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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 1891
2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti DE BIASI PAOLO e SALLUSTIO FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' Avv. NASSO MARIATERESA convenuto
CP_ avente ad oggetto: pagamento TFR e ultime mensilità retributive a carico del fondo di garanzia (rapporto di lavoro 06-01-2018 – 30-04-2019)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il pagamento di quanto in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la parziale materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio sgravio della cartella richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Resta invece dovuta la somma di euro 661,63 a titolo CP_ di retribuzione relativa al mese di aprile 2019 in quanto l' non ha dimostrato né di aver erogato in via diretta l'indennità di malattia per tale mensilità, né che la stessa sia stata anticipata dalla datrice di lavoro.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto, peraltro solo parzialmente, dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art
93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ a) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e condanna a pagare al ricorrente la residua somma di euro 661,63 oltre accessori ex art. 16 comma 6 L.412/91; CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore degli avv.ti DE BIASI PAOLO e SALLUSTIO FRANCESCO.
Taranto, 28/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 1891
2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti DE BIASI PAOLO e SALLUSTIO FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' Avv. NASSO MARIATERESA convenuto
CP_ avente ad oggetto: pagamento TFR e ultime mensilità retributive a carico del fondo di garanzia (rapporto di lavoro 06-01-2018 – 30-04-2019)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il pagamento di quanto in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la parziale materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio sgravio della cartella richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Resta invece dovuta la somma di euro 661,63 a titolo CP_ di retribuzione relativa al mese di aprile 2019 in quanto l' non ha dimostrato né di aver erogato in via diretta l'indennità di malattia per tale mensilità, né che la stessa sia stata anticipata dalla datrice di lavoro.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto, peraltro solo parzialmente, dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art
93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ a) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e condanna a pagare al ricorrente la residua somma di euro 661,63 oltre accessori ex art. 16 comma 6 L.412/91; CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore degli avv.ti DE BIASI PAOLO e SALLUSTIO FRANCESCO.
Taranto, 28/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)