Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00965/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2023, proposto da
DI s.r.l., OV EG legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella, Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione della Provincia di Alessandria, in data 25 settembre 2023, prot. gen. n. 20230046511, che ha ordinato al ricorrente di ripristinare la pista dell'autodromo sita nel territorio del Comune di Pontestura (AL) denominata “Ex Autodromo di Morano";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. AV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
È impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale la Provincia di Alessandria, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale n. 19 del 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ha ordinato alla società ricorrente di ripristinare lo stato preesistente della pista dell’autodromo di Morano, situato nel territorio del Comune di Pontestura.
La DI è proprietaria dell’autodromo, realizzato negli anni ’70 del secolo scorso, da molto tempo caduto in disuso. La pista si presentava fessurata in più punti, con la comparsa di crepe e avvallamenti.
Nell’anno 2022, la pista è stata prescelta da un operatore cinematografico per la realizzazione delle riprese del film “Ferrari”. La Film Commission regionale ha chiesto al Comune di Pontestura di potere realizzare le riprese e di provvedere alla pulizia generale della pista, alla realizzazione di un nuovo rettilineo di asfalto, alla rimozione di muretti di tamponamento nella zona del box ed alla stuccatura e riparazione di crepe ed avvallamenti dell’intero circuito. Si trattava di interventi di durata necessariamente temporanea, connessi alle riprese cinematografiche.
Acquisito il parere favorevole dell’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (delegato dalla Regione Piemonte alla tutela del sito Rete Natura 2000, ZPS “Fiume Po tratto vercellese alessandrino”), la ricorrente è stata autorizzata con la prescrizione che l’intervento di rimozione delle crepe e degli avvallamenti dovesse avvenire mediante la “stuccatura a cemento delle crepe e degli avvallamenti” con l’utilizzo di “verniciature artistiche a spruzzo” per rendere uniforme la superficie del tracciato.
Il sedime della pista era già integralmente asfaltato ed il manto di finitura risultava ammalorato, con presenza di fessurazioni e disgregazioni superficiali. Secondo quanto riferisce la ricorrente, nel corso dei lavori di manutenzione è emerso che la stuccatura delle crepe e degli avvallamenti e soprattutto l’utilizzazione di vernici a spruzzo non avrebbero reso la pista idonea al passaggio di quelle poche autovetture interessate dalle riprese. Per questa ragione, è stata stesa una sottile patina di asfalto su tutto il tracciato, senza scavo o sbancamento della superficie già precedentemente pavimentata.
L’Ente di gestione, effettuato un sopralluogo in data 28 giugno 2023, ha contestato l’esecuzione di lavori in difformità dalla valutazione d’incidenza ambientale e dall’autorizzazione. Ne è seguita l’adozione dell’ordinanza di ripristino (su parere conforme dell’11 agosto 2023 dell’Ente di gestione, che ha approvato le specifiche tecniche dell’intervento di ripristino, attraverso la “rimozione e scarificazione del manto di asfalto per riportare il tracciato nelle condizioni preesistenti”).
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria e sviamento.
Si sono costituiti la Provincia di Alessandria e l’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, depositando documenti e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
All’udienza pubblica del 2 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 50 della legge regionale 19 del 2009 prevede che gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, “in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza” o “in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione” contenuti nelle schede descrittive delle aree della Rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria, comportano l’obbligo del ripristino a carico del responsabile.
L’asfaltatura realizzata dalla ricorrente non differisce in misura appezzabile da quanto autorizzato, avendo riguardo alle esigenze di tutela del sito vincolato, che sono quelle di non consentire il recupero pieno e duraturo dell’impianto per un utilizzo motoristico continuativo, dopo la conclusione delle riprese cinematografiche.
Il sottile manto d’asfalto steso dalla ricorrente (dello spessore di circa 2 cm) non appare idoneo a consentire un utilizzo duraturo e sicuro della pista.
Come dimostrato dalla perizia di parte ricorrente, l’intervento di manutenzione superficiale di ripristino del manto esistente, finalizzato al miglioramento della sicurezza del piano viabile, non ha comportato interventi sul sottofondo esistente, già compromesso da fessurazioni e disgregazioni che, al sopralluogo nel febbraio 2026, sono tuttora evidenti (doc. 2 e 3).
Secondo la perizia, corredata di fotografie dei luoghi, l’intervento manutentivo non ha determinato l’incremento di superficie impermeabile, né ha modificato l’assetto plano-altimetrico.
L’impianto ha conservato la medesima destinazione d’uso, in area già urbanizzata ed impermeabilizzata dalla costruzione dell’autodromo negli anni ’70 del secolo scorso. In assenza di manutenzione, secondo nozioni di comune esperienza, il sottile manto superficiale è soggetto a naturale degrado nel breve periodo, per effetto di agenti atmosferici, escursioni termiche e crescita di vegetazione spontanea.
Qualora volesse prendersi a riferimento, in via analogica, la normativa in materia di vincolo paesaggistico, vale rilevare che l’intervento imputato alla società ricorrente rientrerebbe tra quelli esonerati dall’obbligo di conseguire l’autorizzazione paesaggistica (Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, voce A.10 – opere di manutenzione stradale; a contrariis, voce B.11 – interventi di adeguamento della viabilità esistenti, nuove opere quali rotatorie, banchine, pensiline, marciapiedi e manufatti accessori, per i quali è viceversa previsto il procedimento autorizzatorio semplificato).
In definitiva, l’ordinanza della Provincia di Alessandria è viziata da travisamento, poiché è stata erroneamente valutata la consistenza dei lavori di manutenzione effettuati dalla ricorrente DI; è altresì viziata da sviamento, poiché l’ordinanza appare piuttosto orientata ad impedire il possibile utilizzo dell’autodromo per manifestazioni sportive e prove di collaudo automobilistico, finalità che tuttavia l’ordinamento consente di perseguire, in relazione alle aree della Rete Natura 2000 ed ai siti di importanza comunitaria, mediante l’eventuale esercizio di differenti poteri amministrativi, inibitori delle attività dannose per l’avifauna e l’equilibrio delle risorse naturalistiche, anziché ripristinatori dello stato dei luoghi quando, come si è visto nella specie, non vi siano state significative trasformazioni materiali.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento dell’ordinanza della Provincia di Alessandria del 25 settembre 2023.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza della Provincia di Alessandria del 25 settembre 2023.
Condanna la Provincia di Alessandria e l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a pagamento delle spese processuali in favore della DI s.r.l., ciascuno nella misura di euro 2.500,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CI, Presidente
AV NE, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AV NE | IA CI |
IL SEGRETARIO