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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12754 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 56850/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56850/2024 del Ruolo Generale e promossa da: nato a [...]/SP (Brasile), il 15.06.1974, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.to Augusto Spadini e dall'Avv. Stabilito Tereza de Fatima Goncalves;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza da nato a [...] il 01 ottobre Persona_1
1881, successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulava le eseguenti conclusioni:
'…In via principale: Accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti per discendenza diretta dal sig. cittadino italiano per nascita e per Persona_1
l'effetto ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile del Comune di CH (Provincia di Rieti), entro 30 giorni, della cittadinanza di –
nato a [...]/SP (Brasile), il 15/06/1974; provvedendo alle Parte_1 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - in punto spese: con diritto di spese, diritti ed onorari.'. Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata Controparte_1 dalle controparti, non essendo pervenute dalle competenti Amministrazioni alcun elemento ostativo al riconoscimento della stessa. Rappresentava le difficoltà organizzative dell'Amministrazione a causa del sovraccarico di richieste cui la stessa soggiace, evidenziando peraltro la mancata e tempestiva produzione documentale di parte ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta privo di qualsivoglia documento atto a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti essendo stato allegato esclusivamente il certificato di nascita dell'avo nonché quello di non naturalizzazione prodotto soltanto in lingua originale. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 02 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 15 luglio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal CP_1 convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16 settembre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56850/2024 del Ruolo Generale e promossa da: nato a [...]/SP (Brasile), il 15.06.1974, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.to Augusto Spadini e dall'Avv. Stabilito Tereza de Fatima Goncalves;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza da nato a [...] il 01 ottobre Persona_1
1881, successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulava le eseguenti conclusioni:
'…In via principale: Accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti per discendenza diretta dal sig. cittadino italiano per nascita e per Persona_1
l'effetto ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile del Comune di CH (Provincia di Rieti), entro 30 giorni, della cittadinanza di –
nato a [...]/SP (Brasile), il 15/06/1974; provvedendo alle Parte_1 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - in punto spese: con diritto di spese, diritti ed onorari.'. Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata Controparte_1 dalle controparti, non essendo pervenute dalle competenti Amministrazioni alcun elemento ostativo al riconoscimento della stessa. Rappresentava le difficoltà organizzative dell'Amministrazione a causa del sovraccarico di richieste cui la stessa soggiace, evidenziando peraltro la mancata e tempestiva produzione documentale di parte ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta privo di qualsivoglia documento atto a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti essendo stato allegato esclusivamente il certificato di nascita dell'avo nonché quello di non naturalizzazione prodotto soltanto in lingua originale. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 02 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 15 luglio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal CP_1 convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16 settembre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò