Articolo 5 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 4 bisArticolo 6
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 5.

Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.
La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesso tariffe (allegati A e B), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.
Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro
a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;
b) il numero o i numeri della polizza, certificato ed appendice cui la partita si riferisce;
c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;
d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti ed anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verra' indicato anche l'anno;
e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;
f) il mese in cui e' stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;
g) l'importo incassato per premio ed accessori;
h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.
Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio ed incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti ed altri, incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.
Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia ed ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.
Il registro puo' essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.
Inoltre, e' data facolta' di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze gia' emesse.
Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla line di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.
Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.
Qualora siano tenuti piu' registri separati, ciascuno di essi dovra' essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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