CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO CA MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P. IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN IN - Spa - 02478610583
elettivamente domiciliato presso I.c.a. - Imposte UN IN - Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI SCADE n. 2685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- sull'appello n. 3326/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte UN IN - S.r.l. - 02478610583
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 S.r.l. - P. IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO SCADENZA n. 2685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 528/2/2022 del 6/7/22 (dep. il 16/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone accoglieva il ricorso della Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di liquidazione n. 2685, notificato in data 18/1/2022, per imposta di pubblicità e pubbliche affissioni anno 2022, emesso dalla I.C.A. s.r.l., concessionaria del relativo servizio di liquidazione, accertamento e riscossione per conto del Comune di
Frosinone.
La ricorrente, premesso di essere proprietaria di alcuni punti di rifornimento per carburanti siti nel suddetto
Comune, eccepiva che l'avviso impugnato aveva contestato superfici tassabili più ampie di quelle già accertate in precedenti avvisi senza che fosse stata operata, da parte della ricorrente stessa, modifica alcuna;
eccepiva pertanto illegittimità dell'atto per violazione degli artt. 7, 10 bis e 12 L. n. 212/00; 24 L. n.
4/29; 37 bis d.P.R. n. 600/73; 1, comma 161 e ss, L. n. 296/2006.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Frosinone eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Corte di Giustizia di I° grado riteneva fondato nel merito il ricorso, avendo la società contribuente allegato
“documentazione relativa ai pregressi pagamenti effettuati, nonchè un allegato fotografico dal quale si evince con chiarezza quanto è già sottoposto a superficie tassabile e quanto la ICA srl ha ritenuto di sottoporre a tassazione, che comprende non solo gli spazi nei quali sono riportate le insegne pubblicitarie ma anche porzioni di cornici di contorno che ampliano la superficie tassabile senza in concreto determinare alcuna maggiorazione potenziale diffusivo della pubblicità”, con conseguente “illegittimità dell'atto impugnato” stante
“il confronto fra quanto già sottoposto a tassazione per le precedenti annualità che , in base alla documentazione allegata dalla ricorrente, è stato oggetto già di verifica e di contraddittorio, e quanto sottoposto a tassazione con l'atto di accertamento impugnato, non emergendo, da quanto allegato, che vi siano state modifiche o ampliamenti di superficie dei pannelli di cui si discute fra gli anni 2016 / 2017 e gli anni 2018 e 2019” ed essendo stato altresì accertato che “La ricorrente … in relazione alle stesse insegne sottoposte a tassazione secondo superfici già accertate fino all'anno 2017 , ha regolarmente adempiuto ai relativi obblighi impositivi, non subendo rilievi”.
Rigettava infine la richiesta estromissione dal giudizio del Comune posto che “seppure i servizi di riscossione sono stati affidati in concessione, non può non ravvisarsi un interesse concorrente dello stesso rispetto alla lite, trattandosi di tributi destinati al proprio introito”.
Ha proposto appello il Comune di Frosinone eccependo erroneità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario, sulla base dell'interpretazione da fornirsi all'art. 1, comma 816, della L. n. 160/2019 e per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune stesso.
Ha proposto appello avverso la medesima sentenza anche la I.C.A. s.r.l. eccependo preliminarmente erroneità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio fissate dagli artt. 17 bis, 22, 23, 30 e
31 del d.lgs. n. 546/92, posto che, dalla notificazione del ricorso alla I.C.A. s.r.l., avvenuta via pec in data
18/3/2022, calcolati i novanta giorni per l'esperimento della mediazione, il termine ultimo per la costituzione della parte appellata scadeva in data 19/9/2022; a partire da tale ultima data doveva fissarsi la trattazione dell'udienza che, non potendo tenersi prima di 30 giorni liberi ai sensi degli artt. 17 bis e 22 d.lgs. n. 546/92, doveva tenersi non prima del 20/10/2022.
Nel caso di specie, invece, l'udienza di trattazione si era tenuta in data 6/7/2022 e la sentenza era stata depositata in data 16/11/2022.
Nel merito, la concessionaria eccepiva erronea applicazione della L. 160/2019 e del Regolamento del
Comune di Frosinone per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2021.
Si è costituita la Resistente_1 s.r.l. depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto degli appelli in quanto inammissibili e/o infondati e la conferma della sentenza impugnata.
Parte resistente ha altresì depositato memorie illustrative nelle quali rappresenta il passaggio in giudicato di altra sentenza (n. 4470/2024 CTR Lazio) intervenuta tra le parti con la quale è stato deciso il medesimo oggetto del contendere per diversa annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, la presente causa, afferente gli appelli, riuniti, del Comune di Frosinone e dell'I.
C.A. s.r.l. avverso la sentenza della CGT di I° grado di Frosinone n. 528/2/2022, deve essere rimessa alla
Corte di Giustizia Tributaria di I°, ai sensi dell'art. 59, I comma, lett. b) d.lgs. n. 546/92, per non essere stato regolarmente costituito il contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Come infatti rilevato dalla società appellante, ed evincibile dagli atti del procedimento, il ricorso della Resistente_1 s.r.l. veniva notificato via PEC alla concessionaria I.C.A. s.r.l. in data 18/3/2022.
Trattandosi di controversia di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso, come nello stesso esplicitato, conteneva istanza ex art. 17 bis d.lgs. n. 546/92 e proposta di mediazione;
in tal caso, ai sensi del medesimo art. 17 bis, II comma, “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”, decorrendo in tal caso, ai sensi del successivo terzo comma, “il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente” dalla scadenza dei suddetti novanta giorni, tanto che se la Corte “rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo”.
Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 546/92 la parte appellata può poi costituirsi in giudizio entro sessanta giorni decorrenti “dal giorno in cui il ricorso è stato notificato”, ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 17 bis suindicato, dalla scadenza dei novanta giorni entro i quali deve concludersi la procedura del reclamo-mediazione.
La fissazione dell'udienza dovrà poi avvenire, ai sensi dell'art. 30 stesso testo, “scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti” e della data di trattazione dovrà essere data “comunicazione alle parti costituite … almeno trenta giorni liberi prima”.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente
- calcolati i novanta giorni per lo svolgimento della procedura di mediazione che cadevano in data 16/6/2022 – scadeva in data 15 settembre 2022, con la conseguenza che l'udienza di trattazione – dovendosi dare comunicazione della data della stessa alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima – non poteva svolgersi prima del 17/10/2022.
Nel caso di specie, invece, l'udienza di trattazione si è tenuta in data 6/7/2022 – e dunque anteriormente alla scadenza prevista per la costituzione della parte appellata - con deposito della sentenza in data
16/11/2022.
Risulta pertanto evidente che la parte appellata I.C.A. s.r.l. non ha avuto la possibilità di essere parte del processo, subendo tuttavia gli effetti della sentenza pronunciata in primo grado, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla CGT di primo grado di Frosinone, ex art. 59 lettera b) D.Lgs. 546/92
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO CA MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P. IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN IN - Spa - 02478610583
elettivamente domiciliato presso I.c.a. - Imposte UN IN - Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI SCADE n. 2685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- sull'appello n. 3326/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte UN IN - S.r.l. - 02478610583
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 S.r.l. - P. IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO SCADENZA n. 2685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 528/2/2022 del 6/7/22 (dep. il 16/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone accoglieva il ricorso della Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di liquidazione n. 2685, notificato in data 18/1/2022, per imposta di pubblicità e pubbliche affissioni anno 2022, emesso dalla I.C.A. s.r.l., concessionaria del relativo servizio di liquidazione, accertamento e riscossione per conto del Comune di
Frosinone.
La ricorrente, premesso di essere proprietaria di alcuni punti di rifornimento per carburanti siti nel suddetto
Comune, eccepiva che l'avviso impugnato aveva contestato superfici tassabili più ampie di quelle già accertate in precedenti avvisi senza che fosse stata operata, da parte della ricorrente stessa, modifica alcuna;
eccepiva pertanto illegittimità dell'atto per violazione degli artt. 7, 10 bis e 12 L. n. 212/00; 24 L. n.
4/29; 37 bis d.P.R. n. 600/73; 1, comma 161 e ss, L. n. 296/2006.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Frosinone eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Corte di Giustizia di I° grado riteneva fondato nel merito il ricorso, avendo la società contribuente allegato
“documentazione relativa ai pregressi pagamenti effettuati, nonchè un allegato fotografico dal quale si evince con chiarezza quanto è già sottoposto a superficie tassabile e quanto la ICA srl ha ritenuto di sottoporre a tassazione, che comprende non solo gli spazi nei quali sono riportate le insegne pubblicitarie ma anche porzioni di cornici di contorno che ampliano la superficie tassabile senza in concreto determinare alcuna maggiorazione potenziale diffusivo della pubblicità”, con conseguente “illegittimità dell'atto impugnato” stante
“il confronto fra quanto già sottoposto a tassazione per le precedenti annualità che , in base alla documentazione allegata dalla ricorrente, è stato oggetto già di verifica e di contraddittorio, e quanto sottoposto a tassazione con l'atto di accertamento impugnato, non emergendo, da quanto allegato, che vi siano state modifiche o ampliamenti di superficie dei pannelli di cui si discute fra gli anni 2016 / 2017 e gli anni 2018 e 2019” ed essendo stato altresì accertato che “La ricorrente … in relazione alle stesse insegne sottoposte a tassazione secondo superfici già accertate fino all'anno 2017 , ha regolarmente adempiuto ai relativi obblighi impositivi, non subendo rilievi”.
Rigettava infine la richiesta estromissione dal giudizio del Comune posto che “seppure i servizi di riscossione sono stati affidati in concessione, non può non ravvisarsi un interesse concorrente dello stesso rispetto alla lite, trattandosi di tributi destinati al proprio introito”.
Ha proposto appello il Comune di Frosinone eccependo erroneità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario, sulla base dell'interpretazione da fornirsi all'art. 1, comma 816, della L. n. 160/2019 e per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune stesso.
Ha proposto appello avverso la medesima sentenza anche la I.C.A. s.r.l. eccependo preliminarmente erroneità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio fissate dagli artt. 17 bis, 22, 23, 30 e
31 del d.lgs. n. 546/92, posto che, dalla notificazione del ricorso alla I.C.A. s.r.l., avvenuta via pec in data
18/3/2022, calcolati i novanta giorni per l'esperimento della mediazione, il termine ultimo per la costituzione della parte appellata scadeva in data 19/9/2022; a partire da tale ultima data doveva fissarsi la trattazione dell'udienza che, non potendo tenersi prima di 30 giorni liberi ai sensi degli artt. 17 bis e 22 d.lgs. n. 546/92, doveva tenersi non prima del 20/10/2022.
Nel caso di specie, invece, l'udienza di trattazione si era tenuta in data 6/7/2022 e la sentenza era stata depositata in data 16/11/2022.
Nel merito, la concessionaria eccepiva erronea applicazione della L. 160/2019 e del Regolamento del
Comune di Frosinone per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2021.
Si è costituita la Resistente_1 s.r.l. depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto degli appelli in quanto inammissibili e/o infondati e la conferma della sentenza impugnata.
Parte resistente ha altresì depositato memorie illustrative nelle quali rappresenta il passaggio in giudicato di altra sentenza (n. 4470/2024 CTR Lazio) intervenuta tra le parti con la quale è stato deciso il medesimo oggetto del contendere per diversa annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, la presente causa, afferente gli appelli, riuniti, del Comune di Frosinone e dell'I.
C.A. s.r.l. avverso la sentenza della CGT di I° grado di Frosinone n. 528/2/2022, deve essere rimessa alla
Corte di Giustizia Tributaria di I°, ai sensi dell'art. 59, I comma, lett. b) d.lgs. n. 546/92, per non essere stato regolarmente costituito il contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Come infatti rilevato dalla società appellante, ed evincibile dagli atti del procedimento, il ricorso della Resistente_1 s.r.l. veniva notificato via PEC alla concessionaria I.C.A. s.r.l. in data 18/3/2022.
Trattandosi di controversia di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso, come nello stesso esplicitato, conteneva istanza ex art. 17 bis d.lgs. n. 546/92 e proposta di mediazione;
in tal caso, ai sensi del medesimo art. 17 bis, II comma, “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”, decorrendo in tal caso, ai sensi del successivo terzo comma, “il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente” dalla scadenza dei suddetti novanta giorni, tanto che se la Corte “rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo”.
Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 546/92 la parte appellata può poi costituirsi in giudizio entro sessanta giorni decorrenti “dal giorno in cui il ricorso è stato notificato”, ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 17 bis suindicato, dalla scadenza dei novanta giorni entro i quali deve concludersi la procedura del reclamo-mediazione.
La fissazione dell'udienza dovrà poi avvenire, ai sensi dell'art. 30 stesso testo, “scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti” e della data di trattazione dovrà essere data “comunicazione alle parti costituite … almeno trenta giorni liberi prima”.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente
- calcolati i novanta giorni per lo svolgimento della procedura di mediazione che cadevano in data 16/6/2022 – scadeva in data 15 settembre 2022, con la conseguenza che l'udienza di trattazione – dovendosi dare comunicazione della data della stessa alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima – non poteva svolgersi prima del 17/10/2022.
Nel caso di specie, invece, l'udienza di trattazione si è tenuta in data 6/7/2022 – e dunque anteriormente alla scadenza prevista per la costituzione della parte appellata - con deposito della sentenza in data
16/11/2022.
Risulta pertanto evidente che la parte appellata I.C.A. s.r.l. non ha avuto la possibilità di essere parte del processo, subendo tuttavia gli effetti della sentenza pronunciata in primo grado, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla CGT di primo grado di Frosinone, ex art. 59 lettera b) D.Lgs. 546/92