Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/12/2025, n. 21936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21936 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9308 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Doretta Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio sulla richiesta di concessione cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa TA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente con il presente ricorso, notificato e depositato il 14 agosto 2025, si duole per il silenzio sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 17 settembre 2020, serbato dal Ministero dell’interno, che non avrebbe provveduto a definire il procedimento entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, statuito dal decreto-legge 04.10.2018 n. 113, come modificato dalla legge di conversione 01.12.2018, n. 132, che ha introdotto l’art. 9- ter della legge n. 91/1992.
Il Ministero resistente, in sede di costituzione, ha depositato il provvedimento conclusivo del procedimento e di concessione della cittadinanza al ricorrente del 12 aprile 2023 e notificato il 24 novembre 2025, chiarendo, in proposito, che “ a seguito di invio di osservazioni difensive a cura del legale di fiducia del ricorrente in riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 per possibile revoca del decreto di concessione della cittadinanza …, l’amministrazione ha preso atto del venir meno degli elementi penali sfavorevoli in un primo momento risultati a carico dell’interessato ed ha pertanto dato corso alla attuale verifica della persistenza dei presupposti per l’efficacia del suddetto decreto di concessione. Conclusasi favorevolmente tale verifica, si è proceduto in data 24 novembre 2025 alla notifica del provvedimento … ”.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, nel corso della quale l’Avvocatura dello stato ha chiesto la dichiarazione della cessazione del contendere con compensazione delle spese di lite, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UD | FL TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.