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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1748/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 12:20 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
l'avv. , la quale si riporta al proprio ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento Parte_1
Per e nessuno compare Controparte_1 Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1748/2024 promossa da:
avv. (C.F. ), in giudizio ex art.86 cpc, elettivamente Pt_1 Pt_1 C.F._1 domiciliato in VIA SETTEMBRINI, 47 65015 MONTESILVANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, la ricorrente premetteva di aver prestato la propria opera professionale in favore di , nel procedimento penale n. 2191/20 R.G.N.R., n. 2146/2021 CP_1
R.G.TRIB. dinanzi il Tribunale di Pescara presso il Tribunale di Pescara quale imputato dei reato p. e p. dagli artt. dall'art. 336, 337, 582, 585 comma, 1 in relazione all'art 576 n. 1 e 5 bis c.p..
In detta spiegata qualità e nell' interesse del predetto, la stessa provvedeva a svolgere attività difensiva consistita nell' esame e studio, nella partecipazione all'udienza del 28/02/2023, ove veniva escussa la teste e, a seguito di discussione veniva emessa sentenza di condanna con contestuale motivazione nei confronti del predetto.
Successivamente, si apprendeva che era deceduto il 07/09/2020. Per tale motivo, la CP_1 Co ricorrente inoltrava, via pec, interpello alla Agenzia e Controparte_2
Pescara al fine di reperire eventuali eredi del defunto, onde poter promuovere azioni giudiziarie tese al recupero del credito professionale maturato come difensore di ufficio.
A tale richiesta, la Direzione Provinciale di Pescara riscontrava: “ Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, Viste le risultanze delle interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria , si comunica che non risulta registrata la dichiarazione di successione a nome del deceduto”.
pagina 2 di 3 Pertanto, veniva depositata istanza di richiesta di liquidazione allegando la copia dei verbali di udienza, il certificato di morte dell'imputato, la pec inviata all'agenzie delle entrate e la risposta di quest'ultima.
Tuttavia, con provvedimento emesso in data 9/1/2023, il Tribunale di Pescara rigettava la liquidazione poiché riteneva che lo scrivente difensore si era “limitato ad accertare la morte dell'imputato e la mancata presentazione della denuncia di successione e non ha provveduto all'accertamento della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità” e che a suo dire “non è sempre obbligatorio fare la denuncia di successione”.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “non è necessario esperire le procedure di recupero dei crediti professionali quando l'imputato è deceduto e gli eredi non hanno accettato l'eredità, così equiparando la morte dell'imputato con assenza di eredi a quella dell'imputato latitante ed a quella dell'imputato (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 26655 del 2 luglio 2008; Cassazione civile n. 1749/2018).
A tale indirizzo, si uniformava anche la Corte di Appello di Catania che con Sentenza del 30.5.2019 equiparava la morte dell'assistito, senza eredi, all'irreperibilità ai fini della liquidazione dei compensi, in linea con la disciplina prevista per i difensori d'ufficio di persona irreperibile, nonostante l'opposizione della Procura Generale.
Fatte tali precisazioni, appare evidente che la liquidazione può avvenire solo in ASSENZA di eredi ovvero se esistenti abbiano rinunciato all'eredità o accettato con beneficio di inventario.
La verifica della presenza di eredi – tuttavia – non può avvenire tramite l'accertamento tramite Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, dove – per fini puramente fiscali – è possibile solo riscontrare la registrazione della dichiarazione di successione a nome del deceduto.
L'istante si sarebbe dovuta adoperare attraverso anche un certificato storico dello stato di famiglia per verificare l'esistenza di figli e/o nipoti ai quali indirizzare la richiesta di compenso maturato, oppure verificare presso i relativi registri (presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il decesso) se vi fossero o memo accettazioni o rinuncia, almeno al momento della presentazione della istanza di liquidazione.
Tale argomentazione non permette di accogliere il ricorso, atteso che insufficiente risulta la prova in ordine all'esistenza o meno di eredi dell'imputato deceduto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta il ricorso.
2) compensa le spese di lite.
Verbale chiuso alle ore 15:20.
Il Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1748/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 12:20 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
l'avv. , la quale si riporta al proprio ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento Parte_1
Per e nessuno compare Controparte_1 Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1748/2024 promossa da:
avv. (C.F. ), in giudizio ex art.86 cpc, elettivamente Pt_1 Pt_1 C.F._1 domiciliato in VIA SETTEMBRINI, 47 65015 MONTESILVANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, la ricorrente premetteva di aver prestato la propria opera professionale in favore di , nel procedimento penale n. 2191/20 R.G.N.R., n. 2146/2021 CP_1
R.G.TRIB. dinanzi il Tribunale di Pescara presso il Tribunale di Pescara quale imputato dei reato p. e p. dagli artt. dall'art. 336, 337, 582, 585 comma, 1 in relazione all'art 576 n. 1 e 5 bis c.p..
In detta spiegata qualità e nell' interesse del predetto, la stessa provvedeva a svolgere attività difensiva consistita nell' esame e studio, nella partecipazione all'udienza del 28/02/2023, ove veniva escussa la teste e, a seguito di discussione veniva emessa sentenza di condanna con contestuale motivazione nei confronti del predetto.
Successivamente, si apprendeva che era deceduto il 07/09/2020. Per tale motivo, la CP_1 Co ricorrente inoltrava, via pec, interpello alla Agenzia e Controparte_2
Pescara al fine di reperire eventuali eredi del defunto, onde poter promuovere azioni giudiziarie tese al recupero del credito professionale maturato come difensore di ufficio.
A tale richiesta, la Direzione Provinciale di Pescara riscontrava: “ Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, Viste le risultanze delle interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria , si comunica che non risulta registrata la dichiarazione di successione a nome del deceduto”.
pagina 2 di 3 Pertanto, veniva depositata istanza di richiesta di liquidazione allegando la copia dei verbali di udienza, il certificato di morte dell'imputato, la pec inviata all'agenzie delle entrate e la risposta di quest'ultima.
Tuttavia, con provvedimento emesso in data 9/1/2023, il Tribunale di Pescara rigettava la liquidazione poiché riteneva che lo scrivente difensore si era “limitato ad accertare la morte dell'imputato e la mancata presentazione della denuncia di successione e non ha provveduto all'accertamento della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità” e che a suo dire “non è sempre obbligatorio fare la denuncia di successione”.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “non è necessario esperire le procedure di recupero dei crediti professionali quando l'imputato è deceduto e gli eredi non hanno accettato l'eredità, così equiparando la morte dell'imputato con assenza di eredi a quella dell'imputato latitante ed a quella dell'imputato (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 26655 del 2 luglio 2008; Cassazione civile n. 1749/2018).
A tale indirizzo, si uniformava anche la Corte di Appello di Catania che con Sentenza del 30.5.2019 equiparava la morte dell'assistito, senza eredi, all'irreperibilità ai fini della liquidazione dei compensi, in linea con la disciplina prevista per i difensori d'ufficio di persona irreperibile, nonostante l'opposizione della Procura Generale.
Fatte tali precisazioni, appare evidente che la liquidazione può avvenire solo in ASSENZA di eredi ovvero se esistenti abbiano rinunciato all'eredità o accettato con beneficio di inventario.
La verifica della presenza di eredi – tuttavia – non può avvenire tramite l'accertamento tramite Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, dove – per fini puramente fiscali – è possibile solo riscontrare la registrazione della dichiarazione di successione a nome del deceduto.
L'istante si sarebbe dovuta adoperare attraverso anche un certificato storico dello stato di famiglia per verificare l'esistenza di figli e/o nipoti ai quali indirizzare la richiesta di compenso maturato, oppure verificare presso i relativi registri (presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il decesso) se vi fossero o memo accettazioni o rinuncia, almeno al momento della presentazione della istanza di liquidazione.
Tale argomentazione non permette di accogliere il ricorso, atteso che insufficiente risulta la prova in ordine all'esistenza o meno di eredi dell'imputato deceduto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta il ricorso.
2) compensa le spese di lite.
Verbale chiuso alle ore 15:20.
Il Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3