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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5641/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di opposizione, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Padre M. Vergara, presso la sede dell'Avvocatura
Aziendale
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe
Cristallino, presso il cui studio, sito in Pozzuoli, alla via Celle n. 2, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 20.11.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5641/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la società deduceva: di essere un centro Controparte_1
impegnato nell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con l' , con cui aveva stipulato un contratto per l'anno Controparte_2
2017; di aver pertanto erogato, per il periodo da gennaio a giugno 2017, prestazioni sanitarie in favore di assistiti del Servizio Sanitario regionale in adempimento degli obblighi assunti con l' ed aveva emesso fatture ammontanti in totale Controparte_3
ad € 125.326,04; che, a fronte di pagamenti solo parziali, residuava un credito totale di €
27.517,79.
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo Controparte_3
di € 27.517,79, oltre ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 ovvero, in subordine, ex art. 1284, co. 4, c.c..
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
29.5.2023, il decreto ingiuntivo n. 1900/2023.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la la quale, richiamando le clausole Controparte_3
contrattuali che limitavano la remunerazione delle prestazioni al rispetto dei limiti di contenimento della spesa sanitaria, deduceva che il credito azionato non era fondato a fronte dell'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato dalla Controparte_4
per la branca di Patologia Clinica e dell'applicazione della regressione tariffaria unica
(R.T.U.), come dimostrato dalle risultanze della documentazione allegata in atti.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando le ragioni poste CP_1 Controparte_1
a fondamento dell'opposizione, assumeva: l'irrilevanza, ai fini del vaglio di fondatezza Cont della pretesa creditoria azionata, delle pattuizioni contrattuali richiamate dall' nel proprio atto di opposizione;
che le determinazioni del tavolo tecnico non erano certamente idonee a modificare i vincoli negoziali derivanti dalla stipula del contratto;
che, sulla base Cont di quanto stabilito dall'art. 5 del contratto, l' era tenuta a comunicare, in relazione ad ogni trimestre dell'anno, la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa;
che, invece, per il primo trimestre del 2017, tale comunicazione non era in alcun modo avvenuta, con
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l'ovvia conseguenza che il centro aveva del tutto legittimamente poi erogato le prestazioni sanitarie di cui i pazienti avevano fatto richiesta;
che, solo a fronte delle comunicazioni relative al secondo semestre, il centro aveva quindi provveduto ad allineare la propria Cont condotta ai vincoli di spesa negoziali;
che l' ra quindi stata inadempiente per non aver provveduto alla trimestralizzazione del tetto di spesa rispetto ad entrambi i semestri, circostanza preclusiva della regressione tariffaria per il secondo trimestre.
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione della provvisoria esecuzione del Contr decreto ingiuntivo, fosse rigettata l'opposizione e che quindi l' fosse condannata al pagamento della somma di € 27.517,79, oltre interessi o della somma maggiore o minore accertata nel giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 20.11.2025.
L'opposizione è fondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs.
104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A.
(cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la Contr controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
Ancora in via preliminare, è opportuna una breve premessa in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
Il baricentro dell'attuale organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale è il potere di programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle
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Regioni.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario. In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottano i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14). Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n.
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2290).
Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte
Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost.
28/7/1995, n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte Cost. 23/7/1992, n. 356).
Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e
8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013).
Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527).
Per poter rientrare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992).
Nel suddetto accordo devono essere indicati: “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate” e “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni ...” (cfr. art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992).
Avvicinandoci al tema centrale della presente controversia, va osservato che per consentire il rispetto del limite di spesa, le Regioni (e quindi le aziende sanitarie locali)
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possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
In altre parole, la regressione tariffaria è lo strumento attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione.
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagamento azionato dall'opposta ha dedotto il proprio accreditamento presso il SSN e l'esecuzione delle prestazioni in adempimento del contratto sottoscritto per le annualità 2017, rivendicando la validità delle prestazioni Cont sanitarie di cui alle fatture parzialmente non pagate dall' PCont In ordine alla remunerabilità delle fatture ha evidenziato che parte delle prestazioni del centro siano state eseguite oltre la data di esaurimento del limite di spesa e, pertanto, non debbano essere rimborsate essendo stato il centro tempestivamente notiziato riguardo la data di esaurimento dei limiti di spesa.
Tale argomentazione difensiva è pienamente riscontrata dalle emergenze documentali.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va infatti ribadito che la giurisprudenza ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del
13.02.2018 n. 3403, nonchè Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020). Cont Orbene, l' ha eccepito come fatto impeditivo solo il superamento del tetto di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro opposto.
Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori, deve darsi atto che, da un lato, la società opposta ha dato prova del proprio accreditamento, della conclusione del contratto
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Cont concluso con l' e dell'esecuzione delle prestazioni che quindi unitamente Cont costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria;
dall'altro lato, l' ha fornito adeguata prova del superamento del tetto di spesa che, essendo una circostanza estranea alla struttura del credito, rientra tra gli oneri probatori della parte opponente, quali elementi impeditivi alla prestazione.
D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della Cont vicinanza della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all' petta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali.
D'altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive non sarebbe in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite.
Infatti, all'art 5, comma 3, del contratto, rubricato “criteri di remunerazione delle Cont prestazioni”, si stabilisce che l' debba comunicare al singolo centro “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Invero, in forza del contratto sottoscritto con l'azienda sanitaria, la struttura accreditata non ha un tetto di spesa che sia ad esso precisamente attribuito, ma deve attenersi al budget riconosciuto alla intera macroarea, con la conseguenza che una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di singoli procedimenti di decurtazione, che a seconda dei casi o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo, ovvero in alternativa elideranno nella loro interezza specifiche e determinate prestazioni;
con la conseguenza che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento del tetto di spesa, quanto invece il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo contributo alla produzione accertata in esubero.
Infatti, le disposizioni concordate tra le parti prevedono, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite prima o dopo l'eventuale superamento del limite, che a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data dell'ultima Cont comunicazione a tutte le prestazioni erogate dall'inizio del termine fino alla data
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prevista nell'ultima comunicazione, si applicherà la regressione tariffaria, facendo in modo che la spesa rientri nei limiti previsti;
per tutte le prestazioni eseguite invece oltre la data di esaurimento del limite di spesa non è previsto alcun pagamento delle prestazioni rese;
b) qualora invece l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Cont comunicato dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né di indennizzo o risarcimento per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Cont Dunque, l' anche al fine di contenere la spesa, deve emettere nell'ipotesi a), un provvedimento autoritativo di applicazione della regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro, come d'altronde indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28053/2018, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6495/2018.
Le clausole negoziali in precedenza brevemente richiamate, se da un lato sembrano deporre per una volontà delle parti di introdurre previsioni tali da assicurare in ogni caso Cont il rispetto del limite di spesa, a prescindere dall'assolvimento da parte della degli obblighi di comunicazione sulla medesima gravanti, dall'altro lato, tuttavia, esse contengono un inequivoco riferimento a quel meccanismo di riconduzione della spesa sanitaria entro i limiti stabiliti che si attua attraverso la cosiddetta “regressione tariffaria unica”.
Ove, dunque, si conferisse rilievo preminente alle clausole negoziali intese ad assicurare il rispetto del limite di spesa, le ragioni dell'opponente dovrebbero essere ritenute del tutto fondate.
Né, in teoria, la tardività della comunicazione del raggiungimento dei tetti di spesa potrebbe, di per sé, assumere rilievo contrario, giacché la giurisprudenza amministrativa costantemente ritiene che, finanche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell'esercizio finanziario, dispieghino comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3 aprile
2012, n. 3, id., 12 aprile, n. 4, Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23 dicembre 2011, n. 6811; 7 dicembre 2011, n. 6454; 17 ottobre 2011, n. 5550; 29 luglio
2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio 2011, n. 1252).
Come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n.
4 del 12.4.2012, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia
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con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili.
Deve tuttavia considerarsi che il rigore che caratterizza taluni orientamenti giurisprudenziali si fonda anche sulla considerazione che la tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, può attuarsi a mezzo della valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 dell'Adunanza Plenaria, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie.
L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 8/2006, ha, infatti, osservato che
“la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che “in un sistema nel quale
è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”.
Si deve infatti muovere dalla premessa, già prima enunciata, che i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
La matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
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In questa prospettiva la stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario, ha da tempo sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa, evidenziando come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore debba essere correlata alle disponibilità finanziarie e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr.
Corte costituzionale sentenza 28 luglio 1995, n. 416).
In particolare, la Corte delle leggi ha ribadito che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1992, n. 356; conf. anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, decisione n. 8/2006 cit.).
Detta linea interpretativa è, d'altra parte, la sola che consente il raggiungimento dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute;
obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto dal completo controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili
(cfr. Corte cost., sent. n. 94/2009, cit.).
La Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.200), ha altresì chiarito che, anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e connotato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata, viene in rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997.
Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve, quindi, conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica.
Tanto premesso in punto di diritto, in relazione all'anno 2017 la parte opposta ha
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rappresentato di aver erogato prestazioni, da gennaio a giugno, ammontanti in totale ad €
125.326,04, per le quali vantava un credito residuo pari ad € 27.517,79.
Sono state invero allegate dalla società opposta sei fatture, ciascuna riferita alle prestazioni erogate in uno dei sei mesi di riferimento. Cont Dal canto suo l' ha documentato di aver trasmesso a mezzo PEC in data 13.4.2017, ai diversi centri accreditati – tra questo anche il (vedasi Controparte_1
ricevuta in formato eml) –, una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al primo trimestre 2017, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa per la branca di
Patologia Clinica per la data del 3.5.2017. Cont Con successiva comunicazione via PEC del 16.5.2017, l' rappresentava che, all'esito del monitoraggio del primo quadrimestre, la presunta data di esaurimento del tetto di spesa di branca veniva invece ad essere quella del 23.5.2017.
Tenuto conto che la fattura n. 6 del 4.7.2017 del valore di € 20.473,13 si riferisce a prestazioni erogate nel mese di giugno 2017, cioè quando, sulla base della previsione Cont effettuata dall' il tetto di spesa della branca doveva già essere stato raggiunto, certamente non risulta dovuto il credito riportato nella fattura.
La differenza tra il credito azionato e quello relativo alle prestazioni di giugno ammonta ad € 7.044,66 (€ 27.517,79 – € 20.473,13). Tale deve quindi ritenersi il credito imputabile Cont alle prestazioni di maggio e rimaste impagate da parte dell'
In relazione a tale mese l'opposta ha prodotto copia della fattura n. 5 del 9.6.2017, del valore complessivo di € 22.304,62.
In assenza di prova che tale fattura si riferisca a prestazioni erogate tutte in epoca anteriore alla soglia temporale del 23.5.2017 – prova in alcun modo resa da parte del centro diagnostico, cioè dell'unica parte che poteva disporre della conoscenza di tale dato –, è più verosimile ritenere che la quota di prestazioni cui si riferisce il credito parziale di €
7.044,66 sia successiva a tale data. Pertanto, alcun rimborso è dovuto nemmeno per tali prestazioni. Cont L'argomentazione difensiva sostenuta dalla società opposta – secondo cui l' avrebbe colpevolmente omesso di comunicare la data di previsione del tetto di spesa per il primo trimestre dell'anno e, per tale ragione, sarebbe quindi tenuta a corrispondere il valore di tutte le prestazioni erogate nel semestre – non merita di essere condivisa atteso che, con le predette comunicazioni ritualmente ricevute, la società opposta comunque è stata posta
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nella condizione di avere contezza, anche con un periodo di preavviso, della data presuntiva di raggiungimento del tetto di spesa. Era pertanto ben consapevole che per le prestazioni erogate dopo il 23.5.2017 non avrebbe potuto pretendere alcun tipo di corrispettivo, nemmeno a titolo di indennizzo.
L'opposizione va pertanto integralmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opponente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1900/2023;
• condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell' , delle spese Controparte_3
processuali, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 19.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5641/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di opposizione, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Padre M. Vergara, presso la sede dell'Avvocatura
Aziendale
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe
Cristallino, presso il cui studio, sito in Pozzuoli, alla via Celle n. 2, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 20.11.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5641/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la società deduceva: di essere un centro Controparte_1
impegnato nell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con l' , con cui aveva stipulato un contratto per l'anno Controparte_2
2017; di aver pertanto erogato, per il periodo da gennaio a giugno 2017, prestazioni sanitarie in favore di assistiti del Servizio Sanitario regionale in adempimento degli obblighi assunti con l' ed aveva emesso fatture ammontanti in totale Controparte_3
ad € 125.326,04; che, a fronte di pagamenti solo parziali, residuava un credito totale di €
27.517,79.
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo Controparte_3
di € 27.517,79, oltre ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 ovvero, in subordine, ex art. 1284, co. 4, c.c..
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
29.5.2023, il decreto ingiuntivo n. 1900/2023.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la la quale, richiamando le clausole Controparte_3
contrattuali che limitavano la remunerazione delle prestazioni al rispetto dei limiti di contenimento della spesa sanitaria, deduceva che il credito azionato non era fondato a fronte dell'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato dalla Controparte_4
per la branca di Patologia Clinica e dell'applicazione della regressione tariffaria unica
(R.T.U.), come dimostrato dalle risultanze della documentazione allegata in atti.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando le ragioni poste CP_1 Controparte_1
a fondamento dell'opposizione, assumeva: l'irrilevanza, ai fini del vaglio di fondatezza Cont della pretesa creditoria azionata, delle pattuizioni contrattuali richiamate dall' nel proprio atto di opposizione;
che le determinazioni del tavolo tecnico non erano certamente idonee a modificare i vincoli negoziali derivanti dalla stipula del contratto;
che, sulla base Cont di quanto stabilito dall'art. 5 del contratto, l' era tenuta a comunicare, in relazione ad ogni trimestre dell'anno, la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa;
che, invece, per il primo trimestre del 2017, tale comunicazione non era in alcun modo avvenuta, con
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l'ovvia conseguenza che il centro aveva del tutto legittimamente poi erogato le prestazioni sanitarie di cui i pazienti avevano fatto richiesta;
che, solo a fronte delle comunicazioni relative al secondo semestre, il centro aveva quindi provveduto ad allineare la propria Cont condotta ai vincoli di spesa negoziali;
che l' ra quindi stata inadempiente per non aver provveduto alla trimestralizzazione del tetto di spesa rispetto ad entrambi i semestri, circostanza preclusiva della regressione tariffaria per il secondo trimestre.
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione della provvisoria esecuzione del Contr decreto ingiuntivo, fosse rigettata l'opposizione e che quindi l' fosse condannata al pagamento della somma di € 27.517,79, oltre interessi o della somma maggiore o minore accertata nel giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 20.11.2025.
L'opposizione è fondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs.
104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A.
(cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la Contr controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
Ancora in via preliminare, è opportuna una breve premessa in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
Il baricentro dell'attuale organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale è il potere di programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle
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Regioni.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario. In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottano i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14). Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n.
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2290).
Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte
Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost.
28/7/1995, n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte Cost. 23/7/1992, n. 356).
Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e
8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013).
Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527).
Per poter rientrare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992).
Nel suddetto accordo devono essere indicati: “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate” e “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni ...” (cfr. art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992).
Avvicinandoci al tema centrale della presente controversia, va osservato che per consentire il rispetto del limite di spesa, le Regioni (e quindi le aziende sanitarie locali)
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possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
In altre parole, la regressione tariffaria è lo strumento attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione.
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagamento azionato dall'opposta ha dedotto il proprio accreditamento presso il SSN e l'esecuzione delle prestazioni in adempimento del contratto sottoscritto per le annualità 2017, rivendicando la validità delle prestazioni Cont sanitarie di cui alle fatture parzialmente non pagate dall' PCont In ordine alla remunerabilità delle fatture ha evidenziato che parte delle prestazioni del centro siano state eseguite oltre la data di esaurimento del limite di spesa e, pertanto, non debbano essere rimborsate essendo stato il centro tempestivamente notiziato riguardo la data di esaurimento dei limiti di spesa.
Tale argomentazione difensiva è pienamente riscontrata dalle emergenze documentali.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va infatti ribadito che la giurisprudenza ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del
13.02.2018 n. 3403, nonchè Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020). Cont Orbene, l' ha eccepito come fatto impeditivo solo il superamento del tetto di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro opposto.
Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori, deve darsi atto che, da un lato, la società opposta ha dato prova del proprio accreditamento, della conclusione del contratto
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Cont concluso con l' e dell'esecuzione delle prestazioni che quindi unitamente Cont costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria;
dall'altro lato, l' ha fornito adeguata prova del superamento del tetto di spesa che, essendo una circostanza estranea alla struttura del credito, rientra tra gli oneri probatori della parte opponente, quali elementi impeditivi alla prestazione.
D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della Cont vicinanza della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all' petta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali.
D'altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive non sarebbe in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite.
Infatti, all'art 5, comma 3, del contratto, rubricato “criteri di remunerazione delle Cont prestazioni”, si stabilisce che l' debba comunicare al singolo centro “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Invero, in forza del contratto sottoscritto con l'azienda sanitaria, la struttura accreditata non ha un tetto di spesa che sia ad esso precisamente attribuito, ma deve attenersi al budget riconosciuto alla intera macroarea, con la conseguenza che una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di singoli procedimenti di decurtazione, che a seconda dei casi o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo, ovvero in alternativa elideranno nella loro interezza specifiche e determinate prestazioni;
con la conseguenza che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento del tetto di spesa, quanto invece il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo contributo alla produzione accertata in esubero.
Infatti, le disposizioni concordate tra le parti prevedono, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite prima o dopo l'eventuale superamento del limite, che a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data dell'ultima Cont comunicazione a tutte le prestazioni erogate dall'inizio del termine fino alla data
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prevista nell'ultima comunicazione, si applicherà la regressione tariffaria, facendo in modo che la spesa rientri nei limiti previsti;
per tutte le prestazioni eseguite invece oltre la data di esaurimento del limite di spesa non è previsto alcun pagamento delle prestazioni rese;
b) qualora invece l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Cont comunicato dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né di indennizzo o risarcimento per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Cont Dunque, l' anche al fine di contenere la spesa, deve emettere nell'ipotesi a), un provvedimento autoritativo di applicazione della regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro, come d'altronde indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28053/2018, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6495/2018.
Le clausole negoziali in precedenza brevemente richiamate, se da un lato sembrano deporre per una volontà delle parti di introdurre previsioni tali da assicurare in ogni caso Cont il rispetto del limite di spesa, a prescindere dall'assolvimento da parte della degli obblighi di comunicazione sulla medesima gravanti, dall'altro lato, tuttavia, esse contengono un inequivoco riferimento a quel meccanismo di riconduzione della spesa sanitaria entro i limiti stabiliti che si attua attraverso la cosiddetta “regressione tariffaria unica”.
Ove, dunque, si conferisse rilievo preminente alle clausole negoziali intese ad assicurare il rispetto del limite di spesa, le ragioni dell'opponente dovrebbero essere ritenute del tutto fondate.
Né, in teoria, la tardività della comunicazione del raggiungimento dei tetti di spesa potrebbe, di per sé, assumere rilievo contrario, giacché la giurisprudenza amministrativa costantemente ritiene che, finanche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell'esercizio finanziario, dispieghino comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3 aprile
2012, n. 3, id., 12 aprile, n. 4, Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23 dicembre 2011, n. 6811; 7 dicembre 2011, n. 6454; 17 ottobre 2011, n. 5550; 29 luglio
2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio 2011, n. 1252).
Come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n.
4 del 12.4.2012, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia
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con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili.
Deve tuttavia considerarsi che il rigore che caratterizza taluni orientamenti giurisprudenziali si fonda anche sulla considerazione che la tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, può attuarsi a mezzo della valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 dell'Adunanza Plenaria, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie.
L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 8/2006, ha, infatti, osservato che
“la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che “in un sistema nel quale
è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”.
Si deve infatti muovere dalla premessa, già prima enunciata, che i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
La matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
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In questa prospettiva la stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario, ha da tempo sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa, evidenziando come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore debba essere correlata alle disponibilità finanziarie e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr.
Corte costituzionale sentenza 28 luglio 1995, n. 416).
In particolare, la Corte delle leggi ha ribadito che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1992, n. 356; conf. anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, decisione n. 8/2006 cit.).
Detta linea interpretativa è, d'altra parte, la sola che consente il raggiungimento dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute;
obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto dal completo controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili
(cfr. Corte cost., sent. n. 94/2009, cit.).
La Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.200), ha altresì chiarito che, anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e connotato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata, viene in rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997.
Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve, quindi, conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica.
Tanto premesso in punto di diritto, in relazione all'anno 2017 la parte opposta ha
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rappresentato di aver erogato prestazioni, da gennaio a giugno, ammontanti in totale ad €
125.326,04, per le quali vantava un credito residuo pari ad € 27.517,79.
Sono state invero allegate dalla società opposta sei fatture, ciascuna riferita alle prestazioni erogate in uno dei sei mesi di riferimento. Cont Dal canto suo l' ha documentato di aver trasmesso a mezzo PEC in data 13.4.2017, ai diversi centri accreditati – tra questo anche il (vedasi Controparte_1
ricevuta in formato eml) –, una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al primo trimestre 2017, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa per la branca di
Patologia Clinica per la data del 3.5.2017. Cont Con successiva comunicazione via PEC del 16.5.2017, l' rappresentava che, all'esito del monitoraggio del primo quadrimestre, la presunta data di esaurimento del tetto di spesa di branca veniva invece ad essere quella del 23.5.2017.
Tenuto conto che la fattura n. 6 del 4.7.2017 del valore di € 20.473,13 si riferisce a prestazioni erogate nel mese di giugno 2017, cioè quando, sulla base della previsione Cont effettuata dall' il tetto di spesa della branca doveva già essere stato raggiunto, certamente non risulta dovuto il credito riportato nella fattura.
La differenza tra il credito azionato e quello relativo alle prestazioni di giugno ammonta ad € 7.044,66 (€ 27.517,79 – € 20.473,13). Tale deve quindi ritenersi il credito imputabile Cont alle prestazioni di maggio e rimaste impagate da parte dell'
In relazione a tale mese l'opposta ha prodotto copia della fattura n. 5 del 9.6.2017, del valore complessivo di € 22.304,62.
In assenza di prova che tale fattura si riferisca a prestazioni erogate tutte in epoca anteriore alla soglia temporale del 23.5.2017 – prova in alcun modo resa da parte del centro diagnostico, cioè dell'unica parte che poteva disporre della conoscenza di tale dato –, è più verosimile ritenere che la quota di prestazioni cui si riferisce il credito parziale di €
7.044,66 sia successiva a tale data. Pertanto, alcun rimborso è dovuto nemmeno per tali prestazioni. Cont L'argomentazione difensiva sostenuta dalla società opposta – secondo cui l' avrebbe colpevolmente omesso di comunicare la data di previsione del tetto di spesa per il primo trimestre dell'anno e, per tale ragione, sarebbe quindi tenuta a corrispondere il valore di tutte le prestazioni erogate nel semestre – non merita di essere condivisa atteso che, con le predette comunicazioni ritualmente ricevute, la società opposta comunque è stata posta
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nella condizione di avere contezza, anche con un periodo di preavviso, della data presuntiva di raggiungimento del tetto di spesa. Era pertanto ben consapevole che per le prestazioni erogate dopo il 23.5.2017 non avrebbe potuto pretendere alcun tipo di corrispettivo, nemmeno a titolo di indennizzo.
L'opposizione va pertanto integralmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opponente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1900/2023;
• condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell' , delle spese Controparte_3
processuali, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 19.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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