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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7104/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7104/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n. 32, presso C.F._1
lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Tripolitania n. 17, presso lo C.F._2
studio dell'avv. MELLUSO STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le congiuntamente le conclusioni,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio Controparte_1
a Catania il 25/01/1997 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(il 24/02/1998) e (il 19/03/2002).
[...] Persona_2
La ricorrente ha chiesto di pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito e di porre in capo al predetto l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00 di cui,
Euro 450,00 in favore del figlio , maggiorenne ma non autonomo, con lei convivente ed Per_1
Euro 350,00 a titolo di mantenimento per sé.
Si è costituito in giudizio ed ha contestato le domande Controparte_1
spiegate ex adverso. Il resistente ha chiesto di nulla disporre in ordine al mantenimento indiretto dei figli, eccependo che egli provvede al mantenimento del figlio , Persona_2
maggiorenne ma economicamente non indipendente e con lui convivente, ed ha chiesto di porre a proprio carico un assegno mensile non superiore ad Euro 200,00 mensili come mantenimento per la moglie.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta;
le altre domande vanno, pertanto, ritenute abbandonate.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Nulla va disposto a carico delle parti a titolo di mantenimento per i due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, poiché abitano, rispettivamente, con la madre Per_1
ed col padre, e ciascun genitore provvede al mantenimento diretto del figlio Persona_2
con cui convive.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento della ricorrente Controparte_1 [...]
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Parte_1
dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7104/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n. 32, presso C.F._1
lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Tripolitania n. 17, presso lo C.F._2
studio dell'avv. MELLUSO STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le congiuntamente le conclusioni,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio Controparte_1
a Catania il 25/01/1997 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(il 24/02/1998) e (il 19/03/2002).
[...] Persona_2
La ricorrente ha chiesto di pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito e di porre in capo al predetto l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00 di cui,
Euro 450,00 in favore del figlio , maggiorenne ma non autonomo, con lei convivente ed Per_1
Euro 350,00 a titolo di mantenimento per sé.
Si è costituito in giudizio ed ha contestato le domande Controparte_1
spiegate ex adverso. Il resistente ha chiesto di nulla disporre in ordine al mantenimento indiretto dei figli, eccependo che egli provvede al mantenimento del figlio , Persona_2
maggiorenne ma economicamente non indipendente e con lui convivente, ed ha chiesto di porre a proprio carico un assegno mensile non superiore ad Euro 200,00 mensili come mantenimento per la moglie.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta;
le altre domande vanno, pertanto, ritenute abbandonate.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Nulla va disposto a carico delle parti a titolo di mantenimento per i due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, poiché abitano, rispettivamente, con la madre Per_1
ed col padre, e ciascun genitore provvede al mantenimento diretto del figlio Persona_2
con cui convive.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento della ricorrente Controparte_1 [...]
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Parte_1
dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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