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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio BR dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3938/2024 R.G.
sul ricorso depositato il 28/07/2024 proposto da Parte_1
(difeso dall'avv. Antonio Tripodi)
nei confronti di (difesa dall'avv. Francesco Bavasso) ONtroparte_1
nei confronti di ONtroparte_2
- (difeso dall'avv. A. Manuela Nucera.),
[...]
nei confronti di (difeso ONtroparte_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio BR..)
e nei confronti di in ONtroparte_4
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione
dei crediti rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo;
ONtroparte_5
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
così definitivamente provvede:
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_5
1 Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella 094 2019 CP_6
0001809046 per avvenuto sgravio e per tale parte annulla l'iscrizione ipotecaria e la riduce .
Nel resto rigetta la domanda .
ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_7
liquida complessivamente in 5200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_7
ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_6
liquida complessivamente in 2600,00euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute,
ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4
complessivamente in 3200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % ,
nonché iva e cpa se dovute.
ON ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % ,
nonché iva e cpa se dovute,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
In via preliminare:
a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione
ipotecaria indicata in premessa con documento n. 09420231460000043004 – Fascicolo n.
2023/2988, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa dell'illegittimità della misura cautelare e dell'
infondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno
2 che verrebbe a determinarsi in capo alla ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera immobiliare.
b) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82.
Nel merito:
c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria
documento n. 09420231460000043004 – Fascicolo n. 2023/2988, nonché delle cartelle di
pagamento e degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare l' , in solido con gli altri resistenti, alle spese ed ONtroparte_8
onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. ON riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 08.07.2024 l' per la provincia di ONtroparte_9 [...]
, notificava via pec . la comunicazione di Iscrizione Ipotecaria – documento n. CP_3
09420231460000043004 – Fascicolo n. 2023/2988, con il quale si comunicava l'iscrizione con nota n. 10432/767 del 07.06.2024, di ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di dell' , sul seguente immobile: Diritto: Proprietà – Quota: ONtroparte_3 ONtroparte_1
1000/1000 – Tipo possesso: non specificato - Comune di: Rizziconi – Codice catastale: D07 –
Catasto: Fabbricati – foglio: 0021 – Particella: 00473 – Classe: D07 – fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – Indirizzo: ONtrada LO snc.
3 Dalla comunicazione de qua si evince che l'ipoteca è stata iscritta per il mancato pagamento di debiti che discendono da cartelle relative a tributi di varia natura e precisamente, per quanto concerne la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro:
1) Cartella n. 094 2017 0010254902 000 notificata, presuntivamente, in data 22.09.2017 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
5.275,17 dovuto per gli anni 2015-2016 e 2017- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
2) Cartella n. 094 2018 0015442 459 000 notificata, presuntivamente, in data 24.07.2018 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
6.633,05 dovuto per gli anni 2016-2017 e 2018- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
3) Cartella n. 094 2019 0001768210 001 notificata, presuntivamente, in data 24.01.2019 e relativa a sanzione amministrativa L.689/81 erario-tramite tesoreria Prov. Stato, interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € 761,96 dovuto per l'anno 2017 - Ente creditore,
[...]
. Parte_2
4) Cartella n. 094 2019 0001809046 000 notificata, presuntivamente, in data 24.01.2019 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
1.654,41 dovuto per l'anno 2018- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
5) Cartella n. 094 2021 0028244864 000 notificata, presuntivamente, in data 26.07.2022 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
2.699,81 dovuto per gli anni 2020 e 2021- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
6) Avviso di addebito n. 394 2016 0001806361 000 notificato, presuntivamente, in data
11.07.2016, e relativa ad omessi versamenti Modello diritti di notifica ONtroparte_10
per un importo pari ad € 21.425,93 dovuto per gli anni 2015 e 2016 Ente creditore, sede di CP_4
. ONtroparte_3
7) Avviso di addebito n. 394 2016 0002179573 000 notificato, presuntivamente, in data
22.09.02016, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
4 per un importo pari ad € 51.348,11 dovuto per l'anno 2016 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
8) Avviso di addebito n. 394 2016 0002857463 000 notificato, presuntivamente, in data
16.11.2016, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 22.760,86 dovuto per l'anno 2016 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
9) Avviso di addebito n. 394 2016 0005053172 000 notificato, presuntivamente, in data
17.01.2017, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 2.457,98 dovuto per l'anno 2016 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
10) Avviso di addebito n. 394 2018 0000067530 000 notificato, presuntivamente, in data
06.03.2018, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica CP_11 ONtroparte_11
per un importo pari ad € 0 dovuto per l'anno 2017 Ente creditore, sede di . CP_4 ONtroparte_3
11) Avviso di addebito n. 394 2022 0002475548 000 notificato, presuntivamente, in data
18.10.2022, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 62,75 dovuto per gli anni 2019-2020-2022 Ente creditore, sede di CP_4
. ONtroparte_3
12) Avviso di addebito n. 394 2022 0002648410 000 notificato, presuntivamente, in data
20.11.2022, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 17.895,06 dovuto per gli anni 2021-2022 Ente creditore, sede di CP_4
. ONtroparte_3
13) Avviso di addebito n. 394 2023 0000051059 000 notificato, presuntivamente, in data
05.02.2023, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 1.380,88 dovuto per l'anno 2022 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
5 Si costituiva l' e contestava la domanda : ONtroparte_12
Si costituiva l' e contestava la domanda CP_4
Richiamava gli avvisi di addebito oggetto del giudizio precisando :
1. 39420160001806361000 – periodi 11-12/2015, 1/2016 (dm insoluti) –
avviso notificato il 11.07.2016 – credito non ceduto
2. 39420160002179573000 – periodi 2-3-4-5/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 22.09.2016 – credito non ceduto
3. 39420160002857463000 – periodi 6-7/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 16.11.2016 – credito non ceduto
4. 39420160005053172000 – periodi 8-9/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 17.01.2017 – credito non ceduto
5. 39420180000067530000 – periodi 9-10-11/2017 (dm insoluti) – avviso notificato il 06.03.2018 – credito non ceduto
6. 39420220002475548000 – periodo 12/2019 – 02/2020 (da verbale ispettivo del 11.02.2022) – avviso notificato il 18.10.2022 – credito non ceduto
7. 39420220002648410000 – periodi 12/2021, 1-2-3-4-5-6/2022 (dm insoluti) – avviso notificato il 20.11.2022 – credito non ceduto
8. 39420230000051059000 – peridi 7-10/2022 (dm insoluti) – avviso notificato il 05.02.2023 – credito non ceduto
Si costituiva lo come in epigrafe il ONtroparte_3
quale, contestando la domanda, deduceva che fosse legittimato passivo solo in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190001768210000, sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420231460000043004, asseritamente notificata all'opponente l'8/7/2024, inerente ad una pluralità di crediti di vari enti e anche a sanzioni in materia di lavoro. ;
6 La cartella n. 09420190001768210000 era relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 945/2017 –
945/1/2017, emessa il 4/12/2017 per un importo complessivo di 592,00 euro e ritualmente notificata il 19/12/2017 sia alla società obbligata solidale che al trasgressore sig. , Parte_1
obbligato principale .
In assenza di pagamento della sanzione, l'importo ingiunto veniva iscritto sul ruolo 3999/2018, reso esecutivo il 22 ottobre 2018.
La somma, allo stato, risulta parzialmente riscossa (euro 83,32), secondo quanto si evince dal prospetto del contribuente estratto dal portale . CP_7
Sul medesimo ruolo è, inoltre, iscritta l'ordinanza-ingiunzione n. 882/2017 (cfr. all.3) che vede quale destinatario esclusivamente il sig. che la riceveva in data 04.12.2017, Parte_1
anch'essa parzialmente riscossa.
Dalla consultazione del suddetto portale Monitor enti di risultano in ogni caso, attivate CP_7
numerose procedure esecutive e la prescrizione non era maturat
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_6
le cartelle iscritte a ruolo dall' sono quelle recanti i numeri 094 2017 0010254902, 094 2018 CP_6
0015442459, 094 2019 0001809046 e 094 2021 0028244864.
***
Rimessa la causa in decisione, è cessata la materia del contendere solo per una cartella e nel CP_6
resto la domanda è infondata .
ISTANZA DI RIUNIONE DI CAUSE
L' costituendosi ha chiesto : voglia disporre la riunione al presente giudizio a quello CP_6
recante il n. 5700/2024 pendente innanzi allo stesso Tribunale avente ad oggetto domanda di
declaratoria di annullamento di una delle cartelle oggetto del presente giudizio ed essendovi quindi
parziale identità di domanda e/o comunque connessione sia oggettiva sia soggettiva dei due
giudizi;>.
7 Si tratta della cartella 094 2021 0028244864 in relazione alla quale a dire dell' la domande CP_6
sono uguali.
Sul punto parte opponente osserva < Sulla formulata eccezione da parte dell' di litispendenza, CP_6
connessione e riunione dei procedimenti, ci si rimette alla decisione del Giudice del Lavoro
sull'eventuale riunione dei procedimenti.>
Ad avviso del decidente l'odierno giudizio è preliminare all'altro per cui non dipende da esso .
Inoltre la cartella è stata già oggetto di giudizio esitato con sentenza n. 561 del 2025 di questo
Tribunale tra parte ricorrente , e per cui un accertamento passato in giudicato come CP_7 CP_6
sostenuto dall' e non contestato dalla parte ricorrente ha già valutato la cartella CP_6
E' evidente allora che la causa è pronta per la decisione e può essere decisa sulla base del giudicato già formatosi sulla cartella .
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_5
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_5
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_5
NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
Il motivo sollevato dalla parte ricorrente è di tipo formale, ètempestivo ex art. 617 cpc perché
sollevato entro i 20 gg. dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
8 Quanto alla fondatezza del motivo parte ricorrente nelle note di replica alla costituzione delle resistenti ha insistito ed eccepito : < Nel merito, con riferimento alla documentazione prodotta dalle
parti resistenti, non viene depositata prova che il procedimento notificatorio si sia perfezionato
correttamente.
Si evidenzia, infatti, l'inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi
all'atto oggi impugnato, poiché le stesse provenienti da un indirizzo pec utilizzato tanto dall' CP_7
CP_ quanto dall' e dall che non risulta essere stato comunicato ed essere presente in alcun CP_6
pubblico elenco né risulta essere idoneo alla ricezione e all'invio di messaggi di posta certificata.
L'illegittimità di tale notifica ha fatto già maturare la prescrizione al tempo delle presunte e
successive notifiche di CP_7
In ogni caso anche il successivo procedimento notificatorio effettuato da va considerato CP_7
illegittimo poiché non vi è prova che gli atti siano pervenuti nella sfera di conoscenza diretta della
Parte_1
Dall'analisi della documentazione versata in atti dagli enti impositori nonché dall'esattore nel
corso del giudizio, si evince che non è stato indicato l'elenco da cui l'indirizzo PEC è stato
estratto, non fornendo prova di esser stato estratto da un pubblico registro, il tutto in palese
violazione della richiamata normativa.
In materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.
17346/19, ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata,
se il notificante utilizza un “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi
elenchi, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94.In concreto, la Corte di Cassazione ha affermato
che “la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula "che la notificazione
provenga da un indirizzo Pec (..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi" e
che "giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di
recapito”.
9 La notificazione, di fatto, è irrimediabilmente viziata laddove il notificante abbia utilizzato un
indirizzo non risultante dai predetti elenchi e non vi è prova da quale registro è stato tratto.
CP_ Nel caso in esame, gli Enti impositori e l'Ente Riscossione non hanno specificato come sia
stata in concreto eseguita la notificazione in ordine all'effettuazione da e verso un indirizzo
risultante dai predetti elenchi.
Difetta in buona sostanza la prova che l'Ente notificatore abbia utilizzato un indirizzo ufficiale
presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), né ha indicato da quale registro ha
estratto quello del contribuente.
La casella PEC di destinazione di un atto (civile o tributario) è fondamentale al pari di quella del
mittente, il quale è onerato da utilizzare un proprio indirizzo PEC presente nei pubblici registri,
pena la nullità della stessa notifica.
La notificazione, quindi, è irrimediabilmente viziata laddove il notificante abbia utilizzato un
“indirizzo non risultante dai predetti elenchi”.
Sul punto si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, affermando il principio che la
necessità di inviare la notifica dalla PEC del Riscossore presente nel registro ministeriale IPA, ha
una esigenza concreta.
Vi è la necessità che il soggetto destinatario possa individuare con certezza assoluta chi sia il
mittente della PEC. Unica possibilità è quella di usare la PEC inserita nel registro ministeriale
IPA: t. Email_1
Viene chiesto, quindi, agli enti di utilizzare solamente l'indirizzo PEC che hanno sempre avuto.
Nulla di più.
Precisamente: “La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un
indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e, come tale,
non suscettibile di sanatoria. A tale scopo si rileva che, l'art.
3-bis della l. n. 53/1994, rubricato
“notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede espressamente che la notificazione
con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da
10 pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi. Ebbene, a individuare i predetti pubblici elenchi è l'art. 16-ter del dl n. 179/2012
(…) Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello
contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto,
inequivocabilmente priva di effetti giuridici. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con
l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che la
notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, precisando, altresì, che l'elencazione dei
Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità
dell'indirizzo al soggetto. Infine, in una situazione dove si evolvono continuamente frodi
telematiche di ogni tipo e proliferano truffe di ogni genere, occorre avere l'assoluta certezza della
genuinità del mittente. Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto emesso è illegittimo” (Corte di
Giustizia Tributaria di Milano n. 4405 del 08 novembre 2024)..>.
Orbene ad avviso del decidente l'eccezione è infondata .
In primo luogo è generica senza contestare nel concreto quale notifica sia stata invalida e quale indirizzo non riconducibile alla sfera di conoscenza .
Quanto poi alla eccezione della invalidità dell'indirizzo di provenienza vale il principio < - come
questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la
pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC,
la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,
tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994,
11 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della
notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente> CASS
vedi Sez. 5 n. 6015/2023 e cass n. 982 del 2023.
Anche di recente < “Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo
stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio
sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque,
al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i
principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3,
c.p.c.”.> Cass Sez. L, Ordinanza n. 28173 del 2025
In ogni caso l' prova la notifica delle cartelle e comunque per le cartelle di pertinenza CP_7
dell' vi sono già sentenze ( vedi sentenza Trib RC n. 561/2025 e sentenza Corte di appello di CP_6
Reggio Cal n.316 del 2025 ) che hanno ormai rigettato le contestazioni di parte ricorrente e non hanno rilevato l' inesistenza della notifica .
CP_ L' prova la notifica di tutti gli avvisi di addebito( vedi avvisi di ricevimento e ricevute telematiche ).
Anche per gli avvisi di addebito seguenti :
Avviso di addebito n. 394 2016 0001806361 000
) Avviso di addebito n. 394 2016 0002179573 000
Avviso di addebito n. 394 2016 0002857463 000
Avviso di addebito n. 394 2016 0005053172 000
Avviso di addebito n. 394 2018 0000067530 000
12 ci sono ormai sentenze del Tribunale e della Corte di Appello che le hanno esaminate e giudicate sicchè gli accertamenti giudiziali ormai formatisi coprono la questione della mancata notifica dei titoli
CP_ L' ha pure prodotto in giudizio estratto dall'elenco INIPEC ove risulta l'indirizzo
associato al codice fiscale Parte_1
che è quello della società dichiarato pure in ricorso P.IVA_1
Va preso atto però che ove pure non provate le notifiche vi è la Comunicazione preventiva di
ipoteca n. 09476202300000386000 notificata il 6,7.2023 per tutte le cartelle e gli avvisi qui contestati, avverso la quale non è stata promossa opposizione in via recuperatoria nel termine di
40 giorni per cui la omessa notifica dei titoli , ove pure fosse mancata , risulta comunque sanata dalla mancata opposizione tempestiva dopo la CPI predetta .
Il motivo va pertanto rigettato.
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE
L' sulla cartella 094 2019 0001809046 deduce che è stata sgravata, e quindi, è cessata la CP_6
materia del contendere
Sul punto parte ricorrente nulla osserva .
Pertanto venuto meno il debito va dichiarata la cessazione della materia del contendere e con effetto sulla iscrizione ipotecaria che va ridotta escludendo il debito corrispondente .
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CO. 2 L. 212/2000 PER MANCATA INDICAZIONE
DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALMENTE COMPETENTE A RICEVERE IL
RICORSO.
Parte ricorrente con tale motivo sostiene :
È ben noto, altresì, che la comunicazione di iscrizione ipotecaria deve contenere indicazioni precise sulla possibilità di ricorrere all'Autorità competente, con l'indicazione dei termini entro cui è
possibile farlo in maniera da consentire una corretta ed adeguata contestazione da parte del
13 contribuente. L'assoluta carenza e/o mancanza di qualsivoglia indicazione o l'indicazione errata rende nullo l'atto. Nella comunicazione de qua, infatti, non risulta indicata la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale competente né tantomeno le modalità e termini per poterlo fare. In
effetti, le cartelle sottese alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, hanno natura diversa e non è facilmente comprensibile l'autorità giudiziaria competente per materia e per territorio. Tale
omissione, costituisce violazione del diritto di difesa in quanto crea confusione in capo al ricorrente,
il quale non sarebbe in grado di stabilire nè la competenza per territorio, né se l'atto notificato possa essere suscettibile di contestazione attraverso i rimedi giurisdizionali .
***
Il motivo è formale , tempestivo ex art 617 cpc.
Quanto alla fondatezza però non sussiste perché la legge 212/ 2000 è applicabile solo alla materia tributaria ma qui non si versa in materia tributaria ma contributiva e di sanzioni amministrative .
In ogni caso il vizio è sanato dal raggiungimento dello scopo avendo potuto la parte ricorrente agire in difesa
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 3 L.
241/90 ED ART. 7 L 212/2000.
ON tal motivo l'odierna ricorrente eccepisce che : dalla lettura della comunicazione di iscrizione ipotecaria, rileva solo ed esclusivamente il numero delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in quanto riportato sulla comunicazione stessa senza essere stata messa nelle condizioni di avere contezza e prendere visione degli atti in questione. Tale mancanza viola un obbligo di legge;
legge che dispone che laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama.
Ad avviso del decidente il motivo è anch'esso di tipo formale , tempestivo ex art 617 cpc
14 Quanto alla fondatezza però non sussiste perché la legge 212/ 2000 e la legge 241/90 non sono
applicabili alla materia in esame che non è tributaria né di un procedimento amministrativo autoritativo .
L'accesso comunque agli atti sottesi era stato possibile come emerge dalle notifiche della cartelle e avvisi di addebito e come emerso nei giudizi che hanno pronunciato sulle cartelle e avvisi di addebito qui contestati
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI RICHIESTI.
La ricorrente sostiene :
Sono nulli gli atti dell' se non indicano il criterio di calcolo degli ONtroparte_13
interessi moratori. In una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n.
31270/18), i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che la cartella impugnata è affetta da carenza di motivazione, laddove non sia specificato il calcolo analitico degli interessi moratori.
Difatti, all'interno del provvedimento impugnato devono sempre essere dettagliati i calcoli degli
“interessi di mora” al fine di comprovare la correttezza, nonché la trasparenza della determinazione di tale voce.
La Cassazione è chiara nell'affermare che è nullo quell'atto della riscossione nel quale venga riportata solamente la cifra globale degli interessi dovuti, senza che siano specificate le modalità
seguite per addivenire a tale determinazione, non specificando le varie aliquote applicate,
obbligando il contribuente a dover compiere difficili indagini, di certo non di sua competenza, al fine di ricostruire l'operato dell'ufficio. (Cfr. Cass., sent. 21.03.2012, n. 4516; Cass. sent.
26.03.2014, n. 7056). La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 22281 depositata il
14 luglio 2022, si è occupata del contenuto motivazionale della cartella di pagamento che riporta l'addebito di interessi. Al riguardo le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di motivazione della cartella con riferimento agli interessi, ha condiviso l'orientamento indicato nell'ordinanza di rimessione, volta a ricercare un equo
15 bilanciamento e contemperamento delle esigenze sottese al contrasto all'evasione con quelle di garanzia del diritto di difesa del contribuente “che assuma i tratti dell'adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco, avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle parti del rapporto tributario”. Sulla base di tali considerazioni la
Cassazione ha distinto il caso in cui la cartella richieda al contribuente interessi “mai prima determinati e pretesi” dall'ente impositore. In tali ipotesi – spiega la Corte – la cartella ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, con la conseguenza che è necessaria una motivazione completa quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa, con onere per l' di esternare gli elementi essenziali della pretesa ONtroparte_13
che consentano al contribuente di verificarne la legittimità ed eventualmente di impugnarla. In
questo senso, la motivazione dovrà assumere i caratteri della sufficienza, congruità e intelligibilità,
dovendo esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della ripresa, la tipologia di interessi applicati – attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarlo – l'imposta con riferimento alla quale sono calcolati gli interessi nonché la loro data di decorrenza.
Ad avviso del decidente il motivo è formale e tempestivo ex art 617 cpc
Quanto alla fondatezza però non sussiste in quanto parte ricorrente non prova la giustificazione normativa del vizio fatto valere. Non dimostra in quale modo il modello approvato della cartella prevedesse tali contenuti.
Resta infine pure che la mancata opposizione tardive delle cartelle e degli avvisi o comunque il giudicato derivante dalle varie sentenze abbia precluso le contestazioni ai singoli titoli sul piano formale
• Nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per decadenza del diritto alla riscossione
a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche.
16 La parte ricorrente sostiene : Senza voler per nulla recedere dalle superiori eccezioni si rammenta,
ancora, che la notifica della cartella esattoriale, per essere regolare, deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito dall'art. 25 del DPR 602/73. In caso di inosservanza di detto termine,
decade il diritto dell'ente riscossore a veder soddisfatto il credito intimato. La ratio di detta norma è
quella di non rendere indefinito nel tempo l'obbligo del contribuente, ponendo un preciso limite temporale al diritto alla riscossione. La perentorietà del termine per la notifica della cartella esattoriale da parte dell'ente concessionario è stata ribadita, in modo particolare, dalla sentenza n.
107/2003 della Corte Cost., la quale ha giudicato infondata la questione sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Ragusa sull'art. 17 DPR n. 602/1973. Ergo anche per tale motivo la comunicazione di iscrizione ipotecaria deve essere annullata.
***
Osserva il giudicante che la disciplina della decadenza art 25 DPR 602/73 è motivo che attiene all'ente creditore ma non si applica alla materia contributiva né alle sanzioni amministrative
In ogni caso la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito specie quelle oggetto di giudicato ,
rende ormai improponibile la questione in questa sede .
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. MANCATO AVVERAMENTO
DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 50
E 77 DEL DECRETO N. 602/1973.
Preliminarmente si rileva che la presente opposizione viene presentata avverso la parte di atto che si riferisce alle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali, per le quali la
giurisdizione appartiene al Tribunale ordinario, e la competenza è del Tribunale di reggio
calabria, in funzione di Giudice del Lavoro. Si eccepisce la nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica, relativamente alle cartelle indicate nell'atto impugnato, dell'avviso di cui
all'art.50 comma 2, D.P.R. 602/73, il quale prevede che: “Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta
17 dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni>.
Il motivo , formale e tempestivo , è infondato perché l'ipoteca ( qui l'atto opposto ) non è
espropriazione ma solo una misura cautelare per salvaguardare il credito per cui non era necessaria la intimazione prima di essa.
Essa quindi non richiede la preventiva intimazione di pagamento
PRESCRIZIONE
Il ricorrente sostiene :
Illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma
9 della legge n. 335/1995. La Legge n. 335/1995 prevede all'art. 3, comma 9) "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,...., ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Dispone il successivo comma 10: "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente"
Nella fattispecie gli enti impositori ( e hanno assunto per più di cinque anni un CP_6 CP_4
atteggiamento di assoluta inerzia, provvedendo solo in data 13.06.2024, alla comunicazione
oggi impugnata.
***
18 Orbene in primo luogo la prescrizione è sollevata per le somme a titolo di contributi ( non anche
ON quindi per la cartella relativa alla pretesa dell' che sono sanzioni amministrative alle quali non è
applicabile la legge 335/95).
CP_ Legittimati passivi sono l' e ( enti creditori giusta principio affermato da Cass SU civ. CP_6
7514/2022 ) per le rispettive pretese .
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
cod. civ. ON la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20
comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
19 A questo vanno aggiunti 311 giorni per sospensione per emergenza covid per la contribuzione da pagare ( articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. )In
particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.)
CP_ L' produce , oltre alle notifiche degli avvisi di addebito , anche tre sentenze
Ossia
• Sent 1521/23 del Tribunale di Reggio BR relativa all'avviso di addebito n.
39420160002857463000,;
• Sent 316/25 della Corte d'Appello di Reggio BR relativa all'avviso di addebito n. 39420180000067530000,;
• Sent 561/25 del Tribunale di Reggio BR relativa agli avvisi di addebito nn.
39420160001806361000, 39420160002179573000, 39420160002857463000,
39420160005053172000 e 39420180000067530000.
Il giudicato di accertamento del credito discendente dalle dette sentenze per gli avvisi di addebito indicati ( nessuna impugnazione è eccepita dal ricorrente dei detti provvedimenti finali ) determina che dalle sentenze decorreva un termine decennale di prescrizione ad oggi non maturato.
Per gli avvisi di addebito del 2022 e del 2023 notificati nl 2022 e nel 2023 , ma non rientranti nella cognizione di cui alle predette sentenze, la prescrizione quinquennale non è decorsa perché non trascorsi i cinque anni
Anche l' a sua volta produce la sentenza del Tribunale di Reggio BR n. 561 del 2025 e CP_6
lasentenza della Corte di Appello di Reggio BR n. 316/2025 che rendono ormai infondata
20 CP_ l'eccezione di prescrizione sulle cartelle né è decorso un decennio dalle dette sentenze che hanno rigettato l'accertamento negativo .
Quanto alla cartella dell' dopo la notifica della cartella avvenuta il Parte_2
24.1.2019 vi sono atti interruttivi nel 2022, nel 2023 e nel 2024 per cui la prescrizione quinquennale non è comunque maturata.
L produce comunque vari atti. CP_7
Prova anche le notifiche delle cartelle tra il 2017 e il 2022
Deduce pure che gli atti di riscossione sono stati recapitati prima all'indirizzo attivo fino al 27/01/2020 (cfr. doc. 29,pag. 9) e Email_2
successivamente di quello ,entrambi pubblici e di appartenenza della società Email_3
odierna ricorrente,per come risulta dalla visura camerale storica che si allega .
Orbene vi sono in atti :
avi 094 2017 90072638 31/000 notificata il 6.10. 2017 che riguarda ava 39420160001806361000;
AV 09420199005563311000 notificata il 16..4.19 che riguarda la cart 09420170010254902000
e ava 39420180000067530000;
avi 09420199012860773/000 notificata il 10.10.2019 per cart 09420180015442459000 e
avviso di addebito 39420180000067530000
vi è AV 09420229000558438000 notificata il 1.2.2022 per : Cart 09420170010254902000
09420180015442459000 , 09420180015442459000 09420190001768210001
09420190001809046000, e avvisi di addebito 39420160001806361000
39420160002179573000, 39420160002857463000, 39420160005053172000 e
39420180000067530000
Poi c'è istanza del 30.4.2019 di definizione agevolata per la cartella 09420170010254902000
21 Vi è Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000386000 notificata il 6,7.2023 per tutte le cartelle e avvisi qui contestati.
Alla luce di quanto sopra nessuna pretesa contributiva è dunque prescritta.
Il motivo della prescrizione va respinto.
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA VIA PEC DELLA COMUNICAZIONE DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA
Il motivo formale e tempestivo è però infondato atteso che comunque la ricezione dell'atto ( vedi pure depositato in atti ) sana l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo.
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA PERCHÈ L'INDIRIZZO DEL
NOTIFICANTE ( ) NON PROVIENE DAGLI ELENCHI ONtroparte_15
PUBBLICI.
Sostiene il ricorrente :
La ricorrente, inoltre, rileva che la notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) è
insanabilmente viziata (nella forma giuridica della nullità assoluta), in quanto l' CP_16
, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all'
[...] [...]
presente nell'elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche ONtroparte_12
Amministrazioni), ossia t, bensì un irrituale ed ignoto Email_1
indirizzo non risultante in alcun elenco. Il soggetto che ha prodotto la notifica non si conosce in
quanto l'indirizzo PEC utilizzato è diverso da quello contenuto nei pubblici registri, oltre al
fatto che l'intimazione di pagamento notificata non ha il visto di conformità. L'utilizzo di un indirizzo pec ignoto non consente al contribuente di verificare l'esatto soggetto notificante,
pertanto, semmai sia stato destinatario di una richiesta di pagamento proveniente da un soggetto sconosciuto, si è ben guardato dall'aprire il messaggio pec per il timore di attivare un virus o trojan,
ma anche di effettuare pagamenti di somme a soggetti non identificati. Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26, D.P.R. n. 602/73, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n.
221/2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
22 comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”,
“Reginde”, “Inipec”. Orbene: la verifica, effettuata dal ricorrente, in relazione all'indirizzo di Posta
Certificata dell' , evidenzia che all'esattore (non) notificante è ONtroparte_8
stato assegnato un indirizzo PEC differente, rispetto a quello utilizzato nelle notifiche in contestazione nel presente giudizio. Sulla scorta di tali notizie, anche consultando il sito ufficiale dell' , emerge la considerazione che l'indirizzo PEC in commento, ossia ONtroparte_8
t è l'unico valido e, pertanto, il solo utilizzabile Email_1
legittimamente dall' per scopi notificatori con validità legale ONtroparte_8
delle cartelle esattoriali tributarie. Preliminarmente, va chiarito che la notifica a mezzo PEC è
disciplinata dalla legge 53/1994, il cui articolo 3, comma 1, dispone testualmente – fra l'altro –
"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". Pertanto, uno dei requisiti richiesti dalla predetta legge è costituito proprio dalla esistenza dell'indirizzo di PEC del notificante
(ma anche del notificato) in un pubblico elenco, tant'è che il successivo comma 5, lett. f) del citato art.
3-bis, impone al notificante di dichiarare nella relazione di notificazione "l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto". Inoltre, si specifica che la notifica degli atti tributari a mezzo pec può avvenire solo e soltanto da indirizzo PEC certificato e presente nei
Pubblici Registri. Invero, tutte le volte che la spedizione di un atto avvenga da altro e diverso indirizzo PEC NON certificato, la notificazione è INESISTENTE. Infatti, anche la notifica del presente atto, così come sarà successo con tutti gli atti notificati a mezzo PEC, è stata spedita al contribuente da un indirizzo PEC non riconducibile all' presente ONtroparte_12
E nell'elenco ufficiale “IPA” [ossia ] bensì da un irrituale ed Email_1
ignoto indirizzo di posta elettronica certificata che sembrerebbe avere una estensione di questo tipo
“Notifica massiva AV BR t ]. Pertanto, la Email_5
notifica dell'atto impugnato è da considerarsi insanabilmente nulla (nella forma giuridica della
23 nullità assoluta), in quanto il soggetto notificante ( ) non ha utilizzato la PEC ONtroparte_16
attribuita all' e risultante all'elenco IPA. A questo punto occorre ONtroparte_8
precisare la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica. L'inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale,
non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L'inesistenza, pertanto, si ravvisa allorché la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario (Cass. 9892/05; 3001/02).
Pertanto la notifica della cartella esattoriale, e la notifica degli altri atti indicati, di cui assume CP_7
la notifica a mezzo pec, devono considerarsi giuridicamente inesistenti. Sul punto si è formata una granitica giurisprudenza di merito, condivisa anche dalla ONtroparte_17
per cui, in virtù di una regola procedurale rinvenibile in diverse previsioni
[...]
normative, ed estensibile al procedimento tributario, è priva di effetti giuridici la notificazione di una cartella di pagamento eseguita in via telematica dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi (CTR Campania Sentenza n. 7080 del 06.10.2021).
***
sostiene invece : tutte le notifiche eseguite a mezzo pec (cartelle edatti successivi) CP_7
provengono dall'indirizzo t”, che, come CP_7 Email_5
potrà verificarsi dall'estratto del portale IPA depositato in atti(cfr. all.28), è presente nel pubblico elenco.
***
Ad avviso del decidente il vizio è infondato.
24 Nessuna intimazione di pagamento è qui impugnata e comunque il vizio non sussiste alla luce del fatto che l'inserimento dell'indirizzo nei pubblici elenchi del soggetto di provenienza non è
richiesto a pena di invalidità .
Invero vale il principio che < come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima
composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in
tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta
elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna
incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole
notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere
utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una
maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio
casellario, ma non anche del mittente> cosìCASS Sez. 5 n. 6015/2023 ; e v. anche Cass n. 982
del 2023.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio BR, 29.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio BR dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3938/2024 R.G.
sul ricorso depositato il 28/07/2024 proposto da Parte_1
(difeso dall'avv. Antonio Tripodi)
nei confronti di (difesa dall'avv. Francesco Bavasso) ONtroparte_1
nei confronti di ONtroparte_2
- (difeso dall'avv. A. Manuela Nucera.),
[...]
nei confronti di (difeso ONtroparte_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio BR..)
e nei confronti di in ONtroparte_4
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione
dei crediti rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo;
ONtroparte_5
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
così definitivamente provvede:
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_5
1 Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella 094 2019 CP_6
0001809046 per avvenuto sgravio e per tale parte annulla l'iscrizione ipotecaria e la riduce .
Nel resto rigetta la domanda .
ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_7
liquida complessivamente in 5200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_7
ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_6
liquida complessivamente in 2600,00euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute,
ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4
complessivamente in 3200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % ,
nonché iva e cpa se dovute.
ON ONdanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % ,
nonché iva e cpa se dovute,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
In via preliminare:
a) sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione
ipotecaria indicata in premessa con documento n. 09420231460000043004 – Fascicolo n.
2023/2988, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa dell'illegittimità della misura cautelare e dell'
infondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'agente per la riscossione;
quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno
2 che verrebbe a determinarsi in capo alla ricorrente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera immobiliare.
b) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82.
Nel merito:
c) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria
documento n. 09420231460000043004 – Fascicolo n. 2023/2988, nonché delle cartelle di
pagamento e degli avvisi di addebito richiamati ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello;
d) condannare l' , in solido con gli altri resistenti, alle spese ed ONtroparte_8
onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. ON riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 08.07.2024 l' per la provincia di ONtroparte_9 [...]
, notificava via pec . la comunicazione di Iscrizione Ipotecaria – documento n. CP_3
09420231460000043004 – Fascicolo n. 2023/2988, con il quale si comunicava l'iscrizione con nota n. 10432/767 del 07.06.2024, di ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di dell' , sul seguente immobile: Diritto: Proprietà – Quota: ONtroparte_3 ONtroparte_1
1000/1000 – Tipo possesso: non specificato - Comune di: Rizziconi – Codice catastale: D07 –
Catasto: Fabbricati – foglio: 0021 – Particella: 00473 – Classe: D07 – fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – Indirizzo: ONtrada LO snc.
3 Dalla comunicazione de qua si evince che l'ipoteca è stata iscritta per il mancato pagamento di debiti che discendono da cartelle relative a tributi di varia natura e precisamente, per quanto concerne la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro:
1) Cartella n. 094 2017 0010254902 000 notificata, presuntivamente, in data 22.09.2017 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
5.275,17 dovuto per gli anni 2015-2016 e 2017- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
2) Cartella n. 094 2018 0015442 459 000 notificata, presuntivamente, in data 24.07.2018 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
6.633,05 dovuto per gli anni 2016-2017 e 2018- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
3) Cartella n. 094 2019 0001768210 001 notificata, presuntivamente, in data 24.01.2019 e relativa a sanzione amministrativa L.689/81 erario-tramite tesoreria Prov. Stato, interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € 761,96 dovuto per l'anno 2017 - Ente creditore,
[...]
. Parte_2
4) Cartella n. 094 2019 0001809046 000 notificata, presuntivamente, in data 24.01.2019 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
1.654,41 dovuto per l'anno 2018- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
5) Cartella n. 094 2021 0028244864 000 notificata, presuntivamente, in data 26.07.2022 e relativa ad omessi versamenti premi interessi e sanzioni, diritti di notifica per un importo pari ad € CP_6
2.699,81 dovuto per gli anni 2020 e 2021- Ente creditore, sede di . CP_6 ONtroparte_3
6) Avviso di addebito n. 394 2016 0001806361 000 notificato, presuntivamente, in data
11.07.2016, e relativa ad omessi versamenti Modello diritti di notifica ONtroparte_10
per un importo pari ad € 21.425,93 dovuto per gli anni 2015 e 2016 Ente creditore, sede di CP_4
. ONtroparte_3
7) Avviso di addebito n. 394 2016 0002179573 000 notificato, presuntivamente, in data
22.09.02016, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
4 per un importo pari ad € 51.348,11 dovuto per l'anno 2016 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
8) Avviso di addebito n. 394 2016 0002857463 000 notificato, presuntivamente, in data
16.11.2016, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 22.760,86 dovuto per l'anno 2016 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
9) Avviso di addebito n. 394 2016 0005053172 000 notificato, presuntivamente, in data
17.01.2017, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 2.457,98 dovuto per l'anno 2016 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
10) Avviso di addebito n. 394 2018 0000067530 000 notificato, presuntivamente, in data
06.03.2018, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica CP_11 ONtroparte_11
per un importo pari ad € 0 dovuto per l'anno 2017 Ente creditore, sede di . CP_4 ONtroparte_3
11) Avviso di addebito n. 394 2022 0002475548 000 notificato, presuntivamente, in data
18.10.2022, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 62,75 dovuto per gli anni 2019-2020-2022 Ente creditore, sede di CP_4
. ONtroparte_3
12) Avviso di addebito n. 394 2022 0002648410 000 notificato, presuntivamente, in data
20.11.2022, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 17.895,06 dovuto per gli anni 2021-2022 Ente creditore, sede di CP_4
. ONtroparte_3
13) Avviso di addebito n. 394 2023 0000051059 000 notificato, presuntivamente, in data
05.02.2023, e relativa ad omessi versamenti diritti di notifica ONtroparte_11
per un importo pari ad € 1.380,88 dovuto per l'anno 2022 Ente creditore, sede di CP_4 [...]
. CP_3
5 Si costituiva l' e contestava la domanda : ONtroparte_12
Si costituiva l' e contestava la domanda CP_4
Richiamava gli avvisi di addebito oggetto del giudizio precisando :
1. 39420160001806361000 – periodi 11-12/2015, 1/2016 (dm insoluti) –
avviso notificato il 11.07.2016 – credito non ceduto
2. 39420160002179573000 – periodi 2-3-4-5/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 22.09.2016 – credito non ceduto
3. 39420160002857463000 – periodi 6-7/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 16.11.2016 – credito non ceduto
4. 39420160005053172000 – periodi 8-9/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 17.01.2017 – credito non ceduto
5. 39420180000067530000 – periodi 9-10-11/2017 (dm insoluti) – avviso notificato il 06.03.2018 – credito non ceduto
6. 39420220002475548000 – periodo 12/2019 – 02/2020 (da verbale ispettivo del 11.02.2022) – avviso notificato il 18.10.2022 – credito non ceduto
7. 39420220002648410000 – periodi 12/2021, 1-2-3-4-5-6/2022 (dm insoluti) – avviso notificato il 20.11.2022 – credito non ceduto
8. 39420230000051059000 – peridi 7-10/2022 (dm insoluti) – avviso notificato il 05.02.2023 – credito non ceduto
Si costituiva lo come in epigrafe il ONtroparte_3
quale, contestando la domanda, deduceva che fosse legittimato passivo solo in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190001768210000, sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420231460000043004, asseritamente notificata all'opponente l'8/7/2024, inerente ad una pluralità di crediti di vari enti e anche a sanzioni in materia di lavoro. ;
6 La cartella n. 09420190001768210000 era relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 945/2017 –
945/1/2017, emessa il 4/12/2017 per un importo complessivo di 592,00 euro e ritualmente notificata il 19/12/2017 sia alla società obbligata solidale che al trasgressore sig. , Parte_1
obbligato principale .
In assenza di pagamento della sanzione, l'importo ingiunto veniva iscritto sul ruolo 3999/2018, reso esecutivo il 22 ottobre 2018.
La somma, allo stato, risulta parzialmente riscossa (euro 83,32), secondo quanto si evince dal prospetto del contribuente estratto dal portale . CP_7
Sul medesimo ruolo è, inoltre, iscritta l'ordinanza-ingiunzione n. 882/2017 (cfr. all.3) che vede quale destinatario esclusivamente il sig. che la riceveva in data 04.12.2017, Parte_1
anch'essa parzialmente riscossa.
Dalla consultazione del suddetto portale Monitor enti di risultano in ogni caso, attivate CP_7
numerose procedure esecutive e la prescrizione non era maturat
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_6
le cartelle iscritte a ruolo dall' sono quelle recanti i numeri 094 2017 0010254902, 094 2018 CP_6
0015442459, 094 2019 0001809046 e 094 2021 0028244864.
***
Rimessa la causa in decisione, è cessata la materia del contendere solo per una cartella e nel CP_6
resto la domanda è infondata .
ISTANZA DI RIUNIONE DI CAUSE
L' costituendosi ha chiesto : voglia disporre la riunione al presente giudizio a quello CP_6
recante il n. 5700/2024 pendente innanzi allo stesso Tribunale avente ad oggetto domanda di
declaratoria di annullamento di una delle cartelle oggetto del presente giudizio ed essendovi quindi
parziale identità di domanda e/o comunque connessione sia oggettiva sia soggettiva dei due
giudizi;>.
7 Si tratta della cartella 094 2021 0028244864 in relazione alla quale a dire dell' la domande CP_6
sono uguali.
Sul punto parte opponente osserva < Sulla formulata eccezione da parte dell' di litispendenza, CP_6
connessione e riunione dei procedimenti, ci si rimette alla decisione del Giudice del Lavoro
sull'eventuale riunione dei procedimenti.>
Ad avviso del decidente l'odierno giudizio è preliminare all'altro per cui non dipende da esso .
Inoltre la cartella è stata già oggetto di giudizio esitato con sentenza n. 561 del 2025 di questo
Tribunale tra parte ricorrente , e per cui un accertamento passato in giudicato come CP_7 CP_6
sostenuto dall' e non contestato dalla parte ricorrente ha già valutato la cartella CP_6
E' evidente allora che la causa è pronta per la decisione e può essere decisa sulla base del giudicato già formatosi sulla cartella .
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_5
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_5
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_5
NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
Il motivo sollevato dalla parte ricorrente è di tipo formale, ètempestivo ex art. 617 cpc perché
sollevato entro i 20 gg. dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
8 Quanto alla fondatezza del motivo parte ricorrente nelle note di replica alla costituzione delle resistenti ha insistito ed eccepito : < Nel merito, con riferimento alla documentazione prodotta dalle
parti resistenti, non viene depositata prova che il procedimento notificatorio si sia perfezionato
correttamente.
Si evidenzia, infatti, l'inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi
all'atto oggi impugnato, poiché le stesse provenienti da un indirizzo pec utilizzato tanto dall' CP_7
CP_ quanto dall' e dall che non risulta essere stato comunicato ed essere presente in alcun CP_6
pubblico elenco né risulta essere idoneo alla ricezione e all'invio di messaggi di posta certificata.
L'illegittimità di tale notifica ha fatto già maturare la prescrizione al tempo delle presunte e
successive notifiche di CP_7
In ogni caso anche il successivo procedimento notificatorio effettuato da va considerato CP_7
illegittimo poiché non vi è prova che gli atti siano pervenuti nella sfera di conoscenza diretta della
Parte_1
Dall'analisi della documentazione versata in atti dagli enti impositori nonché dall'esattore nel
corso del giudizio, si evince che non è stato indicato l'elenco da cui l'indirizzo PEC è stato
estratto, non fornendo prova di esser stato estratto da un pubblico registro, il tutto in palese
violazione della richiamata normativa.
In materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.
17346/19, ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata,
se il notificante utilizza un “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi
elenchi, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94.In concreto, la Corte di Cassazione ha affermato
che “la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula "che la notificazione
provenga da un indirizzo Pec (..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi" e
che "giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di
recapito”.
9 La notificazione, di fatto, è irrimediabilmente viziata laddove il notificante abbia utilizzato un
indirizzo non risultante dai predetti elenchi e non vi è prova da quale registro è stato tratto.
CP_ Nel caso in esame, gli Enti impositori e l'Ente Riscossione non hanno specificato come sia
stata in concreto eseguita la notificazione in ordine all'effettuazione da e verso un indirizzo
risultante dai predetti elenchi.
Difetta in buona sostanza la prova che l'Ente notificatore abbia utilizzato un indirizzo ufficiale
presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), né ha indicato da quale registro ha
estratto quello del contribuente.
La casella PEC di destinazione di un atto (civile o tributario) è fondamentale al pari di quella del
mittente, il quale è onerato da utilizzare un proprio indirizzo PEC presente nei pubblici registri,
pena la nullità della stessa notifica.
La notificazione, quindi, è irrimediabilmente viziata laddove il notificante abbia utilizzato un
“indirizzo non risultante dai predetti elenchi”.
Sul punto si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, affermando il principio che la
necessità di inviare la notifica dalla PEC del Riscossore presente nel registro ministeriale IPA, ha
una esigenza concreta.
Vi è la necessità che il soggetto destinatario possa individuare con certezza assoluta chi sia il
mittente della PEC. Unica possibilità è quella di usare la PEC inserita nel registro ministeriale
IPA: t. Email_1
Viene chiesto, quindi, agli enti di utilizzare solamente l'indirizzo PEC che hanno sempre avuto.
Nulla di più.
Precisamente: “La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un
indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e, come tale,
non suscettibile di sanatoria. A tale scopo si rileva che, l'art.
3-bis della l. n. 53/1994, rubricato
“notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede espressamente che la notificazione
con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da
10 pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi. Ebbene, a individuare i predetti pubblici elenchi è l'art. 16-ter del dl n. 179/2012
(…) Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello
contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto,
inequivocabilmente priva di effetti giuridici. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con
l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che la
notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, precisando, altresì, che l'elencazione dei
Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità
dell'indirizzo al soggetto. Infine, in una situazione dove si evolvono continuamente frodi
telematiche di ogni tipo e proliferano truffe di ogni genere, occorre avere l'assoluta certezza della
genuinità del mittente. Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto emesso è illegittimo” (Corte di
Giustizia Tributaria di Milano n. 4405 del 08 novembre 2024)..>.
Orbene ad avviso del decidente l'eccezione è infondata .
In primo luogo è generica senza contestare nel concreto quale notifica sia stata invalida e quale indirizzo non riconducibile alla sfera di conoscenza .
Quanto poi alla eccezione della invalidità dell'indirizzo di provenienza vale il principio < - come
questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la
pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC,
la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,
tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994,
11 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della
notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente> CASS
vedi Sez. 5 n. 6015/2023 e cass n. 982 del 2023.
Anche di recente < “Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo
stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio
sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque,
al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i
principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3,
c.p.c.”.> Cass Sez. L, Ordinanza n. 28173 del 2025
In ogni caso l' prova la notifica delle cartelle e comunque per le cartelle di pertinenza CP_7
dell' vi sono già sentenze ( vedi sentenza Trib RC n. 561/2025 e sentenza Corte di appello di CP_6
Reggio Cal n.316 del 2025 ) che hanno ormai rigettato le contestazioni di parte ricorrente e non hanno rilevato l' inesistenza della notifica .
CP_ L' prova la notifica di tutti gli avvisi di addebito( vedi avvisi di ricevimento e ricevute telematiche ).
Anche per gli avvisi di addebito seguenti :
Avviso di addebito n. 394 2016 0001806361 000
) Avviso di addebito n. 394 2016 0002179573 000
Avviso di addebito n. 394 2016 0002857463 000
Avviso di addebito n. 394 2016 0005053172 000
Avviso di addebito n. 394 2018 0000067530 000
12 ci sono ormai sentenze del Tribunale e della Corte di Appello che le hanno esaminate e giudicate sicchè gli accertamenti giudiziali ormai formatisi coprono la questione della mancata notifica dei titoli
CP_ L' ha pure prodotto in giudizio estratto dall'elenco INIPEC ove risulta l'indirizzo
associato al codice fiscale Parte_1
che è quello della società dichiarato pure in ricorso P.IVA_1
Va preso atto però che ove pure non provate le notifiche vi è la Comunicazione preventiva di
ipoteca n. 09476202300000386000 notificata il 6,7.2023 per tutte le cartelle e gli avvisi qui contestati, avverso la quale non è stata promossa opposizione in via recuperatoria nel termine di
40 giorni per cui la omessa notifica dei titoli , ove pure fosse mancata , risulta comunque sanata dalla mancata opposizione tempestiva dopo la CPI predetta .
Il motivo va pertanto rigettato.
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE
L' sulla cartella 094 2019 0001809046 deduce che è stata sgravata, e quindi, è cessata la CP_6
materia del contendere
Sul punto parte ricorrente nulla osserva .
Pertanto venuto meno il debito va dichiarata la cessazione della materia del contendere e con effetto sulla iscrizione ipotecaria che va ridotta escludendo il debito corrispondente .
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CO. 2 L. 212/2000 PER MANCATA INDICAZIONE
DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALMENTE COMPETENTE A RICEVERE IL
RICORSO.
Parte ricorrente con tale motivo sostiene :
È ben noto, altresì, che la comunicazione di iscrizione ipotecaria deve contenere indicazioni precise sulla possibilità di ricorrere all'Autorità competente, con l'indicazione dei termini entro cui è
possibile farlo in maniera da consentire una corretta ed adeguata contestazione da parte del
13 contribuente. L'assoluta carenza e/o mancanza di qualsivoglia indicazione o l'indicazione errata rende nullo l'atto. Nella comunicazione de qua, infatti, non risulta indicata la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale competente né tantomeno le modalità e termini per poterlo fare. In
effetti, le cartelle sottese alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, hanno natura diversa e non è facilmente comprensibile l'autorità giudiziaria competente per materia e per territorio. Tale
omissione, costituisce violazione del diritto di difesa in quanto crea confusione in capo al ricorrente,
il quale non sarebbe in grado di stabilire nè la competenza per territorio, né se l'atto notificato possa essere suscettibile di contestazione attraverso i rimedi giurisdizionali .
***
Il motivo è formale , tempestivo ex art 617 cpc.
Quanto alla fondatezza però non sussiste perché la legge 212/ 2000 è applicabile solo alla materia tributaria ma qui non si versa in materia tributaria ma contributiva e di sanzioni amministrative .
In ogni caso il vizio è sanato dal raggiungimento dello scopo avendo potuto la parte ricorrente agire in difesa
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 3 L.
241/90 ED ART. 7 L 212/2000.
ON tal motivo l'odierna ricorrente eccepisce che : dalla lettura della comunicazione di iscrizione ipotecaria, rileva solo ed esclusivamente il numero delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in quanto riportato sulla comunicazione stessa senza essere stata messa nelle condizioni di avere contezza e prendere visione degli atti in questione. Tale mancanza viola un obbligo di legge;
legge che dispone che laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama.
Ad avviso del decidente il motivo è anch'esso di tipo formale , tempestivo ex art 617 cpc
14 Quanto alla fondatezza però non sussiste perché la legge 212/ 2000 e la legge 241/90 non sono
applicabili alla materia in esame che non è tributaria né di un procedimento amministrativo autoritativo .
L'accesso comunque agli atti sottesi era stato possibile come emerge dalle notifiche della cartelle e avvisi di addebito e come emerso nei giudizi che hanno pronunciato sulle cartelle e avvisi di addebito qui contestati
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI RICHIESTI.
La ricorrente sostiene :
Sono nulli gli atti dell' se non indicano il criterio di calcolo degli ONtroparte_13
interessi moratori. In una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n.
31270/18), i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che la cartella impugnata è affetta da carenza di motivazione, laddove non sia specificato il calcolo analitico degli interessi moratori.
Difatti, all'interno del provvedimento impugnato devono sempre essere dettagliati i calcoli degli
“interessi di mora” al fine di comprovare la correttezza, nonché la trasparenza della determinazione di tale voce.
La Cassazione è chiara nell'affermare che è nullo quell'atto della riscossione nel quale venga riportata solamente la cifra globale degli interessi dovuti, senza che siano specificate le modalità
seguite per addivenire a tale determinazione, non specificando le varie aliquote applicate,
obbligando il contribuente a dover compiere difficili indagini, di certo non di sua competenza, al fine di ricostruire l'operato dell'ufficio. (Cfr. Cass., sent. 21.03.2012, n. 4516; Cass. sent.
26.03.2014, n. 7056). La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 22281 depositata il
14 luglio 2022, si è occupata del contenuto motivazionale della cartella di pagamento che riporta l'addebito di interessi. Al riguardo le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di motivazione della cartella con riferimento agli interessi, ha condiviso l'orientamento indicato nell'ordinanza di rimessione, volta a ricercare un equo
15 bilanciamento e contemperamento delle esigenze sottese al contrasto all'evasione con quelle di garanzia del diritto di difesa del contribuente “che assuma i tratti dell'adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco, avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle parti del rapporto tributario”. Sulla base di tali considerazioni la
Cassazione ha distinto il caso in cui la cartella richieda al contribuente interessi “mai prima determinati e pretesi” dall'ente impositore. In tali ipotesi – spiega la Corte – la cartella ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, con la conseguenza che è necessaria una motivazione completa quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa, con onere per l' di esternare gli elementi essenziali della pretesa ONtroparte_13
che consentano al contribuente di verificarne la legittimità ed eventualmente di impugnarla. In
questo senso, la motivazione dovrà assumere i caratteri della sufficienza, congruità e intelligibilità,
dovendo esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della ripresa, la tipologia di interessi applicati – attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarlo – l'imposta con riferimento alla quale sono calcolati gli interessi nonché la loro data di decorrenza.
Ad avviso del decidente il motivo è formale e tempestivo ex art 617 cpc
Quanto alla fondatezza però non sussiste in quanto parte ricorrente non prova la giustificazione normativa del vizio fatto valere. Non dimostra in quale modo il modello approvato della cartella prevedesse tali contenuti.
Resta infine pure che la mancata opposizione tardive delle cartelle e degli avvisi o comunque il giudicato derivante dalle varie sentenze abbia precluso le contestazioni ai singoli titoli sul piano formale
• Nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per decadenza del diritto alla riscossione
a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche.
16 La parte ricorrente sostiene : Senza voler per nulla recedere dalle superiori eccezioni si rammenta,
ancora, che la notifica della cartella esattoriale, per essere regolare, deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito dall'art. 25 del DPR 602/73. In caso di inosservanza di detto termine,
decade il diritto dell'ente riscossore a veder soddisfatto il credito intimato. La ratio di detta norma è
quella di non rendere indefinito nel tempo l'obbligo del contribuente, ponendo un preciso limite temporale al diritto alla riscossione. La perentorietà del termine per la notifica della cartella esattoriale da parte dell'ente concessionario è stata ribadita, in modo particolare, dalla sentenza n.
107/2003 della Corte Cost., la quale ha giudicato infondata la questione sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Ragusa sull'art. 17 DPR n. 602/1973. Ergo anche per tale motivo la comunicazione di iscrizione ipotecaria deve essere annullata.
***
Osserva il giudicante che la disciplina della decadenza art 25 DPR 602/73 è motivo che attiene all'ente creditore ma non si applica alla materia contributiva né alle sanzioni amministrative
In ogni caso la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito specie quelle oggetto di giudicato ,
rende ormai improponibile la questione in questa sede .
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. MANCATO AVVERAMENTO
DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 50
E 77 DEL DECRETO N. 602/1973.
Preliminarmente si rileva che la presente opposizione viene presentata avverso la parte di atto che si riferisce alle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali, per le quali la
giurisdizione appartiene al Tribunale ordinario, e la competenza è del Tribunale di reggio
calabria, in funzione di Giudice del Lavoro. Si eccepisce la nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica, relativamente alle cartelle indicate nell'atto impugnato, dell'avviso di cui
all'art.50 comma 2, D.P.R. 602/73, il quale prevede che: “Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta
17 dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni>.
Il motivo , formale e tempestivo , è infondato perché l'ipoteca ( qui l'atto opposto ) non è
espropriazione ma solo una misura cautelare per salvaguardare il credito per cui non era necessaria la intimazione prima di essa.
Essa quindi non richiede la preventiva intimazione di pagamento
PRESCRIZIONE
Il ricorrente sostiene :
Illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma
9 della legge n. 335/1995. La Legge n. 335/1995 prevede all'art. 3, comma 9) "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,...., ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Dispone il successivo comma 10: "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente"
Nella fattispecie gli enti impositori ( e hanno assunto per più di cinque anni un CP_6 CP_4
atteggiamento di assoluta inerzia, provvedendo solo in data 13.06.2024, alla comunicazione
oggi impugnata.
***
18 Orbene in primo luogo la prescrizione è sollevata per le somme a titolo di contributi ( non anche
ON quindi per la cartella relativa alla pretesa dell' che sono sanzioni amministrative alle quali non è
applicabile la legge 335/95).
CP_ Legittimati passivi sono l' e ( enti creditori giusta principio affermato da Cass SU civ. CP_6
7514/2022 ) per le rispettive pretese .
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
cod. civ. ON la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20
comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
19 A questo vanno aggiunti 311 giorni per sospensione per emergenza covid per la contribuzione da pagare ( articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. )In
particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.)
CP_ L' produce , oltre alle notifiche degli avvisi di addebito , anche tre sentenze
Ossia
• Sent 1521/23 del Tribunale di Reggio BR relativa all'avviso di addebito n.
39420160002857463000,;
• Sent 316/25 della Corte d'Appello di Reggio BR relativa all'avviso di addebito n. 39420180000067530000,;
• Sent 561/25 del Tribunale di Reggio BR relativa agli avvisi di addebito nn.
39420160001806361000, 39420160002179573000, 39420160002857463000,
39420160005053172000 e 39420180000067530000.
Il giudicato di accertamento del credito discendente dalle dette sentenze per gli avvisi di addebito indicati ( nessuna impugnazione è eccepita dal ricorrente dei detti provvedimenti finali ) determina che dalle sentenze decorreva un termine decennale di prescrizione ad oggi non maturato.
Per gli avvisi di addebito del 2022 e del 2023 notificati nl 2022 e nel 2023 , ma non rientranti nella cognizione di cui alle predette sentenze, la prescrizione quinquennale non è decorsa perché non trascorsi i cinque anni
Anche l' a sua volta produce la sentenza del Tribunale di Reggio BR n. 561 del 2025 e CP_6
lasentenza della Corte di Appello di Reggio BR n. 316/2025 che rendono ormai infondata
20 CP_ l'eccezione di prescrizione sulle cartelle né è decorso un decennio dalle dette sentenze che hanno rigettato l'accertamento negativo .
Quanto alla cartella dell' dopo la notifica della cartella avvenuta il Parte_2
24.1.2019 vi sono atti interruttivi nel 2022, nel 2023 e nel 2024 per cui la prescrizione quinquennale non è comunque maturata.
L produce comunque vari atti. CP_7
Prova anche le notifiche delle cartelle tra il 2017 e il 2022
Deduce pure che gli atti di riscossione sono stati recapitati prima all'indirizzo attivo fino al 27/01/2020 (cfr. doc. 29,pag. 9) e Email_2
successivamente di quello ,entrambi pubblici e di appartenenza della società Email_3
odierna ricorrente,per come risulta dalla visura camerale storica che si allega .
Orbene vi sono in atti :
avi 094 2017 90072638 31/000 notificata il 6.10. 2017 che riguarda ava 39420160001806361000;
AV 09420199005563311000 notificata il 16..4.19 che riguarda la cart 09420170010254902000
e ava 39420180000067530000;
avi 09420199012860773/000 notificata il 10.10.2019 per cart 09420180015442459000 e
avviso di addebito 39420180000067530000
vi è AV 09420229000558438000 notificata il 1.2.2022 per : Cart 09420170010254902000
09420180015442459000 , 09420180015442459000 09420190001768210001
09420190001809046000, e avvisi di addebito 39420160001806361000
39420160002179573000, 39420160002857463000, 39420160005053172000 e
39420180000067530000
Poi c'è istanza del 30.4.2019 di definizione agevolata per la cartella 09420170010254902000
21 Vi è Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000386000 notificata il 6,7.2023 per tutte le cartelle e avvisi qui contestati.
Alla luce di quanto sopra nessuna pretesa contributiva è dunque prescritta.
Il motivo della prescrizione va respinto.
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA VIA PEC DELLA COMUNICAZIONE DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA
Il motivo formale e tempestivo è però infondato atteso che comunque la ricezione dell'atto ( vedi pure depositato in atti ) sana l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo.
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA PERCHÈ L'INDIRIZZO DEL
NOTIFICANTE ( ) NON PROVIENE DAGLI ELENCHI ONtroparte_15
PUBBLICI.
Sostiene il ricorrente :
La ricorrente, inoltre, rileva che la notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) è
insanabilmente viziata (nella forma giuridica della nullità assoluta), in quanto l' CP_16
, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all'
[...] [...]
presente nell'elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche ONtroparte_12
Amministrazioni), ossia t, bensì un irrituale ed ignoto Email_1
indirizzo non risultante in alcun elenco. Il soggetto che ha prodotto la notifica non si conosce in
quanto l'indirizzo PEC utilizzato è diverso da quello contenuto nei pubblici registri, oltre al
fatto che l'intimazione di pagamento notificata non ha il visto di conformità. L'utilizzo di un indirizzo pec ignoto non consente al contribuente di verificare l'esatto soggetto notificante,
pertanto, semmai sia stato destinatario di una richiesta di pagamento proveniente da un soggetto sconosciuto, si è ben guardato dall'aprire il messaggio pec per il timore di attivare un virus o trojan,
ma anche di effettuare pagamenti di somme a soggetti non identificati. Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26, D.P.R. n. 602/73, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n.
221/2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
22 comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”,
“Reginde”, “Inipec”. Orbene: la verifica, effettuata dal ricorrente, in relazione all'indirizzo di Posta
Certificata dell' , evidenzia che all'esattore (non) notificante è ONtroparte_8
stato assegnato un indirizzo PEC differente, rispetto a quello utilizzato nelle notifiche in contestazione nel presente giudizio. Sulla scorta di tali notizie, anche consultando il sito ufficiale dell' , emerge la considerazione che l'indirizzo PEC in commento, ossia ONtroparte_8
t è l'unico valido e, pertanto, il solo utilizzabile Email_1
legittimamente dall' per scopi notificatori con validità legale ONtroparte_8
delle cartelle esattoriali tributarie. Preliminarmente, va chiarito che la notifica a mezzo PEC è
disciplinata dalla legge 53/1994, il cui articolo 3, comma 1, dispone testualmente – fra l'altro –
"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". Pertanto, uno dei requisiti richiesti dalla predetta legge è costituito proprio dalla esistenza dell'indirizzo di PEC del notificante
(ma anche del notificato) in un pubblico elenco, tant'è che il successivo comma 5, lett. f) del citato art.
3-bis, impone al notificante di dichiarare nella relazione di notificazione "l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto". Inoltre, si specifica che la notifica degli atti tributari a mezzo pec può avvenire solo e soltanto da indirizzo PEC certificato e presente nei
Pubblici Registri. Invero, tutte le volte che la spedizione di un atto avvenga da altro e diverso indirizzo PEC NON certificato, la notificazione è INESISTENTE. Infatti, anche la notifica del presente atto, così come sarà successo con tutti gli atti notificati a mezzo PEC, è stata spedita al contribuente da un indirizzo PEC non riconducibile all' presente ONtroparte_12
E nell'elenco ufficiale “IPA” [ossia ] bensì da un irrituale ed Email_1
ignoto indirizzo di posta elettronica certificata che sembrerebbe avere una estensione di questo tipo
“Notifica massiva AV BR t ]. Pertanto, la Email_5
notifica dell'atto impugnato è da considerarsi insanabilmente nulla (nella forma giuridica della
23 nullità assoluta), in quanto il soggetto notificante ( ) non ha utilizzato la PEC ONtroparte_16
attribuita all' e risultante all'elenco IPA. A questo punto occorre ONtroparte_8
precisare la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica. L'inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale,
non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L'inesistenza, pertanto, si ravvisa allorché la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario (Cass. 9892/05; 3001/02).
Pertanto la notifica della cartella esattoriale, e la notifica degli altri atti indicati, di cui assume CP_7
la notifica a mezzo pec, devono considerarsi giuridicamente inesistenti. Sul punto si è formata una granitica giurisprudenza di merito, condivisa anche dalla ONtroparte_17
per cui, in virtù di una regola procedurale rinvenibile in diverse previsioni
[...]
normative, ed estensibile al procedimento tributario, è priva di effetti giuridici la notificazione di una cartella di pagamento eseguita in via telematica dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi (CTR Campania Sentenza n. 7080 del 06.10.2021).
***
sostiene invece : tutte le notifiche eseguite a mezzo pec (cartelle edatti successivi) CP_7
provengono dall'indirizzo t”, che, come CP_7 Email_5
potrà verificarsi dall'estratto del portale IPA depositato in atti(cfr. all.28), è presente nel pubblico elenco.
***
Ad avviso del decidente il vizio è infondato.
24 Nessuna intimazione di pagamento è qui impugnata e comunque il vizio non sussiste alla luce del fatto che l'inserimento dell'indirizzo nei pubblici elenchi del soggetto di provenienza non è
richiesto a pena di invalidità .
Invero vale il principio che < come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima
composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in
tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta
elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna
incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole
notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere
utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una
maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio
casellario, ma non anche del mittente> cosìCASS Sez. 5 n. 6015/2023 ; e v. anche Cass n. 982
del 2023.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio BR, 29.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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