TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5128 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, ( ), nata a Cagliari (CA) in [...] 22 Settembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1984, residente in [...] Località San Marco snc, elettivamente domiciliata in Selargius
(Ca) presso lo studio dell' Avvocato Federica Chillotti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...](Ca), Loc.S.Marco CP_1
snc, C.F. elettivamente domiciliato in Sarroch (Ca), nella Via Cagliari, C.F._2 105, presso lo studio dell'Avvocato Biancarosa Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale così disporre:
1. L'affidamento delle minori e rimane condiviso tra entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione e, a modifica di quanto stabilito nel decreto del
14.10.2021, la Signora potrà assumere separatamente anche le decisioni straordinarie Pt_1
sotto elencate, potendo ella firmare autonomamente e senza necessità del consenso paterno per i seguenti atti: - Documenti scolastici di ogni tipo, incluse autorizzazioni per gite e attività
extrascolastiche; - Documenti sanitari, incluse autorizzazioni per visite mediche, vaccinazioni e interventi urgenti e non urgenti;
- Documenti di identità e passaporti;
2 - Iscrizioni ad attività sportive, ricreative e formative;
- Richieste di prestazioni e servizi presso enti pubblici e privati;
- Presentazione di domande per benefici economici e agevolazioni (ISEE,
bonus, contributi); - Apertura e gestione di conti correnti e libretti di risparmio intestati alle minori;
- Gestione dei rapporti con istituti scolastici e strutture sanitarie;
- Autorizzazioni per viaggi in
Italia e all'estero; - Scelta e cambio del medico curante;
-Richieste di certificati e documenti presso qualsiasi ufficio pubblico o privato;
3.Il padre mantiene, comunque, il diritto di essere informato sulle decisioni di maggiore importanza riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione delle figlie,
pur non essendo necessario il suo consenso preventivo.
4.Il Sig. per ogni decisione di CP_1
carattere strettamente straordinario riguardante le minori, dovrà preventivamente richiedere e ottenere il consenso esplicito della Signora Tale consenso dovrà essere manifestato in Pt_1
forma scritta, anche mediante comunicazione elettronica.
5. Il diritto di visita del padre rimane regolamentato secondo quan to stabilito nel decreto del 14 ottobre 2021, salvo diversi accordi tra le parti.
6. Gli obblighi di mantenimento rimangono invariati secondo quanto stabilito nel decreto del
14 ottobre 2021. 7. Il padre dovrà consegnare alla Signora entro e non oltre il 20 febbraio Pt_1
di ogni anno, la documentazione necessaria per procedere al calcolo dell'ISEE quali: 1) Stato di famiglia, 2) Carta di identità in corso di validità, 3) codice fiscale del nucleo familiare, 4)
documenti che attestano i redditi percepiti nell'anno precedente ovvero modello 730 o modello unico e/ o CUD, 5) estratto conto con saldo contabile e giacenza media per ogni deposito di c/c bancario e postale, titoli di Stato, conti deposito titoli e/o obbligazioni, 6) targhe veicoli, 7)visura catastale dell'immobile di proprietà e se in affitto contratto di locazione con estremi di registrazione e importo;
8. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
9. Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse delle minori e a mantenere rapporti corretti e rispettosi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06.08.2024, ha depositato ricorso Parte_2
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto n. 2550/2021 del 18 Ottobre 2021,
emesso dal Tribunale di Cagliari in data 14.10.2021, che venga disposto l' affidamento in via esclusiva alla madre delle figlie minori e e l'obbligo a carico del Persona_1 Persona_2
resistente di consegnare entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione necessaria alla predisposizione dell'ISEE, con conferma per il resto delle modalità di visita indicate nel decreto sopra indicato.
Con comparsa depositata in data 10.10.2024 si è costituito il sig. . CP_1 Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 11.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. L'affidamento delle minori e rimane condiviso tra entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione e, a modifica di quanto stabilito nel decreto del
14.10.2021, la Signora potrà assumere separatamente anche le decisioni straordinarie Pt_1
sotto elencate, potendo ella firmare autonomamente e senza necessità del consenso paterno per i seguenti atti: - Documenti scolastici di ogni tipo, incluse autorizzazioni per gite e attività
extrascolastiche; - Documenti sanitari, incluse autorizzazioni per visite mediche, vaccinazioni e interventi urgenti e non urgenti;
- Documenti di identità e passaporti;
2 - Iscrizioni ad attività sportive, ricreative e formative;
- Richieste di prestazioni e servizi presso enti pubblici e privati;
- Presentazione di domande per benefici economici e agevolazioni (ISEE,
bonus, contributi); - Apertura e gestione di conti correnti e libretti di risparmio intestati alle minori;
- Gestione dei rapporti con istituti scolastici e strutture sanitarie;
- Autorizzazioni per viaggi in Italia
e all'estero; - Scelta e cambio del medico curante;
-Richieste di certificati e documenti presso qualsiasi ufficio pubblico o privato;
3.Il padre mantiene, comunque, il diritto di essere informato sulle decisioni di maggiore importanza riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione delle figlie,
pur non essendo necessario il suo consenso preventivo.
4.Il Sig. per ogni decisione di CP_1
carattere strettamente straordinario riguardante le minori, dovrà preventivamente richiedere e ottenere il consenso esplicito della Signora Tale consenso dovrà essere manifestato in Pt_1
forma scritta, anche mediante comunicazione elettronica.
5. Il diritto di visita del padre rimane regolamentato secondo quan to stabilito nel decreto del 14 ottobre 2021, salvo diversi accordi tra le parti.
6. Gli obblighi di mantenimento rimangono invariati secondo quanto stabilito nel decreto del
14 ottobre 2021. 7. Il padre dovrà consegnare alla Signora entro e non oltre il 20 febbraio Pt_1
di ogni anno, la documentazione necessaria per procedere al calcolo dell'ISEE quali: 1) Stato di famiglia, 2) Carta di identità in corso di validità, 3) codice fiscale del nucleo familiare, 4) documenti che attestano i redditi percepiti nell'anno precedente ovvero modello 730 o modello unico e/ o CUD, 5) estratto conto con saldo contabile e giacenza media per ogni deposito di c/c bancario e postale, titoli di Stato, conti deposito titoli e/o obbligazioni, 6) targhe veicoli, 7)visura catastale dell'immobile di proprietà e se in affitto contratto di locazione con estremi di registrazione e importo;
8. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
9. Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse delle minori e a mantenere rapporti corretti e rispettosi
Il Giudice all'udienza del 12.02.2025 tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 disponendo in conformità alle condizioni concordate, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5128 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, ( ), nata a Cagliari (CA) in [...] 22 Settembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1984, residente in [...] Località San Marco snc, elettivamente domiciliata in Selargius
(Ca) presso lo studio dell' Avvocato Federica Chillotti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...](Ca), Loc.S.Marco CP_1
snc, C.F. elettivamente domiciliato in Sarroch (Ca), nella Via Cagliari, C.F._2 105, presso lo studio dell'Avvocato Biancarosa Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale così disporre:
1. L'affidamento delle minori e rimane condiviso tra entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione e, a modifica di quanto stabilito nel decreto del
14.10.2021, la Signora potrà assumere separatamente anche le decisioni straordinarie Pt_1
sotto elencate, potendo ella firmare autonomamente e senza necessità del consenso paterno per i seguenti atti: - Documenti scolastici di ogni tipo, incluse autorizzazioni per gite e attività
extrascolastiche; - Documenti sanitari, incluse autorizzazioni per visite mediche, vaccinazioni e interventi urgenti e non urgenti;
- Documenti di identità e passaporti;
2 - Iscrizioni ad attività sportive, ricreative e formative;
- Richieste di prestazioni e servizi presso enti pubblici e privati;
- Presentazione di domande per benefici economici e agevolazioni (ISEE,
bonus, contributi); - Apertura e gestione di conti correnti e libretti di risparmio intestati alle minori;
- Gestione dei rapporti con istituti scolastici e strutture sanitarie;
- Autorizzazioni per viaggi in
Italia e all'estero; - Scelta e cambio del medico curante;
-Richieste di certificati e documenti presso qualsiasi ufficio pubblico o privato;
3.Il padre mantiene, comunque, il diritto di essere informato sulle decisioni di maggiore importanza riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione delle figlie,
pur non essendo necessario il suo consenso preventivo.
4.Il Sig. per ogni decisione di CP_1
carattere strettamente straordinario riguardante le minori, dovrà preventivamente richiedere e ottenere il consenso esplicito della Signora Tale consenso dovrà essere manifestato in Pt_1
forma scritta, anche mediante comunicazione elettronica.
5. Il diritto di visita del padre rimane regolamentato secondo quan to stabilito nel decreto del 14 ottobre 2021, salvo diversi accordi tra le parti.
6. Gli obblighi di mantenimento rimangono invariati secondo quanto stabilito nel decreto del
14 ottobre 2021. 7. Il padre dovrà consegnare alla Signora entro e non oltre il 20 febbraio Pt_1
di ogni anno, la documentazione necessaria per procedere al calcolo dell'ISEE quali: 1) Stato di famiglia, 2) Carta di identità in corso di validità, 3) codice fiscale del nucleo familiare, 4)
documenti che attestano i redditi percepiti nell'anno precedente ovvero modello 730 o modello unico e/ o CUD, 5) estratto conto con saldo contabile e giacenza media per ogni deposito di c/c bancario e postale, titoli di Stato, conti deposito titoli e/o obbligazioni, 6) targhe veicoli, 7)visura catastale dell'immobile di proprietà e se in affitto contratto di locazione con estremi di registrazione e importo;
8. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
9. Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse delle minori e a mantenere rapporti corretti e rispettosi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06.08.2024, ha depositato ricorso Parte_2
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto n. 2550/2021 del 18 Ottobre 2021,
emesso dal Tribunale di Cagliari in data 14.10.2021, che venga disposto l' affidamento in via esclusiva alla madre delle figlie minori e e l'obbligo a carico del Persona_1 Persona_2
resistente di consegnare entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione necessaria alla predisposizione dell'ISEE, con conferma per il resto delle modalità di visita indicate nel decreto sopra indicato.
Con comparsa depositata in data 10.10.2024 si è costituito il sig. . CP_1 Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 11.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. L'affidamento delle minori e rimane condiviso tra entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione e, a modifica di quanto stabilito nel decreto del
14.10.2021, la Signora potrà assumere separatamente anche le decisioni straordinarie Pt_1
sotto elencate, potendo ella firmare autonomamente e senza necessità del consenso paterno per i seguenti atti: - Documenti scolastici di ogni tipo, incluse autorizzazioni per gite e attività
extrascolastiche; - Documenti sanitari, incluse autorizzazioni per visite mediche, vaccinazioni e interventi urgenti e non urgenti;
- Documenti di identità e passaporti;
2 - Iscrizioni ad attività sportive, ricreative e formative;
- Richieste di prestazioni e servizi presso enti pubblici e privati;
- Presentazione di domande per benefici economici e agevolazioni (ISEE,
bonus, contributi); - Apertura e gestione di conti correnti e libretti di risparmio intestati alle minori;
- Gestione dei rapporti con istituti scolastici e strutture sanitarie;
- Autorizzazioni per viaggi in Italia
e all'estero; - Scelta e cambio del medico curante;
-Richieste di certificati e documenti presso qualsiasi ufficio pubblico o privato;
3.Il padre mantiene, comunque, il diritto di essere informato sulle decisioni di maggiore importanza riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione delle figlie,
pur non essendo necessario il suo consenso preventivo.
4.Il Sig. per ogni decisione di CP_1
carattere strettamente straordinario riguardante le minori, dovrà preventivamente richiedere e ottenere il consenso esplicito della Signora Tale consenso dovrà essere manifestato in Pt_1
forma scritta, anche mediante comunicazione elettronica.
5. Il diritto di visita del padre rimane regolamentato secondo quan to stabilito nel decreto del 14 ottobre 2021, salvo diversi accordi tra le parti.
6. Gli obblighi di mantenimento rimangono invariati secondo quanto stabilito nel decreto del
14 ottobre 2021. 7. Il padre dovrà consegnare alla Signora entro e non oltre il 20 febbraio Pt_1
di ogni anno, la documentazione necessaria per procedere al calcolo dell'ISEE quali: 1) Stato di famiglia, 2) Carta di identità in corso di validità, 3) codice fiscale del nucleo familiare, 4) documenti che attestano i redditi percepiti nell'anno precedente ovvero modello 730 o modello unico e/ o CUD, 5) estratto conto con saldo contabile e giacenza media per ogni deposito di c/c bancario e postale, titoli di Stato, conti deposito titoli e/o obbligazioni, 6) targhe veicoli, 7)visura catastale dell'immobile di proprietà e se in affitto contratto di locazione con estremi di registrazione e importo;
8. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
9. Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse delle minori e a mantenere rapporti corretti e rispettosi
Il Giudice all'udienza del 12.02.2025 tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 disponendo in conformità alle condizioni concordate, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti