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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594/2024 promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti CARENZA FRANCESCO e BRANGIAN FEDERICO
ATTRICE
contro
P.IVA. ), CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti CARTENI GIUSEPPE e FUSCO ROSSELLA
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto di precisazione delle conclusioni depositato tele- maticamente:
“NEL MERITO
In via principale
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 è privo di giusta causa;
CP_1
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 non rispetta il termine di preavviso di 6 mesi CP_1 contrattualmente previsto e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al paga- mento, in favore dell'attrice, della somma di € 58.851,78, o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo;
- accertarsi e dichiararsi che l'attrice, nel corso del rapporto di agenzia, ha procurato nuovi clienti alla convenuta ed ha altresì sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti tanto che la società riceve ancora sostanziali vantaggi CP_1 derivanti dagli affari con tali clienti e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento in favore della società della somma di € 73.296,84, o Parte_1 della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo di inden- nità di cessazione dal rapporto ex art. 1751 c.c., oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta non sussistere la legittima- zione attiva e processuale di a richiedere le somme di cui alle do- Parte_1 mande svolte in via principale, accertarsi che la società si è arricchita Parte_2 senza giusta causa a danno della società e conseguentemente condan- Parte_1 narsi la convenuta a pagare all'attrice il complessivo importo di Euro 132.148,62, o il diverso importo ritenuto di giustizia anche secondo equità, a titolo di arricchimento senza causa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata
- 2 - - accertarsi che la società ha violato principi di correttezza e buona fe- Parte_2 de di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giusti- zia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via gradata
- accertarsi che la società dolosamente o colposamente, ha causato un Parte_2 danno ingiusto all'odierna attrice e conseguentemente condannarsi la convenuta, ex art. 2043 c.c., al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data rite- nuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In ogni caso
- compensi per la fase stragiudiziale e per il presente giudizio integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge, che si si chiede vengano di- stratti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di con coeren- Parte_1 te condanna di pagamento a carico di ed in favore di questi;
CP_1
- sentenza esecutiva come per legge”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to telematicamente:
“Nel merito: respingere le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati in corso di causa ed a verbale dell'udienza di prima comparizione.
(…)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Padova, la società per sentir accogliere le se- CP_1 guenti conclusioni:
“NEL MERITO
- 3 - In via principale
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 è privo di giusta causa;
CP_1
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 non rispetta il termine di preavviso di 6 mesi CP_1 contrattualmente previsto e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al paga- mento, in favore dell'attrice, della somma di € 58.851,78, o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo;
- accertarsi e dichiararsi che l'attrice, nel corso del rapporto di agenzia, ha procurato nuovi clienti alla convenuta ed ha altresì sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti tanto che la società riceve ancora sostanziali vantaggi CP_1 derivanti dagli affari con tali clienti e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento in favore della società della somma di € 73.296,84, o Parte_1 della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo di inden- nità di cessazione dal rapporto ex art. 1751 c.c., oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta non sussistere la legittima- zione attiva e processuale di a richiedere le somme di cui alle do- Parte_1 mande svolte in via principale, accertarsi che la società si è arricchita Parte_2 senza giusta causa a danno della società e conseguentemente condan- Parte_1 narsi la convenuta a pagare all'attrice il complessivo importo di Euro 132.148,62, o il diverso importo ritenuto di giustizia anche secondo equità, a titolo di arricchimento senza causa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata
- accertarsi che la società ha violato principi di correttezza e buona fe- Parte_2 de di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giusti- zia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
- 4 - In via gradata
- accertarsi che la società dolosamente o colposamente, ha causato un Parte_2 danno ingiusto all'odierna attrice e conseguentemente condannarsi la convenuta, ex art. 2043 c.c., al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data rite- nuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In ogni caso
- compensi per la fase stragiudiziale e per il presente giudizio integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge, che si si chiede vengano di- stratti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di con coeren- Parte_1 te condanna di pagamento a carico di ed in favore di questi;
CP_1
- sentenza esecutiva come per legge”.
L'attrice segnatamente deduceva che:
le parti avevano stipulato un contratto di agenzia in data 02/01/2017 con il quale la convenuta conferiva alla società , in persona dell'allora legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore e proprietario della società sig. TA LI, l'incarico - senza rappresentanza, in esclusiva ed a tempo indeterminato - di promuo- vere la vendita dei propri prodotti (tavoli, sedie, letti, divani, poltrone e complementi d'arredo), nel territorio di IP;
- il sig. TA LI sin dal 2004 con la sua ditta individuale denominata Gruppo Casa AE e poi dal 2014 con la sua società Gruppo Casa SA, entrambe con sede in AL (Grecia) ed infine a partire dal 02/01/2017 in qualità di legale rap- presentante della società , aveva procacciato vendite per conto di Parte_1 [...] anche in Grecia, oltre che a IP (tale continuità di rapporto risulta dai Parte_3 documenti in atti in cui la stessa indica l'agente come “Gruppo Casa” nei CP_1 propri Estratti conto poi pagati a;
Pt_1
- il rapporto di agenzia sia prima della stipula del contratto 02/01/2017 con Pt_1 che successivamente aveva avuto esecuzione per comune volontà delle parti non solo a IP, ma anche, e soprattutto in Grecia, come confermato dalla circostanza che procacciava clienti e vendite in Grecia che accettava ed eseguiva, Pt_1 CP_1 per le quali emetteva gli estratti conto trimestrali in cui erano indicati clienti greci e pagava regolarmente le relative provvigioni alla società attrice;
- dunque, dopo la sottoscrizione del predetto contratto del 02/01/2017, Parte_1 procacciava regolarmente per clienti e vendite in Grecia ricevendo da CP_1 quest'ultima il pagamento delle provvigioni;
- 5 - - a conferma della successione nel rapporto di agenzia tra Gruppo Casa e Parte_1
[...
e della unitarietà sostanziale dei rapporti tra le parti, come operas- CP_1 se abitualmente parziali compensazioni tra le provvigioni di agente che doveva a ed i crediti che la stessa aveva nei confronti di Gruppo Casa SA, per la Parte_1 merce che quest'ultima acquistava direttamente dalla medesima CP_1
- che il rapporto di agenzia si era interrotto il 30/06/2024 a seguito di recesso sempli- ce comunicato dalla preponente a tramite mail del 27/06/2022; Pt_1
- che la comunicazione di recesso non rispettava il termine di preavviso semestrale previsto dagli artt.
6.2 e 6.3. dell'incarico di agenzia sottoscritto tra le parti;
- di aver procurato alla preponente, tramite il suo legale rappresentante dell'epoca sig. TA LI, diversi nuovi clienti e di aver notevolmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti come emergeva dall'incremento molto rilevante delle provvigioni trimestrali maturate (cfr. prospetto a pag. 4 dell'atto di citazione) tanto che la società riceveva ancor oggi sostanziali vantaggi derivanti CP_1 dagli affari con i clienti procurati e seguiti da che aveva notevolmente Parte_1 incrementato il fatturato durante la vigenza del contratto del 02.01.2017;
- che l'art.
6.4 dell'incarico di agenzia prevedeva espressamente che “In caso di scioglimento del rapporto, l'Agente avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c.”.
Per gli effetti l'attrice chiedeva, previe le necessarie declaratorie, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 58.851,78 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di € 73.296,84, a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre compensi sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio depositando Memoria difensiva in data CP_1
30/09/2024, con la quale affermava di nulla dovere all'attrice e chiedeva il respingi- mento integrale delle domande, eccependo e deducendo, in particolare, che: -
[...] avrebbe violato il patto di non concorrenza previsto all'art. 3 del contratto di Per_1 agenzia e che ciò sarebbe stato contestato “per le vie brevi” al sig. LI (cfr. punto 5 pag. 3 memoria di costituzione); - la comunicazione di recesso semplice in data 27/03/2022 con efficacia al 30/06/2022 (e con tre giorni di preavviso) inviata successivamente da , pur non recando alcuna indicazione che si trattasse di CP_1 recesso per giusta causa, alcuna contestazione o anche solo alcun riferimento all'asserita violazione del patto di non concorrenza, avrebbe dovuto essere intesa come inviata per tale causa e dunque, quale recesso immediato e che, inoltre, Pt_4
[..
, pur dovendo interpretarla in tal senso, non l'avrebbe contestata, circostanza quest'ultima dalla quale si evincerebbe che la stessa sarebbe stata conscia del proprio
- 6 - inadempimento (cfr punti 6 e 7 pag. 3); - confermava che solo a seguito del- CP_1 la richieste di indennità di mancato preavviso e di fine rapporto avanzate dall'agente aveva formalizzato a mezzo dei propri legali la contestazione di inadem- Pt_1 pimento per avere promosso affari al di fuori del territorio contrattuale (ovvero non solo a IP ma anche in Grecia) e per avere promosso nel territorio contrattuale prodotti in concorrenza con la mandante in asserita violazione dell'obbligo di non concorrenza, negando per l'effetto ogni diritto economico dell'agente (cfr. punti 8 e 9 a pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione). , inoltre, eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione attiva e processuale del sottoscrittore del mandato, sig. Parte_5
che non risultava ricoprire la carica di legale rappresentante della società, co-
[...] me “provato” dalla visura della stessa all'attualità e che il sig. Parte_6 non risultava ricoprire la qualifica di agente/ rappresentante non essendo iscritto in alcun albo specifico. Deduceva altresì che “per la legislazione italiana se il contratto di agenzia viene stipulato con una società di capitali il legale rappresentante della stessa deve possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività di agente / rappresentante atteso che l'assenza dei requisiti e/o la mancata iscrizione ad albo speciale anche se non comporta più la nullità del contratto incide in termini negativi sul diritto alla provvigione. In altri termini se l'agente non ha i requisiti di legge non ha diritto alla provvigione potendo esclusivamente agire in giudizio solo a titolo di arricchimento senza causa”. La convenuta contestava altresì che la proprietà della società Pt_1
a seguito della morte del sig. si sarebbe trasferita per successione mortis CP_2 causa di proprietà in capo alla vedova sig.ra , moglie del sig. asse- Per_2 CP_2 rendo che anche tale circostanza a suo parere doveva essere “dimostrata ai fini della legittimazione attiva e processuale”. Proseguiva la memoria di costituzione illustran- do la tesi per la quale sussisterebbe un valido recesso per giusta causa - non rilevando al riguardo che nella lettera di recesso non vi fosse alcun riferimento al riguardo e non fosse stata formalizzata alcuna contestazione - in ragione degli asseriti inadem- pimenti al limite territoriale previsto dal contratto di agenzia (che coincideva con Ci- pro nel mentre la avrebbe promosso la vendita di prodotti di an- Pt_1 CP_1 che in Grecia senza autorizzazione della mandante) ed al patto di non concorrenza per avere l'agente promosso la vendita di prodotti in concorrenza con quelli della so- cietà convenuta in Grecia operando tale patto di non concorrenza anche dal fuori del territorio indicato nel contratto di agenzia (che è limitato solamente a IP). A so- stegno della propria contestazione produceva due (asserite) dichiarazioni di CP_1 terzi (tali asseriti sig.ri per conto della asserita società e del Persona_3 Pt_7 sig. della asserita società prive di data e Controparte_3 Controparte_3 di ogni prova circa la loro effettiva provenienza.
Seguiva il deposito della prima memoria ex art 171 ter c.p.c. in data 19/10/2024 da parte di con la quale questa replicava alle eccezioni e deduzioni di Pt_1 CP_1
e precisava le proprie conclusioni. Entrambe le parti depositavano le memorie istrut- torie e di replica ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. All'udienza del 12/12/2024, all'esito della discussione tra le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice tratte-
- 7 - neva la causa in riserva sulle istanze istruttorie. Con ordinanza in pari data il Giudice così disponeva: “Ritenuto che la controversia si appalesa sufficientemente istruita in via documentale ed è matura per la decisione,
PQM
Visto l'art. 281 quinquies c.p.c., fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 27 novembre 2025 ore 10.00, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.”
La controversia trae origine dal recesso operato dalla preponente dal CP_1 contratto di agenzia intercorso con arte attrice ha domandato la Parte_1 condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., assumendo l'illegittimità del recesso per assenza di giusta causa e per violazione del termine di preavviso.
Il nodo centrale della presente controversia risiede nella qualificazione del recesso comunicato in maniera secca ed improvvisa da in data 27 giugno CP_1
2022, dopo la durata di cinque anni e mezzo del rapporto e nonostante la convenien- za economica dell'accordo stante i volumi di affari del preponente che, secondo l'attrice, sarebbero stati incrementati.
In via preliminare non può ritenersi fondata la sollevata eccezione il difetto di legit- timazione attiva e processuale del sottoscrittore del mandato, sig. Parte_6 che, a dire della convenuta, non risulta ricoprire la carica di legale rappresentante della società, come risulterebbe dalla visura della stessa all'attualità e non risultereb- be ricoprire la qualifica di agente/ rappresentante non essendo iscritto in alcun albo specifico.Per contro si evince in maniera sufficientemente chiara che unico “DI-
” della società (ovvero amministratore unico e legale rappresentante) è il CP_4 sig. (cfr. doc. 13 - pagine del sito web del Registro imprese del Persona_4
Ministero del Commercio di IP relative alla società ). La circo- Parte_1 stanza è confermata ulteriormente dal: - certificato della Repubblica di IP che at- testa come il sig. sia il legale rappresentante di Persona_4 Parte_1
(cfr. doc. 16 - certificato della Repubblica di IP del 07/11/2024 che attesta che è l.r. di;
- certificato della Repubblica di IP che atte- Persona_4 Pt_1 sta come la società sia tutt'ora registrata presso il registro delle im- Parte_1 prese (cfr. doc. 17 - certificato della Repubblica di IP del 07.11.2024 che attesta che è registrata); In tale qualità di amministratore il sig. Parte_1 Per_4 ha conferito la procura ai suoi difensori come si evince chiaramente dalla
[...] stessa regolarmente autenticata poiché è stata sottoscritta avanti pubblico ufficiale certificatore in conformità alla legge cipriota, che ne ha certificato la sottoscrizione avvenuta in sua presenza ed ha preliminarmente accertato l'identità del sottoscrittore sig. Alla procura regolarmente autenticata è stata apposta Persona_4
l'apostille in conformità alla convenzione dell'Aia del 05/10/1961 che garantisce l'autenticità del documento.Per il resto vanno condivisi i pertinenti rilievi difensi at- torei sul punto, da intendersi richiamati e ribaditi per esteso.
- 8 - Ciò posto, quanto al merito risulta dedotto e sufficientemente provato che tale reces- so, dopo un rapporto durato più di cinque anni, è intervenuto per giusta causa, a se- guito della scoperta da parte della preponente di una palese e grave violazione degli obblighi contrattuali e legali da parte dell'agente.
Con la stipula di contratto di agenzia in data 02/01/2017 conferiva alla so- CP_1 cietà , in persona dell'allora legale rappresentante pro tempore e pro- Parte_1 prietario della società sig. TA LI, l'incarico - senza rappresentanza, in esclusiva ed a tempo indeterminato - di promuovere la vendita dei propri prodotti (tavoli, sedie, letti, divani, poltrone e complementi d'arredo), nel territorio di IP (cfr. doc. 03).
L'attrice stessa evidenziava, tuttavia, che il sig. TA LI, sin dal 2004 con la sua ditta individuale denominata Gruppo Casa AE e poi dal 2014 con la sua società Gruppo Casa SA, entrambe con sede in AL (Grecia) ed infine a partire dal 02/01/2017 in qualità di legale rappresentante della società aveva Parte_1 procacciato vendite per conto di anche in Grecia oltre che a IP. CP_1
Inoltre, l'attrice dava atto che il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 02/01/2017 prevedeva espressamente, all'art. 3.1, che la società non Parte_1 potesse, per tutta la durata del contratto, “rappresentare, fabbricare né distribuire, senza il preventivo consenso scritto del Fabbricante, prodotti concorrenti con i Pro- dotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o in- direttamente, in qualità di agente, commissario, rivenditore, concessionario o in qual- siasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti con- correnti con i Prodotti contrattuali”. Si tratta all'evidenza di clausola di esclusiva a favore del preponente, con obbligo di non concorrenza, tenuto conto che l'agente in- caricato era plurimadatario.
Una delle ultime sentenze in materia ha da ultimo statuito che “In tema di contratto di agenzia, è legittimo il recesso per giusta causa dell'agente nel caso in cui venga violato il patto di esclusiva contenuto all'interno nel contratto“. Tribunale Trani sez. lav., 05/12/2019, n.2347.La difesa attorea ha puntualizzato negli scritti conclusi- vi che tale profilo, ossia la violazione dei limiti territoriali, va considerato come ab- bandonato dalla difesa della convenuta in forza della documentazione prodotta ossia fatture ed estratti relativi alle vendite in Grecia, non postulando alcuna pattuizione tacita in deroga, ma un sostanziale accordo.
La deroga all'esclusiva è noto può essere, oltre che espressa, anche tacita, cioè, può risultare da una tacita manifestazione di volontà, che può desu- mersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto e anche successivamente, durante l'esecuzione del medesimo.
- 9 - A tal proposito la giurisprudenza ha tuttavia precisato che la volontà tacita di rinunziare ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento conclu- dente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia' o il ritardo nell' esercizio del diritto non costituisco- no elementi sufficienti di per sé, per dedurne la volontà di rinunciare del tito- lare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa ( come la difficoltà di percepire l'effettiva entità e il grado della viola- zione in essere) e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estinti- va. In tal senso, la Cassazione ha ritenuto che il diritto di esclusiva può essere tacitamente derogato con la pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Non vi è evidenza di una decisione del preponente di autorizzare in modo inequivoco l'Agente alle vendite nel territorio della Grecia, tanto più conside- rando che, stanti le odierne difese, parte attrice si riteneva e si ritiene sciolta da ogni vincolo di fedeltà per quel Paese. Già la violazione del Territorio in- tegra giusta causa di recesso in assenza di una specifica deroga in tal senso.
Per quanto emerge ,poi,dal contratto di agenzia in essere tra le parti l'esclusiva ( o meglio l'obbligo di non concorrenza) non riguardava solo Ci- pro ma anche altri ambiti territoriali (altrove) compresa la Grecia ove aveva sede l'agente. E pacifico che - la società abbia venduto prodotti Parte_1 di terzi per l'intera durata del rapporto di agenzia senza che la preponente, come sostenuto dalla difesa attorea negli scritti conclusivi, contestasse alcun- ché, evidentemente perché, a suo dire, ben consapevole che l'agente non stes- se violando alcun accordo, -“ aveva costanti contatti diretti anche CP_1 con i clienti finali sia quelli greci che quelli ciprioti e dunque, le sarebbe stato
- 10 - agevole cogliere eventuali comportamenti scorretti di ,” così Parte_1 come è stato raccogliendo le dichiarazioni in atti.
Sono frequenti, tuttavia, nella prassi situazioni in cui è controverso se sussista o meno una situazione di effettiva concorrenza tra imprese per le quali operi l'agente. Al riguardo, la Cassazione ha assunto una posizione piuttosto severa, affermando che – agli effetti del divieto fatto all'agente dall'art. 1743 c.c. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti fra loro – la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo sufficiente che queste si rivolgano a una clientela anche solo poten- zialmente comune, sì che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedi- bilmente si rivolgeranno. Secondo questo orientamento, la tutela di cui gode il primo preponente è così ampia da impedire all'agente di iniziare a operare per un secondo preponente per il mero fatto che i due produttori si rivolgono agli stessi clienti finali. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha affermato che due imprese si possono ritenere in concorrenza tra loro anche qualora si rivolgano ad una clientela potenzialmente comune, senza la necessità dell'assoluta iden- tità tra i prodotti (Cassazione civile sez. I, 18/05/2018, n.12364).
Ove il diritto di esclusiva non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, quindi, l'agente nell'ambito della zona di esclusiva non può accettare incarichi per promuovere affari di imprese con- correnti con quella del preponente.
Per giurisprudenza l'identità di ramo di attività, cui si riferisce la norma nel vietare all'agente la trattazione di affari per conto di più imprenditori in con- correnza tra loro, non può essere definita come identità assoluta di beni pro- dotti o commercializzati, come se bastasse ad escluderla una qualsiasi diffe-
- 11 - rente caratteristica dei prodotti dell'una impresa rispetto a quelli dell'altra.
Occorre, invece, aver riguardo ai soggetti, i quali, in un determinato contesto temporale e locale, ma tenendo presente la prevedibile evoluzione dei bisogni, su cui incide quella della offerta, possono o potranno rivolgersi all'una impre- sa piuttosto che all'altra, sicché queste debbano considerarsi tra di loro con- correnti, con la conseguenza che l'una può ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono, o prevedi- bilmente si rivolgeranno (Cass. civ., sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13981; Cass.,
2 luglio 1987 n. 5776; si veda anche Cass., 26 giugno 1972, n. 2185; Cass., 27 giugno 1975, n. 2517; Cass., 26 aprile 1978, n. 1940).
La concorrenza, pertanto, si configura non solo quando vi è assoluta identità dei prodotti (condizione sufficiente, ma non necessaria), ma anche quando, ferma restando l'appartenenza dei prodotti al medesimo genus, l'attività dell'agente sia rivolta a quei soggetti che, in un certo ambito territoriale e temporale, anche in relazione all'evoluzione delle richieste e delle offerte del mercato, potrebbero optare per l'acquisto di prodotti dell'una o dell'altra ditta;
sicché quella il cui agente opera per altri nella stessa cerchia di clientela subi- sce da ciò un pregiudizio connesso con l'espansione e l'acquisto di immagine del terzo, attesa la possibile captazione di clientela, con riflessi di tale svia- mento anche sulle future prevedibili strategie commerciali.
Invero, durante il corso del rapporto contrattuale, veniva a conoscen- CP_1 za dell'attività di promotore/venditore effettuata dall'agente nel territorio con- trattuale per conto di produttori concorrenti in violazione dell'obbligo di non concorrenza. Più specificamente, il sig. operava, quale agente di CP_2 commercio, durante il corso degli anni 2021 e 2022, della società concorrente
Eforma, tanto da promuovere e vendere direttamente agli stessi clienti della resistente prodotti della menzionata diretta concorrente. Ciò emerge dalle di- chiarazioni comunque prodotte in atti il cui rilievo indiziario nulla aggiunge al
- 12 - fatto, non contestato, che il precedente legale rappresentante di fos- Pt_1 se stato informalmente notiziato delle ragioni che impedivano la prosecuzione del rapporto. Di tali circostanze parte convenuta ha offerto idonea prova orale, mentre parte atttrice non ha offerto di provare che le vendite di prodotti di ter- zi in Grecia fossero destinate a diverse fasce di clientela escludendo il rischio di potenziale concorrenza.
Tale condotta costituisce sicuramente un inadempimento di gravità eccezionale, che viola non solo la specifica clausola contrattuale di non concorrenza (art. 3 del con- tratto di agenzia), ma anche e soprattutto il principio cardine del rapporto di agenzia: l'obbligo di lealtà e buona fede sancito dall'art. 1746 c.c. (Tribunale Ordinario Mila- no, sez. 11, sentenza n. 7659/2020; Tribunale Ordinario Velletri, sez. L1, sentenza n. 1239/2022).
L'agente, infatti, deve tutelare gli interessi del preponente, un dovere che è intrinse- camente incompatibile con la promozione di prodotti di un'impresa concorrente, per di più presso la medesima clientela.
Tanto veniva messo in atto dal Sig. attraverso altra società allo stesso ri- CP_2 conducibile e denominata Gruppocasa, come candidamente confessato dall'attrice con la memoria integrativa depositata, al ritenuto scopo di allegare che tale modalità avrebbe escluso la violazione del pacificamente vigente patto di non concorrenza.
L'utilizzo di un diverso veicolo societario per svolgere attività concorrenziale non solo non esclude l'inadempimento, ma ne aggrava la portata, dimostrando un'intenzione fraudolenta di aggirare gli obblighi contrattuali e di ledere gli interessi della preponente. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, nel contratto di agenzia, il rapporto fiduciario assume un'intensità maggiore rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, è sufficiente un fatto di minore consistenza, purché idoneo a ledere il vincolo di fiducia (Tribunale di Cosenza, Sentenza n.116 del 22 gennaio 2024). A maggior ragione, una condotta come quella tenuta da , che si sostanzia in Parte_1 un'attività di concorrenza sleale perpetrata ai danni della propria preponente, integra senza dubbio una giusta causa di recesso che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., pacificamente applicabile in via analogica al contratto di agenzia (Cass. Civ., Sez. L, N. 31152 del 28-11-2019; Corte d'Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 2552/2020; Cass. Civ., Sez. L, N. 31152 del 28- 11- 2019).
Va ritenuta l'irrilevanza della mancata specificazione dei motivi nella comunicazio- ne di recesso L'attrice ha cercato di invalidare il recesso sostenendo che la comuni-
- 13 - cazione del 27 giugno 2022 non esplicitava i motivi della giusta causa. Tale argo- mentazione è priva di pregio giuridico. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha su- perato tale formalismo. Nel caso di recesso per giusta causa da parte della preponente nel contratto di agenzia, non è richiesta una contestuale e specifica indicazione dei motivi, a differenza di quanto avviene per il licenziamento nel rapporto di lavoro su- bordinato. Secondo la Cassazione civile Sez. Lavoro, sentenza n. 10028/2021 infatti:
“Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento — fin dal momento della comunicazione del recesso — a fatti spe- cifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano — in caso di controversia — dedotti e correlativamente ac- certati dal Giudice.” Nel caso di specie, le contestazioni erano state mosse pacifica- mente “per le vie brevi” al sig. prima della comunicazione formale, ed egli CP_2 ne era perfettamente a conoscenza, tanto da non aver sollevato alcuna obiezione nell'immediatezza del recesso.
Né può discutersi della pretesa nullità del patto di non concorrenza L'attrice ha altre- sì eccepito la nullità del patto di non concorrenza per mancanza di un corrispettivo. Anche tale eccezione è infondata. In fatti ,sulla specifica questione è intervenuta la S.C. che con più sentenze (cfr. sent. n. 12127/2015 e da ultimo 23331/2024) ha chia- rito che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile ben po- tendo le parti derogare sia nell'an che nel quantum e, dunque, non prevedere alcun corrispettivo per il patto di non concorrenza.
La tesi attorea, secondo cui sarebbe necessaria una “esplicita deroga”, si scontra con l'orientamento della Suprema Corte, che ammette la possibilità per le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, di pattuire un obbligo di non concor- renza senza corrispettivo, qualora ciò trovi giustificazione nel contesto complessivo del rapporto (Corte d'Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 274/2021). Ad ogni mo- do, anche a voler ipoteticamente considerare nullo il patto specifico, la condotta dell'agente costituirebbe comunque una gravissima violazione del dovere generale di lealtà e buona fede ex art. 1746 c.c., di per sé sufficiente a fondare il recesso per giu- sta causa (Tribunale di Bergamo, Sentenza n.1416 del 20 giugno 2024). Quanto alla pretesa inapplicabilità del patto alla Grecia, si evidenzia che la clausola contrattuale, come riportata dalla stessa attrice, vieta all'agente di agire nell'interesse di concor- renti “nel Territorio o altrove”. L'espressione “o altrove” dimostra inequivocabil- mente la volontà delle parti di estendere l'obbligo di fedeltà oltre la zona di esclusi- va, impedendo all'agente di danneggiare la preponente operando per la concorrenza in qualsiasi mercato.
Dalla legittimità del recesso per giusta causa discende, come logica e necessaria conseguenza, l'infondatezza di tutte le pretese economiche avanzate da Parte_1
[...]
- 14 - Il recesso per giusta causa, per sua natura, opera con effetto immediato e non richiede la concessione di un termine di preavviso (Tribunale Di Chieti, Sentenza n.122 del 3 Aprile 5 2025). L'art. 1750 c.c. prevede l'obbligo di preavviso solo per il recesso ad nutum. Essendo il recesso di fondato su un grave inadempimento CP_1 dell'agente, che ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto, nessuna indennità sostitutiva del preavviso è dovuta.
La domanda di corresponsione dell'indennità di fine rapporto è parimenti infondata, per due ordini di ragioni, entrambe dirimenti. In via principale, l'art. 1751, comma 2, c.c. esclude espressamente il diritto all'indennità “quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” (Tribunale di Cosenza, Sentenza n.116 del 22 gennaio 2024). Essendo stata ampiamente dimostrata la sussi- stenza di tale grave inadempimento, la domanda attorea, sia principale che subordi- nata e ulteriormente gradata, deve essere rigettata in radice. Inoltre, l'attrice non ha fornito alcuna prova circa la persistenza di “sostanziali vantaggi” in capo a CP_1
Parte attrice si è limitata a produrre un elenco di clienti e a evidenziare
[...]
l'aumento del fatturato provvigionale, senza però dimostrare il nesso causale e, so- prattutto, la permanenza di vantaggi sostanziali per la preponente. Peraltro, per come dedotto, dopo il recesso dal contratto di agenzia, la società preponente ha sensibil- mente ridotto le attività di vendita sul territorio, anche e soprattutto con riferimento ai clienti trattati dalla società attrice. Mancando la prova rigorosa di entrambi i presup- posti richiesti dalla legge, la domanda di indennità ex art. 1751 c.c. non può che esse- re respinta.
Ne discende il rigetto di ogni domanda .
In considerazione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per la inte- grale compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Spese compensate.
Padova. 11-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 15 - - 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594/2024 promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti CARENZA FRANCESCO e BRANGIAN FEDERICO
ATTRICE
contro
P.IVA. ), CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti CARTENI GIUSEPPE e FUSCO ROSSELLA
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto di precisazione delle conclusioni depositato tele- maticamente:
“NEL MERITO
In via principale
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 è privo di giusta causa;
CP_1
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 non rispetta il termine di preavviso di 6 mesi CP_1 contrattualmente previsto e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al paga- mento, in favore dell'attrice, della somma di € 58.851,78, o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo;
- accertarsi e dichiararsi che l'attrice, nel corso del rapporto di agenzia, ha procurato nuovi clienti alla convenuta ed ha altresì sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti tanto che la società riceve ancora sostanziali vantaggi CP_1 derivanti dagli affari con tali clienti e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento in favore della società della somma di € 73.296,84, o Parte_1 della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo di inden- nità di cessazione dal rapporto ex art. 1751 c.c., oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta non sussistere la legittima- zione attiva e processuale di a richiedere le somme di cui alle do- Parte_1 mande svolte in via principale, accertarsi che la società si è arricchita Parte_2 senza giusta causa a danno della società e conseguentemente condan- Parte_1 narsi la convenuta a pagare all'attrice il complessivo importo di Euro 132.148,62, o il diverso importo ritenuto di giustizia anche secondo equità, a titolo di arricchimento senza causa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata
- 2 - - accertarsi che la società ha violato principi di correttezza e buona fe- Parte_2 de di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giusti- zia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via gradata
- accertarsi che la società dolosamente o colposamente, ha causato un Parte_2 danno ingiusto all'odierna attrice e conseguentemente condannarsi la convenuta, ex art. 2043 c.c., al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data rite- nuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In ogni caso
- compensi per la fase stragiudiziale e per il presente giudizio integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge, che si si chiede vengano di- stratti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di con coeren- Parte_1 te condanna di pagamento a carico di ed in favore di questi;
CP_1
- sentenza esecutiva come per legge”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to telematicamente:
“Nel merito: respingere le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati in corso di causa ed a verbale dell'udienza di prima comparizione.
(…)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Padova, la società per sentir accogliere le se- CP_1 guenti conclusioni:
“NEL MERITO
- 3 - In via principale
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 è privo di giusta causa;
CP_1
- accertarsi e dichiararsi che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla so- cietà in data 27/06/2022 non rispetta il termine di preavviso di 6 mesi CP_1 contrattualmente previsto e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al paga- mento, in favore dell'attrice, della somma di € 58.851,78, o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo;
- accertarsi e dichiararsi che l'attrice, nel corso del rapporto di agenzia, ha procurato nuovi clienti alla convenuta ed ha altresì sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti tanto che la società riceve ancora sostanziali vantaggi CP_1 derivanti dagli affari con tali clienti e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento in favore della società della somma di € 73.296,84, o Parte_1 della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo di inden- nità di cessazione dal rapporto ex art. 1751 c.c., oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta non sussistere la legittima- zione attiva e processuale di a richiedere le somme di cui alle do- Parte_1 mande svolte in via principale, accertarsi che la società si è arricchita Parte_2 senza giusta causa a danno della società e conseguentemente condan- Parte_1 narsi la convenuta a pagare all'attrice il complessivo importo di Euro 132.148,62, o il diverso importo ritenuto di giustizia anche secondo equità, a titolo di arricchimento senza causa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata
- accertarsi che la società ha violato principi di correttezza e buona fe- Parte_2 de di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giusti- zia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
- 4 - In via gradata
- accertarsi che la società dolosamente o colposamente, ha causato un Parte_2 danno ingiusto all'odierna attrice e conseguentemente condannarsi la convenuta, ex art. 2043 c.c., al risarcimento della somma di € 132.148,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2022, o dalla diversa data rite- nuta di giustizia, sino al saldo effettivo.
In ogni caso
- compensi per la fase stragiudiziale e per il presente giudizio integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge, che si si chiede vengano di- stratti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di con coeren- Parte_1 te condanna di pagamento a carico di ed in favore di questi;
CP_1
- sentenza esecutiva come per legge”.
L'attrice segnatamente deduceva che:
le parti avevano stipulato un contratto di agenzia in data 02/01/2017 con il quale la convenuta conferiva alla società , in persona dell'allora legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore e proprietario della società sig. TA LI, l'incarico - senza rappresentanza, in esclusiva ed a tempo indeterminato - di promuo- vere la vendita dei propri prodotti (tavoli, sedie, letti, divani, poltrone e complementi d'arredo), nel territorio di IP;
- il sig. TA LI sin dal 2004 con la sua ditta individuale denominata Gruppo Casa AE e poi dal 2014 con la sua società Gruppo Casa SA, entrambe con sede in AL (Grecia) ed infine a partire dal 02/01/2017 in qualità di legale rap- presentante della società , aveva procacciato vendite per conto di Parte_1 [...] anche in Grecia, oltre che a IP (tale continuità di rapporto risulta dai Parte_3 documenti in atti in cui la stessa indica l'agente come “Gruppo Casa” nei CP_1 propri Estratti conto poi pagati a;
Pt_1
- il rapporto di agenzia sia prima della stipula del contratto 02/01/2017 con Pt_1 che successivamente aveva avuto esecuzione per comune volontà delle parti non solo a IP, ma anche, e soprattutto in Grecia, come confermato dalla circostanza che procacciava clienti e vendite in Grecia che accettava ed eseguiva, Pt_1 CP_1 per le quali emetteva gli estratti conto trimestrali in cui erano indicati clienti greci e pagava regolarmente le relative provvigioni alla società attrice;
- dunque, dopo la sottoscrizione del predetto contratto del 02/01/2017, Parte_1 procacciava regolarmente per clienti e vendite in Grecia ricevendo da CP_1 quest'ultima il pagamento delle provvigioni;
- 5 - - a conferma della successione nel rapporto di agenzia tra Gruppo Casa e Parte_1
[...
e della unitarietà sostanziale dei rapporti tra le parti, come operas- CP_1 se abitualmente parziali compensazioni tra le provvigioni di agente che doveva a ed i crediti che la stessa aveva nei confronti di Gruppo Casa SA, per la Parte_1 merce che quest'ultima acquistava direttamente dalla medesima CP_1
- che il rapporto di agenzia si era interrotto il 30/06/2024 a seguito di recesso sempli- ce comunicato dalla preponente a tramite mail del 27/06/2022; Pt_1
- che la comunicazione di recesso non rispettava il termine di preavviso semestrale previsto dagli artt.
6.2 e 6.3. dell'incarico di agenzia sottoscritto tra le parti;
- di aver procurato alla preponente, tramite il suo legale rappresentante dell'epoca sig. TA LI, diversi nuovi clienti e di aver notevolmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti come emergeva dall'incremento molto rilevante delle provvigioni trimestrali maturate (cfr. prospetto a pag. 4 dell'atto di citazione) tanto che la società riceveva ancor oggi sostanziali vantaggi derivanti CP_1 dagli affari con i clienti procurati e seguiti da che aveva notevolmente Parte_1 incrementato il fatturato durante la vigenza del contratto del 02.01.2017;
- che l'art.
6.4 dell'incarico di agenzia prevedeva espressamente che “In caso di scioglimento del rapporto, l'Agente avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c.”.
Per gli effetti l'attrice chiedeva, previe le necessarie declaratorie, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 58.851,78 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di € 73.296,84, a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre compensi sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio depositando Memoria difensiva in data CP_1
30/09/2024, con la quale affermava di nulla dovere all'attrice e chiedeva il respingi- mento integrale delle domande, eccependo e deducendo, in particolare, che: -
[...] avrebbe violato il patto di non concorrenza previsto all'art. 3 del contratto di Per_1 agenzia e che ciò sarebbe stato contestato “per le vie brevi” al sig. LI (cfr. punto 5 pag. 3 memoria di costituzione); - la comunicazione di recesso semplice in data 27/03/2022 con efficacia al 30/06/2022 (e con tre giorni di preavviso) inviata successivamente da , pur non recando alcuna indicazione che si trattasse di CP_1 recesso per giusta causa, alcuna contestazione o anche solo alcun riferimento all'asserita violazione del patto di non concorrenza, avrebbe dovuto essere intesa come inviata per tale causa e dunque, quale recesso immediato e che, inoltre, Pt_4
[..
, pur dovendo interpretarla in tal senso, non l'avrebbe contestata, circostanza quest'ultima dalla quale si evincerebbe che la stessa sarebbe stata conscia del proprio
- 6 - inadempimento (cfr punti 6 e 7 pag. 3); - confermava che solo a seguito del- CP_1 la richieste di indennità di mancato preavviso e di fine rapporto avanzate dall'agente aveva formalizzato a mezzo dei propri legali la contestazione di inadem- Pt_1 pimento per avere promosso affari al di fuori del territorio contrattuale (ovvero non solo a IP ma anche in Grecia) e per avere promosso nel territorio contrattuale prodotti in concorrenza con la mandante in asserita violazione dell'obbligo di non concorrenza, negando per l'effetto ogni diritto economico dell'agente (cfr. punti 8 e 9 a pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione). , inoltre, eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione attiva e processuale del sottoscrittore del mandato, sig. Parte_5
che non risultava ricoprire la carica di legale rappresentante della società, co-
[...] me “provato” dalla visura della stessa all'attualità e che il sig. Parte_6 non risultava ricoprire la qualifica di agente/ rappresentante non essendo iscritto in alcun albo specifico. Deduceva altresì che “per la legislazione italiana se il contratto di agenzia viene stipulato con una società di capitali il legale rappresentante della stessa deve possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività di agente / rappresentante atteso che l'assenza dei requisiti e/o la mancata iscrizione ad albo speciale anche se non comporta più la nullità del contratto incide in termini negativi sul diritto alla provvigione. In altri termini se l'agente non ha i requisiti di legge non ha diritto alla provvigione potendo esclusivamente agire in giudizio solo a titolo di arricchimento senza causa”. La convenuta contestava altresì che la proprietà della società Pt_1
a seguito della morte del sig. si sarebbe trasferita per successione mortis CP_2 causa di proprietà in capo alla vedova sig.ra , moglie del sig. asse- Per_2 CP_2 rendo che anche tale circostanza a suo parere doveva essere “dimostrata ai fini della legittimazione attiva e processuale”. Proseguiva la memoria di costituzione illustran- do la tesi per la quale sussisterebbe un valido recesso per giusta causa - non rilevando al riguardo che nella lettera di recesso non vi fosse alcun riferimento al riguardo e non fosse stata formalizzata alcuna contestazione - in ragione degli asseriti inadem- pimenti al limite territoriale previsto dal contratto di agenzia (che coincideva con Ci- pro nel mentre la avrebbe promosso la vendita di prodotti di an- Pt_1 CP_1 che in Grecia senza autorizzazione della mandante) ed al patto di non concorrenza per avere l'agente promosso la vendita di prodotti in concorrenza con quelli della so- cietà convenuta in Grecia operando tale patto di non concorrenza anche dal fuori del territorio indicato nel contratto di agenzia (che è limitato solamente a IP). A so- stegno della propria contestazione produceva due (asserite) dichiarazioni di CP_1 terzi (tali asseriti sig.ri per conto della asserita società e del Persona_3 Pt_7 sig. della asserita società prive di data e Controparte_3 Controparte_3 di ogni prova circa la loro effettiva provenienza.
Seguiva il deposito della prima memoria ex art 171 ter c.p.c. in data 19/10/2024 da parte di con la quale questa replicava alle eccezioni e deduzioni di Pt_1 CP_1
e precisava le proprie conclusioni. Entrambe le parti depositavano le memorie istrut- torie e di replica ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. All'udienza del 12/12/2024, all'esito della discussione tra le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice tratte-
- 7 - neva la causa in riserva sulle istanze istruttorie. Con ordinanza in pari data il Giudice così disponeva: “Ritenuto che la controversia si appalesa sufficientemente istruita in via documentale ed è matura per la decisione,
PQM
Visto l'art. 281 quinquies c.p.c., fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 27 novembre 2025 ore 10.00, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.”
La controversia trae origine dal recesso operato dalla preponente dal CP_1 contratto di agenzia intercorso con arte attrice ha domandato la Parte_1 condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., assumendo l'illegittimità del recesso per assenza di giusta causa e per violazione del termine di preavviso.
Il nodo centrale della presente controversia risiede nella qualificazione del recesso comunicato in maniera secca ed improvvisa da in data 27 giugno CP_1
2022, dopo la durata di cinque anni e mezzo del rapporto e nonostante la convenien- za economica dell'accordo stante i volumi di affari del preponente che, secondo l'attrice, sarebbero stati incrementati.
In via preliminare non può ritenersi fondata la sollevata eccezione il difetto di legit- timazione attiva e processuale del sottoscrittore del mandato, sig. Parte_6 che, a dire della convenuta, non risulta ricoprire la carica di legale rappresentante della società, come risulterebbe dalla visura della stessa all'attualità e non risultereb- be ricoprire la qualifica di agente/ rappresentante non essendo iscritto in alcun albo specifico.Per contro si evince in maniera sufficientemente chiara che unico “DI-
” della società (ovvero amministratore unico e legale rappresentante) è il CP_4 sig. (cfr. doc. 13 - pagine del sito web del Registro imprese del Persona_4
Ministero del Commercio di IP relative alla società ). La circo- Parte_1 stanza è confermata ulteriormente dal: - certificato della Repubblica di IP che at- testa come il sig. sia il legale rappresentante di Persona_4 Parte_1
(cfr. doc. 16 - certificato della Repubblica di IP del 07/11/2024 che attesta che è l.r. di;
- certificato della Repubblica di IP che atte- Persona_4 Pt_1 sta come la società sia tutt'ora registrata presso il registro delle im- Parte_1 prese (cfr. doc. 17 - certificato della Repubblica di IP del 07.11.2024 che attesta che è registrata); In tale qualità di amministratore il sig. Parte_1 Per_4 ha conferito la procura ai suoi difensori come si evince chiaramente dalla
[...] stessa regolarmente autenticata poiché è stata sottoscritta avanti pubblico ufficiale certificatore in conformità alla legge cipriota, che ne ha certificato la sottoscrizione avvenuta in sua presenza ed ha preliminarmente accertato l'identità del sottoscrittore sig. Alla procura regolarmente autenticata è stata apposta Persona_4
l'apostille in conformità alla convenzione dell'Aia del 05/10/1961 che garantisce l'autenticità del documento.Per il resto vanno condivisi i pertinenti rilievi difensi at- torei sul punto, da intendersi richiamati e ribaditi per esteso.
- 8 - Ciò posto, quanto al merito risulta dedotto e sufficientemente provato che tale reces- so, dopo un rapporto durato più di cinque anni, è intervenuto per giusta causa, a se- guito della scoperta da parte della preponente di una palese e grave violazione degli obblighi contrattuali e legali da parte dell'agente.
Con la stipula di contratto di agenzia in data 02/01/2017 conferiva alla so- CP_1 cietà , in persona dell'allora legale rappresentante pro tempore e pro- Parte_1 prietario della società sig. TA LI, l'incarico - senza rappresentanza, in esclusiva ed a tempo indeterminato - di promuovere la vendita dei propri prodotti (tavoli, sedie, letti, divani, poltrone e complementi d'arredo), nel territorio di IP (cfr. doc. 03).
L'attrice stessa evidenziava, tuttavia, che il sig. TA LI, sin dal 2004 con la sua ditta individuale denominata Gruppo Casa AE e poi dal 2014 con la sua società Gruppo Casa SA, entrambe con sede in AL (Grecia) ed infine a partire dal 02/01/2017 in qualità di legale rappresentante della società aveva Parte_1 procacciato vendite per conto di anche in Grecia oltre che a IP. CP_1
Inoltre, l'attrice dava atto che il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 02/01/2017 prevedeva espressamente, all'art. 3.1, che la società non Parte_1 potesse, per tutta la durata del contratto, “rappresentare, fabbricare né distribuire, senza il preventivo consenso scritto del Fabbricante, prodotti concorrenti con i Pro- dotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o in- direttamente, in qualità di agente, commissario, rivenditore, concessionario o in qual- siasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti con- correnti con i Prodotti contrattuali”. Si tratta all'evidenza di clausola di esclusiva a favore del preponente, con obbligo di non concorrenza, tenuto conto che l'agente in- caricato era plurimadatario.
Una delle ultime sentenze in materia ha da ultimo statuito che “In tema di contratto di agenzia, è legittimo il recesso per giusta causa dell'agente nel caso in cui venga violato il patto di esclusiva contenuto all'interno nel contratto“. Tribunale Trani sez. lav., 05/12/2019, n.2347.La difesa attorea ha puntualizzato negli scritti conclusi- vi che tale profilo, ossia la violazione dei limiti territoriali, va considerato come ab- bandonato dalla difesa della convenuta in forza della documentazione prodotta ossia fatture ed estratti relativi alle vendite in Grecia, non postulando alcuna pattuizione tacita in deroga, ma un sostanziale accordo.
La deroga all'esclusiva è noto può essere, oltre che espressa, anche tacita, cioè, può risultare da una tacita manifestazione di volontà, che può desu- mersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto e anche successivamente, durante l'esecuzione del medesimo.
- 9 - A tal proposito la giurisprudenza ha tuttavia precisato che la volontà tacita di rinunziare ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento conclu- dente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia' o il ritardo nell' esercizio del diritto non costituisco- no elementi sufficienti di per sé, per dedurne la volontà di rinunciare del tito- lare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa ( come la difficoltà di percepire l'effettiva entità e il grado della viola- zione in essere) e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estinti- va. In tal senso, la Cassazione ha ritenuto che il diritto di esclusiva può essere tacitamente derogato con la pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Non vi è evidenza di una decisione del preponente di autorizzare in modo inequivoco l'Agente alle vendite nel territorio della Grecia, tanto più conside- rando che, stanti le odierne difese, parte attrice si riteneva e si ritiene sciolta da ogni vincolo di fedeltà per quel Paese. Già la violazione del Territorio in- tegra giusta causa di recesso in assenza di una specifica deroga in tal senso.
Per quanto emerge ,poi,dal contratto di agenzia in essere tra le parti l'esclusiva ( o meglio l'obbligo di non concorrenza) non riguardava solo Ci- pro ma anche altri ambiti territoriali (altrove) compresa la Grecia ove aveva sede l'agente. E pacifico che - la società abbia venduto prodotti Parte_1 di terzi per l'intera durata del rapporto di agenzia senza che la preponente, come sostenuto dalla difesa attorea negli scritti conclusivi, contestasse alcun- ché, evidentemente perché, a suo dire, ben consapevole che l'agente non stes- se violando alcun accordo, -“ aveva costanti contatti diretti anche CP_1 con i clienti finali sia quelli greci che quelli ciprioti e dunque, le sarebbe stato
- 10 - agevole cogliere eventuali comportamenti scorretti di ,” così Parte_1 come è stato raccogliendo le dichiarazioni in atti.
Sono frequenti, tuttavia, nella prassi situazioni in cui è controverso se sussista o meno una situazione di effettiva concorrenza tra imprese per le quali operi l'agente. Al riguardo, la Cassazione ha assunto una posizione piuttosto severa, affermando che – agli effetti del divieto fatto all'agente dall'art. 1743 c.c. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti fra loro – la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo sufficiente che queste si rivolgano a una clientela anche solo poten- zialmente comune, sì che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedi- bilmente si rivolgeranno. Secondo questo orientamento, la tutela di cui gode il primo preponente è così ampia da impedire all'agente di iniziare a operare per un secondo preponente per il mero fatto che i due produttori si rivolgono agli stessi clienti finali. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha affermato che due imprese si possono ritenere in concorrenza tra loro anche qualora si rivolgano ad una clientela potenzialmente comune, senza la necessità dell'assoluta iden- tità tra i prodotti (Cassazione civile sez. I, 18/05/2018, n.12364).
Ove il diritto di esclusiva non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, quindi, l'agente nell'ambito della zona di esclusiva non può accettare incarichi per promuovere affari di imprese con- correnti con quella del preponente.
Per giurisprudenza l'identità di ramo di attività, cui si riferisce la norma nel vietare all'agente la trattazione di affari per conto di più imprenditori in con- correnza tra loro, non può essere definita come identità assoluta di beni pro- dotti o commercializzati, come se bastasse ad escluderla una qualsiasi diffe-
- 11 - rente caratteristica dei prodotti dell'una impresa rispetto a quelli dell'altra.
Occorre, invece, aver riguardo ai soggetti, i quali, in un determinato contesto temporale e locale, ma tenendo presente la prevedibile evoluzione dei bisogni, su cui incide quella della offerta, possono o potranno rivolgersi all'una impre- sa piuttosto che all'altra, sicché queste debbano considerarsi tra di loro con- correnti, con la conseguenza che l'una può ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono, o prevedi- bilmente si rivolgeranno (Cass. civ., sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13981; Cass.,
2 luglio 1987 n. 5776; si veda anche Cass., 26 giugno 1972, n. 2185; Cass., 27 giugno 1975, n. 2517; Cass., 26 aprile 1978, n. 1940).
La concorrenza, pertanto, si configura non solo quando vi è assoluta identità dei prodotti (condizione sufficiente, ma non necessaria), ma anche quando, ferma restando l'appartenenza dei prodotti al medesimo genus, l'attività dell'agente sia rivolta a quei soggetti che, in un certo ambito territoriale e temporale, anche in relazione all'evoluzione delle richieste e delle offerte del mercato, potrebbero optare per l'acquisto di prodotti dell'una o dell'altra ditta;
sicché quella il cui agente opera per altri nella stessa cerchia di clientela subi- sce da ciò un pregiudizio connesso con l'espansione e l'acquisto di immagine del terzo, attesa la possibile captazione di clientela, con riflessi di tale svia- mento anche sulle future prevedibili strategie commerciali.
Invero, durante il corso del rapporto contrattuale, veniva a conoscen- CP_1 za dell'attività di promotore/venditore effettuata dall'agente nel territorio con- trattuale per conto di produttori concorrenti in violazione dell'obbligo di non concorrenza. Più specificamente, il sig. operava, quale agente di CP_2 commercio, durante il corso degli anni 2021 e 2022, della società concorrente
Eforma, tanto da promuovere e vendere direttamente agli stessi clienti della resistente prodotti della menzionata diretta concorrente. Ciò emerge dalle di- chiarazioni comunque prodotte in atti il cui rilievo indiziario nulla aggiunge al
- 12 - fatto, non contestato, che il precedente legale rappresentante di fos- Pt_1 se stato informalmente notiziato delle ragioni che impedivano la prosecuzione del rapporto. Di tali circostanze parte convenuta ha offerto idonea prova orale, mentre parte atttrice non ha offerto di provare che le vendite di prodotti di ter- zi in Grecia fossero destinate a diverse fasce di clientela escludendo il rischio di potenziale concorrenza.
Tale condotta costituisce sicuramente un inadempimento di gravità eccezionale, che viola non solo la specifica clausola contrattuale di non concorrenza (art. 3 del con- tratto di agenzia), ma anche e soprattutto il principio cardine del rapporto di agenzia: l'obbligo di lealtà e buona fede sancito dall'art. 1746 c.c. (Tribunale Ordinario Mila- no, sez. 11, sentenza n. 7659/2020; Tribunale Ordinario Velletri, sez. L1, sentenza n. 1239/2022).
L'agente, infatti, deve tutelare gli interessi del preponente, un dovere che è intrinse- camente incompatibile con la promozione di prodotti di un'impresa concorrente, per di più presso la medesima clientela.
Tanto veniva messo in atto dal Sig. attraverso altra società allo stesso ri- CP_2 conducibile e denominata Gruppocasa, come candidamente confessato dall'attrice con la memoria integrativa depositata, al ritenuto scopo di allegare che tale modalità avrebbe escluso la violazione del pacificamente vigente patto di non concorrenza.
L'utilizzo di un diverso veicolo societario per svolgere attività concorrenziale non solo non esclude l'inadempimento, ma ne aggrava la portata, dimostrando un'intenzione fraudolenta di aggirare gli obblighi contrattuali e di ledere gli interessi della preponente. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, nel contratto di agenzia, il rapporto fiduciario assume un'intensità maggiore rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, è sufficiente un fatto di minore consistenza, purché idoneo a ledere il vincolo di fiducia (Tribunale di Cosenza, Sentenza n.116 del 22 gennaio 2024). A maggior ragione, una condotta come quella tenuta da , che si sostanzia in Parte_1 un'attività di concorrenza sleale perpetrata ai danni della propria preponente, integra senza dubbio una giusta causa di recesso che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., pacificamente applicabile in via analogica al contratto di agenzia (Cass. Civ., Sez. L, N. 31152 del 28-11-2019; Corte d'Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 2552/2020; Cass. Civ., Sez. L, N. 31152 del 28- 11- 2019).
Va ritenuta l'irrilevanza della mancata specificazione dei motivi nella comunicazio- ne di recesso L'attrice ha cercato di invalidare il recesso sostenendo che la comuni-
- 13 - cazione del 27 giugno 2022 non esplicitava i motivi della giusta causa. Tale argo- mentazione è priva di pregio giuridico. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha su- perato tale formalismo. Nel caso di recesso per giusta causa da parte della preponente nel contratto di agenzia, non è richiesta una contestuale e specifica indicazione dei motivi, a differenza di quanto avviene per il licenziamento nel rapporto di lavoro su- bordinato. Secondo la Cassazione civile Sez. Lavoro, sentenza n. 10028/2021 infatti:
“Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento — fin dal momento della comunicazione del recesso — a fatti spe- cifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano — in caso di controversia — dedotti e correlativamente ac- certati dal Giudice.” Nel caso di specie, le contestazioni erano state mosse pacifica- mente “per le vie brevi” al sig. prima della comunicazione formale, ed egli CP_2 ne era perfettamente a conoscenza, tanto da non aver sollevato alcuna obiezione nell'immediatezza del recesso.
Né può discutersi della pretesa nullità del patto di non concorrenza L'attrice ha altre- sì eccepito la nullità del patto di non concorrenza per mancanza di un corrispettivo. Anche tale eccezione è infondata. In fatti ,sulla specifica questione è intervenuta la S.C. che con più sentenze (cfr. sent. n. 12127/2015 e da ultimo 23331/2024) ha chia- rito che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile ben po- tendo le parti derogare sia nell'an che nel quantum e, dunque, non prevedere alcun corrispettivo per il patto di non concorrenza.
La tesi attorea, secondo cui sarebbe necessaria una “esplicita deroga”, si scontra con l'orientamento della Suprema Corte, che ammette la possibilità per le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, di pattuire un obbligo di non concor- renza senza corrispettivo, qualora ciò trovi giustificazione nel contesto complessivo del rapporto (Corte d'Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 274/2021). Ad ogni mo- do, anche a voler ipoteticamente considerare nullo il patto specifico, la condotta dell'agente costituirebbe comunque una gravissima violazione del dovere generale di lealtà e buona fede ex art. 1746 c.c., di per sé sufficiente a fondare il recesso per giu- sta causa (Tribunale di Bergamo, Sentenza n.1416 del 20 giugno 2024). Quanto alla pretesa inapplicabilità del patto alla Grecia, si evidenzia che la clausola contrattuale, come riportata dalla stessa attrice, vieta all'agente di agire nell'interesse di concor- renti “nel Territorio o altrove”. L'espressione “o altrove” dimostra inequivocabil- mente la volontà delle parti di estendere l'obbligo di fedeltà oltre la zona di esclusi- va, impedendo all'agente di danneggiare la preponente operando per la concorrenza in qualsiasi mercato.
Dalla legittimità del recesso per giusta causa discende, come logica e necessaria conseguenza, l'infondatezza di tutte le pretese economiche avanzate da Parte_1
[...]
- 14 - Il recesso per giusta causa, per sua natura, opera con effetto immediato e non richiede la concessione di un termine di preavviso (Tribunale Di Chieti, Sentenza n.122 del 3 Aprile 5 2025). L'art. 1750 c.c. prevede l'obbligo di preavviso solo per il recesso ad nutum. Essendo il recesso di fondato su un grave inadempimento CP_1 dell'agente, che ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto, nessuna indennità sostitutiva del preavviso è dovuta.
La domanda di corresponsione dell'indennità di fine rapporto è parimenti infondata, per due ordini di ragioni, entrambe dirimenti. In via principale, l'art. 1751, comma 2, c.c. esclude espressamente il diritto all'indennità “quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” (Tribunale di Cosenza, Sentenza n.116 del 22 gennaio 2024). Essendo stata ampiamente dimostrata la sussi- stenza di tale grave inadempimento, la domanda attorea, sia principale che subordi- nata e ulteriormente gradata, deve essere rigettata in radice. Inoltre, l'attrice non ha fornito alcuna prova circa la persistenza di “sostanziali vantaggi” in capo a CP_1
Parte attrice si è limitata a produrre un elenco di clienti e a evidenziare
[...]
l'aumento del fatturato provvigionale, senza però dimostrare il nesso causale e, so- prattutto, la permanenza di vantaggi sostanziali per la preponente. Peraltro, per come dedotto, dopo il recesso dal contratto di agenzia, la società preponente ha sensibil- mente ridotto le attività di vendita sul territorio, anche e soprattutto con riferimento ai clienti trattati dalla società attrice. Mancando la prova rigorosa di entrambi i presup- posti richiesti dalla legge, la domanda di indennità ex art. 1751 c.c. non può che esse- re respinta.
Ne discende il rigetto di ogni domanda .
In considerazione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per la inte- grale compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Spese compensate.
Padova. 11-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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