Art. 10.
Alla spesa per l'attuazione della presente legge si fara' fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'art. 4 e al terzo comma dell'art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa per l'attuazione della presente legge si fara' fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'art. 4 e al terzo comma dell'art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.