie ed ottenute dal Comune di UN le necessarie autorizzazioni amministrative, iniziò essa stessa ad esercitare nel locale in parola un'attività commerciale di ristorazione per poi cedere l'azienda ad un terzo e, quindi, in data 31/10/2002 stipulare con lo stesso cessionario contratto di locazione con canone mensile di € 450,00 circa.
Il 31/12/2012, epoca in cui l'immobile venne restituito dalla convenuta alla madre, lo stesso era ancora detenuto in locazione, per cui da tale data la Parte_1 ha iniziato, evidentemente, ovviamente, a percepire i relativi canoni mensili. Pag. 3 a 5 Ciò posto, devono considerarsi i seguenti dati oggettivi da cui far partire la quantificazione delle somme a credito/debito:
- date di decorrenza per la contabilizzazione dei frutti richiesti dall'attrice: dal
29/11/2002 (data di introduzione dell'azione di simulazione e riduzione);
- dies ad quem, sempre ai fini della predetta contabilizzazione, fissato al
31/12/2012;
- iniziale destinazione del bene, sia urbanistica che di fatto, a locale garage fino agli anni 2001/2002, epoca in cui ultimati i lavori di riqualificazione fu ottenuto il cambio di destinazione d'uso ed intrapresa l'attività commerciale;
- contratto di locazione uso commerciale stipulato dalla sig.ra CP_1
(locatrice) in data 31/10/2002 con canone mensile di € 450,00;
- subentro della sig.ra nel predetto contratto di locazione a decorrere Parte_1 dal 31/12/2012, (data in cui venne restituito il bene).
Ciò posto, applicando un dato storico contabile certo, deve convenirsi che la convenuta, dopo avere ristrutturato l'immobile, ha locato lo stesso per uso commerciale, ricavando canoni dal 31.10.2002 al 31.12.2012, pari a 121 mesi per
450,00 mensili.
Ricavando, pertanto, una somma pari ad € 54.450,00, con la precisazione che detto canone era stato concordato non per la locazione dell'immobile nella sua originaria connotazione di garage, ma nella migliorata connotazione di locale commerciale.
Applicando i parametri di legge, dal calcolo degli interessi maturati nel periodo suddetto (31.10.2002 al 31.12.2012) si perviene alla somma di € 13.352,94.
Totale capitale + interessi= € 67.802,94.
Dalla suddetta somma, deve essere detratta quella che va riconosciuta, in favore della convenuta per le migliorie apportate al locale, in quanto restituito nel migliorato valore di locale commerciale ( e non di garage).
Il valore delle migliorie, prendendo in esame il dato cui è pervenuto il c.t.u., si indica in € 23.550,00 ( cfr. chiarimenti depositati in data 25.8.2022).
Pag. 4 a 5 Dalla suddetta operazione di sottrazione si giunge alla somma di € 44.252,94 che deve essere riconosciuta in favore dell'attrice.
Senza operare la maggiorazione delle suddette somme, per interessi e rivalutazione, sia in relazione all'ammontare del canone di locazione, sia in relazione al valore delle migliorie apportate dalla convenuta.
Pertanto, in accoglimento, parziale, della domanda introduttiva del presente giudizio, deve condannarsi , al pagamento, della suddetta Controparte_1 somma, in favore dell'attrice . Parte_1
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attrice d a carico della convenuta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
DI NO
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione del 28 aprile 2015, così provvede: Controparte_1
1) Condanna, per le causali della parte motiva, al pagamento, Controparte_1 in favore di , della complessiva somma di € € 44.252,94. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 giudizio, in favore dell'attrice, che liquida, in applicazione delle Tabelle Vigenti, in €
7.616,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Brindisi 17 novembre 2025. Il DI
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
DI NO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1907/2015
Tra
Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Baccaro Cosma Damiana
E
Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrante
Ricostruzione del fatto.
Con atto di citazione notificato in data 05-15/05/2015, Parte_1 ha convenuto in giudizio la FI , innanzi al Tribunale di Controparte_1
Brindisi premettendo:
Pag. 1 a 5 a) che in accoglimento della domanda di simulazione e riduzione per lesione di legittima introdotta in data 29/11/2002, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 994/12
(R.G. 1640/02), dep. 05/12/2012, munita di formula esecutiva il 22/07/2013 disponeva la riduzione della donazione dissimulata effettuata da in Controparte_2 favore della convenuta con atto di compravendita del 07/01/1997, relativamente al locale garage sito in UN (BR) alla Via Maresca n. 14, piano terra, in Catasto al foglio
147, p.lla 896, ed attribuiva ad essa attrice la piena proprietà dello stesso locale il cui valore veniva determinato giudizialmente in € 86.765,00 con riferimento all'apertura della successione della predetta , avvenuta in data 01/05/1999; Controparte_2
b) di essere entrata nel possesso, nella materiale disponibilità e nel godimento dell'immobile de quo a far data dal 01/01/2013;
c) che ai sensi dell'art. 561 c.c. la convenuta è tenuta al pagamento e/o alla restituzione dei frutti civili maturati e che gli stessi andrebbero calcolati secondo i canoni pattuiti nei contrati di locazione correnti nella zona per immobili similari e che, nella fattispecie, ammonterebbero ad € 700,00 mensili;
d) che non risulta pacifica la buona fede di per cui ci si Controparte_1 rimette al libero apprezzamento del DI adito per il riconoscimento della mala fede in capo alla convenuta.
Tanto premesso, l'attrice ha evocato in giudizio la convenuta, innanzi al
Tribunale di Brindisi, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale ed in caso di ritenuta mala fede, condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 182.132,41, quale ammontare dei frutti civili maturati dalla data dell'apertura della successione di (01/05/1999) fino Controparte_2 al 31/12/2012 (data dell'avvenuta restituzione ed immissione in possesso del bene immobile), oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
-
- in via subordinata ed in caso di riconoscimento della buona fede, al pagamento della somma di € 119.360,81, quale ammontare dei frutti civili maturati dal
29/11/2002 (data di introduzione dell'azione di simulazione e riduzione) al 31/12/2012
(data dell'avvenuta restituzione ed immissione in possesso del bene immobile), oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
oltre alla refusione delle spese e dei compensi di lite.
Pag. 2 a 5 Con comparsa 8.9.2015, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 impugnava e contestava ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, totalmente infondata nel merito
In via preliminare ed assorbente, eccepiva alla stregua delle argomentazioni, al riguardo, sviluppate nella comparsa di costituzione alle quali si fa espresso riferimento l'inammissibilità / improponibilità della domanda sotto un duplice profilo: a) violazione del divieto di “ne bis in idem”; b) litispendenza,.
Ed accora, la convenuta chiedeva la sospensione del presente giudizio in quanto, la sentenza n. 994/12 la cui autorità è invocata nella presente causa, era stata impugnata avanti la Corte di Appello di Lecce (RG n. 641/13 - ud. p.v. 27/10/2015).
Nel merito, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda.
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata c.t.u., alla udienza del 7.7.2025, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposto degli scritti difensivi conclusivi.
Decorsi detti termini la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della Decisione.
La domanda attrice è fondata nei limiti di cui si dirà appresso.
Deve convenirsi, in primo luogo, sul dato oggettivo che, all'atto del trasferimento
(oggetto dell'azione di simulazione e riduzione) l'immobile era destinato a locale garage, versava in pessimo stato di manutenzione, non era utilizzato e né tantomeno concesso in locazione. L'immobile, inoltre, è rimasto in tali condizioni fino all'anno
2000, quando la intraprese radicali lavori di manutenzione straordinaria e CP_1 riqualificazione del bene per poi destinarlo ad attività commerciale.
Nel 2002, ultimate le opere edilizie ed ottenute dal Comune di UN le necessarie autorizzazioni amministrative, iniziò essa stessa ad esercitare nel locale in parola un'attività commerciale di ristorazione per poi cedere l'azienda ad un terzo e, quindi, in data 31/10/2002 stipulare con lo stesso cessionario contratto di locazione con canone mensile di € 450,00 circa.
Il 31/12/2012, epoca in cui l'immobile venne restituito dalla convenuta alla madre, lo stesso era ancora detenuto in locazione, per cui da tale data la Parte_1 ha iniziato, evidentemente, ovviamente, a percepire i relativi canoni mensili. Pag. 3 a 5 Ciò posto, devono considerarsi i seguenti dati oggettivi da cui far partire la quantificazione delle somme a credito/debito:
- date di decorrenza per la contabilizzazione dei frutti richiesti dall'attrice: dal
29/11/2002 (data di introduzione dell'azione di simulazione e riduzione);
- dies ad quem, sempre ai fini della predetta contabilizzazione, fissato al
31/12/2012;
- iniziale destinazione del bene, sia urbanistica che di fatto, a locale garage fino agli anni 2001/2002, epoca in cui ultimati i lavori di riqualificazione fu ottenuto il cambio di destinazione d'uso ed intrapresa l'attività commerciale;
- contratto di locazione uso commerciale stipulato dalla sig.ra CP_1
(locatrice) in data 31/10/2002 con canone mensile di € 450,00;
- subentro della sig.ra nel predetto contratto di locazione a decorrere Parte_1 dal 31/12/2012, (data in cui venne restituito il bene).
Ciò posto, applicando un dato storico contabile certo, deve convenirsi che la convenuta, dopo avere ristrutturato l'immobile, ha locato lo stesso per uso commerciale, ricavando canoni dal 31.10.2002 al 31.12.2012, pari a 121 mesi per
450,00 mensili.
Ricavando, pertanto, una somma pari ad € 54.450,00, con la precisazione che detto canone era stato concordato non per la locazione dell'immobile nella sua originaria connotazione di garage, ma nella migliorata connotazione di locale commerciale.
Applicando i parametri di legge, dal calcolo degli interessi maturati nel periodo suddetto (31.10.2002 al 31.12.2012) si perviene alla somma di € 13.352,94.
Totale capitale + interessi= € 67.802,94.
Dalla suddetta somma, deve essere detratta quella che va riconosciuta, in favore della convenuta per le migliorie apportate al locale, in quanto restituito nel migliorato valore di locale commerciale ( e non di garage).
Il valore delle migliorie, prendendo in esame il dato cui è pervenuto il c.t.u., si indica in € 23.550,00 ( cfr. chiarimenti depositati in data 25.8.2022).
Pag. 4 a 5 Dalla suddetta operazione di sottrazione si giunge alla somma di € 44.252,94 che deve essere riconosciuta in favore dell'attrice.
Senza operare la maggiorazione delle suddette somme, per interessi e rivalutazione, sia in relazione all'ammontare del canone di locazione, sia in relazione al valore delle migliorie apportate dalla convenuta.
Pertanto, in accoglimento, parziale, della domanda introduttiva del presente giudizio, deve condannarsi , al pagamento, della suddetta Controparte_1 somma, in favore dell'attrice . Parte_1
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attrice d a carico della convenuta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
DI NO
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione del 28 aprile 2015, così provvede: Controparte_1
1) Condanna, per le causali della parte motiva, al pagamento, Controparte_1 in favore di , della complessiva somma di € € 44.252,94. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 giudizio, in favore dell'attrice, che liquida, in applicazione delle Tabelle Vigenti, in €
7.616,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Brindisi 17 novembre 2025. Il DI
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 5 a 5