Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2025, proposto da
Hera Comm S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Guiducci, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Castiglione n. 41, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC elena.guiducci@ordineavvocatireggioemilia.it;
contro
Comune di Piraino, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 13.04.2022 emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento monitorio iscritto al n. 549/2022 R.G., depositato in cancelleria in pari data, non opposto dall’Amministrazione resistente, dichiarato esecutivo in data 02.02.2024 per il tramite del decreto di esecutorietà n. cronol. 1310/2024 e notificato unitamente al predetto decreto di esecutorietà all’Amministrazione comunale il 05.02.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AN PP TO DA e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2025 e depositato in data 17 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
A fronte del mancato pagamento da parte del Comune di Piraino delle fatture per l’erogazione della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, la società ricorrente, in data 8 aprile 2022, ha azionato le stesse in via monitoria innanzi al Tribunale di Patti che, con l’epigrafato provvedimento monitorio, ha ingiunto all’Amministrazione comunale intimata il pagamento della somma di Euro 176.650,67 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi “ come da domanda ” (“[…] maturati dalla data del dovuto al saldo, nella misura stabilita nelle Condizioni Generali di fornitura del servizio ”), nonché dei compensi e delle spese della procedura monitoria, i primi liquidati in Euro 2.135,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, i secondi determinati in Euro 406,50 per esborsi (di cui Euro 379,50 a titolo di C.U. e Euro 27,00 per diritti di cancelleria).
Dopo la notificazione del decreto ingiuntivo in data 20 maggio 2022 al Comune di Piraino, in uno al ricorso monitorio, l’Ente locale non ha proposto opposizione né ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
La società ricorrente, quindi, in data 31 gennaio 2024 ha avanzato istanza ex art. 647 c.p.c., a seguito della quale il Giudice civile, verificata la corretta notifica del provvedimento monitorio, ha dichiarato l’atto esecutivo con decreto n. cronol. 1310/2024 del 2 febbraio 2024.
Il giorno 5 febbraio 2024 la società ricorrente ha notificato il decreto ingiuntivo unitamente al decreto di esecutorietà; la deducente ha notificato inoltre due precetti, dapprima in data 11 giugno 2024 e poi nuovamente in data 4 ottobre 2024.
Lamenta l’esponente che alcun pagamento è pervenuto da parte dell'Amministrazione comunale intimata che, pertanto, non ha adempiuto al proprio obbligo di conformarsi al giudicato civile.
Con l’atto introduttivo del giudizio la deducente ha, dunque, avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Comune di Piraino non si è costituito in giudizio.
1.2. La società ricorrente ha versato nel fascicolo del giudizio documenti e memoria, insistendo con quest’ultima per l’accoglimento del ricorso proposto.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, su richiesta dello stesso la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di disporre gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe e, in particolare, di:
- ordinare all’Amministrazione comunale debitrice di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 13 aprile 2022, disponendo il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in seguito riportate, nominando inoltre un commissario ad acta il quale, ove l’Amministrazione non vi abbia provveduto nel termine che si vorrà assegnare, si surroghi a essa nel disporre il pagamento invocato;
- comandare all’Amministrazione comunale debitrice il pagamento in favore della società ricorrente della somma di Euro 176.650,67, a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi come da dispositivo accluso al decreto ingiuntivo, ovvero dalla data del dovuto sino al saldo nella misura stabilita dalle condizioni generali di contratto delle forniture in regime di salvaguardia (art. 9 delle condizioni generali di contratto);
- comandare all’Amministrazione comunale debitrice il pagamento della somma relativa al compenso e alle spese della procedura monitoria, liquidata in Euro 2.135,00, per onorari, oltre al 15% di spese generali (Euro 320,25), CPA 4% (Euro 98,21) e IVA 22% (Euro 561,76), per un totale di Euro 3.115,22, e in Euro 406,50 per esborsi, quindi complessivamente della somma di Euro 3.521,72;
- comandare all’Amministrazione comunale debitrice il pagamento di Euro 400 per rimborso delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo, di cui all’avviso di liquidazione n. 2022/010/DI/000000148/0/001, assolte dalla parte ricorrente come da relativa quietanza di pagamento dell’8 novembre 2024;
- fissare ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. apposita somma di denaro dovuta dall’Amministrazione comunale intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in misura pari agli interessi legali, se ritenuto congruo.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
Condizione essenziale perché il ricorso de quo possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 19 aprile 2021, n. 327; cfr. anche T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 febbraio 2026, n. 129; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 6 febbraio 2026, n. 2387).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 148/2022 del 13 aprile 2022, r.g. n. 549/2022, nonché il decreto di esecutorietà n. cronol. 1310/2024 del 2 febbraio 2024, r.g. n. 549/2022, con il quale il Tribunale di Patti ha dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. il decreto ingiuntivo in questione.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Comune intimato (all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.piraino.me.it) del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà in data 5 febbraio 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune di Piraino sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo in epigrafe con il quale è stato ingiunto al medesimo Ente di pagare alla parte ricorrente:
- la somma di Euro 176.650,67;
- gli interessi come da domanda (“ interessi maturati dalla data del dovuto al saldo, nella misura stabilita nelle Condizioni Generali di fornitura del servizio ” ovvero “ interessi come contrattualmente stabiliti dal dovuto al saldo effettivo ”: cfr. pag. 10 del ricorso per decreto ingiuntivo);
- le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 406,50 (di cui Euro 379,50 per C.U. ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria) per esborsi ed Euro 2.135,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Anche in ordine al rimborso delle spese di registrazione (pari a Euro 400,00), il Collegio rileva che la pretesa della parte ricorrente si presta a favorevole valutazione.
Per giurisprudenza costante, invero, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15 gennaio 2026, n. 290).
Nei termini comprovati in giudizio, pertanto, le spese di registrazione effettivamente sostenute dalla parte ricorrente (pari a Euro 400,00) devono essere rimborsate dal Comune debitore.
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Piraino di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario generale del Comune di Gioiosa Marea, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario; il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
2.6. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritenendola il Collegio eccessivamente afflittiva in relazione alle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2026, n. 846; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13 gennaio 2026, n. 583; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 21 febbraio 2025, n. 685).
3. Le spese di lite (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Piraino di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario generale del Comune di Gioiosa Marea affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune intimato al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna il Comune di Piraino al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN NE, Presidente
AN PP TO DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PP TO DA | GN NN NE |
IL SEGRETARIO