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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1972/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, come da procura generale alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974/21569 a rogito notaio di Persona_1
Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale distrettuale APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio CP_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Valdinievole n. 11
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
5096/2022 pubblicata il 30 maggio 2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deduceva: - di aver ricevuto dall' la seguente comunicazione CP_1 Pt_1 datata 2 luglio 2020: “con una precedente lettera le abbiamo comunicato che per il periodo dal
1.1.2018 al 30.11.2019 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04199971 per un importo complessivo di euro 2667,73 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione cat. AS n. 04199971 attraverso una trattenuta di 70,00 euro mensili a partire dalla prima rata utile”; - che, in mancanza di dolo,
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
- nella specie, posto che la comunicazione dell' del 2020 si riferiva ad anni precedenti Pt_1
l'accertamento (2018 e 2019), la ripetizione delle somme indebitamente erogate, e destinate al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, era illegittima. Concludeva, quindi, perché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione della somma di euro 2.667,73 formulata dall' in data 2.7.2020; con vittoria di spese, competenze Pt_1
e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le deduzioni avversarie e sostenendo la Pt_1 legittimità della pretesa restitutoria, asserendo in particolare: “nel caso di specie, l'indebito afferisce all'anno 2017 in cui controparte ha percepito redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale nella misura erogata. Nel 2018 l' informa il ricorrente della indebita percezione delle somme e Pt_1 con la nota impugnata sollecita il pagamento di quanto indebitamente trattenuto”. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso ex art. 442 c.p.c., con vittoria di spese.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 5096/2022 pubblicata il 30 maggio 2022, il giudice del lavoro di Roma, così decideva: “dichiara l'irripetibilità del preteso indebito richiesto dall' a Pt_1
con nota del 2/7/2020 e condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida CP_1 Pt_1 in complessivi € 900, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
In estrema sintesi, richiamata la giurisprudenza in materia, il primo giudice così riteneva: “si
è di recente consolidato il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta
2 il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 26036 del 15/10/2019).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva come il provvedimento di comunicazione dell'indebito sia datato 2/7/2020, mentre il periodo di recupero è tutto antecedente, essendo limitato al periodo dal gennaio 2018 al novembre 2019. L ha dedotto e documentato Pt_1
che la comunicazione impugnata era stata, in realtà, preceduta da una antecedente, avente ad oggetto la rideterminazione dell'assegno e la prima richiesta di restituzione dell'indebito. La stessa, tuttavia,
è datata 24/10/2019 ed è stata consegnata al destinatario il 25/11/2019, sicché, comunque, in epoca successiva al periodo oggetto di recupero (documenti nn. 1 e 2 della memoria).
Le somme erogate al ricorrente sono, pertanto, irripetibili, non essendo neppure ipotizzata dall' un'ipotesi di dolo dell'accipiens, …”. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentando che, sebbene il Tribunale si Pt_1
fosse attenuto ai principi dettati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n.
26036/2019, la loro applicazione al caso di specie non era “del tutto conferente”, conducendo “a eludere la lettera della legge” e producendo “l'effetto distorsivo di eliminare il requisito reddituale quale condizione per il riconoscimento e l'erogazione della prestazione”. E ciò in quanto i redditi diversi da quelli derivanti dalle prestazioni incluse nel Casellario centrale dei pensionati, che pur influiscono sul diritto e la misura delle prestazioni assistenziali ma che sono accertati secondo il sistema fiscale/tributario e comunicati all'Agenzia delle entrate, “sono conoscibili solo l'anno successivo a quello di produzione e dunque l' ne può accertare l'esistenza solo l'anno Pt_1 successivo all'erogazione della prestazione”. Lamentava, quindi, che nell'escludere la ripetibilità dell'indebito il Tribunale non aveva tenuto conto dei tempi necessari per l'accertamento in base alle denunce dei redditi, ritenendo altresì insussistente il dolo dell'interessato “non essendo neppure ipotizzata dall' un'ipotesi di dolo dell'accipiens, il quale, piuttosto, non è nemmeno dedotto Pt_1 che abbia mancato di ottemperare al proprio onere di comunicare le variazioni sui redditi familiari”
(così la sentenza impugnata, alla pagina 4).
Si costituiva in giudizio , confutando le censure alla sentenza impugnata, di Controparte_2
cui chiedeva la reiezione.
All'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
3 2.1. Occorre premettere che dall'esame degli atti risulta che:
- l'indebito per cui è causa è scaturito dalla rideterminazione, con provvedimento del 24 ottobre 2019, comunicato il 25.11.2019, dell'importo della prestazione AS in godimento a CP_1
“sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”; sulla scorta dei nuovi calcoli
[...]
sono state riliquidate le prestazioni in godimento ed è stato quantificato un indebito per il 2018 di euro 1.445,08 e per il 2019 di euro 1.222,65 (cfr. allegato alla costituzione dell' innanzi al Pt_1
Tribunale denominato “TE08 indebito”);
- l'importo complessivo di euro 2.667,73 è stato oggetto di richiesta di restituzione con lettera del 2 luglio 2020 (cfr. lettera allegata al ricorso ex art. 442 c.p.c.).
È, dunque, pacifico - in quanto risultante per tabulas - che l'indebito per cui è causa è scaturito dalla dichiarazione dei redditi effettuata da per l'anno 2017, oggetto di CP_1 comunicazione da parte dell'interessato: tanto emerge inequivocabilmente dalla stessa nota dell' Pt_1 del 24.10.2019, innanzi richiamata, nonché dalla memoria di costituzione dell' in primo grado, Pt_1 ove si legge: “nel caso di specie, l'indebito afferisce all'anno 2017 in cui controparte ha percepito redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale nella misura erogata”. (pagina 2 comparsa del 20.5.2022). Pt_1
Deve, altresì, darsi atto che sin dal ricorso di primo grado l'odierno appellato ha depositato un certificato dell'Agenzia delle entrate da cui risulta la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (cfr. documento recante il n. 3 nel file denominato “ ). Email_1
A ulteriore chiarimento rileva il Collegio che, secondo le stesse allegazioni dell' , Pt_1
l'indebito calcolato per il 2018 e per il 2019 non è collegato ai redditi dichiarati/accertati in relazione a tali anni (redditi che, peraltro, secondo le risultanze dell'Agenzia delle entrate, sono nulli).
Verosimilmente l' , senza ulteriori verifiche, si è limitato a “proiettare” sulle annualità Pt_1
successive al 2017 i redditi dichiarati dal in relazione a tale anno. CP_1
2.2. Orbene, è pacifico che l'indebito per cui è causa si riferisce all'assegno sociale n.
0419997, di cui è titolare . CP_1
Viene, dunque, in rilievo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'indebito assistenziale. E invero, la Corte di Cassazione, Sez.
6 - L, con ordinanza n. 23097 del
2013 ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale;
in seguito, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020 ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale;
più di recente, Sez. L, Sentenza n. 18820 del 2021 (richiamata e condivisa anche da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24606 del 2022) ha compiutamente ricostruito la materia che ci occupa, ribadendo la natura assistenziale dell'assegno sociale.
4 Del resto, neanche l' dubita che si verta, nella specie, in materia di indebito assistenziale Pt_1
Occorre, dunque, soffermarsi sulla giurisprudenza che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La Consulta ha, in particolare, evidenziato che “[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Su tali premesse la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12406 del 2003, ha affermato che restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tale direzione si è andato consolidando (fin da Sez. L, Sentenza n. 1446 del 2008) il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr., tra le tante, più di recente, Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 24180 del 2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16088 del 2020; Sez. L, Sentenza n. 28771 del
09/11/2018).
5 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Sez. L, Sentenza n. 28771 del 2018).
L'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens e salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente stesso (cfr. ex ceteris Sez. L, Ordinanza
n. 28092 del 2022), essendo stato, poi, precisato che non è configurabile una situazione di dolo in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Sez. L, Sentenza n. 5606 del 2023).
Come chiarito da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , onerato ex lege del controllo telematico dei requisiti reddituali. Pt_1
Si legge in proposito nella pronuncia da ultimo richiamata che l'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 prevede che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte Pt_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò – secondo la S.C. – “si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. Pt_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13 d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' Pt_1 del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” (ovvero ai titolari di “prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito” ai sensi del comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) devono comunicare all' soltanto i dati della propria Pt_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Dal che risulta confermato che essi non devono
6 comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata (cfr. sul punto, oltre Pt_1
alla già citata Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16088 del 2020).
Le argomentazioni che precedono rendono infondato l'appello dell' , posto che il reddito Pt_1 per l'anno 2017 debitamente dichiarato e comunicato dal era senz'altro conoscibile CP_1 dall' . Pt_1
Né il richiamato, consolidato orientamento giurisprudenziale può essere superato sulla scorta dell'assunto dell'Istituto secondo cui l'applicazione dello stesso al caso di specie renderebbe, di fatto, impossibile l'accertamento dei redditi da parte dell' : e ciò in ragione dei tempi di conoscibilità Pt_1 dei redditi dichiarati all'Agenzia delle entrate, posto che gli stessi “sono conoscibili solo l'anno successivo a quello di produzione e dunque l' ne può accertare l'esistenza solo l'anno Pt_1 successivo all'erogazione della prestazione”.
Tali argomentazioni, a ben vedere, non si attagliano al caso di specie. E invero, come detto,
l'indebito per cui è causa è emerso “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”, non già sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi. È, dunque, documentalmente provato, nonché incontestato, che ha effettuato la dichiarazione dei CP_1 redditi relativi all'anno 2017 e l' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato (per giustificare la Pt_1
tempistica della richiesta di ripetizione di somme) la conoscibilità dei redditi dichiarati dall'interessato presso l'Agenzia delle entrate solo “dall'anno successivo”, senza lamentare alcun ritardo imputabile al stesso;
risulta, dunque, evidente che l'Istituto al massimo dal 31 ottobre CP_1
2018 era in grado di conoscere detti redditi.
Senonché, dalla stessa documentazione prodotta dall' risulta che la prima richiesta della Pt_1
somma pretesa a titolo di indebito, datata 24 ottobre 2019, è stata consegnata al destinatario il 25 novembre 2019, ben oltre il tempo necessario agli accertamenti reddituali (cfr. raccomandata A/R e documento denominato “TE08 indebito” allegati alla memoria dell'Istituto innanzi al Tribunale, i quali smentiscono per tabulas, avuto riguardo alle date riportate sui documenti stessi, la deduzione dell' secondo cui già nel 2018 l' avrebbe informato il della indebita percezione Pt_1 Pt_1 CP_1
delle somme).
In definitiva, le considerazioni svolte dall' in ordine alla conoscibilità dei redditi del Pt_1
2017 solo dall'anno 2018 risultano inconferenti.
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza innanzi richiamata, la richiesta di ripetizione è illegittima, dovendosi escludere qualsivoglia dolo da parte dell'interessato, risultando pacificamente dalle risultanze processuali la presentazione da parte del della dichiarazione reddituale da CP_1 cui è scaturito l'indebito. In proposito giova ribadire che proprio l' ha fondato la richiesta di Pt_1 restituzione delle somme sulla comunicazione da parte dell'interessato dei redditi percepiti.
7 È appena il caso di evidenziare, da ultimo e per mera completezza, che l'argomento introdotto dall'appellato circa il possesso del requisito reddituale negli anni 2018 e 2019 (leggendosi alla pagina
6 della comparsa: “il ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha allegato documentazione fiscale dalla quale si evince il possesso del requisito reddituale per il periodo a cui si riferisce il presento indebito (2018-2019)”) è inammissibile, in quanto introdotto solo nel presente grado. In ogni caso, tale argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate, tenuto conto Pt_1
del valore della causa e considerati i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo. Le spese stesse devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , antistatario. CP_1
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l' a corrispondere a le spese del presente grado, che si liquidano in Pt_1 CP_1
euro 1.200,0, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1972/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, come da procura generale alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974/21569 a rogito notaio di Persona_1
Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale distrettuale APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio CP_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Valdinievole n. 11
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
5096/2022 pubblicata il 30 maggio 2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deduceva: - di aver ricevuto dall' la seguente comunicazione CP_1 Pt_1 datata 2 luglio 2020: “con una precedente lettera le abbiamo comunicato che per il periodo dal
1.1.2018 al 30.11.2019 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04199971 per un importo complessivo di euro 2667,73 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione cat. AS n. 04199971 attraverso una trattenuta di 70,00 euro mensili a partire dalla prima rata utile”; - che, in mancanza di dolo,
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
- nella specie, posto che la comunicazione dell' del 2020 si riferiva ad anni precedenti Pt_1
l'accertamento (2018 e 2019), la ripetizione delle somme indebitamente erogate, e destinate al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, era illegittima. Concludeva, quindi, perché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione della somma di euro 2.667,73 formulata dall' in data 2.7.2020; con vittoria di spese, competenze Pt_1
e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le deduzioni avversarie e sostenendo la Pt_1 legittimità della pretesa restitutoria, asserendo in particolare: “nel caso di specie, l'indebito afferisce all'anno 2017 in cui controparte ha percepito redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale nella misura erogata. Nel 2018 l' informa il ricorrente della indebita percezione delle somme e Pt_1 con la nota impugnata sollecita il pagamento di quanto indebitamente trattenuto”. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso ex art. 442 c.p.c., con vittoria di spese.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 5096/2022 pubblicata il 30 maggio 2022, il giudice del lavoro di Roma, così decideva: “dichiara l'irripetibilità del preteso indebito richiesto dall' a Pt_1
con nota del 2/7/2020 e condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida CP_1 Pt_1 in complessivi € 900, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
In estrema sintesi, richiamata la giurisprudenza in materia, il primo giudice così riteneva: “si
è di recente consolidato il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta
2 il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 26036 del 15/10/2019).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva come il provvedimento di comunicazione dell'indebito sia datato 2/7/2020, mentre il periodo di recupero è tutto antecedente, essendo limitato al periodo dal gennaio 2018 al novembre 2019. L ha dedotto e documentato Pt_1
che la comunicazione impugnata era stata, in realtà, preceduta da una antecedente, avente ad oggetto la rideterminazione dell'assegno e la prima richiesta di restituzione dell'indebito. La stessa, tuttavia,
è datata 24/10/2019 ed è stata consegnata al destinatario il 25/11/2019, sicché, comunque, in epoca successiva al periodo oggetto di recupero (documenti nn. 1 e 2 della memoria).
Le somme erogate al ricorrente sono, pertanto, irripetibili, non essendo neppure ipotizzata dall' un'ipotesi di dolo dell'accipiens, …”. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentando che, sebbene il Tribunale si Pt_1
fosse attenuto ai principi dettati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n.
26036/2019, la loro applicazione al caso di specie non era “del tutto conferente”, conducendo “a eludere la lettera della legge” e producendo “l'effetto distorsivo di eliminare il requisito reddituale quale condizione per il riconoscimento e l'erogazione della prestazione”. E ciò in quanto i redditi diversi da quelli derivanti dalle prestazioni incluse nel Casellario centrale dei pensionati, che pur influiscono sul diritto e la misura delle prestazioni assistenziali ma che sono accertati secondo il sistema fiscale/tributario e comunicati all'Agenzia delle entrate, “sono conoscibili solo l'anno successivo a quello di produzione e dunque l' ne può accertare l'esistenza solo l'anno Pt_1 successivo all'erogazione della prestazione”. Lamentava, quindi, che nell'escludere la ripetibilità dell'indebito il Tribunale non aveva tenuto conto dei tempi necessari per l'accertamento in base alle denunce dei redditi, ritenendo altresì insussistente il dolo dell'interessato “non essendo neppure ipotizzata dall' un'ipotesi di dolo dell'accipiens, il quale, piuttosto, non è nemmeno dedotto Pt_1 che abbia mancato di ottemperare al proprio onere di comunicare le variazioni sui redditi familiari”
(così la sentenza impugnata, alla pagina 4).
Si costituiva in giudizio , confutando le censure alla sentenza impugnata, di Controparte_2
cui chiedeva la reiezione.
All'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
3 2.1. Occorre premettere che dall'esame degli atti risulta che:
- l'indebito per cui è causa è scaturito dalla rideterminazione, con provvedimento del 24 ottobre 2019, comunicato il 25.11.2019, dell'importo della prestazione AS in godimento a CP_1
“sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”; sulla scorta dei nuovi calcoli
[...]
sono state riliquidate le prestazioni in godimento ed è stato quantificato un indebito per il 2018 di euro 1.445,08 e per il 2019 di euro 1.222,65 (cfr. allegato alla costituzione dell' innanzi al Pt_1
Tribunale denominato “TE08 indebito”);
- l'importo complessivo di euro 2.667,73 è stato oggetto di richiesta di restituzione con lettera del 2 luglio 2020 (cfr. lettera allegata al ricorso ex art. 442 c.p.c.).
È, dunque, pacifico - in quanto risultante per tabulas - che l'indebito per cui è causa è scaturito dalla dichiarazione dei redditi effettuata da per l'anno 2017, oggetto di CP_1 comunicazione da parte dell'interessato: tanto emerge inequivocabilmente dalla stessa nota dell' Pt_1 del 24.10.2019, innanzi richiamata, nonché dalla memoria di costituzione dell' in primo grado, Pt_1 ove si legge: “nel caso di specie, l'indebito afferisce all'anno 2017 in cui controparte ha percepito redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale nella misura erogata”. (pagina 2 comparsa del 20.5.2022). Pt_1
Deve, altresì, darsi atto che sin dal ricorso di primo grado l'odierno appellato ha depositato un certificato dell'Agenzia delle entrate da cui risulta la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (cfr. documento recante il n. 3 nel file denominato “ ). Email_1
A ulteriore chiarimento rileva il Collegio che, secondo le stesse allegazioni dell' , Pt_1
l'indebito calcolato per il 2018 e per il 2019 non è collegato ai redditi dichiarati/accertati in relazione a tali anni (redditi che, peraltro, secondo le risultanze dell'Agenzia delle entrate, sono nulli).
Verosimilmente l' , senza ulteriori verifiche, si è limitato a “proiettare” sulle annualità Pt_1
successive al 2017 i redditi dichiarati dal in relazione a tale anno. CP_1
2.2. Orbene, è pacifico che l'indebito per cui è causa si riferisce all'assegno sociale n.
0419997, di cui è titolare . CP_1
Viene, dunque, in rilievo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'indebito assistenziale. E invero, la Corte di Cassazione, Sez.
6 - L, con ordinanza n. 23097 del
2013 ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale;
in seguito, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020 ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale;
più di recente, Sez. L, Sentenza n. 18820 del 2021 (richiamata e condivisa anche da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24606 del 2022) ha compiutamente ricostruito la materia che ci occupa, ribadendo la natura assistenziale dell'assegno sociale.
4 Del resto, neanche l' dubita che si verta, nella specie, in materia di indebito assistenziale Pt_1
Occorre, dunque, soffermarsi sulla giurisprudenza che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La Consulta ha, in particolare, evidenziato che “[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Su tali premesse la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12406 del 2003, ha affermato che restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tale direzione si è andato consolidando (fin da Sez. L, Sentenza n. 1446 del 2008) il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr., tra le tante, più di recente, Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 24180 del 2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16088 del 2020; Sez. L, Sentenza n. 28771 del
09/11/2018).
5 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Sez. L, Sentenza n. 28771 del 2018).
L'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens e salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente stesso (cfr. ex ceteris Sez. L, Ordinanza
n. 28092 del 2022), essendo stato, poi, precisato che non è configurabile una situazione di dolo in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Sez. L, Sentenza n. 5606 del 2023).
Come chiarito da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , onerato ex lege del controllo telematico dei requisiti reddituali. Pt_1
Si legge in proposito nella pronuncia da ultimo richiamata che l'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 prevede che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte Pt_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò – secondo la S.C. – “si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. Pt_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13 d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' Pt_1 del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” (ovvero ai titolari di “prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito” ai sensi del comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) devono comunicare all' soltanto i dati della propria Pt_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Dal che risulta confermato che essi non devono
6 comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata (cfr. sul punto, oltre Pt_1
alla già citata Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16088 del 2020).
Le argomentazioni che precedono rendono infondato l'appello dell' , posto che il reddito Pt_1 per l'anno 2017 debitamente dichiarato e comunicato dal era senz'altro conoscibile CP_1 dall' . Pt_1
Né il richiamato, consolidato orientamento giurisprudenziale può essere superato sulla scorta dell'assunto dell'Istituto secondo cui l'applicazione dello stesso al caso di specie renderebbe, di fatto, impossibile l'accertamento dei redditi da parte dell' : e ciò in ragione dei tempi di conoscibilità Pt_1 dei redditi dichiarati all'Agenzia delle entrate, posto che gli stessi “sono conoscibili solo l'anno successivo a quello di produzione e dunque l' ne può accertare l'esistenza solo l'anno Pt_1 successivo all'erogazione della prestazione”.
Tali argomentazioni, a ben vedere, non si attagliano al caso di specie. E invero, come detto,
l'indebito per cui è causa è emerso “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”, non già sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi. È, dunque, documentalmente provato, nonché incontestato, che ha effettuato la dichiarazione dei CP_1 redditi relativi all'anno 2017 e l' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato (per giustificare la Pt_1
tempistica della richiesta di ripetizione di somme) la conoscibilità dei redditi dichiarati dall'interessato presso l'Agenzia delle entrate solo “dall'anno successivo”, senza lamentare alcun ritardo imputabile al stesso;
risulta, dunque, evidente che l'Istituto al massimo dal 31 ottobre CP_1
2018 era in grado di conoscere detti redditi.
Senonché, dalla stessa documentazione prodotta dall' risulta che la prima richiesta della Pt_1
somma pretesa a titolo di indebito, datata 24 ottobre 2019, è stata consegnata al destinatario il 25 novembre 2019, ben oltre il tempo necessario agli accertamenti reddituali (cfr. raccomandata A/R e documento denominato “TE08 indebito” allegati alla memoria dell'Istituto innanzi al Tribunale, i quali smentiscono per tabulas, avuto riguardo alle date riportate sui documenti stessi, la deduzione dell' secondo cui già nel 2018 l' avrebbe informato il della indebita percezione Pt_1 Pt_1 CP_1
delle somme).
In definitiva, le considerazioni svolte dall' in ordine alla conoscibilità dei redditi del Pt_1
2017 solo dall'anno 2018 risultano inconferenti.
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza innanzi richiamata, la richiesta di ripetizione è illegittima, dovendosi escludere qualsivoglia dolo da parte dell'interessato, risultando pacificamente dalle risultanze processuali la presentazione da parte del della dichiarazione reddituale da CP_1 cui è scaturito l'indebito. In proposito giova ribadire che proprio l' ha fondato la richiesta di Pt_1 restituzione delle somme sulla comunicazione da parte dell'interessato dei redditi percepiti.
7 È appena il caso di evidenziare, da ultimo e per mera completezza, che l'argomento introdotto dall'appellato circa il possesso del requisito reddituale negli anni 2018 e 2019 (leggendosi alla pagina
6 della comparsa: “il ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha allegato documentazione fiscale dalla quale si evince il possesso del requisito reddituale per il periodo a cui si riferisce il presento indebito (2018-2019)”) è inammissibile, in quanto introdotto solo nel presente grado. In ogni caso, tale argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate, tenuto conto Pt_1
del valore della causa e considerati i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo. Le spese stesse devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , antistatario. CP_1
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l' a corrispondere a le spese del presente grado, che si liquidano in Pt_1 CP_1
euro 1.200,0, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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