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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/09/2024
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CO LV e con domicilio eletto presso il suo studio in Tuglie (LE), Via Mascagni
n.1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MA (LE) , in data 15/06/2002,
(atto n.26, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002); separati consensualmente con sentenza n. 402/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei
Registri dello Stato civile del Comune di MA (LE).
2. Confermare i patti della separazione che qui devono intendersi nuovamente scritti.
“ 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Albuzzano (PV) alla Via A. Manzoni n.1, con tutti i mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . Parte_2
3. Il si accolla tutti gli oneri relativi alla conduzione del predetto immobile, nessuno Parte_2 escluso (a mero titolo di esempio: TASI, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi delle varie utenze ecc ).
4. Qualora la dovesse effettuare cambio di residenza, il i assume l'onere di Parte_1 Parte_2
pagare la quota di IMU della casa coniugale innanzi descritta a carico della Parte_1
Per_ 5. la figlia maggiorenne deciderà autonomamente dove e con chi andare a vivere e comunque provvederà personalmente al proprio sostentamento.
6. Entrambi i coniugi provvederanno personalmente al proprio sostentamento, senza pretesa alcuna nei confronti dell'altro coniuge.
7. i veicoli intestati ai coniugi (descritti in premessa) continueranno ad essere intestati ed utilizzati dai rispettivi proprietari che se ne accolleranno integralmente le relative spese.
8. il Conto Corrente attualmente cointestato (aperto presso la ), Parte_3
successivamente al deposito del presente atto, sarà chiuso oppure intestato al solo Parte_2
8. ogni ulteriore questione patrimoniale deve intendersi già risolta tra i coniugi, al di fuori del presente atto”.
3.le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/09/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 402/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 06/11/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Pag. 2 di 3 Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in MA (LE) il giorno 15/06/2002 Parte_1 Parte_2
(atto n. 26, parte II, serie A, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) Recepisce integralmente le condizioni di divorzio concordate fra le parti da intendersi qui trascritte.
4) Compensa le spese di lite fra le parti
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/09/2024
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CO LV e con domicilio eletto presso il suo studio in Tuglie (LE), Via Mascagni
n.1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MA (LE) , in data 15/06/2002,
(atto n.26, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002); separati consensualmente con sentenza n. 402/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei
Registri dello Stato civile del Comune di MA (LE).
2. Confermare i patti della separazione che qui devono intendersi nuovamente scritti.
“ 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Albuzzano (PV) alla Via A. Manzoni n.1, con tutti i mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . Parte_2
3. Il si accolla tutti gli oneri relativi alla conduzione del predetto immobile, nessuno Parte_2 escluso (a mero titolo di esempio: TASI, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi delle varie utenze ecc ).
4. Qualora la dovesse effettuare cambio di residenza, il i assume l'onere di Parte_1 Parte_2
pagare la quota di IMU della casa coniugale innanzi descritta a carico della Parte_1
Per_ 5. la figlia maggiorenne deciderà autonomamente dove e con chi andare a vivere e comunque provvederà personalmente al proprio sostentamento.
6. Entrambi i coniugi provvederanno personalmente al proprio sostentamento, senza pretesa alcuna nei confronti dell'altro coniuge.
7. i veicoli intestati ai coniugi (descritti in premessa) continueranno ad essere intestati ed utilizzati dai rispettivi proprietari che se ne accolleranno integralmente le relative spese.
8. il Conto Corrente attualmente cointestato (aperto presso la ), Parte_3
successivamente al deposito del presente atto, sarà chiuso oppure intestato al solo Parte_2
8. ogni ulteriore questione patrimoniale deve intendersi già risolta tra i coniugi, al di fuori del presente atto”.
3.le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/09/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 402/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 06/11/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Pag. 2 di 3 Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in MA (LE) il giorno 15/06/2002 Parte_1 Parte_2
(atto n. 26, parte II, serie A, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) Recepisce integralmente le condizioni di divorzio concordate fra le parti da intendersi qui trascritte.
4) Compensa le spese di lite fra le parti
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3