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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1793 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 30.04.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1793/2024 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PACE BICE MARIA LETIZIA
- ricorrente -
e
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO-TEMPORE (C.F. CP_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 ( uff.legale ) 91100 P.IVA_1 CP_1
TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.9.20244 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa o in subordine da quella ritenuta congrua dal CTU, dolendosi degli esiti della CTU espletata nell'ambito del precedente ATP.
In via preliminare, la domanda giudiziale è proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio entro il termine decadenziale decorrente ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., dalla formulazione del dissenso sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già espletato e versato in atti.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. Ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, l'istante deve, intanto, risultare soggetto ad infermità tali da determinarne una permanente riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personale a meno di un terzo.
Orbene, sia nella pregressa fase di ATP che in quella di merito, il consulente tecnico d'ufficio, in base alle visite mediche effettuate e all'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che le condizioni di salute dell'istante, allo stato attuale, non appaiono ripercuotersi sulla sua capacità lavorativa in maniera tale da ridurla permanentemente in misura corrispondente al limite anzidetto, così da non potersi riconoscere il suo diritto all'attribuzione della provvidenza economica richiesta.
Le conclusioni cui sono concordemente pervenuti i periti vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Entrambi i ctu hanno, d'altra parte, fornito completa e adeguata risposta al quesito loro sottoposto, giungendo a confermare il risultato percentuale sfavorevole al ricorrente così come elaborato e formulato nella pregressa fase;
il perito ha, inoltre, illustrato analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati specificando, per ogni singola patologia, l'incidenza sul grado di invalidità complessivamente accertato;
a fronte delle comprensibili contestazioni sollevate da parte ricorrente su un risultato sfavorevole, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, ivi comprese quelle già liquidate nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1
in atti, ivi comprese quelle già liquidate nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c.
Così deciso in Marsala il 30.04.2025
il Giudice
Monica D'Angelo