Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella F.A. _________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
7779 R.G.L. 2023, promossa
D A Parte_1
Rilasciata spedizione in
, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] forma esecutiva all'Avv.
Vincenzo BRAMBILLE, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Libertà ______________________
per ___________________ 107;
______________________
- Ricorrente -
______________________
CONTRO
Il Cancelliere
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1
civ., ha emesso
S E N T E N Z A
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire l'indennità di disoccupazione N.A.S.p.I. , richiesta con
[...]
domanda amministrativa del 17/01/2022, e condanna l' alla corresponsione CP_1
dei relativi ratei mensili arretrati, nella misura, con la decorrenza e gli accessori,
come per legge.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo BRAMBILLE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2023, , convenne in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, l' e premesso che in data 17/01/2022 aveva presentato domanda per CP_1
la N.A.S.p.I. e per la liquidazione anticipata della stessa indennità, ai sensi dell'art. 8 L.
n° 22/2015, lamentò che l' avesse respinto tali richieste, per mancato riacquisto CP_1
della capacità lavorativa e, negando la veridicità di tale assunto, allegò certificazione medica attestante il riacquisto della capacità lavorativa dal 3/01/2022.
2 Chiese, pertanto, la condanna dell' all'erogazione della NASpI sin dalla data CP_1
della domanda ed altresì alla liquidazione anticipata della medesima, con corresponsione del relativo importo, oltre accessori e spese di lite.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, deducendone l'infondatezza per mancanza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, come integrata dalle circolari dell' e, con specifico riferimento CP_1
alla domanda di anticipazione Naspi, la mancata prova dell'avvio dell'attività lavorativa.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
2/04/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, soltanto parzialmente.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Non possono accedere alla prestazione:
• dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• operai agricoli a tempo determinato;
• lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
• lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
3 • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.
- Stato di disoccupazione.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La
presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario;
sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia,
l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:
• dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle CP_1
rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare 10 CP_1
febbraio 2023, n. 21);
• dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300
giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001,
n. 151 (circolare 20 marzo 2003, n. 32); CP_1
• risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40,
legge 92/2012;
4 • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
• licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
• licenziamento disciplinare.
- Requisito contributivo.
Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre
1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
• i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza
– all'osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in
5 quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
• malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
• Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
• contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
• assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
• aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i predetti periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori
– i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo
(circolare 27 novembre 2015, n. 194). CP_1
Nel caso in esame, appare evidente che la documentazione allegata dal ricorrente
(contratto di lavoro a tempo determinato dal 10/05/2021 al 9/01/2022) è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità Naspi,
con particolare riferimento allo stato di disoccupazione involontario e al requisito
6 minimo contributivo per un periodo non inferiore alle tredici settimane negli ultimi quattro anni.
Ed, invero, va rilevato che lo stato di malattia del lavoratore era cessato il 2/01/2022,
come si evince dai certificati medici prodotti (doc. n° 2, produzione ricorrente) e quindi dal 3/01/2022 il lavoratore aveva pienamente riacquistato la capacità lavorativa,
mantenendola sino alla data di cessazione del rapporto per scadenza del termine
(9/01/2022) e alla data della domanda (17/01/2022).
La motivazione addotta dall' per la reiezione dell'istanza ( mancato CP_1
riacquisto della capacità lavorativa) è quindi destituita di fondamento.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto di alla percezione Parte_1
della NASpI, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei mensili CP_1
arretrati, nella misura, con la decorrenza e gli accessori come per legge.
Relativamente alla domanda di anticipazione della Naspi, l'art. 8 D.l.vo n° 22/2015
prevede che 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può
richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio […].
In questo specifico caso, tenuto conto proprio della funzione dell'anticipazione di una prestazione, cui l'assicurato ha comunque diritto, la relativa domanda va presentata nel termine di decadenza di 30 giorni dall'inizio dell'attività, da intendersi come data di effettivo inizio dell'attività, proprio perché trattasi di un incentivo erogato a supporto di un'effettiva attività imprenditoriale, cosicchè il richiedente deve provare, mediante apposita documentazione giustificativa, l'effettivo inizio della medesima ( v. in tal senso
Tribunale di Bologna n° 116 del 2/03/2017).
Lo stesso con circolare n° 174/2017, ha così previsto: CP_1
“5. Effetti dell'iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione.
7 L'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.
Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato il concreto ed effettivo inizio della nuova attività lavorativa autonoma l'anticipazione della Naspi non poteva essergli concessa, non essendo sufficiente la mera attribuzione della partita IVA.
Va, quindi, respinto, nel resto, il ricorso.
Atteso l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare, tra le parti, metà delle spese processuali, mentre l' parzialmente CP_1
soccombente, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo BRAMBILLE, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 30/04/2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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