Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello, il quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso la circostanza attenuante in oggetto senza accertare in positivo la valenza del contributo collaborativo dell'imputato ma limitandosi ad escludere apoditticamente la calunniosità delle dichiarazioni rese).
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
79 5 6/ 1 5 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. V42/2015 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Rel. Consigliere - N. 17318/2014 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nei confronti di: AL UE N. IL 25/05/1976 avverso la sentenza n. 53/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 01/07/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscow Reshangalo che ha concluso per nullumento con rivers bellein persona Dott. Us telle impuquete sintere Udi difensor, Avto Fennors Moris Amores del Foro de Udito, per la parte civile;
l'Avv d'uffice che be ancluso jeril rigetts del ricorso 1 Ritenuto in fatto Il Procuratore generale di Firenze ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe laddove, riformando in melius quella di primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, ha concesso all'imputato AL UE, riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di cocaina, l'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990. Il giudice di primo grado risultava avere negato l'attenuante argomentando sul rilievo che non risultava quale concreta incidenza sul circuito della distribuzione di droga avesse avuto la dichiarazione "collaborativa" dell'imputato, che si era limitato ad indicare il nome del suo fornitore. La Corte di merito, invece, dopo avere escluso che la attenuante possa concedersi solo allorquando in virtù della collaborazione siano state sottratte "risorse rilevanti" per la commissione degli illeciti in materia di stupefacenti, ha ritenuto di doverla concedere sul rilievo che l'indicazione del fornitore della droga era circostanza satisfattiva per fondare il beneficio, non potendosi condividere la soluzione negativa del primo giudice basata sulla considerazione della non conoscenza degli effetti positivi delle dichiarazioni dell'imputato sul circuito dei traffici illeciti. Al contrario, l'indicazione soggettiva del fornitore, non risultando come falsa e calunniosa, doveva ritenersi a tal fine satisfattiva. Il Procuratore generale deduce difetto di motivazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 73, comma 7, del dpr n. 309 del 1990, sostenendo che l'assunto del giudicante circa la satisfattività dell'indicazione del nominativo del fornitore, non riscontrata positivamente, anche d'ufficio, con riferimento agli effetti in ipotesi positivi derivatine, non poteva essere considerata bastevole per la concessione del beneficio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, a fronte di una decisione che appare comunque non satisfattivamente motivata. Vale ricordare che, in tema di stupefacenti, il giudice deve riconoscere l'attenuante della "collaborazione" (articolo 73, comma 7, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) in presenza di un comportamento collaborativo completo, per quanto ovviamente a conoscenza del 2 collaborante, che si sia risolto nella sottrazione all' attività criminosa di risorse (mezzi finanziari, stupefacenti, umane), anche se non necessariamente considerevoli dal punto di vista quantitativo, e che sia risultato, in concreto, utile e proficuo nel contrasto delle attività criminose presenti o future. A tal fine, deve spiegare le ragioni in forza delle quali ritenga sussistenti tali caratteristiche, soffermandosi sulle circostanze rilevanti: in primo luogo, la completezza ed esaustività della collaborazione (il dichiarante deve aver fornito tutto il suo patrimonio di conoscenze); in secondo luogo, le risorse in concreto sottratte all'attività criminosa (sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti, chiamate in correità di complici, ecc.); in terzo luogo, la concreta utilità per il contrasto dell'attività criminosa determinatasi a seguito del contributo collaborativo (apprezzamento particolarmente approfondito specie quando le risorse sottratte risultassero oggettivamente non considerevoli). Il giudice, invece, deve negare l'attenuante, anche qui dovendone spiegare le ragioni, specie a fronte di un'esplicita richiesta in tal senso dell'interessato, in presenza di un contributo collaborativo incompleto o, comunque, in concreto, non definibile come utile, significativo, proficuo nell'ottica del contrasto delle attività criminose. Ma vale ricordare anche i limiti del controllo di legittimità. L'apprezzamento discrezionale del giudicante, molto ampio specie quando questi si trovi a considerare un comportamento collaborativo che abbia consentito di sottrarre risorse oggettivamente non "considerevoli", se supportato da motivazione logica ed esaustiva, è comunque insuscettibile di essere censurato in Cassazione, anche perché non è consentito al giudice di legittimità quel controllo diretto degli atti di causa necessario per poter sindacare "nel merito" il giudizio sulla utilità e proficuità della collaborazione formulato dal giudice, in termini vuoi positivi vuoi negativi (cfr. Sezione IV, 13 novembre 2008, Madda). Ciò premesso, risulta indubbiamente corretto in diritto che il risultato della collaborazione non deve necessariamente consistere nella sottrazione al mercato di "rilevanti risorse" per la commissione dei delitti: ciò che, infatti, non potrebbe verificarsi, malgrado la piena collaborazione, per traffici di media rilevanza;
in tal caso può essere concessa l'attenuante all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa, nelle sue varie articolazioni di produzione, commercio e detenzione di stupefacenti, sia portata a conseguenze ulteriori tramite l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori) da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, cioè a dire quando l'imputato abbia influenzato in modo decisivo le 3 indagini orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni (Sezione III, 18 febbraio 2009, Proc. Rep. Trib. Fermo in proc. Orsini). Quindi, l'attenuante potrebbe concedersi allorquando il contributo sia stato completo ed esauriente, ma non risulti dimostrata l'efficace sottrazione di risorse rilevanti. Come nell'ipotesi della collaborazione sostanziatasi nella mera indicazione del fornitore. E' però necessario che il giudice si soffermi adeguatamente sulla rilevanza, fondatezza e pertinenza della "collaborazione dichiarativa", non bastando che ad essa si faccia acritica adesione, svincolata dalle circostanze del caso concreto, come risulta qui avere fatto il giudicante, che ha ritenuto di concedere il beneficio non accertando in positivo la valenza del contributo, ma semplicemente limitandosi ad escludere apoditticamente la possibile calunniosità dell'indicazione collaborativa, senza un effettivo riscontro fattuale. In definitiva, il solo fatto della dichiarazione relativa al nome del fornitore è stata ritenuta, in appello, apoditticamente sufficiente, pur a fronte di una diversa, non immotivata decisione di segno contrario. E' in questa prospettiva che può e deve esercitarsi il vaglio critico della Corte di legittimità con conseguente annullamento con rinvio, dovendo il giudice dell'appello meglio motivare sulla ricorrenza dei presupposti dell'attenuante nei termini suddetti.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 73 c.7 d.p.r. 309/1990 e rinvia su tale punto alla Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in data 15 gennaio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente lehineP elli Patrizia Carlo Giuseppe Brusco CORTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 FEB. 2015 IL CANCELLIERE Patrizia Di Laurenzio 4