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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre 2025,
svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1108 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Ombrone n. 7, presso e nello
Studio dell'Avv. Andrea Bartalucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis
reiectis,
accertato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e
della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro
a tempo determinato con il resistente e del diritto a mantenerla per intero al momento CP_1
della immissione in ruolo, o dalla diversa data che fosse accertata in corso di causa, fino ad oggi,
nonché
accertato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno di servizio 2013,
dichiarare il diritto del prof. ad ottenere una retribuzione rivalutata in forza della Parte_1
progressione stipendiale maturata durante la propria carriera professionale ex CCNL Scuola, e per
l'effetto
condannare la parte convenuta a collocare il ricorrente al livello retributivo e contributivo
corrispondente all'anzianità di servizio, ivi espressamente considerando anche l'anno di servizio
2013, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, compreso il pagamento in favore del
medesimo - previa occorrenda CTU contabile - delle differenze retributive maturate, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed
Iva (ove dovuta) come per Legge, ed oltre ad euro 259,00 per esborsi, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in
quanto inammissibili e infondate.
- riconoscere la prescrizione breve quinquennale ex art 2948 c.c. delle differenze retributive”.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, conveniva in Parte_1
giudizio il chiedendo che il Tribunale volesse Controparte_1
accertare e dichiarare il proprio diritto dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'integrale valutazione del servizio pre-ruolo svolto presso scuole statali - comprensivo dell'insegnamento nell'anno 2013 non riconosciuto stante l'art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013 secondo cui “la anzianità riconosciuta per
effetto del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali”. Ciò in ragione del principio di parità e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Contr
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948
c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dalla ricorrente.
Richiamava inoltre relativamente all'a.s. 2013 la recente pronuncia della Cassazione
n. 13618/2025, insistendo per il rigetto della relativa domanda.
3. Con le note del 10.12.2025 il ricorrente, richiamando la sopravvenuta pronuncia della Suprema Corte n. 13619 del 21.05.2025, rinunciava ex art. 306 c.p.c. alla domanda relativa agli effetti economici (fasce stipendiali e differenze retributive),
relativamente all'anno 2013, insistendo per il resto.
4. All' odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
5. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della
scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato,
calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici
nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a
riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (nello stesso senso, in tempi più
recenti, cfr. Cass. 2924/2020 e 3472/2020; in relazione al personale docente, e alla portata quindi dell'art. 485 D.lgs. cit., si veda anche l'analoga pronuncia della S.C.
nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n. 20918/2019).
6. Circa l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto
Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio
2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a
27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi. Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle
7 precedenti, con l'accorpamento della prima (0-2) e della seconda fascia (3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in
servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente
fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia
conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della
fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° Controparte_1
settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale. La
limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente
ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare. Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri applicati al personale già di ruolo.
6.1 Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del
personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il
mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al
conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo
indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del
giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al
lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
6.2 In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito
(impugnata dal ) “(…) quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del CP_1
C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al
comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e
cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale
disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di
coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima
aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale
disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato
alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella
preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore
stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"
ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta
fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al
conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato,
dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa
riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine
temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di
applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena
comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente
immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni
effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione,
non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che,
transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia
retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale
disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata
applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
7. Calato il principio nel caso di specie e alla luce del decreto di ricostruzione carriera in atti, la ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il e del diritto a CP_3
mantenerla per intero al momento della immissione in ruolo.
8. Per quanto invece attiene al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio In particolare, la Cassazione ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere,
per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che,
analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che,
secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del
“blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore),
rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti
(art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio,
fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che,
pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, 5 ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Con tale pronuncia, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del
2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013. Secondo la Suprema Corte, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
9. Alla luce dei principi sopra richiamati, va pronunciata la condanna generica richiesta da parte ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, e senza riconoscimento ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali dell'annualità 2013.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55,
pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4 co 1 bis D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è
ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del
23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità
per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 10%.
professionale.”
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il
[...]
rispetto al momento di immissione in ruolo con tutti i conseguenti Controparte_1
effetti giuridici ed economici;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio 2013;
- condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle Controparte_1
differenze retributive spettanti in virtù del suddetto nuovo riconoscimento maturate entro i limiti della prescrizione quinquennale, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1
dell'Avvocato Bartalucci Andrea, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.600
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. G. Grosso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio.