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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4877/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MAGNANI ALESSANDRA, C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGNANI ALESSANDRA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...] residente in [...] int 2, e Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...] int 2, Parte_2 hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in località Monzuno il 31-7-1999; il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.389 parte 2 Serie B uff 01 dell'anno
1999; I coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dall'unione coniugale sono nati figli: , nato a [...] il [...] cf: Persona_1 C.F._3 Persona_2
,nata a [...] il [...], cf: , nata a [...] il [...], C.F._4 Persona_3
. Le parti espongono che l'unione è entrata in crisi e che intendono separarsi CodiceFiscale_5 alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con le note scritte depositate per l'udienza del 22.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Chiedono altresì che, trascorso il termine di legge, la causa si rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore per pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate. I figli sono tutti maggiorenni e solo quanto ad è Per_2 Per_3 allegata la loro non autosufficienza economica ed è previsto un contributo al loro mantenimento a carico del genitore non convivente. Ritenute le condizioni concordate conformi a legge, esse vanno integralmente recepite col presente provvedimento. La causa è rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-pronuncia la separazione fra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Bologna il 12-11-1967, che hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in località Monzuno il 31-
7-1999, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.389 parte 2 Serie B uff 01 dell'anno 1999, in regime di comunione dei beni;
2-dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
3-dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. si assegna la ex casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna Via Brigate Partigiane n 3 int 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie nell'interesse dei figli Parte_1
pagina 2 di 3 (rectius, delle figlie e maggiorenni ma non autonomi economicamente, ivi Per_2 Per_3 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 CP_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le due figlie (non economicamente autosufficienti) pari nel complesso ad € 1200,00 e così € 600,00 per ciascuna figlia ( e Per_2
, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Per_3
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie non economicamente autosufficienti sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 40% a carico di e nella misura del Parte_1
60% per il marito secondo il seguente criterio: Parte_2
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Si segue il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4877/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MAGNANI ALESSANDRA, C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGNANI ALESSANDRA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...] residente in [...] int 2, e Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...] int 2, Parte_2 hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in località Monzuno il 31-7-1999; il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.389 parte 2 Serie B uff 01 dell'anno
1999; I coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dall'unione coniugale sono nati figli: , nato a [...] il [...] cf: Persona_1 C.F._3 Persona_2
,nata a [...] il [...], cf: , nata a [...] il [...], C.F._4 Persona_3
. Le parti espongono che l'unione è entrata in crisi e che intendono separarsi CodiceFiscale_5 alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con le note scritte depositate per l'udienza del 22.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Chiedono altresì che, trascorso il termine di legge, la causa si rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore per pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate. I figli sono tutti maggiorenni e solo quanto ad è Per_2 Per_3 allegata la loro non autosufficienza economica ed è previsto un contributo al loro mantenimento a carico del genitore non convivente. Ritenute le condizioni concordate conformi a legge, esse vanno integralmente recepite col presente provvedimento. La causa è rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-pronuncia la separazione fra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Bologna il 12-11-1967, che hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in località Monzuno il 31-
7-1999, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.389 parte 2 Serie B uff 01 dell'anno 1999, in regime di comunione dei beni;
2-dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
3-dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. si assegna la ex casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna Via Brigate Partigiane n 3 int 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie nell'interesse dei figli Parte_1
pagina 2 di 3 (rectius, delle figlie e maggiorenni ma non autonomi economicamente, ivi Per_2 Per_3 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 CP_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le due figlie (non economicamente autosufficienti) pari nel complesso ad € 1200,00 e così € 600,00 per ciascuna figlia ( e Per_2
, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Per_3
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie non economicamente autosufficienti sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 40% a carico di e nella misura del Parte_1
60% per il marito secondo il seguente criterio: Parte_2
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Si segue il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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