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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa SA SI, nella causa civile iscritta al N. 15607/2024
R.G.L. promossa da
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.07.1983, residente in [...], n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a Persona_1
Palermo il 22.06.2008 – cod. fisc. , rappresentata e difesa C.F._2
per mandato in allegato al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Walter Gulotta e dall'Avv. Gianluca Milazzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 38/a
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59
-resistente -
Avente ad oggetto: recupero indebito assistenziale.
All'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - dandone lettura in udienza - la seguente
SENTENZA
Completa di
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc
e delle seguenti ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 28.10.2024, la proponente chiedeva di “annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1020/2024, R.G. 11081/2024 del
10.09.2024, emesso nei confronti della Sig.ra per i motivi Parte_1
suesposti; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, dei provvedimenti del 03.11.2021 e del 29.11.2021, citati in CP_1
Decreto ingiuntivo, e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi, emanati/emanandi dall' relativi al presunto indebito di € CP_1
11.105,14 a carico della Sig.ra e, per l'effetto, disapplicarli, Parte_1
con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di Con CP_1
vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Esponeva che con provvedimento monitorio n. 1020/2024 notificato il 10.09.2024
CP_ l' aveva ingiunto il pagamento di € 11.105,14, assumendo l'indebita percezione dell'indennità di frequenza per il periodo dal 01.06.2018 al 30.11.2021.
Rappresentava che con comunicazioni del 09.06.2022, del 12.07.2022 e del
21.04.2023 erano stati eseguiti i ricalcoli e le liquidazioni e non era stato contestato alcun debito. In merito all'indennità di frequenza riconosciuta con verbale della
Commissione medica dell'11.07.2023, produceva la documentazione scolastica.
CP_ Si costituiva l' che ricostruiva le prestazioni alle quali aveva diritto la minore ovvero l'indennità di accompagnamento, spettante a decorrere dall'1/2016, giusta verbale della Commissione medica, e successivamente, a seguito di revisione,
l'indennità di frequenza dal 6/2018. Eseguita la ricostruzione, l' calcolava CP_2
un indebito di € 21.815,11 derivato dall'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal 01/06/2018 al 30/11/2021 e non più spettante. Tuttavia era dovuta l'indennità di frequenza avendo parte ricorrente inoltrato – nelle more – i certificati di frequenza scolastica, sicchè il debito originario ascendeva alla minore somma di € 11.105,14, ingiunta col provvedimento opposto. In punto di diritto richiamava l'art. 2033 c.c. nonché la sentenza della Suprema
Corte che ritiene legittima la richiesta di ripetizione degli importi erogati successivamente alla visita di revisione.
All'udienza di oggi le parti hanno rassegnato le conclusioni come riportate nel verbale e la causa viene decisa come in epigrafe.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'Istituto previdenziale, Per_1
, figlia dell'odierna opponente, era stata riconosciuta minore invalida con
[...]
diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2016.
Sottoposta a visita di revisione il 30.05.2018, la minore veniva riconosciuta meritevole non più dell'indennità di accompagnamento ma dell'indennità di frequenza.
CP_ In relazione alla revisione sanitaria l' determinava un indebito di € 21.815,00 atteso che l'indennità di accompagnamento non era dovuta e nel contempo non poteva essere ritenuta debenda l'indennità di frequenza per mancanza del certificato di frequenza scolastica.
CP_ Ricostruita la prestazione all'esito degli attestati di frequenza scolastica, l' rideterminava l'indebito quantificandolo nella minore somma di € 11.105,14 tenuto conto che invero la minore frequentava ed aveva frequentato un istituto scolastico.
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Così ricostruito quanto accaduto, le somme oggetto della domanda di ripetizione di cui si discute sono da ritenere indebitamente erogate.
Dal momento che ciò che ha reso indebita la percezione delle provvidenze è stato il venir meno di un requisito sanitario, la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario, di talché le somme sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento. Nelle ipotesi (come quella che ci occupa), di ripetizione di indebito assistenziale in conseguenza del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. civ., Sez. VI Lavoro, Ord. del 19/12/2019,
n. 34013; Cass. civ., Sez. lav. Sent del 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav.
Sent. del 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav. Sent. del 19/09/2013, n. 21453) che “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in
l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
CP_ Pertanto, in mancanza di una disposizione espressa in tal senso, anche se l' non provvede alla revoca della prestazione, ha comunque diritto, nel silenzio della legge, di ripetere le somme indebitamente versate dal momento della comunicazione dell'esito dell'accertamento, a partire dal quale l'assistito è consapevole (o, quanto meno dovrebbe esserlo) dell'insussistenza del suo diritto alla prestazione.
In assenza di contestazione sul quantum richiesto ed attesa l'assenza del presupposto sanitario, deve rigettarsi il ricorso. Quanto ai compensi di lite, stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo addì 03.10.2025
Il Giudice onorario
SA SI
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa SA SI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.