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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/11/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano
il Giudice dott. Rocco Abbondandolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.2578 del 2020
promosso da , con Avv. Parte_1
RI GI IE
Parte opponente contro
già con Controparte_1 Controparte_2
Avv. Giuseppe Galgano
parte opposta
Oggetto: Somministrazione
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il
[...]
proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 301/2020 del 29.02/9.03.2020, quale cessionaria del credito di per Controparte_3
mancato pagamento di alcune fatture relative all'energia elettrica somministrata e non pagata da parte del
Pt_1
1 Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori necessari, sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, il quale, è bene ricordare, trae fondamento da un'interpretazione degli artt. 24 e 111
Cost. orientata alla effettività e la celerità della tutela giurisdizionale delle parti (cfr. Cass., sez. un., 8 maggio
2014, n. 9936), ritiene di esaminare, di ufficio,
comportando la stessa la definizione del giudizio, la questione di nullità del contratto senza che sia necessario esaminare previamente le altre domande od eccezioni preliminari o pregiudiziali.
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione,
inclusi gli enti locali come i Comuni, sono soggetti a regole stringenti per quanto riguarda la formazione della volontà dell'ente, la forma dell'atto e la copertura finanziaria. Tali regole sono poste a presidio dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché a tutela
2 delle finanze pubbliche. Un principio cardine è quello della forma scritta richiesta ad substantiam per la validità
dei contratti della P.A. La stipulazione di un contratto da parte di un ente locale deve essere preceduta da una fase interna di formazione della volontà.
Generalmente, la decisione di contrarre e l'approvazione dello schema contrattuale sono di competenza degli organi collegiali (Consiglio o Giunta, a seconda dell'oggetto e del valore del contratto). Tali deliberazioni costituiscono atti interni, di natura preparatoria e autorizzatoria, rispetto alla successiva manifestazione esterna della volontà negoziale.
L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti
Locali - TUEL) stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del e ne ha la Pt_1
rappresentanza legale (art. 50 TUEL). Tuttavia, la competenza a stipulare i contratti e ad impegnare l'ente verso l'esterno è stata progressivamente distinta tra organi politici e dirigenza. Per gli atti di gestione, inclusa la stipulazione di molti contratti, la competenza è
attribuita ai dirigenti (art. 107 TUEL).
3 Se il Sindaco stipula un contratto esulando dalle proprie competenze, o senza la necessaria delibera autorizzativa a monte, il contratto è invalido per difetto di potere rappresentativo o per violazione di norme imperative.
L'imprescindibilità dell'Impegno di Spesa e della
Copertura Finanziaria (Art. 191 TUEL) rappresenta un aspetto cruciale per la validità degli impegni assunti dagli enti locali. L'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
dispone:
"1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. [...]" [2]
"3. [...] l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita
esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa
nelle forme previste alla legge e divenuta o dichiarata
esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere
o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente
capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi
interessati."
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'assenza dell'impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria determina la nullità del contratto.
Tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione Nel
caso sottoposto all'esame del Tribunale, non è provata la
4 stipula del contratto in forma scritta da parte del Sindaco
e con l'autorizzazione degli organi competenti
(mancanza della fase interna di formazione della volontà
e/o della determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL)
e, soprattutto, manca il preventivo impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria (violazione dell'art. 191 TUEL), che comportano la nullità del contratto. Il contratto è come se non fosse mai esistito e non può produrre effetti giuridici nei confronti dell'ente comunale.
L'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce una conseguenza specifica per l'acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme sulla spesa. Sono irrilevanti i comportamenti concludenti o il riconoscimento del debito: la nullità del contratto per i vizi sopra menzionati non può essere sanata da comportamenti concludenti
(come l'effettiva erogazione e fruizione dell'energia elettrica) o da un eventuale successivo riconoscimento del debito da parte dell'ente, se il vizio attiene alla mancanza della forma scritta o dell'impegno di spesa.
"il riconoscimento, da parte dei comuni [...] di debiti fuori
bilancio [...] non innova in alcun modo alla disciplina che
regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né
introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o
comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della
5 forma scritta "ad substantiam"; ne consegue che il predetto
riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di
un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se
sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso
stesso fonte di obbligazione".
Ne segue il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio per la mancan za del contratto scritto, a pena di nullità. Spese come per legge.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica ,
pronunziando sull'opposizione proposta dal
[...]
contro già Parte_1 Controparte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
301/2020 ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 3. 000,00 oltre accessori di legge, se dovuti e spese di cu, con distrazione in favore dell'Avv. RI, antistatario.
Così deciso in Benevento il 30/10/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
6 7
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano
il Giudice dott. Rocco Abbondandolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.2578 del 2020
promosso da , con Avv. Parte_1
RI GI IE
Parte opponente contro
già con Controparte_1 Controparte_2
Avv. Giuseppe Galgano
parte opposta
Oggetto: Somministrazione
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il
[...]
proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 301/2020 del 29.02/9.03.2020, quale cessionaria del credito di per Controparte_3
mancato pagamento di alcune fatture relative all'energia elettrica somministrata e non pagata da parte del
Pt_1
1 Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori necessari, sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, il quale, è bene ricordare, trae fondamento da un'interpretazione degli artt. 24 e 111
Cost. orientata alla effettività e la celerità della tutela giurisdizionale delle parti (cfr. Cass., sez. un., 8 maggio
2014, n. 9936), ritiene di esaminare, di ufficio,
comportando la stessa la definizione del giudizio, la questione di nullità del contratto senza che sia necessario esaminare previamente le altre domande od eccezioni preliminari o pregiudiziali.
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione,
inclusi gli enti locali come i Comuni, sono soggetti a regole stringenti per quanto riguarda la formazione della volontà dell'ente, la forma dell'atto e la copertura finanziaria. Tali regole sono poste a presidio dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché a tutela
2 delle finanze pubbliche. Un principio cardine è quello della forma scritta richiesta ad substantiam per la validità
dei contratti della P.A. La stipulazione di un contratto da parte di un ente locale deve essere preceduta da una fase interna di formazione della volontà.
Generalmente, la decisione di contrarre e l'approvazione dello schema contrattuale sono di competenza degli organi collegiali (Consiglio o Giunta, a seconda dell'oggetto e del valore del contratto). Tali deliberazioni costituiscono atti interni, di natura preparatoria e autorizzatoria, rispetto alla successiva manifestazione esterna della volontà negoziale.
L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti
Locali - TUEL) stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del e ne ha la Pt_1
rappresentanza legale (art. 50 TUEL). Tuttavia, la competenza a stipulare i contratti e ad impegnare l'ente verso l'esterno è stata progressivamente distinta tra organi politici e dirigenza. Per gli atti di gestione, inclusa la stipulazione di molti contratti, la competenza è
attribuita ai dirigenti (art. 107 TUEL).
3 Se il Sindaco stipula un contratto esulando dalle proprie competenze, o senza la necessaria delibera autorizzativa a monte, il contratto è invalido per difetto di potere rappresentativo o per violazione di norme imperative.
L'imprescindibilità dell'Impegno di Spesa e della
Copertura Finanziaria (Art. 191 TUEL) rappresenta un aspetto cruciale per la validità degli impegni assunti dagli enti locali. L'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
dispone:
"1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. [...]" [2]
"3. [...] l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita
esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa
nelle forme previste alla legge e divenuta o dichiarata
esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere
o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente
capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi
interessati."
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'assenza dell'impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria determina la nullità del contratto.
Tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione Nel
caso sottoposto all'esame del Tribunale, non è provata la
4 stipula del contratto in forma scritta da parte del Sindaco
e con l'autorizzazione degli organi competenti
(mancanza della fase interna di formazione della volontà
e/o della determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL)
e, soprattutto, manca il preventivo impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria (violazione dell'art. 191 TUEL), che comportano la nullità del contratto. Il contratto è come se non fosse mai esistito e non può produrre effetti giuridici nei confronti dell'ente comunale.
L'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce una conseguenza specifica per l'acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme sulla spesa. Sono irrilevanti i comportamenti concludenti o il riconoscimento del debito: la nullità del contratto per i vizi sopra menzionati non può essere sanata da comportamenti concludenti
(come l'effettiva erogazione e fruizione dell'energia elettrica) o da un eventuale successivo riconoscimento del debito da parte dell'ente, se il vizio attiene alla mancanza della forma scritta o dell'impegno di spesa.
"il riconoscimento, da parte dei comuni [...] di debiti fuori
bilancio [...] non innova in alcun modo alla disciplina che
regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né
introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o
comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della
5 forma scritta "ad substantiam"; ne consegue che il predetto
riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di
un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se
sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso
stesso fonte di obbligazione".
Ne segue il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio per la mancan za del contratto scritto, a pena di nullità. Spese come per legge.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica ,
pronunziando sull'opposizione proposta dal
[...]
contro già Parte_1 Controparte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
301/2020 ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 3. 000,00 oltre accessori di legge, se dovuti e spese di cu, con distrazione in favore dell'Avv. RI, antistatario.
Così deciso in Benevento il 30/10/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
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