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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 145/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_4 C.F._3 dell'avv. GIOVANNI GIURDANELLA e dell'avv. ANTONIO GIANNONE, elettivamente domiciliati nello studio del secondo in Ragusa, via Dante n. 120/a;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NICOLA PASQUALE BALISTRERI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Caltanissetta, viale della Regione n. 172;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10/1/2020 la , CP_2 Parte_2 Pt_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] Parte_4 esecutivo n. 1854/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/10/2019, con cui era stato ingiunto alla a , a e a il pagamento, CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in favore della della somma di euro 761.011,49 (oltre Controparte_1 interessi e spese). Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 21/3/2020 la
[...] chiedeva di rigettare l'opposizione, con condanna degli opponenti ex art. 96, Controparte_1 comma 1, c.p.c.
Con ordinanza del 23/12/2020, quanto alla posizione della veniva rigettata l'istanza di CP_2 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quanto alla posizione di
, e , veniva sospesa parzialmente la provvisoria Parte_2 Parte_4 Parte_3 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riconoscendola limitatamente alla somma di euro
760.000,00.
Con ordinanza del 26/10/2021, disattesa la richiesta di CTU formulata dagli opponenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (opposta) ha dedotto Controparte_1 di essere creditrice della per il complessivo importo di euro 761.011,49 (oltre interessi CP_2
e spese), di cui:
- euro 169.404,29 quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di finanziamento chirografario n. 741757133 del 6/7/2016;
- euro 591.607,20 quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di anticipazioni contro cessione di credito n. 72549513 del 14/3/2016.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la banca opposta ha dedotto di essere creditrice, per il predetto importo, anche di , e , come da fideiussione del Parte_2 Parte_3 Parte_4
12/9/2014 (il cui importo massimo garantito è stato elevato dapprima in data 12/5/2016 e poi in data
14/11/2016).
Con il primo motivo di opposizione la , e CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
(opponenti) hanno eccepito la nullità della clausola anatocistica applicata al contratto di Pt_4 conto corrente n. 11587,27, deducendo che:
- con la banca opposta erano stati intrattenuti il conto corrente n. 11587,27, l'apertura di credito di anticipo su fatture commerciali export del 14/3/2016 e il finanziamento del 6/7/2016;
- sul rapporto di conto corrente insistevano le ulteriori linee di credito;
- nel contratto di conto corrente era stato indicato un tasso creditorio pari a 0,00% con periodicità di capitalizzazione trimestrale;
- pertanto, il saldo capitale attivo non poteva produrre alcun interesse in favore del correntista, pregiudicando la possibilità di fruire del beneficio della capitalizzazione;
- la capitalizzazione degli interessi avveniva, quindi, solo in favore della banca, in spregio al canone di correttezza e buona fede;
- pertanto, il contratto di conto corrente aveva una causa illecita, in quanto impiegato come mezzo per perseguire un risultato vietato dalla legge e in frode alla stessa.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni. È vero che:
- i vari contratti specifici di “richiesta anticipi export in euro e in valuta” (all. 5 alla comparsa di risposta) prevedono che “per gli interessi debitori maturati nel rapporto anticipi in euro o nel rapporto anticipi in valuta, per le altre competenze dovuteVi (per bolli, tasse ed ogni altro eventuale onere derivante dal presente anticipo), nonché per il rimborso del capitale, o per la parte di capitale che non dovesse essere rimborsato utilizzando le somme da Voi incamerate a fronte dell'operazione sottostante” venga dato debito nel conto corrente n. 61222155 (ex conto corrente n. 11587,27);
- pertanto, il rapporto anticipi accedeva al predetto rapporto di conto corrente, sul quale dovevano essere addebitati gli eventuali interessi maturati nel rapporto anticipi.
Tuttavia, va evidenziato che con il ricorso per decreto ingiuntivo la banca opposta ha dedotto di essere creditrice degli opponenti per la somma di euro 591.607,20, in relazione al rapporto anticipi, quale “saldo debitorio per capitale scaduto”.
Conseguentemente, il fatto che la clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente n.
61222155 (già n. 11587,27) sia eventualmente nulla e che, pertanto, gli interessi maturati sul conto corrente non debbano essere eventualmente capitalizzati risulta irrilevante ai fini della presente decisione, in quanto:
- per un verso, con il ricorso per decreto ingiuntivo non è stato chiesto di ingiungere agli opponenti il pagamento del saldo del conto corrente n. 61222155 (già n. 11587,27) e, dunque, non è stato richiesto il pagamento degli interessi maturati sul predetto conto corrente;
- per altro verso, con il ricorso per decreto ingiuntivo, quanto al rapporto anticipi, è stata richiesta la sola sorte capitale e non è stata richiesta alcuna somma a titolo di interessi maturati su quel rapporto
(ed eventualmente addebitati sul conto corrente n. 61222155, già n. 11587,27).
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito:
- l'usurarietà del TAEG del 18,790% previsto dal contratto di apertura di credito del 14/3/2016;
- l'usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento del 6/7/2016.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto al TAEG previsto dal contratto di apertura di credito del 14/3/2016, deve notarsi che:
- in data 14/3/2016 la banca opposta ha concesso all'opponente una linea di credito di CP_2 euro 30.000,00 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul conto corrente n. 11587,27 (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
- per come si è detto, con il ricorso per decreto ingiuntivo non è stato chiesto di ingiungere agli opponenti il pagamento del saldo del conto corrente n. 61222155 (già n. 11587,27) e, dunque, non è stato richiesto il pagamento degli interessi maturati con riguardo all'apertura di credito regolata sul predetto conto corrente;
- conseguentemente, il fatto che con il contratto di apertura di credito del 14/3/2016 siano stati eventualmente pattuiti interessi usurari e che, pertanto, non siano eventualmente dovuti gli interessi maturati con riguardo all'apertura di credito regolata sul conto corrente risulta irrilevante ai fini della presente decisione.
Quanto al tasso previsto dal contratto di finanziamento del 6/7/2016, va osservato che: - come affermato da Cass. Sez. Un. 19597/2020 (con riguardo agli interessi moratori, ma le seguenti considerazioni sono analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi), il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
- nel caso di specie, gli opponenti hanno genericamente lamentato l'applicazione di interessi usurari, ma non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quale fosse il tasso soglia applicabile al rapporto, né quale fosse il tasso di interesse concretamente pattuito, con conseguente genericità della doglianza.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto al contratto di anticipo su fatture commerciali, deducendo che la commissione di massimo scoperto era stata applicata ad ogni singola anticipazione operata dalla banca opposta, dovendo invece essere addebitata solo una volta all'anno e senza capitalizzazione.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
È vero che i tabulati prodotti dalla banca opposta (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta, pp. 1-6) prevedono, per ciascuna anticipazione operata, l'applicazione di una “commissione utilizzo (CMS)”
(cfr. pp. 1-5), per complessivi euro 2.958,03 (cfr. p. 6).
Tuttavia, per come si è detto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, quanto al rapporto anticipi, è stata richiesta la sola sorte capitale, pari a euro 591.607,20 (importo indicato anche nei predetti tabulati a p. 6), e non è stata richiesta alcuna somma a titolo di ulteriori competenze e, in particolare, di commissione di massimo scoperto.
Conseguentemente, il fatto che la commissione di massimo scoperto sia stata eventualmente applicata in modo illegittimo e che, pertanto, non sia eventualmente dovuta alcuna somma a titolo di commissione massimo scoperto risulta irrilevante ai fini della presente decisione.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che:
- la fideiussione del 12/9/2014 era stata prestata sino alla concorrenza di euro 220.000,00;
- successivamente, tale importo era stato elevato a euro 400.000,00 in data 12/5/2016 e a euro
760.000,00 in data 14/11/2016;
- pertanto, non vi era coincidenza fra l'importo massimo garantito da ciascun fideiussore (euro
760.000,00) e l'importo ingiunto (euro 761.011,49).
Il motivo è irrilevante ai fini della decisione, in quanto:
- per come si dirà meglio di seguito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna degli opponenti al pagamento della (minor) somma di euro 621.220,02 (oltre interessi e spese);
- pertanto, risulta ininfluente che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso, nei confronti degli opponenti , e , quali fideiussori, per un importo Parte_2 Parte_3 Parte_4
(euro 761.011,49) superiore all'importo massimo garantito (euro 760.000,00) come da scrittura del
14/11/2016 (cfr. all. 8 alla comparsa di risposta). Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014, in ragione della sua piena corrispondenza al modello ABI del 2003, oggetto del provvedimento della AN d'AL del 2/5/2005, che ne aveva dichiarato l'illegittimità per violazione dell'art. 2 l. 287/1990.
Sul punto, peraltro, la banca opposta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, in ragione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per territorio.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza è infondata, per le seguenti ragioni.
In base all'art. 33, comma 2, l. 287/1990, “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
Per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. 168/2003 (cioè per le “controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”), l'art. 4, comma 1ter, d.lgs. 168/2003 prevede la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi (fra l'altro) nel distretto della Corte di Appello di
Catania.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma
2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr. Cass. 14185/2024, 13929/2024, 33041/2023 e
3248/2023).
Occorre, pertanto, stabilire se la dedotta nullità della fideiussione del 12/9/2014 sia stata fatta valere dagli opponenti in via di azione o in via di eccezione.
Sul punto, va ricordato che per come rilevato da Cass. 21472/2016:
- ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati;
- la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati a loro fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, e in base ai quali si chieda la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.
Nel caso di specie, con le conclusioni dell'atto di citazione gli opponenti hanno chiesto (fra l'altro) di “dire e ritenere che nulla devono i fideiussori ingiunti odierni opponenti sigg.ri , Parte_3
e all'Istituto opposto … anche in ragione … della nullità dei Parte_4 Parte_2 contratti di fideiussione omnibus siccome conformi al Modello Uniforme ABI 2003” (cfr. p. 14).
Gli opponenti non hanno perciò chiesto l'emissione di un provvedimento di accertamento della nullità della fideiussione, ma si sono limitati a chiedere il rigetto della domanda monitoria in ragione della nullità della fideiussione.
Del resto, gli opponenti hanno precisato che “trattasi di eccezione riconvenzionale (quindi, accertamento in via incidentale e non in via principale), come tale idonea a paralizzare la domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio” (cfr. note di trattazione scritta del 25/11/2020).
Dunque, gli stessi opponenti hanno chiarito che le proprie deduzioni in merito alla nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014 per violazione della normativa antitrust erano finalizzate esclusivamente alla reiezione della domanda monitoria, attraverso l'opposizione al diritto di credito fatto valere dall'opposta di un altro diritto idoneo a paralizzarlo.
Ne segue che, in base alla giurisprudenza citata (la quale richiede di valutare le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto), la doglianza relativa alla nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014 per violazione della normativa antitrust va qualificata come eccezione riconvenzionale.
Pertanto, non sussiste la competenza della sezione specializzata per le imprese, la quale opera solo qualora la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via di azione, e non quando (come nel caso di specie) sia sollevata in via di eccezione.
Nel merito, il quinto motivo di opposizione (nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014) è infondato, per le seguenti ragioni.
È vero che:
- con provvedimento n. 55 del 2/5/2005 la AN d'AL ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”;
- il suddetto provvedimento è stato considerato come prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 l. 287/1990 per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo (ottobre
2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 13846/2019); - Cass. Sez. Un. 41994/2021 ha peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”).
Ad ogni modo, nel caso di specie il contratto di fideiussione è stato stipulato in data 12/9/2014, cioè in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55 del
2/5/2005 della AN d'AL, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio una prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, l'inquadramento dell'azione quale azione c.d. “stand alone” comporta l'onere per l'opponente di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita
(cfr. Trib. Milano, sentenza n. 7745 del 9/10/2023; nello stesso senso, fra tante, App. Roma, sentenza n. 934/2025 del 10/2/2025; App. Milano, sentenza n. 2538 del 9/8/2023; App. Milano, sentenza n. 2684 del 19/9/2023; Trib. Milano, sentenza n. 896 del 3/2/2023; Trib. Milano, sentenza n. 1171 del 14/2/2023; Trib. Napoli, sentenza n. 7965 dell'1/8/2023).
Più precisamente, “il rilievo che la fideiussione oggetto del presente giudizio non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente ... valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. - l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (cfr. Trib. Napoli, sentenza n. 5264 del 22/5/2023).
Peraltro, tale orientamento è stato condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”
(cfr. Cass. 30383/2024; principio ribadito da Cass. 2683/2025, 2432/2025 e 1170/2025).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno prodotto il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della AN
d'AL (cfr. all. 5 all'atto di citazione) e lo schema ABI del 2003 (cfr. all. 7 all'atto di citazione), non avendo per contro né articolato richieste istruttorie volte a dimostrare la sussistenza di un'intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di sottoscrizione della fideiussione, né depositato documenti rilevanti sotto questo specifico profilo.
Del resto, non è sufficiente che il contenuto del contratto di fideiussione del 12/9/2014 sia speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla AN d'AL con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provvedimento della AN d'AL ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema ABI nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, in quanto le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o comunque l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla banca quale condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti (cfr. in tal senso, App. Roma, sentenza n. 934/2025 del
10/2/2025).
Ne segue che, in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della fideiussione del 12/9/2014, non può essere accolta né l'eccezione di nullità totale della suddetta fideiussione (formulata con l'atto di citazione), né l'eccezione subordinata di nullità parziale della suddetta fideiussione (formulata dagli opponenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Resta così superata e assorbita l'eccezione di decadenza della banca opposta ex art. 1957 c.c., formulata sempre in via subordinata dagli opponenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., quale conseguenza della dedotta nullità parziale della fideiussione, limitatamente al suo art. 6, che prevede la dispensa della banca dall'onere di escutere il debitore o il fideiussore nel termine ex art. 1957 c.c. (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).
Peraltro, ed in ogni caso, deve notarsi che:
- sebbene la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. sia rilevabile d'ufficio, la parte interessata (cioè il fideiussore) ha l'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione di intervenuta decadenza della banca per non aver agito entro il termine semestrale;
- infatti, quella di decadenza è un'eccezione in senso stretto, per cui la sua mancata rituale proposizione preclude al giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla banca;
- nel caso di specie, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. gli opponenti hanno chiesto per la prima volta di revocare il decreto ingiuntivo opposto per il fatto che la banca opposta non aveva agito nei loro confronti nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- pertanto, tale richiesta (con la quale è stata fatta valere un'eccezione in senso stretto, quale è quella di decadenza) risulta comunque inammissibile, in quanto formulata tardivamente. Ed ancora, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca opposta, deducendo che quest'ultima si era limitata a versare in atti il solo saldaconto e aveva omesso di allegare gli estratti conto afferenti le distinte posizioni debitorie.
La doglianza è infondata, per le seguenti ragioni.
Quanto alla somma (euro 169.404,29) richiesta quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di finanziamento chirografario n. 741757133 del 6/7/2016, va ricordato che:
- per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore);
- infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum;
- una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019,
20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto a sostegno della propria pretesa creditoria il contratto di finanziamento del 6/7/2016 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
Può dunque ritenersi che la banca opposta abbia regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato il contratto di finanziamento contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto. D'altro canto, a fronte dell'allegazione, da parte della banca opposta, dell'inadempimento degli opponenti, per l'importo di euro 169.404,29, gli opponenti non hanno provato fatti estintivi del credito azionato (con la sola eccezione di quanto si dirà di seguito).
Quanto alla somma (euro 591.607,20) richiesta quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di anticipazioni contro cessione di credito n. 72549513 del 14/3/2016, va evidenziato che:
- nel caso di specie, con il ricorso per decreto ingiuntivo la banca opposta non ha chiesto di ingiungere il pagamento del saldo di un conto corrente, il che avrebbe richiesto (in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione) la produzione, da parte della banca opposta, di tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto (in quanto tale produzione consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della banca;
cfr., fra tante, Cass. 11543/2019); - piuttosto, con il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto il pagamento della sola sorte capitale relativa alle anticipazioni su fatture commerciali già concesse.
Considerato che il contratto di anticipazione contro cessione di crediti costituisce una tipologia di finanziamento a breve termine tramite il quale l'istituto di credito anticipa all'impresa cedente i crediti derivanti da fatture con scadenza futura, gravava sulla banca opposta l'onere di produrre:
- il contratto relativo all'apertura del rapporto anticipi;
- i contratti relativi alle singole anticipazioni, unitamente alle relative fatture.
Orbene, la banca opposta ha prodotto:
- il contratto quadro del 14/3/2016 relativo all'apertura del rapporto anticipi (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
- i tabulati relativi agli importi anticipati con indicazione del saldo debitore a titolo di sorte capitale
(euro 591.607,20), nonché i contratti specifici di “richiesta anticipi export in euro e in valuta”, sottoscritti dall'opponente con le relative fatture (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta). CP_2
Ne segue che anche in tal caso la banca opposta ha regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato di aver anticipato le somme all'opponente D'altro canto, CP_2
a fronte dell'allegazione, da parte della banca opposta, dell'inadempimento degli opponenti, per l'importo di euro 591.607,20, gli opponenti non hanno provato fatti estintivi del credito azionato.
Infine, con la comparsa conclusionale gli opponenti hanno dedotto che:
- in data 1/12/2023 la banca opposta aveva notificato agli opponenti atto di precetto per il complessivo importo di euro 769.819,10, portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- l'opponente aveva proposto opposizione a precetto iscritta al n. 756/2023 R.G., CP_2 eccependo che la banca opposta avrebbe potuto, tutt'al più, precettare la minor somma di euro
630.027,63 (euro 769.819,10 – euro 139.791,47), dato che la banca opposta aveva escusso, in data
12/2/2021, la incassando la somma di euro Controparte_3
139.791,47;
- la banca opposta aveva dato atto di aver incassato la predetta somma e aveva chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere;
- con sentenza del 28/11/2023 era stata dichiarata cessata la materia del contendere ed era stata condannata la banca opposta al pagamento delle spese processuali;
- inoltre, con informativa inviata all'opponente la banca opposta aveva dichiarato che CP_2
“nulla è dovuto a favore della banca” con riguardo al rapporto anticipi;
- pertanto, non era dovuta alcuna somma con riguardo al rapporto anticipi, mentre con riguardo al finanziamento doveva tenersi conto della somma già incassata dalla banca opposta a seguito di escussione della . Controparte_3
D'altro canto, con la comparsa conclusionale la banca opposta ha dedotto che:
- a seguito della notifica di atto di precetto, era stata avviata la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 82/2023 R.G.E.; - nell'ambito di tale procedura esecutiva, l'opponente aveva proposto istanza di CP_2 conversione del pignoramento e aveva pagato regolarmente le rate iniziali, con conseguente espressa ricognizione di debito (considerato altresì che non era stata proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di determinazione delle somme dovute).
Anzitutto, risulta infondato quanto sostenuto dalla banca opposta, considerato che:
- per un verso, la proposizione di istanza di conversione del pignoramento non implica di per sé il riconoscimento del credito posto alla base della procedura esecutiva, ben potendo essere motivata dalla sola necessità di porre fine all'azione esecutiva e di impedire la vendita dell'immobile pignorato;
- per altro verso, “il debitore, istante per la conversione … non ha l'onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza che determina le somme da lui dovute per la conversione, quando contesti la congruità di una o più componenti del credito azionato e quindi anche soltanto l'importo liquidato per le spese: a tanto potendo indursi fino al momento della fase distributiva, proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di distribuzione od attribuzione delle somme versate in ottemperanza della precedente ordinanza determinativa del dovuto” (cfr. Cass. 7537/2014, che richiama Cass. 6733/2011 e 20733/2009);
- pertanto, il fatto che l'opponente abbia proposto istanza di conversione del CP_2 pignoramento e non abbia proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento non impedisce all'opponente di contestare in CP_2 questa sede il credito azionato dalla banca opposta.
Per contro, le doglianze formulate dagli opponenti sono parzialmente fondate, per le seguenti ragioni.
È incontroverso fra le parti (per come si evince, peraltro, dagli atti del procedimento iscritto al n.
756/2023 R.G., definito con sentenza del 28/11/2023, passata in giudicato) che, in relazione al credito derivante dal contratto di finanziamento del 6/7/2016, la banca opposta abbia incassato la somma di euro 139.791,47 a seguito di escussione della Controparte_3
avvenuta in data 12/2/2021.
[...]
Pertanto, considerato che nel corso del presente giudizio vi è stata una parziale estinzione del credito azionato dalla banca opposta, l'importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento del
6/7/2016 deve essere ridotto a euro 29.612,82 (euro 169.404,29 – euro 139.791,47).
D'altro canto, risultano tardive (in quanto effettuate per la prima volta con la comparsa conclusionale) e pertanto inammissibili:
- l'allegazione in merito al fatto che, mediante informativa del 18/12/2019 inviata all'opponente la banca opposta aveva dichiarato che “nulla è dovuto a favore della banca” con CP_2 riguardo al rapporto anticipi;
- la produzione della predetta informativa del 18/12/2019 (all. 7 alla comparsa conclusionale).
Ne segue che nessuna statuizione può essere resa in merito a quanto sopra, considerato che la predetta informativa era già stata redatta alla data di avvio del presente giudizio, per cui ben poteva essere prodotta entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (in mancanza di allegazione e prova, da parte degli opponenti, di circostanze ostative alla tempestiva produzione del documento).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in relazione al contratto di finanziamento del 6/7/2016 risulta dovuta dagli opponenti la somma di euro 29.612,82, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole rate sino al saldo (come da domanda monitoria, non oggetto di opposizione quanto ai predetti interessi di mora successivi); in relazione al contratto di anticipazioni contro cessione di credito del 14/3/2016 risulta dovuta dagli opponenti la somma di euro 591.607,20, oltre interessi di mora dalla data di estinzione dei singoli rapporti sino al saldo (come da domanda monitoria, non oggetto di opposizione quanto ai predetti interessi di mora successivi).
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro
761.011,49, oltre interessi e spese), con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca opposta del complessivo importo di euro 621.220,02 (euro 29.612,82 + euro
591.607,20), oltre interessi di mora come sopra.
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura non molto ridotta (euro
621.220,02 anziché euro 761.011,49; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della banca opposta, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta).
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dalla banca opposta con la comparsa di risposta) di condanna degli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., dato che la banca opposta non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 145/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1854/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/10/2019;
2) condanna la , e al pagamento, in CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della della somma di euro 621.220,02, oltre interessi Controparte_1 di mora come da motivazione;
3) condanna la , e al pagamento, in CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge. Così deciso in Ragusa, 6 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 145/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_4 C.F._3 dell'avv. GIOVANNI GIURDANELLA e dell'avv. ANTONIO GIANNONE, elettivamente domiciliati nello studio del secondo in Ragusa, via Dante n. 120/a;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NICOLA PASQUALE BALISTRERI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Caltanissetta, viale della Regione n. 172;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10/1/2020 la , CP_2 Parte_2 Pt_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] Parte_4 esecutivo n. 1854/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/10/2019, con cui era stato ingiunto alla a , a e a il pagamento, CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in favore della della somma di euro 761.011,49 (oltre Controparte_1 interessi e spese). Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 21/3/2020 la
[...] chiedeva di rigettare l'opposizione, con condanna degli opponenti ex art. 96, Controparte_1 comma 1, c.p.c.
Con ordinanza del 23/12/2020, quanto alla posizione della veniva rigettata l'istanza di CP_2 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quanto alla posizione di
, e , veniva sospesa parzialmente la provvisoria Parte_2 Parte_4 Parte_3 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riconoscendola limitatamente alla somma di euro
760.000,00.
Con ordinanza del 26/10/2021, disattesa la richiesta di CTU formulata dagli opponenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (opposta) ha dedotto Controparte_1 di essere creditrice della per il complessivo importo di euro 761.011,49 (oltre interessi CP_2
e spese), di cui:
- euro 169.404,29 quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di finanziamento chirografario n. 741757133 del 6/7/2016;
- euro 591.607,20 quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di anticipazioni contro cessione di credito n. 72549513 del 14/3/2016.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la banca opposta ha dedotto di essere creditrice, per il predetto importo, anche di , e , come da fideiussione del Parte_2 Parte_3 Parte_4
12/9/2014 (il cui importo massimo garantito è stato elevato dapprima in data 12/5/2016 e poi in data
14/11/2016).
Con il primo motivo di opposizione la , e CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
(opponenti) hanno eccepito la nullità della clausola anatocistica applicata al contratto di Pt_4 conto corrente n. 11587,27, deducendo che:
- con la banca opposta erano stati intrattenuti il conto corrente n. 11587,27, l'apertura di credito di anticipo su fatture commerciali export del 14/3/2016 e il finanziamento del 6/7/2016;
- sul rapporto di conto corrente insistevano le ulteriori linee di credito;
- nel contratto di conto corrente era stato indicato un tasso creditorio pari a 0,00% con periodicità di capitalizzazione trimestrale;
- pertanto, il saldo capitale attivo non poteva produrre alcun interesse in favore del correntista, pregiudicando la possibilità di fruire del beneficio della capitalizzazione;
- la capitalizzazione degli interessi avveniva, quindi, solo in favore della banca, in spregio al canone di correttezza e buona fede;
- pertanto, il contratto di conto corrente aveva una causa illecita, in quanto impiegato come mezzo per perseguire un risultato vietato dalla legge e in frode alla stessa.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni. È vero che:
- i vari contratti specifici di “richiesta anticipi export in euro e in valuta” (all. 5 alla comparsa di risposta) prevedono che “per gli interessi debitori maturati nel rapporto anticipi in euro o nel rapporto anticipi in valuta, per le altre competenze dovuteVi (per bolli, tasse ed ogni altro eventuale onere derivante dal presente anticipo), nonché per il rimborso del capitale, o per la parte di capitale che non dovesse essere rimborsato utilizzando le somme da Voi incamerate a fronte dell'operazione sottostante” venga dato debito nel conto corrente n. 61222155 (ex conto corrente n. 11587,27);
- pertanto, il rapporto anticipi accedeva al predetto rapporto di conto corrente, sul quale dovevano essere addebitati gli eventuali interessi maturati nel rapporto anticipi.
Tuttavia, va evidenziato che con il ricorso per decreto ingiuntivo la banca opposta ha dedotto di essere creditrice degli opponenti per la somma di euro 591.607,20, in relazione al rapporto anticipi, quale “saldo debitorio per capitale scaduto”.
Conseguentemente, il fatto che la clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente n.
61222155 (già n. 11587,27) sia eventualmente nulla e che, pertanto, gli interessi maturati sul conto corrente non debbano essere eventualmente capitalizzati risulta irrilevante ai fini della presente decisione, in quanto:
- per un verso, con il ricorso per decreto ingiuntivo non è stato chiesto di ingiungere agli opponenti il pagamento del saldo del conto corrente n. 61222155 (già n. 11587,27) e, dunque, non è stato richiesto il pagamento degli interessi maturati sul predetto conto corrente;
- per altro verso, con il ricorso per decreto ingiuntivo, quanto al rapporto anticipi, è stata richiesta la sola sorte capitale e non è stata richiesta alcuna somma a titolo di interessi maturati su quel rapporto
(ed eventualmente addebitati sul conto corrente n. 61222155, già n. 11587,27).
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito:
- l'usurarietà del TAEG del 18,790% previsto dal contratto di apertura di credito del 14/3/2016;
- l'usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento del 6/7/2016.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto al TAEG previsto dal contratto di apertura di credito del 14/3/2016, deve notarsi che:
- in data 14/3/2016 la banca opposta ha concesso all'opponente una linea di credito di CP_2 euro 30.000,00 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul conto corrente n. 11587,27 (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
- per come si è detto, con il ricorso per decreto ingiuntivo non è stato chiesto di ingiungere agli opponenti il pagamento del saldo del conto corrente n. 61222155 (già n. 11587,27) e, dunque, non è stato richiesto il pagamento degli interessi maturati con riguardo all'apertura di credito regolata sul predetto conto corrente;
- conseguentemente, il fatto che con il contratto di apertura di credito del 14/3/2016 siano stati eventualmente pattuiti interessi usurari e che, pertanto, non siano eventualmente dovuti gli interessi maturati con riguardo all'apertura di credito regolata sul conto corrente risulta irrilevante ai fini della presente decisione.
Quanto al tasso previsto dal contratto di finanziamento del 6/7/2016, va osservato che: - come affermato da Cass. Sez. Un. 19597/2020 (con riguardo agli interessi moratori, ma le seguenti considerazioni sono analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi), il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
- nel caso di specie, gli opponenti hanno genericamente lamentato l'applicazione di interessi usurari, ma non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quale fosse il tasso soglia applicabile al rapporto, né quale fosse il tasso di interesse concretamente pattuito, con conseguente genericità della doglianza.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto al contratto di anticipo su fatture commerciali, deducendo che la commissione di massimo scoperto era stata applicata ad ogni singola anticipazione operata dalla banca opposta, dovendo invece essere addebitata solo una volta all'anno e senza capitalizzazione.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
È vero che i tabulati prodotti dalla banca opposta (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta, pp. 1-6) prevedono, per ciascuna anticipazione operata, l'applicazione di una “commissione utilizzo (CMS)”
(cfr. pp. 1-5), per complessivi euro 2.958,03 (cfr. p. 6).
Tuttavia, per come si è detto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, quanto al rapporto anticipi, è stata richiesta la sola sorte capitale, pari a euro 591.607,20 (importo indicato anche nei predetti tabulati a p. 6), e non è stata richiesta alcuna somma a titolo di ulteriori competenze e, in particolare, di commissione di massimo scoperto.
Conseguentemente, il fatto che la commissione di massimo scoperto sia stata eventualmente applicata in modo illegittimo e che, pertanto, non sia eventualmente dovuta alcuna somma a titolo di commissione massimo scoperto risulta irrilevante ai fini della presente decisione.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che:
- la fideiussione del 12/9/2014 era stata prestata sino alla concorrenza di euro 220.000,00;
- successivamente, tale importo era stato elevato a euro 400.000,00 in data 12/5/2016 e a euro
760.000,00 in data 14/11/2016;
- pertanto, non vi era coincidenza fra l'importo massimo garantito da ciascun fideiussore (euro
760.000,00) e l'importo ingiunto (euro 761.011,49).
Il motivo è irrilevante ai fini della decisione, in quanto:
- per come si dirà meglio di seguito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna degli opponenti al pagamento della (minor) somma di euro 621.220,02 (oltre interessi e spese);
- pertanto, risulta ininfluente che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso, nei confronti degli opponenti , e , quali fideiussori, per un importo Parte_2 Parte_3 Parte_4
(euro 761.011,49) superiore all'importo massimo garantito (euro 760.000,00) come da scrittura del
14/11/2016 (cfr. all. 8 alla comparsa di risposta). Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014, in ragione della sua piena corrispondenza al modello ABI del 2003, oggetto del provvedimento della AN d'AL del 2/5/2005, che ne aveva dichiarato l'illegittimità per violazione dell'art. 2 l. 287/1990.
Sul punto, peraltro, la banca opposta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, in ragione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per territorio.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza è infondata, per le seguenti ragioni.
In base all'art. 33, comma 2, l. 287/1990, “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
Per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. 168/2003 (cioè per le “controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”), l'art. 4, comma 1ter, d.lgs. 168/2003 prevede la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi (fra l'altro) nel distretto della Corte di Appello di
Catania.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma
2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr. Cass. 14185/2024, 13929/2024, 33041/2023 e
3248/2023).
Occorre, pertanto, stabilire se la dedotta nullità della fideiussione del 12/9/2014 sia stata fatta valere dagli opponenti in via di azione o in via di eccezione.
Sul punto, va ricordato che per come rilevato da Cass. 21472/2016:
- ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati;
- la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati a loro fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, e in base ai quali si chieda la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.
Nel caso di specie, con le conclusioni dell'atto di citazione gli opponenti hanno chiesto (fra l'altro) di “dire e ritenere che nulla devono i fideiussori ingiunti odierni opponenti sigg.ri , Parte_3
e all'Istituto opposto … anche in ragione … della nullità dei Parte_4 Parte_2 contratti di fideiussione omnibus siccome conformi al Modello Uniforme ABI 2003” (cfr. p. 14).
Gli opponenti non hanno perciò chiesto l'emissione di un provvedimento di accertamento della nullità della fideiussione, ma si sono limitati a chiedere il rigetto della domanda monitoria in ragione della nullità della fideiussione.
Del resto, gli opponenti hanno precisato che “trattasi di eccezione riconvenzionale (quindi, accertamento in via incidentale e non in via principale), come tale idonea a paralizzare la domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio” (cfr. note di trattazione scritta del 25/11/2020).
Dunque, gli stessi opponenti hanno chiarito che le proprie deduzioni in merito alla nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014 per violazione della normativa antitrust erano finalizzate esclusivamente alla reiezione della domanda monitoria, attraverso l'opposizione al diritto di credito fatto valere dall'opposta di un altro diritto idoneo a paralizzarlo.
Ne segue che, in base alla giurisprudenza citata (la quale richiede di valutare le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto), la doglianza relativa alla nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014 per violazione della normativa antitrust va qualificata come eccezione riconvenzionale.
Pertanto, non sussiste la competenza della sezione specializzata per le imprese, la quale opera solo qualora la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via di azione, e non quando (come nel caso di specie) sia sollevata in via di eccezione.
Nel merito, il quinto motivo di opposizione (nullità del contratto di fideiussione del 12/9/2014) è infondato, per le seguenti ragioni.
È vero che:
- con provvedimento n. 55 del 2/5/2005 la AN d'AL ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”;
- il suddetto provvedimento è stato considerato come prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 l. 287/1990 per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo (ottobre
2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 13846/2019); - Cass. Sez. Un. 41994/2021 ha peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”).
Ad ogni modo, nel caso di specie il contratto di fideiussione è stato stipulato in data 12/9/2014, cioè in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55 del
2/5/2005 della AN d'AL, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio una prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, l'inquadramento dell'azione quale azione c.d. “stand alone” comporta l'onere per l'opponente di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita
(cfr. Trib. Milano, sentenza n. 7745 del 9/10/2023; nello stesso senso, fra tante, App. Roma, sentenza n. 934/2025 del 10/2/2025; App. Milano, sentenza n. 2538 del 9/8/2023; App. Milano, sentenza n. 2684 del 19/9/2023; Trib. Milano, sentenza n. 896 del 3/2/2023; Trib. Milano, sentenza n. 1171 del 14/2/2023; Trib. Napoli, sentenza n. 7965 dell'1/8/2023).
Più precisamente, “il rilievo che la fideiussione oggetto del presente giudizio non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente ... valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. - l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (cfr. Trib. Napoli, sentenza n. 5264 del 22/5/2023).
Peraltro, tale orientamento è stato condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”
(cfr. Cass. 30383/2024; principio ribadito da Cass. 2683/2025, 2432/2025 e 1170/2025).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno prodotto il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della AN
d'AL (cfr. all. 5 all'atto di citazione) e lo schema ABI del 2003 (cfr. all. 7 all'atto di citazione), non avendo per contro né articolato richieste istruttorie volte a dimostrare la sussistenza di un'intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di sottoscrizione della fideiussione, né depositato documenti rilevanti sotto questo specifico profilo.
Del resto, non è sufficiente che il contenuto del contratto di fideiussione del 12/9/2014 sia speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla AN d'AL con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provvedimento della AN d'AL ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema ABI nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, in quanto le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o comunque l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla banca quale condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti (cfr. in tal senso, App. Roma, sentenza n. 934/2025 del
10/2/2025).
Ne segue che, in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della fideiussione del 12/9/2014, non può essere accolta né l'eccezione di nullità totale della suddetta fideiussione (formulata con l'atto di citazione), né l'eccezione subordinata di nullità parziale della suddetta fideiussione (formulata dagli opponenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Resta così superata e assorbita l'eccezione di decadenza della banca opposta ex art. 1957 c.c., formulata sempre in via subordinata dagli opponenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., quale conseguenza della dedotta nullità parziale della fideiussione, limitatamente al suo art. 6, che prevede la dispensa della banca dall'onere di escutere il debitore o il fideiussore nel termine ex art. 1957 c.c. (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).
Peraltro, ed in ogni caso, deve notarsi che:
- sebbene la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. sia rilevabile d'ufficio, la parte interessata (cioè il fideiussore) ha l'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione di intervenuta decadenza della banca per non aver agito entro il termine semestrale;
- infatti, quella di decadenza è un'eccezione in senso stretto, per cui la sua mancata rituale proposizione preclude al giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla banca;
- nel caso di specie, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. gli opponenti hanno chiesto per la prima volta di revocare il decreto ingiuntivo opposto per il fatto che la banca opposta non aveva agito nei loro confronti nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- pertanto, tale richiesta (con la quale è stata fatta valere un'eccezione in senso stretto, quale è quella di decadenza) risulta comunque inammissibile, in quanto formulata tardivamente. Ed ancora, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca opposta, deducendo che quest'ultima si era limitata a versare in atti il solo saldaconto e aveva omesso di allegare gli estratti conto afferenti le distinte posizioni debitorie.
La doglianza è infondata, per le seguenti ragioni.
Quanto alla somma (euro 169.404,29) richiesta quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di finanziamento chirografario n. 741757133 del 6/7/2016, va ricordato che:
- per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore);
- infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum;
- una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019,
20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto a sostegno della propria pretesa creditoria il contratto di finanziamento del 6/7/2016 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
Può dunque ritenersi che la banca opposta abbia regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato il contratto di finanziamento contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto. D'altro canto, a fronte dell'allegazione, da parte della banca opposta, dell'inadempimento degli opponenti, per l'importo di euro 169.404,29, gli opponenti non hanno provato fatti estintivi del credito azionato (con la sola eccezione di quanto si dirà di seguito).
Quanto alla somma (euro 591.607,20) richiesta quale saldo debitorio per capitale scaduto del contratto di anticipazioni contro cessione di credito n. 72549513 del 14/3/2016, va evidenziato che:
- nel caso di specie, con il ricorso per decreto ingiuntivo la banca opposta non ha chiesto di ingiungere il pagamento del saldo di un conto corrente, il che avrebbe richiesto (in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione) la produzione, da parte della banca opposta, di tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto (in quanto tale produzione consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della banca;
cfr., fra tante, Cass. 11543/2019); - piuttosto, con il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto il pagamento della sola sorte capitale relativa alle anticipazioni su fatture commerciali già concesse.
Considerato che il contratto di anticipazione contro cessione di crediti costituisce una tipologia di finanziamento a breve termine tramite il quale l'istituto di credito anticipa all'impresa cedente i crediti derivanti da fatture con scadenza futura, gravava sulla banca opposta l'onere di produrre:
- il contratto relativo all'apertura del rapporto anticipi;
- i contratti relativi alle singole anticipazioni, unitamente alle relative fatture.
Orbene, la banca opposta ha prodotto:
- il contratto quadro del 14/3/2016 relativo all'apertura del rapporto anticipi (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
- i tabulati relativi agli importi anticipati con indicazione del saldo debitore a titolo di sorte capitale
(euro 591.607,20), nonché i contratti specifici di “richiesta anticipi export in euro e in valuta”, sottoscritti dall'opponente con le relative fatture (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta). CP_2
Ne segue che anche in tal caso la banca opposta ha regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato di aver anticipato le somme all'opponente D'altro canto, CP_2
a fronte dell'allegazione, da parte della banca opposta, dell'inadempimento degli opponenti, per l'importo di euro 591.607,20, gli opponenti non hanno provato fatti estintivi del credito azionato.
Infine, con la comparsa conclusionale gli opponenti hanno dedotto che:
- in data 1/12/2023 la banca opposta aveva notificato agli opponenti atto di precetto per il complessivo importo di euro 769.819,10, portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- l'opponente aveva proposto opposizione a precetto iscritta al n. 756/2023 R.G., CP_2 eccependo che la banca opposta avrebbe potuto, tutt'al più, precettare la minor somma di euro
630.027,63 (euro 769.819,10 – euro 139.791,47), dato che la banca opposta aveva escusso, in data
12/2/2021, la incassando la somma di euro Controparte_3
139.791,47;
- la banca opposta aveva dato atto di aver incassato la predetta somma e aveva chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere;
- con sentenza del 28/11/2023 era stata dichiarata cessata la materia del contendere ed era stata condannata la banca opposta al pagamento delle spese processuali;
- inoltre, con informativa inviata all'opponente la banca opposta aveva dichiarato che CP_2
“nulla è dovuto a favore della banca” con riguardo al rapporto anticipi;
- pertanto, non era dovuta alcuna somma con riguardo al rapporto anticipi, mentre con riguardo al finanziamento doveva tenersi conto della somma già incassata dalla banca opposta a seguito di escussione della . Controparte_3
D'altro canto, con la comparsa conclusionale la banca opposta ha dedotto che:
- a seguito della notifica di atto di precetto, era stata avviata la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 82/2023 R.G.E.; - nell'ambito di tale procedura esecutiva, l'opponente aveva proposto istanza di CP_2 conversione del pignoramento e aveva pagato regolarmente le rate iniziali, con conseguente espressa ricognizione di debito (considerato altresì che non era stata proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di determinazione delle somme dovute).
Anzitutto, risulta infondato quanto sostenuto dalla banca opposta, considerato che:
- per un verso, la proposizione di istanza di conversione del pignoramento non implica di per sé il riconoscimento del credito posto alla base della procedura esecutiva, ben potendo essere motivata dalla sola necessità di porre fine all'azione esecutiva e di impedire la vendita dell'immobile pignorato;
- per altro verso, “il debitore, istante per la conversione … non ha l'onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza che determina le somme da lui dovute per la conversione, quando contesti la congruità di una o più componenti del credito azionato e quindi anche soltanto l'importo liquidato per le spese: a tanto potendo indursi fino al momento della fase distributiva, proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di distribuzione od attribuzione delle somme versate in ottemperanza della precedente ordinanza determinativa del dovuto” (cfr. Cass. 7537/2014, che richiama Cass. 6733/2011 e 20733/2009);
- pertanto, il fatto che l'opponente abbia proposto istanza di conversione del CP_2 pignoramento e non abbia proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento non impedisce all'opponente di contestare in CP_2 questa sede il credito azionato dalla banca opposta.
Per contro, le doglianze formulate dagli opponenti sono parzialmente fondate, per le seguenti ragioni.
È incontroverso fra le parti (per come si evince, peraltro, dagli atti del procedimento iscritto al n.
756/2023 R.G., definito con sentenza del 28/11/2023, passata in giudicato) che, in relazione al credito derivante dal contratto di finanziamento del 6/7/2016, la banca opposta abbia incassato la somma di euro 139.791,47 a seguito di escussione della Controparte_3
avvenuta in data 12/2/2021.
[...]
Pertanto, considerato che nel corso del presente giudizio vi è stata una parziale estinzione del credito azionato dalla banca opposta, l'importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento del
6/7/2016 deve essere ridotto a euro 29.612,82 (euro 169.404,29 – euro 139.791,47).
D'altro canto, risultano tardive (in quanto effettuate per la prima volta con la comparsa conclusionale) e pertanto inammissibili:
- l'allegazione in merito al fatto che, mediante informativa del 18/12/2019 inviata all'opponente la banca opposta aveva dichiarato che “nulla è dovuto a favore della banca” con CP_2 riguardo al rapporto anticipi;
- la produzione della predetta informativa del 18/12/2019 (all. 7 alla comparsa conclusionale).
Ne segue che nessuna statuizione può essere resa in merito a quanto sopra, considerato che la predetta informativa era già stata redatta alla data di avvio del presente giudizio, per cui ben poteva essere prodotta entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (in mancanza di allegazione e prova, da parte degli opponenti, di circostanze ostative alla tempestiva produzione del documento).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in relazione al contratto di finanziamento del 6/7/2016 risulta dovuta dagli opponenti la somma di euro 29.612,82, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole rate sino al saldo (come da domanda monitoria, non oggetto di opposizione quanto ai predetti interessi di mora successivi); in relazione al contratto di anticipazioni contro cessione di credito del 14/3/2016 risulta dovuta dagli opponenti la somma di euro 591.607,20, oltre interessi di mora dalla data di estinzione dei singoli rapporti sino al saldo (come da domanda monitoria, non oggetto di opposizione quanto ai predetti interessi di mora successivi).
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro
761.011,49, oltre interessi e spese), con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca opposta del complessivo importo di euro 621.220,02 (euro 29.612,82 + euro
591.607,20), oltre interessi di mora come sopra.
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un.
32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura non molto ridotta (euro
621.220,02 anziché euro 761.011,49; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della banca opposta, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta).
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dalla banca opposta con la comparsa di risposta) di condanna degli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., dato che la banca opposta non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 145/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1854/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/10/2019;
2) condanna la , e al pagamento, in CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della della somma di euro 621.220,02, oltre interessi Controparte_1 di mora come da motivazione;
3) condanna la , e al pagamento, in CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge. Così deciso in Ragusa, 6 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo