Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1992/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza cartolare
Il giorno 06.12.2024, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- OPPONENTE -
E
- RAGIONERIA Controparte_1
Controparte_2
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte: parte resistente che h concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 32261/16 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1992/2017 r.g.a.c.
TRA
, (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lagonegro, via del Popolo n. 5, presso lo studio
1
OPPONENTE
E
Controparte_3
, c.f. ,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa ADELAIDE D'ANGELO, funzionaria delegata dalla dirigente della , presso Controparte_3
i cui uffici, in , alla Via Prignano n. 3, è domiciliata;
CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 21/11/2007 n. 231;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il provvedimento n. 400037/A/SA del 20.07.2017 con cui la gli Controparte_4
ingiungeva, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di €
46.000,00 per la violazione dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 21 Novembre 2007 n.
231, “per aver traferito denaro contante, per un importo complessivo di €
920.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
[...]
”, sulla base dei seguenti motivi: CP_5
a) Incompetenza territoriale dell'autorità che ha emanato l'ingiunzione
(dovendo la stessa individuarsi in relazione al luogo di commissione dell'illecito, considerando che l'accertamento presupposto è stato compiuto dalla Guardia di Finanza di Potenza e che le operazioni eseguite dal Pt_1
sono tutte relative ai territori della zona di Roma e provincia);
b) Prescrizione della potestà sanzionatoria della PA, trattandosi probabilmente di operazioni risalenti agli anni 2009-2011, mancando nel provvedimento qualsiasi indicazione in ordine alla collocazione temporale delle condotte contestate;
2
c) Illegittimità del verbale di contestazione della Guardia di Finanza di
Potenza del 14.06.2012, sulla cui base è stata emessa l'ingiunzione, per aver considerato, indebitamente, le operazioni compiute dal in più Pt_1
occasioni; di aver indicato l'importo complessivo di € 920.000,00 che riguarda non i soli pagamenti in contanti, ma anche tramite bonifici, assegni, carte di credito nel corso svariati anni (come accertato dalla medesima Guardia di Finanza tra la ed il Sig. Controparte_6
); la mancata indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della Pt_1
violazione;
d) Difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in ordine alle circostanze di tempo e di luogo della violazione, indispensabili ai fini della individuazione della fattispecie sanzionatoria applicabile (visto il mutevole limite fissato dal legislatore per la legittima circolazione di denaro contante);
e) Illegittimità della sanzione giacché calcolata sull'intero importo circolato dalla ed il Sig. e le singole e distinte Controparte_7 Pt_1
operazioni sono state considerate un unicum;
f) Carenza dell'elemento soggettivo della colpa del ricorrente;
g) Mancato invito al pagamento dell'oblazione;
Chiarito il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, chiedeva pertanto dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua esecutività.
Costituitosi in giudizio a mezzo di proprio funzionario incaricato, il ha CP_1
confutato analiticamente gli avversi motivi di opposizione, chiedendone, pertanto il rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata.
Dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione celebrata in modalità cartolare.
*****
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
L'opponente ha contestato, preliminarmente, l'incompetenza dell'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
3
Il motivo non merita accoglimento.
In primo luogo, si tratterebbe di una mera incompetenza relativa peraltro concernente il riparto di funzioni territoriale all'interno della medesima amministrazione statale (il ). Controparte_1
Inoltre, l'Amministrazione convenuta ha debitamente chiarito come il Decreto
Interdipartimentale del del 17.11.201 Controparte_1
pubblicato in G.U, il 29.1.2011, n. 278 definisca le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio attribuite alle Ragionerie
Territoriali dello Stato individuate nella tabella ivi allegata, relativamente alle sanzioni da applicare di cui all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, secondo la competenza territoriale stabilita.
Nello stesso decreto è stabilito che la competenza territoriale per le violazioni di cui all'art.49 c.1-5-7 del d.lgs. 231/2007 di importo superiore ad € 250.000,00 & della Controparte_8
Tuttavia, nei casi in cui il processo verbale di contestazione riguardi una pluralità di rilievi riferiti a singoli trasferimenti di denaro ciascuno dei quali non supera la descritta dei € 250.000,00 la competenza risulta essere della
, competente per , Controparte_3 CP_2
provincia e tutta la regione Basilicata.
Nel caso di specie, il processo verbale della Guardia di finanza ha ad oggetto la contestazione di più trasferimenti riguardanti pluralità di “operazioni “singole” nessuna delle quali, appunto, supera la soglia dei 250.000,00.
In ordine al connesso profilo del luogo di commissione della violazione (che radicherebbe la competenza territoriale dell'amministrazione), inoltre, l'opposta, con argomentazione condivisibile e non replicata dall'opponente, deduce che “Il criterio della competenza dell'ufficio coincidente con il luogo in cui è commessa la violazione è valido laddove vi è certezza e conoscenza dello stesso. Nel caso in esame, la contestazione mossa dalla Guardia di Finanza di Potenza è rivolta ad und pluralità di passaggi di denaro in contanti avvenuta tra il soggetto contestato ed altra persona identificata. La Guardia di Finanza, nei verbali di assunzione di informazioni e nel processo verbale di contestazione, non ha riportato il luogo delle commesse violazioni;
il fatto che la Guardia di Finanza abbia contestato una
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pluralità di passaggi di denaro, avvenuto in contanti e in più trasferimenti, ha fatto sì che la stessa applicasse il criterio del luogo di residenza del soggetto contestato che ricade, appunto, nella competenza della Controparte_3
. Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, alcun valore
[...]
assume, ai fini della determinazione del luogo di commissione della violazione, il luogo ove sono accesi i conti correnti del Sig. , né la sede della Società della Pt_1
quale era socio lo stesso” (pag. 6 della comparsa di costituzione).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ex art. 28 legge 689/1981, nonché le ulteriori contestazioni riferite alla circostanza che la
Guardia di Finanza avrebbe considerato le diverse operazioni come “un unicum”.
Circa l'eccezione di prescrizione, infatti, è lo stesso opponente a riferire che le operazioni sono avvenute nell'arco temporale che va dal 2009 al 2011 (come peraltro riportato nel verbale di contestazione).
Ne discende che al momento in cui il sottoscrive il “processo verbale di Pt_1
contestazione” redatto dalla Guardia di Finanza di Potenza, in data 14.06.2012 (nel quale vi è anche l'invito al pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 689/81), non può revocarsi in dubbio che vi è stata interruzione del termine prescrizionale, trattandosi di atto tipico del procedimento sanzionatorio (arg.
Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, n. 19143; Cassazione civile, sez. I,
09/03/2006, n. 5063).
Né colgono nel segno le ulteriori censure sollevate dall'opponente, alla luce della documentazione depositata dall'Amministrazione relativa agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.
In primo luogo, gli agenti accertatori, correttamente, individuano le soglie fissate dal legislatore per la movimentazione di contante, in relazione ai diversi periodi oggetto dell'accertamento, rilevando che tutte le operazioni esaminate, anche se singolarmente considerate, sono superiori alla soglia limite prevista per quel dato periodo (cfr. pagg.
1-2 del verbale della GDF);
Peraltro, in sede di audizione il Sig. , interrogato sui bonifici in entrata Pt_1
disposti dalla confessava che “tutti i bonifici recanti cifra Controparte_6
tonda li versavo personalmente in contanti nelle mani del Sig.
[...]
, rappresentante legale della , come compenso spettante Per_1 CP_6
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all'amministratore della citata società” e ancora “sì, confermo quanto dichiarato in atti, in quanto come già detto, tutti i bonifici recanti 'importi in cifra tonda', alla presenza di alcun soggetto terzo, li versavo personalmente in contanti nelle mani del Sig. , rappresentante legale della Persona_1 [...]
come compenso spettante al quale amministratore della CP_6 Per_1
citata società e di conseguenza effettuavo numerosi prelievi giornalieri, di notevole entità, dal mio c/c postale n. 98148319" (cfr. verbale di contestazione).
Anche in sede di assunzione di informazioni (rese alla GDF in data 30.01.2012), alla domanda “Sig. può spiegare a che titolo la società Pt_1 Controparte_6
ha effettuato a suo favore svariati bonifici, precisamente tra il mese di
[...]
settembre e il mese di novembre dell'anno 2010 ha eseguito bonifici per complessivi 259.469,00 e dal mese gennaio al mese di febbraio dell'anno 2011 ha eseguito bonifici per complessivi € 154.728,00 movimentando complessivamente
€ 414.197,00?” il rispondeva “come già dichiarato la Pt_1 Controparte_6
mi appaltava lavori dl installazione di impianti di telefonia tipo “voip”.
[...]
Pertanto per ogni lavoro svolto la mi disponeva il bonifico, che Controparte_6
nella maggior parte dei casi, venivano accreditati sul c/c postale […] preciso che
i bonifici disposti a mio favore non sono da considerarsi totalmente compensi relativi alla mia attività di installazione, in quanto tutti i bonifici recanti “importi in cifra tonda” li versavo personalmente in contanti nelle mani del Sig.
[...]
, rappresentate legale della come compenso Per_1 Controparte_6
spettante all'amministratore della citata società […] i numerosi prelevamenti sono stati eseguiti in modo da poter restituire il contante al Sig.
[...]
”, circostanze poi confermate anche dallo stesso ricevente, Parte_2 Per_1
assunto ad informazioni dai militari della Guardia di Finanza.
Pertanto, a fronte delle dichiarazioni rese dallo stesso responsabile, rilevato che gli agenti hanno considerato solamente le movimentazioni risultanti dai conti correnti aventi cifra tonda, la sanzione non può che ritenersi legittima.
Va, infine, respinto il motivo concernente la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, considerando che in materia di sanzioni amministrative, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare
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di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. II,
07/10/2024, n. 26162).
Ancora, in tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, è sufficiente la semplice colpa ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come buona fede, può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, risulta necessario un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta. Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cassazione civile, sez. II , 29/03/2024,
n. 8588).
Trattasi, a ben vedere, di elementi affatto provati dall'opponente per cui, anche sotto tale profilo, l'opposizione non può che essere rigettata.
La natura della controversia e la difesa a mezzo di funzionari dell'Amministrazione convenuta (arg. Cassazione civile, sez. II, 04/08/2023, n.
23825) inducono la scrivente all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 400037/A/SA emessa dalla Controparte_4
Sezione Antiriciclaggio di Salerno in data 20.07.2017;
[...]
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.;
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 30/01/2023.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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