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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 37711/2023
EPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
rilevato che le parti hanno depositato gli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. esaminate le note di trattazione scritta depositate in ottemperanza del termine perentorio assegnato, trattiene la causa in decisione a norma dell'art. 281 quinques c.p.c. e pronuncia sentenza che si deposita unitamente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 12.02.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37711/2023, promossa da:
Codice Fiscale 1 ), con il patrocinio dell'avv. Orazio (C.F. Parte 1
) e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Enna, Marazzotta (C.F. Codice Fiscale_2
Via Libertà n. 38
-ATTORE/I OPPONENTE/I
Contro
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 ), nei cui uffici siti in CP_1, Via Freguglia, n.1, si (C.F. P.IVA 2 domicilia.
CONVENUTO/I - OPPOSTO/I
E contro
Controparte 2 A gente della Riscossione di CP 1, in persona del Suo Legale Rappresentante p.t., Viale dell'Innovazione 1/b, 20126 CP_1 ;
CONVENUTO/I - OPPOSTO/I - CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2023 alla CP_3 di CP 1, ha Parte 1 convenuto in giudizio il Controparte_4 Controparte_5
[...] (di seguito P_ , proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n.06820200035674964001 emessa da CP 6 e notificata in data 22.09.2023, di complessivi euro
20.111,60 (di cui €. 19.520,12 per infrazioni del Codice della Strada, €. 585,60 per oneri di riscossione spettanti ad P_ ed €. 5,88 per diritti di notifica, sempre spettanti ad P_ .
Parte attrice opponente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa sanzionatoria azionata, in quanto non sarebbe mai stata proprietaria dell'autovettura Fiat Punto targata AE729BS e non avrebbe mai abitato a CP_1 luogo della contestata violazione (guida senza patente).
La Pt 1 ha dedotto di essere intestataria a propria insaputa del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione e di avere sporto denuncia querela, in data 11.10.2023, al fine di accertare la commissione di eventuali reati a suo danno. Ha concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'esecutività della cartella esattoriale opposta e nel merito di accertare e dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 22.02.2024 il Controparte 7
[...] di CP 1, eccependo l'errata proposizione dell'opposizione nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), quando invece parte attrice opponente avrebbe inteso proporre un'opposizione recuperatoria da instaurare ai sensi e nelle forme di cui all'art. 7 del decreto legislativo In 150/2011. La difesa del CP 1 ha poi dedotto la mancata impugnazione nei termini del verbale di contestazione dell'infrazione, verbale regolarmente notificato alla Pt 1 in data 23.11.2018. Ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare in via preliminare inammissibile l'atto e nel merito di dichiarare inammissibile l'azione per violazione del ne bis in idem sostanziale, in ragione della definitività delle statuizioni e degli accertamenti contenuti nell'atto prodromico alla cartella.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. questo Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di CP 6 non costituita, ne dichiarava la contumacia e visto l'art. 171 bis terzo comma c.p.c. fissava udienza ex art. 183 c.p.c. al 14.05.2024, udienza all'esito della quale, sentiti i difensori delle parti si riservava;
con ordinanza emessa in pari data, non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, non ritenendo ricorrenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., formulata dalla difesa della Pt 1, non ricorrendone anche in questo caso i presupposti e ritenuta la causa di natura documentale assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 22.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza oltre ai termini ex art. 189 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta in data
23.01.2025 il Giudice letti gli scritti conclusivi e le note sostitutive d'udienza, depositati nei termini dai difensori delle parti, pronunciava ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che a ragione l'Avvocatura dello Stato eccepisce che l'azione cosiddetta recuperatoria deve essere introdotta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; purtuttavia si osserva che i termini impugnatori risultano rispettati nella fattispecie de quo, atteso che l'atto di citazione introduttivo del giudizio risulta notificato alla Prefettura di CP_1 in data 23.10.2023, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, come prescritto per legge.
Tuttavia, questo Giudice rileva che il dedotto motivo di mancata preliminare notifica del verbale di contestazione della violazione del codice della strada appare palesemente infondato, atteso che la difesa dell'UTG ha documentalmente dimostrato che il suddetto verbale era stato notificato alla Pt 1, nella sua qualità di coobbligata in solido, in data 23.11.2018.
Dal verbale di contestazione e dalla relativa relata, prodotti agli atti con la comparsa di costituzione della CP 4 di CP_1, emerge incontrovertibilmente ed ictu oculi che l'atto è stato notificato a mani della stessa Parte 1 che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, presso "
l'indirizzo di Catania, alla via Galatioto n. 21, in data 23 novembre 2018.
La mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione della violazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stato impugnato nelle forme e nei termini di legge, il verbale di accertamento è divenuto definitivo.
Il titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento è un titolo peculiare, che consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Sul punto la Cass. S.U. n. 22080/2017 ha statuito che: "il verbale di accertamento, definito dal Codice della Strada come titolo esecutivo, è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento" (Cass. S. U. 22080/2017).
Da quanto argomentato discende che a parte attrice opponente è preclusa la proposizione di profili di doglianza riguardanti la formazione del ruolo esattoriale, compreso quello riguardante l'asserita mancanza di legittimazione passiva, in quanto non proprietaria del veicolo, doglianza, peraltro del tutto sfornita di prova, attese le risultanze del P.R.A.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
· rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte 1 avverso la cartella esattoriale
-
n.06820200035674964001, emessa da CP 6 e notificata in data 22.09.2023, di complessivi euro
20.111,60, confermandola;
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del Controparte 4 di CP 1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla sulle spese ad CP 6 non costituitasi.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo