Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 7956
CASS
Sentenza 15 gennaio 2015

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Massime1

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello, il quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso la circostanza attenuante in oggetto senza accertare in positivo la valenza del contributo collaborativo dell'imputato ma limitandosi ad escludere apoditticamente la calunniosità delle dichiarazioni rese).

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 7956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7956
Data del deposito : 15 gennaio 2015

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