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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6783/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fiorella Loforese e Remo Pezzuto;
Parte_1
opponente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.7.2024, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l.
30.7.2010 n. 122 avverso l'avviso di addebito n. 406.2023.00014237.70 di euro 9.661,16, notificato dall e relativo a contributi e somme CP_1
aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2017 al
31.12.2022 e poi parzialmente annullato in autotutela, chiedendo annullarsi per intero il detto avviso di addebito, dichiararsi non dovuta la
1 residua somma di euro 8.803,94 e disporsi la cancellazione di ufficio dalla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2017 al 18.5.2018.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della opposizione ad avviso di addebito perché
tardivamente proposta.
L'eccezione è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, “contro l'iscrizione a ruolo
il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Detto termine peraltro, per costante insegnamento della S.C., ha natura perentoria, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione, così che il mancato rispetto del termine in esame determina la irretrattabilità del credito: cfr. Cass. 21.6.2024 n. 17188,
Cass. 20.12.2023 n. 35632, Cass. 10.2.2021 n. 3266, Cass.
2.9.2020 n.
18256, Cass. 19.4.2011 n. 8931, Cass. 15.10.2010 n. 21365, Cass. 5.2.2009
n. 2835, Cass.
1.7.2008 n. 17978, Cass. 25.6.2007 n. 14692, Cass.
16.5.2007 n. 11274, Cass. 20.4.2007 n. 9430, Cass. 27.2.2007 n. 4506.
2 Il termine in questione è applicabile anche alla opposizione ad avviso di addebito, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 30 co. 14 d.l.
31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione, proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in cancelleria il 4.7.2024, si rivela tardiva, poiché proposta oltre il perentorio termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, risalente, come attestato dalla documentazione in atti, a data anteriore o comunque non successiva al giorno 2.4.2024, in cui l'istante ha dato atto di avere ricevuto il detto avviso di addebito nella istanza di annullamento inoltrata in pari data all' CP_1
Resta pertanto inammissibile il motivo di opposizione inerente la pretesa insussistenza dell'obbligo contributivo, così come quello inerente la eccepita prescrizione dei contributi maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, mentre la stessa eccezione si rivela ammissibile,
ma nel merito infondata in relazione al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, per non essere decorso da tale data il termine quinquennale di prescrizione previsto in materia contributiva dall'art. 3 co.
9 l.
8.8.1995 n. 335.
L'opposizione ad avviso di addebito, pertanto, deve essere dichiarata in parte inammissibile e per il resto deve essere disattesa perché infondata.
Ne consegue il rigetto delle ulteriori domande attoree, attesa la già
rilevata irretrattabilità del credito, limitatamente alla parte residuata dal parziale annullamento di ufficio operato dall' come attestato dalla CP_1
3 documentazione in atti, in data 4.4.2024, ovvero in epoca anteriore alla instaurazione del presente giudizio.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
dichiara parzialmente inammissibile e nel resto rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all' le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6783/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fiorella Loforese e Remo Pezzuto;
Parte_1
opponente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.7.2024, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l.
30.7.2010 n. 122 avverso l'avviso di addebito n. 406.2023.00014237.70 di euro 9.661,16, notificato dall e relativo a contributi e somme CP_1
aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2017 al
31.12.2022 e poi parzialmente annullato in autotutela, chiedendo annullarsi per intero il detto avviso di addebito, dichiararsi non dovuta la
1 residua somma di euro 8.803,94 e disporsi la cancellazione di ufficio dalla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2017 al 18.5.2018.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della opposizione ad avviso di addebito perché
tardivamente proposta.
L'eccezione è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, “contro l'iscrizione a ruolo
il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Detto termine peraltro, per costante insegnamento della S.C., ha natura perentoria, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione, così che il mancato rispetto del termine in esame determina la irretrattabilità del credito: cfr. Cass. 21.6.2024 n. 17188,
Cass. 20.12.2023 n. 35632, Cass. 10.2.2021 n. 3266, Cass.
2.9.2020 n.
18256, Cass. 19.4.2011 n. 8931, Cass. 15.10.2010 n. 21365, Cass. 5.2.2009
n. 2835, Cass.
1.7.2008 n. 17978, Cass. 25.6.2007 n. 14692, Cass.
16.5.2007 n. 11274, Cass. 20.4.2007 n. 9430, Cass. 27.2.2007 n. 4506.
2 Il termine in questione è applicabile anche alla opposizione ad avviso di addebito, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 30 co. 14 d.l.
31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione, proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in cancelleria il 4.7.2024, si rivela tardiva, poiché proposta oltre il perentorio termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, risalente, come attestato dalla documentazione in atti, a data anteriore o comunque non successiva al giorno 2.4.2024, in cui l'istante ha dato atto di avere ricevuto il detto avviso di addebito nella istanza di annullamento inoltrata in pari data all' CP_1
Resta pertanto inammissibile il motivo di opposizione inerente la pretesa insussistenza dell'obbligo contributivo, così come quello inerente la eccepita prescrizione dei contributi maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, mentre la stessa eccezione si rivela ammissibile,
ma nel merito infondata in relazione al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, per non essere decorso da tale data il termine quinquennale di prescrizione previsto in materia contributiva dall'art. 3 co.
9 l.
8.8.1995 n. 335.
L'opposizione ad avviso di addebito, pertanto, deve essere dichiarata in parte inammissibile e per il resto deve essere disattesa perché infondata.
Ne consegue il rigetto delle ulteriori domande attoree, attesa la già
rilevata irretrattabilità del credito, limitatamente alla parte residuata dal parziale annullamento di ufficio operato dall' come attestato dalla CP_1
3 documentazione in atti, in data 4.4.2024, ovvero in epoca anteriore alla instaurazione del presente giudizio.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
dichiara parzialmente inammissibile e nel resto rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all' le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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