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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210015355147000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.154/23 Ricorrente_1 Il sig. , impugnava cartella di pagamento n.043 2021 00153551 47 notificata in data 25/07/2022 dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per imposta II.DD. e IVA, per l'anno d'imposta 2014, a seguito di decadenza della rateizzazione concessa per i controlli automatizzati della dichiarazione.
Motivi ricorso
Nel ricorso, deduce la nullità della cartella per inesistenza della pretesa, per difetto di motivazione.
Chiede quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, deduceva sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, rappresentandone i presupposti, susseguenti alla rateizzazione delle imposte ex art.36-bis DPR 600/73 e art.54-bis DPR 633/72 e chiede il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, in relazione alla adesione all'istituto di deflazione del contenzioso, ai sensi della Legge n.197/2022 art.1 dal comma 232 al 252, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e di essere in regola con i pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito alla c.d. “Rottamazione quater Tregua fiscale” ex Legge n.197/2022, depositando istanza accettata con rinuncia al contenzioso, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210015355147000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.154/23 Ricorrente_1 Il sig. , impugnava cartella di pagamento n.043 2021 00153551 47 notificata in data 25/07/2022 dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per imposta II.DD. e IVA, per l'anno d'imposta 2014, a seguito di decadenza della rateizzazione concessa per i controlli automatizzati della dichiarazione.
Motivi ricorso
Nel ricorso, deduce la nullità della cartella per inesistenza della pretesa, per difetto di motivazione.
Chiede quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, deduceva sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, rappresentandone i presupposti, susseguenti alla rateizzazione delle imposte ex art.36-bis DPR 600/73 e art.54-bis DPR 633/72 e chiede il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, in relazione alla adesione all'istituto di deflazione del contenzioso, ai sensi della Legge n.197/2022 art.1 dal comma 232 al 252, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e di essere in regola con i pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito alla c.d. “Rottamazione quater Tregua fiscale” ex Legge n.197/2022, depositando istanza accettata con rinuncia al contenzioso, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025