Articolo 1 della Legge 5 giugno 1951, n. 540
Articolo 2
Versione
19 luglio 1951
Art. 1.
E' consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionaria, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani.
La importazione temporanea e' limitata ad una copia positiva per ogni film.
Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non potra' superare i due mesi.
Entrata in vigore il 19 luglio 1951