Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02186/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sabina Scaccianoce, rappresentata e difesa dall’avvocato Grazia Maria Tomarchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Caronda 482;
contro
l’AOU – Azienda ospedaliera universitaria “Gaetano Martino” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di IS LU CE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera del Direttore Generale n. 873 del 29.05.2024, con cui sono stati approvati gli atti della procedura e la graduatoria;
- della delibera del Commissario Straordinario n. 1003 del 13.06.2024, con cui sono stati dichiarati i vincitori della selezione;
- della delibera del Commissario Straordinario n. 1077 del 19.06.2024, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela delle sopra richiamate delibere n. 873 del 29.05.2024 e n. 1003 del 13.06.2024 in attesa che la Commissione esaminatrice procedesse alla rivalutazione delle istanze presentate nella parte riguardante i titoli ed alla conseguenziale redazione di una nuova graduatoria generale di merito;
- della nota prot. n. 0020914 dell’11.07.2024, con cui l’Azienda Ospedaliera ha comunicato il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla Dott.ssa Scaccianoce;
- della delibera del Direttore Generale n. 179 del 12.07.2024, con cui sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice con l’allegata graduatoria finale di merito, ribadendo gli esiti della prima graduatoria di cui alla delibera n. 873 del 29.05.2024;
- dei verbali della Commissione esaminatrice del 22.03.2024, 25.03.2024, 15.04.2024, 8.05.2024, 9.05.2024 e del 10.07.2024;
- ove occorra, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, e con riferimento alle clausole che determinerebbero un effetto lesivo, dell’avviso pubblico/bando (delibera n. 135 del 24.01.2024, come parzialmente modificata dalla successiva Delibera n. 180 del 31.01.2024);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l’accertamento del diritto a conseguire una diversa e migliore collocazione nella graduatoria finale ed - in subordine - per il risarcimento del danno nella misura da determinare nel corso del giudizio, nonché per l’accertamento del diritto di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice del 22.03.2024, 25.03.2024, 15.04.2024, 8.05.2024 e, 9.05.2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2025:
- della delibera del Direttore Generale n. 203 del 17.07.2024, con cui sono state assegnate le sedi di servizio secondo la disponibilità manifestata dai vincitori, conferendo loro l’incarico;
- della delibera del Direttore Generale n. 535 del 13.03.2025, con cui - dopo un’ulteriore scorrimento della graduatoria dovuto alla rinuncia di altri candidati – è stato conferito incarico ad altro concorrente collocatosi utilmente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti, e per l’accertamento del diritto a conseguire una diversa e migliore collocazione nella graduatoria finale ed - in subordine - per il risarcimento del danno nella misura da determinare nel corso del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. GO SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con ricorso introduttivo notificato il 28 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024, e con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 maggio 2025 e depositato il 28 maggio 2025;
- in data 27 ottobre 2025, sul presupposto di essere stata convocata – a seguito di uno
scorrimento della graduatoria – per il conferimento della borsa di studio, la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite;
- la borsa di studio risulta esserle stata conferita a seguito di opzione esercitata, a seguito della convocazione, il giorno 18 settembre 2025 (come da nota dell’AOU resistente n. 26833 del 24 settembre 2025, depositata dalla stessa AOU il 24 ottobre 2025);
- l’AOU, con memoria depositata il 13 novembre 2025, ha insistito per le spese, sul presupposto che «…la ricorrente, collocatasi al 52° posto, ha ritenuto, pur consapevole delle carenze documentali in cui era incorsa, di dover strumentalmente proporre il presente ricorso, anziché attendere lo scorrimento della graduatoria, che è infatti poi avvenuto, soddisfacendo in ogni caso (compatibilmente con le riscontrate carenze della domanda di partecipazione) l’interesse della ricorrente, che per sua consapevole scelta ha optato per una borsa di studio della durata di mesi 11, pur avendo la possibilità di ottenere l’assegnazione di una borsa di studio di mesi 13, come si evince dalla documentazione da ultimo versata in atti il 24.10.2025 e come dalla stessa dichiarato in memoria. Si insiste pertanto nella condanna della ricorrente alle spese e compensi del giudizio…» (pag. 3);
- all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- le spese di lite possano essere compensate, atteso che il conferimento della borsa di studio, fatto eventuale ed incerto al momento della proposizione del ricorso, integra un fatto nuovo che risulta aver modificato l’assetto di interessi originariamente delineato dagli atti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
GO SP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO SP | PA IO |
IL SEGRETARIO