Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 24/03/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 38/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
Marco PIERONI Presidente Luigi GILI Consigliere relatore Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24488 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
- D.F.R., nata a omissis il omissis (c.f.
omissis), ed ivi residente alla via omissis, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall’avv. Alessandro LAUDISIO del Foro di Nocera Inferiore (c.f. [...]), giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sarno, alla via G. Piani n. 2, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 081 932738 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: a.laudisio@avvocatinocera-pec.it;
Uditi, nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, il Magistrato Relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Carlo Alberto MARTINI, nonché, per la convenuta, l’Avv. Eleonora PIRRI, giusta delega, come da verbale.
Rilevato in
FATTO
1. Con atto di citazione, depositato presso la Sezione giurisdizionale e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio la convenuta per sentirla condannare al risarcimento, a favore dell’allora M.I.U.R. – ora, Ministero dell’Istruzione e del Merito - ed a titolo di danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni percepite sine titulo, segnatamente, al pagamento, per le ragioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio, della somma quantificata nell’importo complessivo di euro 35.290,97 o del diverso importo determinato nel corso del giudizio, oltre accessori dalla data degli eventi lesivi al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.
1.1 Giusta le risultanze dell’atto di citazione, la Procura contabile procedente è stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio in data 12 aprile 2022 nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui anche l’odierna convenuta, per reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione scolastica, nell’ambito di molteplici procedimenti penali aventi ad oggetto la produzione e l’utilizzo di diplomi falsi per l’accesso all’attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali anche il Piemonte.
Il procedimento penale, nel quale risulta coinvolta anche l’odierna convenuta, inerente l’utilizzazione di falsi titoli di studio onde ottenere incarichi di insegnamento, origina da una complessa vicenda, che vede protagonista un’organizzazione criminale operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi con elevati punteggi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all’insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio), da utilizzare per l’inserimento nelle graduatorie degli Istituti scolastici, ai fini dell’ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.
1.2 Sulla base delle risultanze agli atti, l’indagine si sarebbe concentrata, in particolare, sulle attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l’Istituto “Passarelli” di San Marco di Castellabate, ove, oltre a essere predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, tra l’altro tutti apparentemente conseguiti con il massimo dei voti (100/100), venivano creati falsi registri e falsi verbali di commissione d’esame, allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.
Riferisce la Procura che, tra i nominativi dei dipendenti pubblici, indagati nell’ambito del procedimento penale (cfr., n. 407/2019 e n. 1778/2021),
risultava anche quello della signora D.F.R., destinataria di incarichi di supplenza da parte di Istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, in seguito alla domanda, dalla medesima presentata in data 27 ottobre 2017, di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Torino, valevoli per il triennio 2017/2019 per il profilo di collaboratore scolastico ex D.M. n. 640/2017, domanda nella quale la convenuta aveva falsamente dichiarato di essere in possesso, quale titolo di accesso, di diploma di qualifica professionale, quale Operatore dei servizi sociali, conseguito nell’anno scolastico 2012/2013, proprio presso il menzionato Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate, con il punteggio di 100/100, nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.
1.3 L’indagine ha condotto ad accertare che la signora D.F., peraltro, nel frattempo, destinataria di provvedimento di rinvio a giudizio, ad opera del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 6 dicembre 2023, per i reati di cui agli artt. 476, co. 2, e 640, co. 2, n. 1, c.p., in forza del dichiarato possesso del menzionato titolo di studio, aveva conseguito una serie di assegnazioni di supplenza in vari Istituti scolastici piemontesi, meglio dettagliati in citazione (cfr., citazione, pag. 10-11).
1.4 Dall’analisi della documentazione depositata agli atti, parte pubblica rileva che l’importo complessivo delle retribuzioni, indebitamente percepite dalla convenuta, nella veste di collaboratore scolastico, è quantificabile nell’importo di euro 35.290,97, così come risultante dal prospetto accluso all’atto introduttivo del giudizio, riepilogativo dei cedolini trasmessi dagli Istituti scolastici interessati.
1.5 Le risultanze istruttorie, richiamate nell’atto di citazione in esame, renderebbero, al contrario, evidente, ad avviso della Procura, che la signora D.F. non avrebbe mai conseguito il diploma di “Operatore dei servizi sociali” in quanto, tra l’altro, il detto diploma, contrassegnato dal n. 109864- 2012, ed alla D.F., asseritamente, attribuito dalla citata Scuola
“Passarelli”, riporta, in realtà, il medesimo numero seriale di altra pergamena, legittimamente consegnata ad altro Istituto scolastico, nella specie, all’Istituto Statale “D. Rea” di Nocera Inferiore (SA).
Quindi, secondo tesi di parte pubblica, “Risulta pertanto evidente che la convenuta non avrebbe mai conseguito il diploma di Operatore dei servizi sociali in quanto il diploma riportante il predetto n. 109864-2012, a lei attribuito dalla più volte citata Scuola Passarelli, ha il medesimo numero seriale di altra pergamena legittimamente consegnata dall’ufficio scolastico regionale per la Campania all’Istituto Rea, mentre tale pergamena di diploma n. 109864-2012 non sarebbe mai stata consegnata all’Istituto Passarelli”.
2. In presenza di simile quadro investigativo, la Procura contabile ha proceduto alla notificazione, nei confronti dell’interessata, di invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, all’esito del quale l’interessata non ha depositato deduzioni difensive né ha chiesto l’audizione personale, ex art. 67, comma 2, c.g.c.
La Procura, quindi, al termine dell’attività istruttoria, riteneva di confermare la contestazione di responsabilità amministrativa-contabile, attraverso la notifica del successivo atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle poste di danno patrimoniale, pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte dall’Amministrazione scolastica, per il ristoro del danno erariale, prodotto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, danno quantificato in complessive euro 35.290,97, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
3. In data 5 febbraio 2026 la convenuta si è costituita in giudizio attraverso relativa comparsa di costituzione, con la quale è stato richiesto, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del contestato danno erariale.
3.1 Con detto atto, contestata la mancata prova della falsità del titolo prodotto a suo tempo in sede di citazione, la difesa assume che la presunta falsità del documento in oggetto sia desunta, esclusivamente, dalla sola formulazione dei capi di imputazione in sede penale ma che non risulti, sul punto, alcun accertamento giudiziale dal momento che il pendente processo penale non ha, allo stato, terminato il vaglio di utilizzabilità e fondatezza degli atti del Pubblico Ministero, non essendo ancora state assunte prove nel contraddittorio delle parti.
Di conseguenza, ad avviso della difesa, l’utilizzazione degli atti relativi al fascicolo del Pubblico Ministero, non consente di ritenere provata la falsità del titolo allegato alla domanda (v., comparsa, pag. 4), posto che la falsità dell’atto in oggetto appare fondata sulla sola ipotesi accusatoria.
3.2 La difesa, inoltre, contesta la sussistenza del danno erariale, valorizzando l’utilitas derivante dalle prestazioni di fatto svolte dalla convenuta, la quale, giusta quanto riferito in sede di comparsa, (v., memoria difensiva, pag. 3), ha effettivamente svolto le attività di pulizia dei locali scolastici, di modo che, trattandosi di un’attività priva di specifiche competenze tecniche, non sarebbe in alcun modo possibile ipotizzare un danno erariale a fronte dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel merito, la convenuta ha chiesto di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice, in ogni caso, insistendo che, nella determinazione del quantum debeatur, si tenesse conto dei vantaggi, comunque, conseguiti dall’Amministrazione scolastica, anche considerando la tipologia delle mansioni, affidate alla convenuta, mansioni che, sia pure in assenza di un alternativo titolo qualificante, non appaiono di natura tale da richiedere il possesso di un particolare titolo di specializzazione.
In via estremamente gradata, è stato richiesto di esercitare il potere riduttivo nella massima estensione, riducendo l’addebito posto a carico della convenuta.
4. All’udienza pubblica del 11 marzo 2026 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ribadendo le argomentazioni esposte per iscritto e confermando le rispettive conclusioni, come da verbale.
Tutto ciò premesso, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Thema decidendum dell’odierno giudizio è la valutazione dell’impianto accusatorio, secondo cui, ad avviso della Procura, contrariamente a quanto dedotto dall’odierna convenuta, quest’ultima, attraverso la presentazione, in allegato alla domanda di supplenza, di copia di un titolo di studio falso, per non essere mai stato conseguito dall’interessata, avrebbe ottenuto il conferimento di molteplici incarichi di supplenza presso istituti scolastici piemontesi, per i quali non possedeva i requisiti richiesti ex lege.
1.1 Tale condotta, secondo parte pubblica, essendo fonte di retribuzione indebita, costituisce la causa immediata e diretta del danno patrimoniale, subìto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale ha erogato somme di denaro per remunerare prestazioni lavorative rese da soggetto privo dei richiesti titoli professionali.
2. Tale tesi è, tuttavia, avversata dalla difesa, secondo la quale la falsa indicazione dei requisiti per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto per il personale di III fascia ATA, per il triennio 2017/2019, in qualità di collaboratore scolastico, segnatamente, di operatore dei servizi per la ristorazione–sala bar, non impediva alla convenuta di esprimere una prestazione conforme a quanto richiesto, e, quindi, utile ai fini contrattuali.
2.2 Di modo che, sebbene si sostenga, ex adverso, che la domanda di inserimento nelle graduatorie fosse affetta da falsità, il contratto di impiego, sottoscritto dalla convenuta con la P.A., avrebbe avuto, per tutta la sua durata, non solo corretto svolgimento ma anche, in assenza di contestazioni ad opera dell’amministrazione scolastica, inequivoco adempimento delle mansioni previste dal C.C.N.L. di riferimento.
3. Ciò premesso, ed in via preliminare, va respinta l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, formulata dalla difesa.
In primo luogo, a tal fine, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte (cfr., per tutte, Sez. II App. n. 416/2013), secondo cui, nel caso di fatti costituenti reati dolosi, come nella fattispecie, è con il rinvio a giudizio che l'occultamento, anch’esso doloso, viene meno, con conseguente esordio del termine prescrizionale da tale data, che nella fattispecie è il 6.12.2023.
3.1 Di modo che l’azione promossa dalla Procura risulta tempestiva, non risultando ancora decorso, sia alla data di notifica dell’invito a dedurre, che a quella dell’atto di citazione, il termine prescrizionale quinquennale ex art. 1, comma 2 L. n. 20/1994.
3.2 A differenti conclusioni, secondo il Collegio, peraltro, non può pervenirsi in considerazione della diretta operatività delle norme sostanziali introdotte dalla legge n. 1 del 2026 (art. 1, co. 6, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026), entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026.
3.3 In effetti, l’art. 1 della richiamata legge n. 20/1994, come di recente modificata, ha disciplinato in modo differente la prescrizione in discorso, a seconda della ricorrenza o meno nella fattispecie scrutinata dell’elemento dell’occultamento doloso del danno.
Nel senso che, in assenza di quest’ultimo, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso mentre, ricorrendo l’occultamento doloso del danno, il decorso del termine di prescrizione non decorre, comunque, prima della sua scoperta.
3.4 Al riguardo, merita precisare che la giurisprudenza contabile, da tempo, si è consolidata nel ritenere che la verificazione del fatto dannoso, rilevante ai fini dell’esordio del termine prescrizionale, sia stata, generalmente, intesa nei termini di perfezionamento della fattispecie dannosa, comprensiva non solo della condotta (attiva o omissiva) illecita, ma anche delle conseguenze lesive della stessa, potendo realizzarsi questi due elementi nello stesso momento o, invece, manifestarsi a distanza di tempo.
Ed, inoltre, è stato, comunemente, valorizzato il detto secondo e successivo momento, posto che prima il procuratore contabile non avrebbe un effettivo interesse ad agire.
3.5 Tuttavia, secondo la Sezione, l’art. 1, co. 2, legge n. 20/1994, non appare novellato dalla legge n. 1/2026 nella parte in cui, in deroga al regime generale della decorrenza della prescrizione dalla verificazione del danno, e con riferimento all’ipotesi dell’occultamento doloso dello stesso, viene fatta applicazione del generale principio fissato dall’art. 2941 n. 8 cod. civ., secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla data della scoperta del fatto, spesso assai successiva alla verificazione.
Ne consegue che, nonostante l’intervento della richiamata novella normativa, nelle ipotesi connotate dall’occultamento doloso del danno, il principio generale della decorrenza della prescrizione dal momento della verificazione del danno, cede il passo a quello della conoscenza effettiva.
3.6 Né appare costituire argomento di segno contrario l’introduzione, ad opera della legge n. 1/2026, dopo le parole “occultamento doloso”, della precisazione secondo cui l’occultamento doloso del danno, per impedire l’exordium praescriptionis, richiederebbe un’azione dissimulatoria ulteriore e successiva al concretizzarsi del danno stesso.
In particolare, la novella fa espresso riferimento ad un “occultamento doloso realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione”.
3.7 Ciò in quanto, a sostegno dell’interpretazione della Sezione, già depongono i molteplici indirizzi giurisprudenziali contabili consolidati, secondo cui, in conseguenza della prevalente natura commissiva delle condotte di occultamento del danno, non appaiono ipotizzabili condotte occultatrici di carattere omissivo (v., Corte conti, Sezione II centrale n. 60/2014 nonchè Corte conti, Sezione III centrale n. 207/2017).
Ad ogni buon conto, ad avviso della giurisprudenza contabile, anche in presenza di specifici obblighi giuridici di comunicazione e/o di informazione oppure di attivazione, l’ulteriore condotta dolosa, diretta ad occultare il fatto pregiudizievole, potrebbe manifestarsi anche attraverso una condotta omissiva.
Nel senso che, relativamente ad atti dovuti, come nella fattispecie in esame, l’occultamento doloso può realizzarsi con un semplice comportamento omissivo, potendosi “occultare non solo ponendo in essere una condotta ulteriore rispetto alla fattispecie integrativa del danno erariale…ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare maliziosamente il silenzio su talune circostanze…ove ricorrente un dovere giuridico di farle conoscere…” (v., ex multis, Corte conti, Sezione III centrale n. 345/2016; id., Sezione I centrale n. 173/2018).
3.8. Talché, alla luce del risalente orientamento giurisprudenziale, la fattispecie dell’occultamento doloso anche nella nuova formulazione di cui all’art. 2 della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 1 del 2026, sussiste nel caso in esame in quanto la convenuta ha violato la clausola generale sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 secondo cui “[i] rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”, cui va assegnata la valenza di pregnante obbligo giuridico cui è sempre tenuto chi sottoscriva il contratto d’impiego con la pubblica amministrazione, anche a salvaguardia del bene/interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che costituisce la ratio ispiratrice della riforma di cui alla legge n. 1 del 2026 e canone ermeneutico traversale di inquadramento di ogni nuova norma dalla stessa introdotta.
Nella specie, non c’è chi non veda che la sottoscrizione di detto contratto nella consapevolezza di essere provvisto di un titolo di studio falso (v. infra), all’evidenza integra la fattispecie come sopra delineata.
Infatti, il silenzio maliziosamente serbato dalla convenuta equivale a sostanziale affermazione circa il possesso del titolo idoneo, dovendosi valorizzare il concreto risultato che dal silenzio serbato ne è derivato e cioè l’implicita affermazione (condotta attiva, appunto) circa il possesso dei requisiti di legge per l’accesso alla pubblica amministrazione.
3.9. In conclusione, l’eccezione in esame non riveste pregio e deve essere rigettata.
4. Venendo al merito, secondo tesi di parte, la falsa indicazione dei requisiti, richiesti per l’assunzione, non avrebbe in alcun modo inficiato la possibilità per la deducente di far fronte ai propri doveri sul luogo di lavoro.
In buona sostanza, l’avere la convenuta, comunque, reso, di fatto, la prestazione lavorativa, cui ha avuto accesso in forza di titolo falso, non integrerebbe alcun danno erariale.
4.1 Tutto ciò premesso, l’osservazione difensiva è priva di fondamento e non incontra il favorevole scrutinio della Sezione.
4.2 Infatti, sulla base degli elementi indiziari, versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo né sulla consapevolezza di tale falsità in capo alla convenuta.
La falsità del predetto titolo di studio emerge da una serie di elementi, che convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008), che la convenuta non abbia mai conseguito il diploma, al contrario di quanto dichiarato in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019, riservato al personale ATA, domanda risalente al mese di ottobre del 2017.
4.3 Osserva la Sezione che il doveroso onus probandi non risulta assolto dalla convenuta, la quale non ha fornito alcuna prova nè in merito alla regolare frequenza del corso, prodromico alla sessione di esami, nè in merito al positivo superamento dell’esame finale con relativo conseguimento del diploma in oggetto.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, le predette risultanze non possono essere incise nel loro valore probatorio dalle generiche contestazioni della difesa, che pretendono di depotenziarne la valenza fide facente, senza tuttavia procedere alla necessaria querela di falso, secondo il procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sent. n. 113/2024 cit.).
Possono dunque considerarsi individuate e versate in giudizio le fonti di prova degli illeciti (erariali) addebitati alla convenuta e dalla stessa compiuti, cui ella non ha saputo opporre, nemmeno in questa sede, efficaci elementi di segno contrario.
Al contrario, la Procura ha acquisito e riversato in atti plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che convergono in modo da comprovare non solo la falsità del documento, prodotto in copia nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche, con riguardo all’elemento soggettivo, la consapevolezza, da parte della convenuta, in ordine alla sua falsità, dal momento che l’interessata non avrebbe mai superato, nell’agosto 2013, il relativo esame finale a seguito del percorso di studi previsto (in quanto sessione d’esame mai tenutasi).
4.4 In conformità a quanto evidenziato nell’atto introduttivo del giudizio (cfr., citazione), la Sezione non ritiene, infatti, di poter disattendere i seguenti indizi, documentalmente emergenti, che confortano, in modo in equivoco, il quadro accusatorio, segnatamente:
- le dichiarazioni autoaccusatorie di G.S., impiegata presso la segreteria della Fondazione “Passarelli” (pag. 10 e ss. dell’informativa Athena) e le dichiarazioni di Z.R., insegnante e vicepreside, della medesima Fondazione (v., pag. 18 e ss. informativa Athena); in particolare, la Z. (v., pag. 20 informativa) segnalava la presenza di un archivio segreto, in uso alla Fondazione “Passarelli”, non indicato agli inquirenti in sede di acquisizione documentale (doc. 3, Informativa del 17.5.2019, Sezione PG CC Vallo della Lucania, sequestro archivio segreto), circostanza che consentiva agli inquirenti di riscontrare l’effettiva presenza del suddetto archivio, al cui interno venivano recuperati atti e documenti di notevole pregio investigativo, tra i quali anche una serie di pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco con timbro a secco, recanti l’intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Istituto Professionale (cfr. pag. 28 e ss. dell’informativa Athena);
- il fatto che la pergamena, riportante il numero di serie associato all’odierna convenuta, non fosse mai stata trasmessa dall’Ufficio scolastico regionale all’Istituto “Passarelli”, bensì ad altro Istituto;
- la circostanza che non risultasse, al protocollo del medesimo Ufficio scolastico regionale, alcuna richiesta di indizione di una sessione straordinaria di esami, al contrario di quanto affermato dalla convenuta in relazione all’anno scolastico 2012/2013 dell’Istituto “Passarelli” (anno e sessione in cui la D.F. ha dichiarato avere acquisito il titolo di studio in contestazione);
- il fatto che lo stesso coordinatore didattico dell’Istituto “Passarelli” (in carica da settembre 2012 a luglio 2013) prof. L. (v., doc. 3, segnatamente, querela proposta da R.L. nonchè verbale di spontanee dichiarazioni L. del 27.11.2019 e verbali di dichiarazioni rese da soggetti, che risultavano indicati quali membri della commissione), abbia escluso di avere preso parte alla sessione di esami dell’agosto 2013 (trattandosi di data alla quale il medesimo docente risultava già dimissionario dall’incarico di Preside presso il predetto Istituto), al punto da aver disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 ed in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d’esame, e da aver, conseguentemente, presentato querela, esponendo l’impossibilità che gli esami di qualifica potessero essersi svolti nel lasso temporale dal 24 al 27 agosto 2013 (periodo troppo breve – tenuto conto che il 25 agosto cadeva di domenica – rispetto alle prove da espletare ed al numero spropositato di candidati da esaminare);
- il fatto che anche la quasi totalità dei componenti della Commissione di esame della presunta suddetta sessione straordinaria (come risulta dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, acquisite dall’autorità giudiziaria delegata), abbiano negato di avervi partecipato, disconoscendo, a loro volta, le firme apposte sui verbali (v., doc. 3).
5. Gli elementi che precedono inducono a ritenere non solo più che probabile la falsità del diploma, di cui la convenuta ha dichiarato il possesso, ma anche che la stessa convenuta non potesse non esserne consapevole, trattandosi di sessione d’esami mai svolta e, conseguentemente, che la condotta tenuta sia caratterizzata da dolo, avendo la convenuta intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di titolo di studio, in realtà, mai posseduto, e prodotto documentazione falsificata, al fine di ottenere fraudolentemente gli incarichi di supplenza per cui è causa.
5.1 Né riveste pregio l’eccezione, formulata dalla convenuta, relativamente alla mancata prova della falsità del titolo prodotto in sede di domanda, posto che la falsità in esame sarebbe desunta dalla sola formulazione dei capi di imputazione nella concomitante ma non ancora definita sede penale.
5.2 Infatti, precisato che è ormai pacifica la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, essendo diversi i beni giuridici tutelati e le finalità perseguite, la circostanza che i medesimi elementi di fatto siano oggetto di entrambi i giudizi non preclude in alcun modo al giudice contabile di valutare autonomamente, ossia in applicazione dei principi che governano il processo contabile e per il perseguimento delle finalità di tutela erariale che lo sovraintendono, gli elementi probatori posti all’esame anche di altro plesso giurisdizionale.
5.3 In tal senso, atteso che “in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale” (ex plurimis, Cass., sez. un., sent. n. 5848 del 2015), secondo la giurisprudenza contabile, la vigente normativa, scaturente dal riformato codice di procedura penale e da quello di giustizia contabile, “ha ridisegnato i rapporti tra processo contabile e processo penale, improntandoli al principio di separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità penale” (v., Corte conti, Sezioni Riunite, Ord. n. 2/2020).
Poiché, quindi, la ratio dell’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale è da individuare proprio nel diverso oggetto del giudizio e nei peculiari presupposti necessari per la configurabilità di un illecito di natura amministrativo-contabile, ne consegue che “per pacifica giurisprudenza contabile, prima il PM e poi il Collegio possono trarre anche dalle sole risultanze istruttorie del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando i fatti rilevanti ai fini della pronuncia coincidano, in tutto od in parte, con quelli oggetto del giudizio penale, dal momento che il giudice contabile deve valutare la sussistenza o meno di un danno erariale e dell'elemento soggettivo minimo della responsabilità amministrativa” (v., Sez. Giur. Lazio, n. 396/2021).
5.4 Ne deriva, giusta quanto all’odierna udienza osservato dalla Procura, come, nel caso di specie, con riguardo al titolo prodotto, non possa mettersi in dubbio il fatto che si sia in presenza di mera riproduzione fotografica in quanto, peraltro, il diploma, per cui è causa, non risulta mai prodotto in originale ma solo in copia, peraltro, non autenticata.
In altri termini, appare incontrovertibile come il diploma in questione non compaia nell’elenco ufficiale tenuto dall’ente competente al rilascio (ossia la Fondazione socio-culturale Passarelli di San Marco di Castellabate).
A tal fine, inoltre, con riguardo alla rilevanza nel processo contabile della“utilizzabilità penale” della prova, è costante l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la Corte dei conti è chiamata a valutare gli elementi probatori offerti dal Pubblico Ministero contabile, a seguito dell’attività di indagine, prescindendo dagli esiti dell’eventuale giudizio penale sull’utilizzabilità degli elementi costituenti parte delle prove, vista la richiamata autonomia del giudizio contabile e la portata “circoscritta” dell’eventuale loro inutilizzabilità, ove dichiarata in sede penale (v., Corte conti, Seconda Sezione di appello, sentenza n. 593/2017).
Di conseguenza, risulta infondata e deve essere rigettata l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi di prova allo stato acquisiti in sede di indagine penale.
6. Se, pertanto, l’originale del documento per cui è causa non è prodotto né esibito dalla parte interessata, come nella fattispecie, la contestazione della conformità risulta sufficiente ad inficiare l’efficacia probatoria della produzione operata in copia (Cassazione civile, n. 10573/2020; Cassazione civile, n. 2482/2020).
6.1 Di conseguenza, risultando comprovato per tabulas che la convenuta non ha mai avuto il legittimo possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2 co. 5, lett. g del D.M. n. 640/2017 (“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”), la falsa indicazione del possesso di un titolo, abilitante allo svolgimento delle mansioni attribuite, esclude, ex se, la possibilità di accesso alle graduatorie, e, conseguentemente, le supplenze conferite, per cui è causa, non essendo mai stato conseguito un valido diploma qualificante, non possono valutarsi legittimamente assegnate.
7. Quanto alla quantificazione del danno, rileva la Sezione che l’importo, comunque, percepito a titolo retributivo dalla convenuta, risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (cedolini stipendiali) e che lo stesso importo non è stato in alcun modo ex adverso contestato.
A fronte di tali circostanziate e documentate contestazioni, la difesa, non negando la veridicità dei fatti, posti a fondamento della domanda, si è limitata ad eccepire l’assenza di danno per la P.A., evidenziando, su quest’ultimo punto, che è stata, comunque, svolta l’attività corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, rendendosi una prestazione utile alla P.A., che l’ha ricevuta.
La difesa, pertanto, ha invocato l’utilitas, comunque derivante dalla prestazione lavorativa resa di fatto, significandone la rilevanza in relazione alla semplicità e marginalità delle mansioni svolte.
In buona sostanza, la prestazione, resa in via di fatto, quantunque in assenza dei necessari titoli di studio e, comunque, in assenza di altro titolo idoneo posseduto dall’interessata, secondo la difesa, non può essere automaticamente oggetto di una presunzione legale di inutilità.
7.1 Tutto ciò premesso, in relazione agli orientamenti interpretativi in materia, il Collegio osserva che, nella materia del danno da indebita percezione di emolumenti pubblici, si ravvisano, in linea generale, fattispecie di assenza tout court di valido titolo di studio e fattispecie di titolo di studio, comunque, presente ma di livello inferiore a quello utilizzato per il conseguimento dell’incarico.
Nella prima ipotesi la giurisprudenza erariale quantifica il danno nell’intero importo lordo percepito, dato che la causa del contratto di lavoro risulta “illecita e in contrasto con norme imperative fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento” (Corte Cost. sent. n. 296/1990; Corte dei conti, Sez. giur. Regione Lombardia, n. 138/2023; Corte dei conti, Sez. giur. Regione Sicilia, n. 2516/2013, Sez. Centr. App. Sicilia, n. 243/2012).
La prestazione lavorativa, conseguentemente resa in assenza del titolo prescritto, quale requisito di accesso, in quanto non espressiva di una oggettiva capacità, derivante dalla preparazione professionale, conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando, giusta i consolidati indirizzi giurisprudenziali contabili, la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, (cfr., Corte conti, sent. n. 138/2023, Sez. giurisdizionale Lombardia; idem Sezione prima centrale di Appello, n. 527 del 2017; Sezione seconda centrale di Appello, n. 568 del 2018; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 463 del 2021; Sezione giurisdizionale Trento, n. 58 del 2021; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 263 del 2022; Sezione giurisdizionale Molise, n. 2 del 2023; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 199 del 2022 e n. 19 del 2023).
Diversamente, in presenza di un titolo di studio abilitante, seppure inferiore a quello invalidamente dichiarato, la giurisprudenza riconosce il rapporto di fatto e “… l’utilità della prestazione per l’Istituto Scolastico, anche se in misura minore da quella potenzialmente derivante dall’attività….” del soggetto meglio collocato nella graduatoria, pretermesso per effetto della produzione del titolo falso (Cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, n. 233/2023).
7.2 Ciò precisato, la Sezione è, tuttavia, dell’avviso che il primo indirizzo giurisprudenziale contabile trovi automatica applicazione allorquando le prestazioni, rese di fatto, rivestano natura particolarmente qualificata, vale a dire, tale da non poter prescindere dal possesso di un titolo di specializzazione.
Di modo che, come anche già esplicitato dalla stessa giurisprudenza contabile, “l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre (a causa dell'oggettiva carenza del necessario standard di capacità professionale) l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro” (v., Corte dei conti, Sez. II Appello, n. 7/2022).
7.3 Al contrario, come di recente statuito da questa stessa Sezione, la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite alla convenuta (pulizia locali e spazi scolastici), pur all’esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce ad assumere una posizione di minor rigore (v., Sez. Piemonte, sent. n. 112/2024).
Dall’esame dei documenti versati in atti, con riferimento all’odierno giudizio, emerge che, all’interno della categoria del personale amministrativo tecnico ausiliario – A.T.A. – l’inquadramento della convenuta è corrisposto alla qualifica di collaboratore scolastico, categoria che comprende mansioni meno qualificate rispetto a quelle afferenti quelle del personale A.T.A. di altre fasce.
7.4 Nel contempo, pare potersi riconoscere che la prestazione lavorativa resa abbia avuto una qualche utilità per la P.A., stante la non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte.
In presenza di simili condizioni, la Sezione, “ragionando in termini di danno subito dall’Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta”, pur giudicando che il danno non fosse da escludere,“per l’evidente considerazione che la condotta […], anche in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa” da altro soggetto, regolarmente selezionato all’esito di una valida ed esistente procedura concorsuale, ha ritenuto di riconoscere una parziale utilità nella prestazione resa di fatto.
Ciò non sulla base del richiamo al disposto dell’art. 2126 c.c. (“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa"), trattandosi di norma di natura civilistica, posta a salvaguardia della prestazione lavorativa, resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche gli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (da ultimo, Corte Cass., sent. n. 32263/2021).
Ciò in quanto si tratta di una disciplina civilistica, inerente al sinallagma contrattuale tra due soggetti operanti in regime di diritto privato, e volta alla tutela del lavoratore con il riconoscimento dell’irripetibilità della retribuzione per la prestazione resa.
7.5 Differente è, invece, la situazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, ove non viene all’esame la questione della retribuibilità o meno del lavoro prestato ma si discute dell’esistenza di un danno patito dalla P.A. e, di conseguenza, di un’eventuale utilità ricevuta da quest’ultima.
Di modo che il richiamo, operato all’art. 2126 c.c. (cfr., Corte conti, Sez. giurisd. Lombardia, sent. n. 97/2024), non appare determinante in funzione della neutralizzazione del danno per asserito conseguimento del “risultato” dell’attività affidata all’interessato.
7.6 Il Collegio non ravvisa, infatti, alcuna equivalenza tra l’elemento della retribuibilità del lavoro reso e quello dell’elemento del danno: i due ambiti – quello civilistico, di cui all’art. 2126 c.c. e quello del pregiudizio erariale, sottoposto alla cognizione della giurisdizione contabile - operano su piani diversi, risultando correlati a presupposti differenti non direttamente sovrapponibili.
Il primo si sostanzia nella tutela del lavoratore, al quale compete la retribuzione per il periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione (v., art. 36 Cost.), a meno che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
Il secondo è posto a preservare il principio costituzionale della responsabilità, di cui all’art. 28 Cost., in relazione al profilo concernente la tutela del pubblico erario (art. 97, 1 co., Cost.).
In particolare, non potendosi significare obliterato il danno erariale per il mero disposto di cui all’art. 2126 c.c., permanendo nel giudizio contabile l’esigenza di valutare, caso per caso, l’oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, in modo da porre a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e di quella effettivamente resa, è stato esplicitato che competono a questo Giudice “valutazioni non necessariamente discrezionali da ancorare a parametri (anche) normativi a connotazione oggettiva che non possono, tuttavia, prescindere dalle caratteristiche di ogni singola fattispecie” (v., Sez. Piemonte n. 112/2024, cit.).
“Da ciò consegue che il Giudice contabile è chiamato ad una valutazione in concreto circa la sussistenza nella specie di un’effettiva utilità pubblica della prestazione resa, con conseguente eventuale rivalutazione del quantum del danno ascritto; d’altro canto, la valutazione commessa al medesimo Giudice contabile potrebbe, in ipotesi, anche evidenziare una disutilità della prestazione in relazione al conseguimento dei fini pubblici, non potendosi escludere che la prestazione comunque effettuata abbia generato, nel quantum, un pregiudizio pari o anche più grave del valore economico della retribuzione spettante”.
7.7 Ragionando in termini di danno subito dall’Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta, non può sostenersi che il danno, nella fattispecie in esame, sia insussistente, e ciò per l’evidente considerazione che la condotta della convenuta, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell’interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).
7.8 Il pregiudizio erariale, pertanto, non può essere escluso ex se per il fatto che l’Amministrazione non ha ottenuto, in corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto: si tratta di danno ontologicamente esistente la cui graduazione, tuttavia, deve parametrarsi in funzione della singola fattispecie, potendo anche coincidere, in ipotesi di assoluta inadeguatezza della prestazione resa, con l’intero importo delle retribuzioni versate dall’amministrazione o anche, in termini di valore economico, con un importo persino superiore.
8. Quanto sopra esposto induce, pertanto, a ritenere sussistente un’utilità, sia pure ridotta, nella prestazione di mansioni non elevate, resa, comunque, in assenza di prova contraria, dalla D.F., la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).
Non appare, infatti, revocabile in dubbio che le scuole, presso le quali la convenuta ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, una parziale utilitas.
Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall’assunzione del soggetto in possesso del titolo optimo iure, merita di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa, cui il Collegio intende fare ricorso.
8.1 Tenuto conto, precipuamente, della natura marginale delle mansioni svolte, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi pari al 75% della somma di euro 35.290,97=, prospettata in citazione, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, pari a complessve euro 26.468,27, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 25%, l’utilità percepita di fatto dall’Amministrazione.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DA
la convenuta D.F.R. al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 26.468,27= (diconsi euro ventiseimilaquattrocentosessantotto/27), importo da intendersi già rivalutato, oltre agli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
DA
altresì, la convenuta D.F.R. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese che si liquidano in euro 566,34= (diconsi euro cinquecentosessantasei/34).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
Marco PIERONI Presidente Luigi GILI Consigliere estensore Ivano MALPESI Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente Cons. Dott. Luigi GILI Cons. Dott. Marco PIERONI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 24/03/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Cons. Dott. Marco PIERONI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 24/03/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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