Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 22/01/2026, n. 18
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine

    La Corte ritiene che i presupposti sussistano in virtù dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Le condotte sono state accertate penalmente e la Corte di Cassazione, pur dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi alla configurabilità del reato, alla corretta qualificazione della condotta e alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non cancella il disvalore delle condotte antigiuridiche e la lesione della reputazione dell'amministrazione. Le condizioni di proponibilità dell'azione di responsabilità per danno all'immagine sono l'accertamento del reato con sentenza penale passata in giudicato, ancorché non di condanna.

  • Accolto
    Fatto contestato e quantificazione del danno

    L'accertamento penale, non contestato in questa sede, dimostra l'appropriazione di somme destinate al funzionamento del gruppo, distratte per la campagna politica di un soggetto estraneo all'attività consiliare. La partecipazione con contributi pubblici alla campagna elettorale di terzi non è qualificabile come spesa riferibile al gruppo. La quantificazione del danno in € 40.000,00 è ritenuta congrua, considerando l'ammontare dell'appropriazione, il grado ricoperto dal convenuto e l'assenza di resipiscenza, nonché la risonanza mediatica della vicenda.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità della citazione

    La Corte ha rigettato questa eccezione, ritenendo sussistenti i presupposti di proponibilità dell'azione come sopra argomentato.

  • Rigettato
    Eccezione di ius superveniens

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione ritenendo che la condotta accertata configurasse comunque un danno all'immagine.

  • Rigettato
    Contestazione del danno all'immagine

    La Corte ha ritenuto sussistente il danno all'immagine, poiché le spese erano destinate a sostenere l'attività politica di un terzo estraneo al gruppo consiliare.

  • Rigettato
    Richiesta di rideterminazione equitativa del quantum risarcitorio

    La Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata dal Procuratore Regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 22/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna
    Numero : 18
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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