Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 23729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23729 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16256/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16256 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Fiore AR in Roma, viale delle Medaglie D’Oro n. 266;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio espresso in data 29.09.2023 nei confronti della ricorrente con cui la Commissione per la Visita Medica di Revisione della Guardia di Finanza ha giudicato la ricorrente “NON IDONEA” al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 Allievi Marescialli al 95° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’ A.A. 2023/2024, per le seguenti motivazioni: 1) “presenza di tatuaggio in regione visibile con uniforme” ai sensi dell’art. 15, comma 2, Lett. C) punto 1 del bando di concorso (effettuato rilievo fotografico); 2) “alterazioni diffuse della ripolarizzazione ventricolare” di cui al titolo X lettera c) n. 79 dell’Allegato 1 al Decreto n. 61772 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”;
- dell’art. 15, comma 2, Lett. C) punto 1 del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 Allievi Marescialli al 95° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’ A.A. 2023/2024 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana;
- del titolo X lettera c) n. 79 dell’Allegato 1 al Decreto n. 61772 del Comandante Generale della Guardia di Finanza nell’interpretazione resa dall’Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana;
- delle risultanze degli accertamenti sanitari cui è stata sottoposta la ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/2/2024:
- della graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 Allievi Marescialli al 95° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’ A.A. 2023/2024 - ruolo “Nocchiere” (NCH), per il quale aveva presentato domanda la ricorrente, contenuta nell’allegato 4 della Determinazione n. 10909 del 12 gennaio 2024 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento nella parte in cui non include la ricorrente nell’elenco degli idonei vincitori (posizionatisi dal n. 1 al n. 20) a causa del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti in data 29.09.2023 da parte della Commissione per la Visita Medica di Revisione della Guardia di Finanza, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. PE AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 1 dicembre 2025 la parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito;
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FR LE, Presidente
NN Scali, Primo Referendario
PE AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AU | FR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.