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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/05/2024, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 37/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nato il [...], in [...], Parte_1
( , ed ivi residente, alla Via Plinio il Vecchio, n. 62/A, CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Santa Maria La Carità (NA), alla Via Petraro, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sicignano e dell'Avv. Vincenzo Del Sorbo, dai quali è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore dom.to CP_1 per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, giusta procura notarile prodotta in copia agli atti, P.IVA_1 dall'Avv. Biagio Cozzolino (C.F. ) e dall'Avv. Antonella Ferraro C.F._2
(C.F. ) e con i medesimi dom.to, in Torre del Greco, Via Marconi, C.F._3
66
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della , con mansioni di collaboratore professionale CP_1 sanitario, livello D, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione, nei confronti di , della somma di € 1.853,30 per Controparte_2 aver prestato lavoro straordinario, in giorni infrasettimanali, nel periodo 2018 – 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prima regolamentato dall'art 9, comma 1 CCNL 2001, con ogni conseguenza di legge. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere.
Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429
c.p.c..
********** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Cont Invero, la ha documentato il pagamento delle spettanze di cui al ricorso, con la busta paga di febbraio 2024, emessa all'esito dell'adozione della Determinazione
Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024, con la quale veniva stanziato apposito fondo destinato al pagamento degli emolumenti per cui è causa. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato
1 l'intervenuto pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza del diritto del ricorrente (cfr. Cassazione ord. 1505 del
2021), rilevato che il pagamento è successivo al deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Cont condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 852, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 10.5.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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