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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 778/2018
C O R T E D'A P P E L L O
DI GI IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Maria Rosa Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 778/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Torello, elettivamente domiciliato in
Monasterace, Piazza Stazione 30/1
nei confronti di
p. iva Controparte_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Il impugna la sentenza n. 323/2018, pubblicata il 9/3/2018, Parte_1 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 100413/2012 R.G., con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione del stesso avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Pt_1 per la somma di € 168.080,00, derivante dalla Controparte_1
realizzazione di lavori di completamento, recupero, riuso e valorizzazione del palazzo San Giorgio e di riqualificazione della piazza.
Il giudice di prime cure, in ragione dell'intervenuta revisione delle misure in contraddittorio tra le parti, ha accertato e dichiarato che il credito della in misura pari ad € 76.340,00. Controparte_1
Conseguentemente il è stato condannato al pagamento di € Parte_1
44.762,82, in considerazione della corresponsione, nella qualità di terzo pignorato, di € 31.577,18 ad un creditore della Controparte_1
- Domanda dell'appellante
Il propone appello criticando la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
considerato privo di valore legale il documento comprovante il mandato di pagamento n. 680 del 16 dicembre 2013 di € 44.762,82, relativo al pagamento del SAL rideterminato a seguito della misurazione delle lavorazioni effettivamente realizzate dalla società convenuta. Deduce in proposito che non vi è stata contestazione sul pagamento da parte della società appellata.
Con il secondo motivo il critica la condanna alle spese di Parte_1
giudizio, deducendo la non congruità della liquidazione rispetto all'accoglimento dell'opposizione.
2 Corte d'Appello
***
1.- Sul mandato di pagamento
1. All'udienza del 18 giugno 2014 è emerso che, nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno ricostruito i lavori effettuati dalla , CP_1 redigendo un nuovo libretto delle misure ed un nuovo SAL per € 76.340,00, in virtù del quale la società ha emesso la fattura n. 1 del 15 novembre 2013.
Il , alla stessa udienza, ha dedotto di aver corrisposto, nella Parte_1 qualità di terzo pignorato, la somma di € 31.577,18 ad un creditore della
. CP_1
In considerazione di ciò, il , detraendo la somma corrisposta Parte_1 al terzo pignorato, ha corrisposto la somma di € 44.762,82 con il mandato di pagamento n. 680 del 16 dicembre 2013, deducendo di adempiuto il debito.
A fronte delle deduzioni e della documentazione fornita a sostegno, all'udienza del 18 giugno 2014, il difensore della ha chiesto un CP_1
termine per conferire con il proprio assistito.
Alle udienze successive, tuttavia, nessuno è comparso per la società.
Solo all'udienza dell'11 ottobre 2017 la ha dichiarato che <al CP_1
procuratore costituito non risulta avvenuto alcun pagamento>>, precisando le conclusioni così come esposte in comparsa di costituzione.
2. L'appello è fondato.
L'adempimento dedotto dal è stato allegato in maniera Parte_1
puntuale e specifica, ed è stata prodotta copia conforme del mandato di pagamento n. 680 del 16 dicembre 2013.
Il mandato di pagamento reca, nella causale, il riferimento alla fattura n. 1 del
15/11/2013 nonché ai lavori eseguiti presso il Palazzo San Giovanni e per la riqualificazione della piazza.
Il pagamento, tra l'altro, è stato eseguito con bonifico sul c/c indicato dalla sulla fattura emessa. Nel documento comprovante il bonifico è CP_1 indicato l'IBAN presso cui è stato effettuato il pagamento.
A fronte di questa allegazione precisa, riscontrata da documentazione contenente precisi riferimenti indicativi del pagamento, la società appellata non ha opposto una specifica contestazione.
3 Corte d'Appello
Non può considerarsi contestazione sufficientemente specifica la deduzione formulata, in sede di precisazione delle conclusioni, dal difensore della
, secondo cui <al procuratore costituito non risulta avvenuto alcun CP_1
pagamento>>.
Come detto, a fronte di precisa allegazione e puntali riscontri documentali, era onere della parte appellata formulare una specifica contestazione circa la ricezione della somma precisamente indicata e risultante dal mandato di pagamento, indicante il codice IBAN trattamento il quale è stato effettuato il bonifico.
Un'allegazione specifica determina un onere di contestazione altrettanto specifica.
Conseguentemente, in mancanza di una specifica contestazione, il pagamento del credito è da ritenersi provato e, pertanto, va dichiarata la non debenza dell'importo chiesto dalla con conseguente Controparte_1
rigetto della domanda proposta dalla società appellata.
2.- Sulle spese processuali
1. Con il secondo motivo il critica la condanna alle spese Parte_1
processuali, osservando che tale condanna non è congrua rispetto all'accoglimento dell'opposizione.
2. Il motivo d'appello è superato dall'accoglimento dell'appello nel merito.
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, determinando la caducazione del capo sulle spese processuali, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., essendo questo capo dipendente dalla parte riformata della sentenza di primo grado.
In ragione del fatto che il pagamento è sopravvenuto in corso di causa nonché del divario, tra l'importo chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo e quanto accertato, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
4 Corte d'Appello
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 14.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
5
n. 778/2018
C O R T E D'A P P E L L O
DI GI IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Maria Rosa Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 778/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Torello, elettivamente domiciliato in
Monasterace, Piazza Stazione 30/1
nei confronti di
p. iva Controparte_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Il impugna la sentenza n. 323/2018, pubblicata il 9/3/2018, Parte_1 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 100413/2012 R.G., con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione del stesso avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Pt_1 per la somma di € 168.080,00, derivante dalla Controparte_1
realizzazione di lavori di completamento, recupero, riuso e valorizzazione del palazzo San Giorgio e di riqualificazione della piazza.
Il giudice di prime cure, in ragione dell'intervenuta revisione delle misure in contraddittorio tra le parti, ha accertato e dichiarato che il credito della in misura pari ad € 76.340,00. Controparte_1
Conseguentemente il è stato condannato al pagamento di € Parte_1
44.762,82, in considerazione della corresponsione, nella qualità di terzo pignorato, di € 31.577,18 ad un creditore della Controparte_1
- Domanda dell'appellante
Il propone appello criticando la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
considerato privo di valore legale il documento comprovante il mandato di pagamento n. 680 del 16 dicembre 2013 di € 44.762,82, relativo al pagamento del SAL rideterminato a seguito della misurazione delle lavorazioni effettivamente realizzate dalla società convenuta. Deduce in proposito che non vi è stata contestazione sul pagamento da parte della società appellata.
Con il secondo motivo il critica la condanna alle spese di Parte_1
giudizio, deducendo la non congruità della liquidazione rispetto all'accoglimento dell'opposizione.
2 Corte d'Appello
***
1.- Sul mandato di pagamento
1. All'udienza del 18 giugno 2014 è emerso che, nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno ricostruito i lavori effettuati dalla , CP_1 redigendo un nuovo libretto delle misure ed un nuovo SAL per € 76.340,00, in virtù del quale la società ha emesso la fattura n. 1 del 15 novembre 2013.
Il , alla stessa udienza, ha dedotto di aver corrisposto, nella Parte_1 qualità di terzo pignorato, la somma di € 31.577,18 ad un creditore della
. CP_1
In considerazione di ciò, il , detraendo la somma corrisposta Parte_1 al terzo pignorato, ha corrisposto la somma di € 44.762,82 con il mandato di pagamento n. 680 del 16 dicembre 2013, deducendo di adempiuto il debito.
A fronte delle deduzioni e della documentazione fornita a sostegno, all'udienza del 18 giugno 2014, il difensore della ha chiesto un CP_1
termine per conferire con il proprio assistito.
Alle udienze successive, tuttavia, nessuno è comparso per la società.
Solo all'udienza dell'11 ottobre 2017 la ha dichiarato che <al CP_1
procuratore costituito non risulta avvenuto alcun pagamento>>, precisando le conclusioni così come esposte in comparsa di costituzione.
2. L'appello è fondato.
L'adempimento dedotto dal è stato allegato in maniera Parte_1
puntuale e specifica, ed è stata prodotta copia conforme del mandato di pagamento n. 680 del 16 dicembre 2013.
Il mandato di pagamento reca, nella causale, il riferimento alla fattura n. 1 del
15/11/2013 nonché ai lavori eseguiti presso il Palazzo San Giovanni e per la riqualificazione della piazza.
Il pagamento, tra l'altro, è stato eseguito con bonifico sul c/c indicato dalla sulla fattura emessa. Nel documento comprovante il bonifico è CP_1 indicato l'IBAN presso cui è stato effettuato il pagamento.
A fronte di questa allegazione precisa, riscontrata da documentazione contenente precisi riferimenti indicativi del pagamento, la società appellata non ha opposto una specifica contestazione.
3 Corte d'Appello
Non può considerarsi contestazione sufficientemente specifica la deduzione formulata, in sede di precisazione delle conclusioni, dal difensore della
, secondo cui <al procuratore costituito non risulta avvenuto alcun CP_1
pagamento>>.
Come detto, a fronte di precisa allegazione e puntali riscontri documentali, era onere della parte appellata formulare una specifica contestazione circa la ricezione della somma precisamente indicata e risultante dal mandato di pagamento, indicante il codice IBAN trattamento il quale è stato effettuato il bonifico.
Un'allegazione specifica determina un onere di contestazione altrettanto specifica.
Conseguentemente, in mancanza di una specifica contestazione, il pagamento del credito è da ritenersi provato e, pertanto, va dichiarata la non debenza dell'importo chiesto dalla con conseguente Controparte_1
rigetto della domanda proposta dalla società appellata.
2.- Sulle spese processuali
1. Con il secondo motivo il critica la condanna alle spese Parte_1
processuali, osservando che tale condanna non è congrua rispetto all'accoglimento dell'opposizione.
2. Il motivo d'appello è superato dall'accoglimento dell'appello nel merito.
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, determinando la caducazione del capo sulle spese processuali, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., essendo questo capo dipendente dalla parte riformata della sentenza di primo grado.
In ragione del fatto che il pagamento è sopravvenuto in corso di causa nonché del divario, tra l'importo chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo e quanto accertato, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
4 Corte d'Appello
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 14.11.2025
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