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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
NE RA, Relatore
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1408/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250003280820000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2421/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la condanna alle spese della resistente.
Resistente/Appellato: confermando la cessazione della materia del contendere, chiede la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La resistente ha allegato e documentato in giudizio il provvedimento di sgravio della posizione debitoria della ricorrrente, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dello sgravio, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre condannare la resistente al pagamento in favore della controparte processuale delle spese di lite, non avendo evitato la costituzione in giudizio di quest'ultima pur avendo tutti gli elementi informativi per l'adozione di un provvedimento di sgravio precoce e tempestivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Bari 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
ES AV LV IL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
NE RA, Relatore
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1408/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250003280820000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2421/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la condanna alle spese della resistente.
Resistente/Appellato: confermando la cessazione della materia del contendere, chiede la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La resistente ha allegato e documentato in giudizio il provvedimento di sgravio della posizione debitoria della ricorrrente, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dello sgravio, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre condannare la resistente al pagamento in favore della controparte processuale delle spese di lite, non avendo evitato la costituzione in giudizio di quest'ultima pur avendo tutti gli elementi informativi per l'adozione di un provvedimento di sgravio precoce e tempestivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Bari 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
ES AV LV IL