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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), (C.F. ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 [...]
( ), (C.F. Pt_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7
), (C.F. ) e
[...] Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9
(C.F. ), quest'ultima in qualità di erede di CodiceFiscale_9 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio de Bonis e Angelo CodiceFiscale_10
Cocca presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana RUZZI GIULIANA, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
– C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
pagina 1 di 13 RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_1
(deceduto, per la cui posizione ricorreva nella presente sede la coniuge, Parte_9
), deducevano che:
[...]
-essi avevano prestato servizio, nel corso degli ultimi anni 90' e fino alla prima decade degli anni 2000, presso il Comune di nella veste formale di soggetti adibiti a Lavori CP_1
Socialmente Utili (art.8, comma 3, D.lgs. n.468/1997);
-tali contratti, in realtà, celavano, nel loro sostanziale ed effettivo svolgimento, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'Ente, tale da richiedere (al fine di
“normalizzare” la continuità lavorativa degli odierni ricorrenti) ripetuti e sistematici rinnovi dei progetti LSU, così da coprire circa un decennio lavorativo;
- la vera natura del rapporto instaurato era acclarata addirittura dalle modalità di gestione amministrativa dei lavoratori, i quali, oltre a ricevere dall'Ente una paga base formalmente denominata “compenso LSU”, erano beneficiari di “compensi aggiuntivi LSU” , “premi produttività”, “straordinari”, “indennità di reperibilità”, “indennità di rischio”, “indennità di missione”, voci che, evidentemente, non avrebbero potuto per definizione formare oggetto di previsione nell'ambito di un progetto LSU;
-essi ricorrenti, peraltro, osservavano un orario di lavoro abbondantemente esuberante i massimali previsti dalla legge per gli impiegati in regime LSU (corrispondenti ad un orario settimanale di 20 ore), garantendo di fatto una presenza lavorativa continuativa di 6/7 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi settimanali, osservando, addirittura, in alcuni casi, rientri pomeridiani di tre ore per due volte a settimana;
- in ragione della configurazione di tali rapporti come LSU, ai ricorrenti non venivano versati i contributi nel corso dell'intero rapporto;
CP_2
- nel maggio 2011, gli odierni ricorrenti inviavano al una prima formale Controparte_1
diffida volta alla regolarizzazione della loro posizione, seguita da una ulteriore diffida nel novembre del 2017;
- con pec del giorno 28.12.2022, gli odierni opponenti notificavano al Controparte_1
ulteriore atto di diffida e messa in mora.
pagina 2 di 13 Evidenziato che il termine prescrizionale dei propri diritti era stato interrotto sia per effetto delle diffide indicate sia in ragione della disciplina normativa di cui all'art. 11 comma 5 del D.L.
n. 162/2019, concludevano chiedendo: di accertare e dichiarare il proprio diritto al versamento dei contributi da parte dell'Ente CP_2 resistente – , condannando quest'ultimo a regolarizzare la loro posizione Controparte_3 contributiva, ai sensi dell'art. 2126 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, D.lgs.
n.468/1997; di accertare e dichiarare l'indebita reiterazione di contratti a termine in riferimento alle posizioni di LSU e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore Controparte_1 di ciascun ricorrente, della misura di 12 mensilità dell'ultimo trattamento economico percepito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 2, D.lgs. n.81/2015, come determinato per relationem sulla base dei documenti prodotti relativi alle posizioni di ciascun ricorrente.
Si costituiva il , evidenziando che i ricorrenti non avevano chiesto, Controparte_1
neppure in via incidentale, di accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con l'ente, per cui la richiesta di regolarizzazione contributiva non poteva in alcun modo essere accolta;
contestava il fatto che i ricorrenti avessero mai svolto mansioni di fatto riconducibili a rapporto di lavoro subordinato, anche perché alcuna allegazione o prova era stata fornita sul punto;
invero, parte ricorrente neppure si era premurata di indicare la data di inizio e fine del rapporto per ciascuna posizione e, comunque, deduceva che per i lavoratori e Per_1
ra intervenuta stabilizzazione dal 9.05.2001, mentre per , , Pt_5 Pt_2 Pt_6 Pt_3
, e la stabilizzazione era intervenuta sin dal 2.05.2008; Pt_4 Pt_7 Parte_8
chiedeva di poter depositare i contratti in questione, con rimessione in termini per il deposito viste le problematiche informatiche (attacco “hacker”) rappresentate in comparsa di costituzione.
Contestava, quindi, la domanda di regolarizzazione contributiva effettuata ex art. 2126 c.c.
e/o ex d.Lgs. n. 468/1997, dato che neppure era stato indicato per ciascun lavoratore il maggior orario di lavoro asseritamente svolto alla stregua del quale calcolare i pretesi contributi.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione delle avverse pretese e la inidoneità dei presunti atti interruttivi, dato che il documento di cui all'allegato n. 3 non poteva qualificarsi tale, mentre la diffida del 2017 -da un lato- non riguardava tutti i ricorrenti e -dall'altro- si riferiva solo alla regolarizzazione contributiva per le ore di lavoro prestate in eccedenza. Evidenziava che l'intervenuta stabilizzazione era misura ampiamente satisfattiva rispetto all'invocata abusiva reiterazione di contratti a termine.
pagina 3 di 13 Si costituiva in giudizio anche l , all'esito dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio CP_2
disposta dal G.L. in corso di causa, che eccepiva la prescrizione del diritto invocato, insistendo in ogni caso per il rigetto della domanda, osservando che all'Istituto risultava lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività di LSU, con conseguente versamento della prestazione assistenziale di legge, come da estratti contributivi depositati, nei quali i periodi di
LSU erano riportati con la dicitura “sussidio disoccupazione”.
_______
1.La domanda va rigettata.
2.Deve in termini generali premettersi che la disciplina degli LSU è stata caratterizzata dal susseguirsi di testi normativi costituiti, in origine, dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, poi in parte abrogato dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e definitivamente soppresso dall'art. 34, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
I progetti in cui tali lavoratori - cosiddetti soggetti utilizzati - erano impiegati potevano essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali, i quali sono dunque denominati «enti utilizzatori». L'art. 7 del d.lgs. n. 468 del 1997 prevedeva l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili: «Le amministrazioni pubbliche (…), possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d [prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7] mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale (…), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione».
Il d.lgs. 81 del 2000 era applicabile ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che avessero effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal
1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; ai sensi dell'art. 4, l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
L'art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2015, successivo alle vicende in esame, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite da detti lavoratori, prevedeva l'impiego diretto dei medesimi, titolari di strumenti di sostegno al reddito, da svolgersi sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
pagina 4 di 13 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso apposite convenzioni tra le Regioni e le Province autonome e le amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n.165 del
2001.
Sempre in termini generali, è opportuno rammentare gli arresti della S.C. in tema di LSU.
La giurisprudenza della S.C. ha più volte affermato che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 468 del 1997 (poi, come si è osservato, riprodotto negli stessi termini dall'art. 4
d.lgs. 81 del 2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass., n. 27125 del 2022, Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2020).
Si tratta quindi di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si
è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto (Cass., n. 6155 del 2018; Cass civile sez. lav., 07/04/2023, n.9567).
Al contempo, la S.C. ha pure osservato che la qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione (la cui prescrizione, peraltro, decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile: cfr. da ultimo, Cass. civile sez. lav., 30/04/2024, n.11622).
Pertanto, la disciplina legislativa regola l'ipotesi di conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore;
diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 12749 del pagina 5 di 13 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017).
In altri termini, secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 468/1997, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 81/2000, le attività socialmente utili vengono svolte mediante progetti promossi da enti pubblici, coinvolgendo soggetti inoccupati e disoccupati. Tali partecipanti ricevono specifici emolumenti regolamentati dalla normativa vigente. Il lavoratore impegnato in attività socialmente utili presso le amministrazioni pubbliche non può rivendicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro nei confronti di dette amministrazioni, essendo in presenza di un rapporto giuridico previdenziale.
Del resto, sotto il profilo appena indicato, costituisce principio consolidato quello secondo cui nessun valido rapporto di lavoro può essere instaurato con gli Enti Locali al di fuori delle procedure o dei termini previsti dal D.L. 10-11-1978, n. 702 convertito con legge 8 gennaio
1979, n. 3, ovvero dalle disposizioni che, in ossequio al disposto dell' art. 97 Cost., impongono l'assunzione dei pubblici dipendenti mediante procedure concorsuali o selettive.
In ultima analisi, può affermarsi che -soltanto nel caso in cui l'attività svolta dal lavoratore socialmente utile si discosti in modo rilevante dal progetto iniziale e si sovrapponga alle mansioni di altri dipendenti- non è possibile richiamare la natura assistenziale del rapporto formalmente costituito.
In siffatta situazione, il rapporto assume una natura subordinata trovando applicazione l'articolo 2126 del codice civile;
dunque, la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n.
11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del
2017).
Si è imposto, quindi, in molte -condivisibili- pronunce della Corte l'orientamento favorevole all'applicabilità dell'art. 2126 c.c. ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui l'occupazione in fatto si discosta dal progetto LSU;
esso risulta espresso, ad esempio, da Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del
2009; più recentemente, tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016 ed è stato ribadito da Cass. n. 17012 del 2017, che ha pagina 6 di 13 affermato che nel caso in cui la prestazione lavorativa di fatto resa dal lavoratore socialmente utile presenti una radicale difformità dal progetto e sia del tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti;
in tal caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall' art. 2126 c.c.
Va poi ulteriormente sottolineato, quanto agli indici di identificazione della fattispecie di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che il lavoratore deve risultare effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c." (cfr. sentenza
29.12.2020 richiamata nella pronuncia n. 2821/22).
Invero, la giurisprudenza di legittimità, quanto agli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, è ormai granitica nel ritenere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente risulti costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con oggetto della prestazione individuato nella semplice messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass.
1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251).
Quindi, l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonoma funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, poi, è stato affermato che i suoi indici rivelatori consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente, nell'orario predeterminato e pagina 7 di 13 assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale e prevalente, se non esclusivo, delle prestazioni lavorative effettuate e nella subordinazione gerarchica, nel senso che la prestazione del lavoratore deve essere regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Deve infine osservarsi che l'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2000 consente agli enti utilizzatori di ricorrere all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art.3.
Tuttavia, tale elenco deve ritenersi meramente esemplificativo, dato che la Corte di
Cassazione ha più volte escluso il carattere tassativo delle attività indicate dall'art. 1, D.Lgs.
n. 468 del 1997, espressamente richiamato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2000 (Cass.
n. 7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del 2010).
È infatti consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale in tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 D.Lgs. n. 468 del 1997, nel ricomprendere in tale ambito le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un'elencazione tassativa di attività (Cass. n. 7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del
2010).
Il predetto articolo di legge ha infatti fissato il generale principio secondo cui "Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro" (D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 1, espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 3, comma 1); dal che è agevole desumere come l'amplissima locuzione utilizzata esclude il preteso carattere tassativo delle attività stesse, che il successivo comma 2 (poi in larga parte abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10) si limitava a distinguere per "tipologia".
3. Effettuate tali premesse di carattere generale -quanto alla normativa in materia di LSU e quanto agli orientamenti della S.C. applicabili alla materia- deve affermarsi che, ad avviso del pagina 8 di 13 giudicante, nella fattispecie in esame si riscontra una carenza di allegazione degli elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale.
Ed, invero, nel ricorso non si indica in alcun modo quali sarebbero i compiti e le mansioni espletate in concreto dal singolo lavoratore ricorrente ed in che termini detti compiti e detti mansioni sarebbero eccedenti o divergenti (“radicalmente”, come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. precedente punto 2) rispetto allo schema formale;
nulla viene allegato sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti), sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna esse.
Dirimente è la circostanza che nessun lavoratore abbia dedotto alcun concreto e significativo elemento atto chiarire le ragioni per le quali le mansioni in concreto svolte (non meglio elencate o specificate per nessuno dei 10 ricorrenti) non sarebbero riconducibili al progetto comunque approvato, della cui esistenza e contenuto, anzi, non hanno dedotto e provato alcunché.
Nello specifico, deve infatti osservarsi che solo per le posizioni di due ricorrenti, ossia e , è stata depositata documentazione (allegati al ricorso, Parte_4 Parte_6
nn. 1, 2 ) da cui poter (almeno sommariamente) evincere quale fosse il progetto LSU in cui erano stati inizialmente inseriti;
invero, dalla nota del Comune di prot. 9026 del CP_1
3.06.1997 si desume che costoro siano stati utilizzati nel settore amministrativo e, nello specifico, nell'area di intervento “recupero tributi locali” per la ottimizzazione della gestione del patrimonio finanziario e immobiliare con particolare riguardo agli accertamenti ICI e, successivamente, presso il settore Anagrafe e Protocollo (cfr. documentazione citata, sempre risalente al 1997).
Invece, con riferimento agli altri ricorrenti, per tutte le annualità per cui si prospetta essi abbiano lavorato in progetti LSU presso il Comune (dal 1997 al 2008) e, riguardo ai ricorrenti e per tutte le annualità successive al 1997, non emerge quale fosse il Pt_4 Pt_6
progetto nel quale erano stati inseriti, dato che non vi è alcuna allegazione, oltre che nessuna prova documentale, del progetto (non vi è traccia dei progetti LSU rinnovati nel corso degli anni); quindi, non si ha modo di comprendere se la prestazione lavorativa di fatto resa dal lavoratore socialmente utile abbia presentato una radicale difformità dal progetto e/o se fosse sovrapponibile, in tutto o in parte, con quella degli altri dipendenti. pagina 9 di 13 Era difatti onere di ciascun ricorrente specificare il contenuto del progetto nel quale era stato utilizzato per dimostrare la significativa estraneità allo stesso delle mansioni cui era stato adibito;
invece, i ricorrenti hanno riferito solo di aver svolto un orario a tempo pieno o di aver percepito compensi straordinari o trattamenti economici, quali premi di produttività, che sarebbero astrattamente incompatibili con lo svolgimento di rapporti LSU.
Sotto questo profilo, si osserva che neppure è possibile comprendere il monte orario fissato per i singoli progetti, non presenti in atti.
A ciò si aggiunga che l'art. 8 del D.Lgs. 468/1997 prevedeva espressamente la possibilità di CP_ utilizzo per un orario di lavoro eccedente le 20 ore coperte dall'assegno erogato dall' , purché la prestazione eccedente tale orario venisse retribuita con integrazione economica pari alla differenza tra il sussidio e la retribuzione prevista dal contratto collettivo in vigore per il livello retributivo iniziale della stessa qualifica ricoperta dai lavoratori;
pertanto, il mero fatto che essi abbiano svolto un orario eccedente le 20 ore non comprova, di per sé, che vi sia stata una divergenza rispetto al “modello legale” (del resto, i ricorrenti non richiedono differenze retributive, evidentemente perché per le ore prestate “in aggiunta” alle 20 ore sono state retribuite).
In ogni caso, si ribadisce che -pur se fosse stato adeguatamente allegato e, poi, provato, il tipo di progetto nel quale era inserito- ciascun ricorrente avrebbe avuto lo specifico onere di allegare e, inoltre, di dimostrare, di aver concretamente svolto mansioni che si discostavano in modo rilevante dal progetto iniziale e/o che si sovrapponevano in modo rilevante e assorbente con le mansioni di altri dipendenti.
E' appena il caso di evidenziare che in siffatto contesto non poteva avere ingresso la prova orale, così come in ricorso articolata, che -tra l'altro- verteva solo, e in termini del tutto generici, sugli orari svolti e, sempre in termini generici, sulle “mansioni tipiche di lavoratori dipendenti” (neppure riportate) che essi avrebbero svolto.
Sotto il profilo della prova, quindi, gli odierni ricorrenti non hanno allegato né dimostrato l'estraneità delle mansioni svolte nel tempo al tipo contrattuale LSU, ossia di aver svolto, in concreto, compiti esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto al progetto di riferimento o di aver reso una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, né hanno allegato in modo specifico alcun concreto e significativo elemento atto chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili al progetto anzidetto;
neppure pagina 10 di 13 hanno allegato (se non in termini del tutto generici), o provato, o chiesto di provare, alcuno degli indici sintomatici della subordinazione;
a ciò si aggiunga che la giurisprudenza è ferma nel ritenere non tassativa l'elencazione delle attività espletabili contenuta nella disciplina dei lavori socialmente utili, per cui non può affatto ritenersi che il loro utilizzo, ad esempio, nel settore amministrativo, come supporto a singole unità, fosse automaticamente da reputarsi non rispondente al progetto.
Tutto ciò premesso, non emergendo la mancata corrispondenza tra prestazione resa e progetto elaborato, non potendosi ritenere alcuna devianza tra dato formale e dato sostanziale e, a fortiori, che si sia in presenza di un rapporto di natura diversa da quello contrattualmente definito, la domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva dei ricorrenti va rigettata.
4. Quanto alla domanda risarcitoria, proposta per indebita reiterazione di contratti a termine, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010, art. 28 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015, essa va parimenti rigettata.
Non essendo stati neppure depositati i progetti relativi a ciascun ricorrente, che si assumono essere stati reiterati abusivamente nel periodo 1997/2008, non può valutarsi come indebita la reiterazione;
inoltre, non è emerso, per le ragioni indicate al punto n. 2 di motivazione, che il rapporto si sia svolto secondo canoni diversi da quello formale;
tali evenienze sarebbero già sufficienti per il rigetto della domanda.
Deve tuttavia anche evidenziarsi che non è contestato il fatto storico della intervenuta stabilizzazione di tutti i ricorrenti, come indicato dal sin dalla costituzione in Controparte_1 giudizio e come si evince dall' esame dell'estratto contributivo depositato dall' , da cui CP_2
emerge che i ricorrenti risultano assunti (almeno dal 2008) presso il a Controparte_1
tempo indeterminato.
In applicazione dei medesimi principi resi dalla giurisprudenza per il settore scolastico (in conseguenza dell'immissione in ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle previgenti regole di reclutamento), deve ritenersi che la incontestata intervenuta stabilizzazione rappresenti una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario, dato che non può imporsi agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in pagina 11 di 13 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. Sez. 6, 02/02/2021, n. 2338, Rv. 660636 -
01).
Invero, è stato dalla S.C. evidenziato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, ai fini della compatibilità dell'ordinamento interno al diritto dell'UE, la stabilizzazione che consente all'interessato di ottenere il medesimo "bene della vita" per il quale ha agito giudizialmente, senza preclusioni per la risarcibilità di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto
(Cass. Sez. L., 03/07/2017, n. 16336, Rv. 644860 - 01).
Sul punto (Cass., n. 23373 del 2022) va ricordato che la assunzione del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso il profilato abuso.
La S.C., del resto, aveva già osservato come la stabilizzazione è "ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata” (in quel caso al personale scolastico), precisando pure come la stabilizzazione non preclude ovviamente del tutto la possibilità di formulare domande risarcitorie in dipendenza dei reiterati rapporti di lavoro a termine, purché però si tratti di danni
"diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli" (Cass. n. 22552/2016).
Di conseguenza, non essendo contestata l'intervenuta stabilizzazione di tutti i ricorrenti presso il Comune di , ossia presso lo stesso ente che avrebbe commesso il profilato CP_1
abuso, e non essendo stati allegati o provati danni ulteriori, non può ritenersi presunto -né comprovato- alcun danno in capo ai ricorrenti.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano in dispositivo, differenziando le due posizioni dei resistenti in ragione della tipologia di attività difensiva concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda;
pagina 12 di 13 2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, spese che liquida in euro 3.500,00 per compensi in favore del CP_1
e in euro 1.500,00 per compensi in favore dell'INPS, oltre iva, cpa come per
[...]
legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), (C.F. ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 [...]
( ), (C.F. Pt_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7
), (C.F. ) e
[...] Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9
(C.F. ), quest'ultima in qualità di erede di CodiceFiscale_9 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio de Bonis e Angelo CodiceFiscale_10
Cocca presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana RUZZI GIULIANA, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
– C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
pagina 1 di 13 RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_1
(deceduto, per la cui posizione ricorreva nella presente sede la coniuge, Parte_9
), deducevano che:
[...]
-essi avevano prestato servizio, nel corso degli ultimi anni 90' e fino alla prima decade degli anni 2000, presso il Comune di nella veste formale di soggetti adibiti a Lavori CP_1
Socialmente Utili (art.8, comma 3, D.lgs. n.468/1997);
-tali contratti, in realtà, celavano, nel loro sostanziale ed effettivo svolgimento, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'Ente, tale da richiedere (al fine di
“normalizzare” la continuità lavorativa degli odierni ricorrenti) ripetuti e sistematici rinnovi dei progetti LSU, così da coprire circa un decennio lavorativo;
- la vera natura del rapporto instaurato era acclarata addirittura dalle modalità di gestione amministrativa dei lavoratori, i quali, oltre a ricevere dall'Ente una paga base formalmente denominata “compenso LSU”, erano beneficiari di “compensi aggiuntivi LSU” , “premi produttività”, “straordinari”, “indennità di reperibilità”, “indennità di rischio”, “indennità di missione”, voci che, evidentemente, non avrebbero potuto per definizione formare oggetto di previsione nell'ambito di un progetto LSU;
-essi ricorrenti, peraltro, osservavano un orario di lavoro abbondantemente esuberante i massimali previsti dalla legge per gli impiegati in regime LSU (corrispondenti ad un orario settimanale di 20 ore), garantendo di fatto una presenza lavorativa continuativa di 6/7 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi settimanali, osservando, addirittura, in alcuni casi, rientri pomeridiani di tre ore per due volte a settimana;
- in ragione della configurazione di tali rapporti come LSU, ai ricorrenti non venivano versati i contributi nel corso dell'intero rapporto;
CP_2
- nel maggio 2011, gli odierni ricorrenti inviavano al una prima formale Controparte_1
diffida volta alla regolarizzazione della loro posizione, seguita da una ulteriore diffida nel novembre del 2017;
- con pec del giorno 28.12.2022, gli odierni opponenti notificavano al Controparte_1
ulteriore atto di diffida e messa in mora.
pagina 2 di 13 Evidenziato che il termine prescrizionale dei propri diritti era stato interrotto sia per effetto delle diffide indicate sia in ragione della disciplina normativa di cui all'art. 11 comma 5 del D.L.
n. 162/2019, concludevano chiedendo: di accertare e dichiarare il proprio diritto al versamento dei contributi da parte dell'Ente CP_2 resistente – , condannando quest'ultimo a regolarizzare la loro posizione Controparte_3 contributiva, ai sensi dell'art. 2126 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, D.lgs.
n.468/1997; di accertare e dichiarare l'indebita reiterazione di contratti a termine in riferimento alle posizioni di LSU e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore Controparte_1 di ciascun ricorrente, della misura di 12 mensilità dell'ultimo trattamento economico percepito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 2, D.lgs. n.81/2015, come determinato per relationem sulla base dei documenti prodotti relativi alle posizioni di ciascun ricorrente.
Si costituiva il , evidenziando che i ricorrenti non avevano chiesto, Controparte_1
neppure in via incidentale, di accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con l'ente, per cui la richiesta di regolarizzazione contributiva non poteva in alcun modo essere accolta;
contestava il fatto che i ricorrenti avessero mai svolto mansioni di fatto riconducibili a rapporto di lavoro subordinato, anche perché alcuna allegazione o prova era stata fornita sul punto;
invero, parte ricorrente neppure si era premurata di indicare la data di inizio e fine del rapporto per ciascuna posizione e, comunque, deduceva che per i lavoratori e Per_1
ra intervenuta stabilizzazione dal 9.05.2001, mentre per , , Pt_5 Pt_2 Pt_6 Pt_3
, e la stabilizzazione era intervenuta sin dal 2.05.2008; Pt_4 Pt_7 Parte_8
chiedeva di poter depositare i contratti in questione, con rimessione in termini per il deposito viste le problematiche informatiche (attacco “hacker”) rappresentate in comparsa di costituzione.
Contestava, quindi, la domanda di regolarizzazione contributiva effettuata ex art. 2126 c.c.
e/o ex d.Lgs. n. 468/1997, dato che neppure era stato indicato per ciascun lavoratore il maggior orario di lavoro asseritamente svolto alla stregua del quale calcolare i pretesi contributi.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione delle avverse pretese e la inidoneità dei presunti atti interruttivi, dato che il documento di cui all'allegato n. 3 non poteva qualificarsi tale, mentre la diffida del 2017 -da un lato- non riguardava tutti i ricorrenti e -dall'altro- si riferiva solo alla regolarizzazione contributiva per le ore di lavoro prestate in eccedenza. Evidenziava che l'intervenuta stabilizzazione era misura ampiamente satisfattiva rispetto all'invocata abusiva reiterazione di contratti a termine.
pagina 3 di 13 Si costituiva in giudizio anche l , all'esito dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio CP_2
disposta dal G.L. in corso di causa, che eccepiva la prescrizione del diritto invocato, insistendo in ogni caso per il rigetto della domanda, osservando che all'Istituto risultava lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività di LSU, con conseguente versamento della prestazione assistenziale di legge, come da estratti contributivi depositati, nei quali i periodi di
LSU erano riportati con la dicitura “sussidio disoccupazione”.
_______
1.La domanda va rigettata.
2.Deve in termini generali premettersi che la disciplina degli LSU è stata caratterizzata dal susseguirsi di testi normativi costituiti, in origine, dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, poi in parte abrogato dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e definitivamente soppresso dall'art. 34, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
I progetti in cui tali lavoratori - cosiddetti soggetti utilizzati - erano impiegati potevano essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali, i quali sono dunque denominati «enti utilizzatori». L'art. 7 del d.lgs. n. 468 del 1997 prevedeva l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili: «Le amministrazioni pubbliche (…), possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d [prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7] mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale (…), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione».
Il d.lgs. 81 del 2000 era applicabile ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che avessero effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal
1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; ai sensi dell'art. 4, l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
L'art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2015, successivo alle vicende in esame, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite da detti lavoratori, prevedeva l'impiego diretto dei medesimi, titolari di strumenti di sostegno al reddito, da svolgersi sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
pagina 4 di 13 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso apposite convenzioni tra le Regioni e le Province autonome e le amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n.165 del
2001.
Sempre in termini generali, è opportuno rammentare gli arresti della S.C. in tema di LSU.
La giurisprudenza della S.C. ha più volte affermato che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 468 del 1997 (poi, come si è osservato, riprodotto negli stessi termini dall'art. 4
d.lgs. 81 del 2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass., n. 27125 del 2022, Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2020).
Si tratta quindi di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si
è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto (Cass., n. 6155 del 2018; Cass civile sez. lav., 07/04/2023, n.9567).
Al contempo, la S.C. ha pure osservato che la qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione (la cui prescrizione, peraltro, decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile: cfr. da ultimo, Cass. civile sez. lav., 30/04/2024, n.11622).
Pertanto, la disciplina legislativa regola l'ipotesi di conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore;
diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 12749 del pagina 5 di 13 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017).
In altri termini, secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 468/1997, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 81/2000, le attività socialmente utili vengono svolte mediante progetti promossi da enti pubblici, coinvolgendo soggetti inoccupati e disoccupati. Tali partecipanti ricevono specifici emolumenti regolamentati dalla normativa vigente. Il lavoratore impegnato in attività socialmente utili presso le amministrazioni pubbliche non può rivendicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro nei confronti di dette amministrazioni, essendo in presenza di un rapporto giuridico previdenziale.
Del resto, sotto il profilo appena indicato, costituisce principio consolidato quello secondo cui nessun valido rapporto di lavoro può essere instaurato con gli Enti Locali al di fuori delle procedure o dei termini previsti dal D.L. 10-11-1978, n. 702 convertito con legge 8 gennaio
1979, n. 3, ovvero dalle disposizioni che, in ossequio al disposto dell' art. 97 Cost., impongono l'assunzione dei pubblici dipendenti mediante procedure concorsuali o selettive.
In ultima analisi, può affermarsi che -soltanto nel caso in cui l'attività svolta dal lavoratore socialmente utile si discosti in modo rilevante dal progetto iniziale e si sovrapponga alle mansioni di altri dipendenti- non è possibile richiamare la natura assistenziale del rapporto formalmente costituito.
In siffatta situazione, il rapporto assume una natura subordinata trovando applicazione l'articolo 2126 del codice civile;
dunque, la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n.
11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del
2017).
Si è imposto, quindi, in molte -condivisibili- pronunce della Corte l'orientamento favorevole all'applicabilità dell'art. 2126 c.c. ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui l'occupazione in fatto si discosta dal progetto LSU;
esso risulta espresso, ad esempio, da Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del
2009; più recentemente, tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016 ed è stato ribadito da Cass. n. 17012 del 2017, che ha pagina 6 di 13 affermato che nel caso in cui la prestazione lavorativa di fatto resa dal lavoratore socialmente utile presenti una radicale difformità dal progetto e sia del tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti;
in tal caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall' art. 2126 c.c.
Va poi ulteriormente sottolineato, quanto agli indici di identificazione della fattispecie di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che il lavoratore deve risultare effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c." (cfr. sentenza
29.12.2020 richiamata nella pronuncia n. 2821/22).
Invero, la giurisprudenza di legittimità, quanto agli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, è ormai granitica nel ritenere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente risulti costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con oggetto della prestazione individuato nella semplice messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass.
1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251).
Quindi, l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonoma funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, poi, è stato affermato che i suoi indici rivelatori consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente, nell'orario predeterminato e pagina 7 di 13 assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale e prevalente, se non esclusivo, delle prestazioni lavorative effettuate e nella subordinazione gerarchica, nel senso che la prestazione del lavoratore deve essere regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Deve infine osservarsi che l'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2000 consente agli enti utilizzatori di ricorrere all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art.3.
Tuttavia, tale elenco deve ritenersi meramente esemplificativo, dato che la Corte di
Cassazione ha più volte escluso il carattere tassativo delle attività indicate dall'art. 1, D.Lgs.
n. 468 del 1997, espressamente richiamato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2000 (Cass.
n. 7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del 2010).
È infatti consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale in tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 D.Lgs. n. 468 del 1997, nel ricomprendere in tale ambito le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un'elencazione tassativa di attività (Cass. n. 7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del
2010).
Il predetto articolo di legge ha infatti fissato il generale principio secondo cui "Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro" (D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 1, espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 3, comma 1); dal che è agevole desumere come l'amplissima locuzione utilizzata esclude il preteso carattere tassativo delle attività stesse, che il successivo comma 2 (poi in larga parte abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10) si limitava a distinguere per "tipologia".
3. Effettuate tali premesse di carattere generale -quanto alla normativa in materia di LSU e quanto agli orientamenti della S.C. applicabili alla materia- deve affermarsi che, ad avviso del pagina 8 di 13 giudicante, nella fattispecie in esame si riscontra una carenza di allegazione degli elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale.
Ed, invero, nel ricorso non si indica in alcun modo quali sarebbero i compiti e le mansioni espletate in concreto dal singolo lavoratore ricorrente ed in che termini detti compiti e detti mansioni sarebbero eccedenti o divergenti (“radicalmente”, come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. precedente punto 2) rispetto allo schema formale;
nulla viene allegato sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti), sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna esse.
Dirimente è la circostanza che nessun lavoratore abbia dedotto alcun concreto e significativo elemento atto chiarire le ragioni per le quali le mansioni in concreto svolte (non meglio elencate o specificate per nessuno dei 10 ricorrenti) non sarebbero riconducibili al progetto comunque approvato, della cui esistenza e contenuto, anzi, non hanno dedotto e provato alcunché.
Nello specifico, deve infatti osservarsi che solo per le posizioni di due ricorrenti, ossia e , è stata depositata documentazione (allegati al ricorso, Parte_4 Parte_6
nn. 1, 2 ) da cui poter (almeno sommariamente) evincere quale fosse il progetto LSU in cui erano stati inizialmente inseriti;
invero, dalla nota del Comune di prot. 9026 del CP_1
3.06.1997 si desume che costoro siano stati utilizzati nel settore amministrativo e, nello specifico, nell'area di intervento “recupero tributi locali” per la ottimizzazione della gestione del patrimonio finanziario e immobiliare con particolare riguardo agli accertamenti ICI e, successivamente, presso il settore Anagrafe e Protocollo (cfr. documentazione citata, sempre risalente al 1997).
Invece, con riferimento agli altri ricorrenti, per tutte le annualità per cui si prospetta essi abbiano lavorato in progetti LSU presso il Comune (dal 1997 al 2008) e, riguardo ai ricorrenti e per tutte le annualità successive al 1997, non emerge quale fosse il Pt_4 Pt_6
progetto nel quale erano stati inseriti, dato che non vi è alcuna allegazione, oltre che nessuna prova documentale, del progetto (non vi è traccia dei progetti LSU rinnovati nel corso degli anni); quindi, non si ha modo di comprendere se la prestazione lavorativa di fatto resa dal lavoratore socialmente utile abbia presentato una radicale difformità dal progetto e/o se fosse sovrapponibile, in tutto o in parte, con quella degli altri dipendenti. pagina 9 di 13 Era difatti onere di ciascun ricorrente specificare il contenuto del progetto nel quale era stato utilizzato per dimostrare la significativa estraneità allo stesso delle mansioni cui era stato adibito;
invece, i ricorrenti hanno riferito solo di aver svolto un orario a tempo pieno o di aver percepito compensi straordinari o trattamenti economici, quali premi di produttività, che sarebbero astrattamente incompatibili con lo svolgimento di rapporti LSU.
Sotto questo profilo, si osserva che neppure è possibile comprendere il monte orario fissato per i singoli progetti, non presenti in atti.
A ciò si aggiunga che l'art. 8 del D.Lgs. 468/1997 prevedeva espressamente la possibilità di CP_ utilizzo per un orario di lavoro eccedente le 20 ore coperte dall'assegno erogato dall' , purché la prestazione eccedente tale orario venisse retribuita con integrazione economica pari alla differenza tra il sussidio e la retribuzione prevista dal contratto collettivo in vigore per il livello retributivo iniziale della stessa qualifica ricoperta dai lavoratori;
pertanto, il mero fatto che essi abbiano svolto un orario eccedente le 20 ore non comprova, di per sé, che vi sia stata una divergenza rispetto al “modello legale” (del resto, i ricorrenti non richiedono differenze retributive, evidentemente perché per le ore prestate “in aggiunta” alle 20 ore sono state retribuite).
In ogni caso, si ribadisce che -pur se fosse stato adeguatamente allegato e, poi, provato, il tipo di progetto nel quale era inserito- ciascun ricorrente avrebbe avuto lo specifico onere di allegare e, inoltre, di dimostrare, di aver concretamente svolto mansioni che si discostavano in modo rilevante dal progetto iniziale e/o che si sovrapponevano in modo rilevante e assorbente con le mansioni di altri dipendenti.
E' appena il caso di evidenziare che in siffatto contesto non poteva avere ingresso la prova orale, così come in ricorso articolata, che -tra l'altro- verteva solo, e in termini del tutto generici, sugli orari svolti e, sempre in termini generici, sulle “mansioni tipiche di lavoratori dipendenti” (neppure riportate) che essi avrebbero svolto.
Sotto il profilo della prova, quindi, gli odierni ricorrenti non hanno allegato né dimostrato l'estraneità delle mansioni svolte nel tempo al tipo contrattuale LSU, ossia di aver svolto, in concreto, compiti esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto al progetto di riferimento o di aver reso una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, né hanno allegato in modo specifico alcun concreto e significativo elemento atto chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili al progetto anzidetto;
neppure pagina 10 di 13 hanno allegato (se non in termini del tutto generici), o provato, o chiesto di provare, alcuno degli indici sintomatici della subordinazione;
a ciò si aggiunga che la giurisprudenza è ferma nel ritenere non tassativa l'elencazione delle attività espletabili contenuta nella disciplina dei lavori socialmente utili, per cui non può affatto ritenersi che il loro utilizzo, ad esempio, nel settore amministrativo, come supporto a singole unità, fosse automaticamente da reputarsi non rispondente al progetto.
Tutto ciò premesso, non emergendo la mancata corrispondenza tra prestazione resa e progetto elaborato, non potendosi ritenere alcuna devianza tra dato formale e dato sostanziale e, a fortiori, che si sia in presenza di un rapporto di natura diversa da quello contrattualmente definito, la domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva dei ricorrenti va rigettata.
4. Quanto alla domanda risarcitoria, proposta per indebita reiterazione di contratti a termine, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010, art. 28 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015, essa va parimenti rigettata.
Non essendo stati neppure depositati i progetti relativi a ciascun ricorrente, che si assumono essere stati reiterati abusivamente nel periodo 1997/2008, non può valutarsi come indebita la reiterazione;
inoltre, non è emerso, per le ragioni indicate al punto n. 2 di motivazione, che il rapporto si sia svolto secondo canoni diversi da quello formale;
tali evenienze sarebbero già sufficienti per il rigetto della domanda.
Deve tuttavia anche evidenziarsi che non è contestato il fatto storico della intervenuta stabilizzazione di tutti i ricorrenti, come indicato dal sin dalla costituzione in Controparte_1 giudizio e come si evince dall' esame dell'estratto contributivo depositato dall' , da cui CP_2
emerge che i ricorrenti risultano assunti (almeno dal 2008) presso il a Controparte_1
tempo indeterminato.
In applicazione dei medesimi principi resi dalla giurisprudenza per il settore scolastico (in conseguenza dell'immissione in ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle previgenti regole di reclutamento), deve ritenersi che la incontestata intervenuta stabilizzazione rappresenti una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario, dato che non può imporsi agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in pagina 11 di 13 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. Sez. 6, 02/02/2021, n. 2338, Rv. 660636 -
01).
Invero, è stato dalla S.C. evidenziato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, ai fini della compatibilità dell'ordinamento interno al diritto dell'UE, la stabilizzazione che consente all'interessato di ottenere il medesimo "bene della vita" per il quale ha agito giudizialmente, senza preclusioni per la risarcibilità di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto
(Cass. Sez. L., 03/07/2017, n. 16336, Rv. 644860 - 01).
Sul punto (Cass., n. 23373 del 2022) va ricordato che la assunzione del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso il profilato abuso.
La S.C., del resto, aveva già osservato come la stabilizzazione è "ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata” (in quel caso al personale scolastico), precisando pure come la stabilizzazione non preclude ovviamente del tutto la possibilità di formulare domande risarcitorie in dipendenza dei reiterati rapporti di lavoro a termine, purché però si tratti di danni
"diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli" (Cass. n. 22552/2016).
Di conseguenza, non essendo contestata l'intervenuta stabilizzazione di tutti i ricorrenti presso il Comune di , ossia presso lo stesso ente che avrebbe commesso il profilato CP_1
abuso, e non essendo stati allegati o provati danni ulteriori, non può ritenersi presunto -né comprovato- alcun danno in capo ai ricorrenti.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano in dispositivo, differenziando le due posizioni dei resistenti in ragione della tipologia di attività difensiva concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda;
pagina 12 di 13 2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, spese che liquida in euro 3.500,00 per compensi in favore del CP_1
e in euro 1.500,00 per compensi in favore dell'INPS, oltre iva, cpa come per
[...]
legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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