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Sentenza breve 7 febbraio 2026
Sentenza breve 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 07/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00124 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00399/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocatoKlodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro il Questore pro tempore di Brescia, il Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00399/2025 REG.RIC.
del provvedimento Cat.A.-OMISSIS-, datato 19 giugno 2024 e notificato il 6 gennaio
2025 nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che con il provvedimento impugnato, di data 19 giugno 2024, è stata negata al ricorrente -OMISSIS-, cittadino albanese nato il giorno 11 dicembre 2004, entrato in
Italia come minore straniero non accompagnato, il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età a suo tempo rilasciato, avendo quegli omesso di depositare la documentazione prescritta dall'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 286/1998, con specifico riferimento al parere favorevole del Comitato per i minori stranieri; che, con ordinanza cautelare 25/06/2025, n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta; che, tuttavia, l'Amministrazione resistente in seguito ha rilasciato un provvedimento favorevole allo straniero interessato, secondo quanto dichiarato in udienza dal suo difensore, ad evidente seguito del parere positivo espresso il 18 giugno 2025 dal
Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro – che ha sostituito il preesistente Comitato per i minori stranieri; N. 00399/2025 REG.RIC.
che il ricorso è dunque improcedibile per cessazione della materia del contendere; che il provvedimento impugnato, difettando all'epoca il necessario parere ministeriale favorevole, che spettava all'interessato richiedere ex art. 14 bis del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, era legittimo al momento della sua emissione (si rinvia alla motivazione della citata ordinanza cautelare), per cui le spese vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo BR, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00399/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00124 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00399/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocatoKlodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro il Questore pro tempore di Brescia, il Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00399/2025 REG.RIC.
del provvedimento Cat.A.-OMISSIS-, datato 19 giugno 2024 e notificato il 6 gennaio
2025 nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che con il provvedimento impugnato, di data 19 giugno 2024, è stata negata al ricorrente -OMISSIS-, cittadino albanese nato il giorno 11 dicembre 2004, entrato in
Italia come minore straniero non accompagnato, il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età a suo tempo rilasciato, avendo quegli omesso di depositare la documentazione prescritta dall'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 286/1998, con specifico riferimento al parere favorevole del Comitato per i minori stranieri; che, con ordinanza cautelare 25/06/2025, n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta; che, tuttavia, l'Amministrazione resistente in seguito ha rilasciato un provvedimento favorevole allo straniero interessato, secondo quanto dichiarato in udienza dal suo difensore, ad evidente seguito del parere positivo espresso il 18 giugno 2025 dal
Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro – che ha sostituito il preesistente Comitato per i minori stranieri; N. 00399/2025 REG.RIC.
che il ricorso è dunque improcedibile per cessazione della materia del contendere; che il provvedimento impugnato, difettando all'epoca il necessario parere ministeriale favorevole, che spettava all'interessato richiedere ex art. 14 bis del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, era legittimo al momento della sua emissione (si rinvia alla motivazione della citata ordinanza cautelare), per cui le spese vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo BR, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00399/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.