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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. GI UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. FO PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1825 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), nato ad [...], in data [...], e da Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Gueli;
appellanti
CONTRO
(C.F.: ), nata a RO NI (FG), in [...] 19 agosto Controparte_1 CodiceFiscale_3
1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino e dall' avvocato Alessio Costa appellata e appellante incidentale
Oggetto: distanze legali tra edifici e confine.
Conclusioni. Per l'appellante: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 12 settembre 2025, pagine 2-4.
Per l'appellata e appellante incidentale: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
11 settembre 2025, pagine 3-4.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 22 marzo 2023, n. 435, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accolse in parte la domanda formulata da e , intesa a Parte_1 Parte_2 conseguire il ripristino della distanza regolamentare dal confine della sopraelevazione e di due corpi di scala rispettivamente realizzati dalla convenuta sul lastrico solare e sulla sagoma Controparte_1 esterna di un edificio distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Lampedusa e Linosa al foglio
18, particella 1259, sub. 502.
Il primo giudice, sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie controversa del regolamento edilizio del ritenne che la dedotta violazione del Parte_3 distanziamento legale rispetto al confine richiedesse la determinazione in via incidentale di una linea di demarcazione oggettivamente certa tra i fondi in conflitto.
In adesione agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, rilevò un disallineamento del muro di recinzione apparente rispetto alla delimitazione risultante dal frazionamento della particella originariamente comprensiva dei terreni in contesa, nel quale rinvenne la fonte per l'individuazione univoca della linea confinaria.
Dal calcolo strumentale del distacco rispetto al confine catastale ricavò la conformità della sopraelevazione realizzata dalla convenuta ai limiti di posizionamento prescritti dal regolamento edilizio di Ritenne, per contro, che l'edificazione dei due corpi di scala esterni Parte_3 al di là dei termini minimi di distanziamento non potesse trovare giustificazione legale nel principio di prevenzione, del quale predicò l'inoperatività in ragione delle disposizioni regolamentari locali concernenti, non soltanto la necessaria separazione tra fabbricati realizzati su fondi finitimi, ma anche la distanza minima tra le costruzioni e il confine.
Escluso l'esame nel merito dell'eccezione riconvenzionale con cui gli attori avevano dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione della fascia di terreno compresa tra il confine catastale e il muro di recinzione, respinse, altresì, per mancanza di prova, la difesa della convenuta avente ad oggetto l'invocato possesso ventennale di una servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Ordinò, quindi, a l'arretramento dei due corpi di scala nella misura Controparte_1 necessaria al ripristino della distanza regolamentare minima, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali. Pose, da ultimo, a carico di entrambe le parti i costi relativi all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Con atto di citazione, notificato in data 20 ottobre 2023, e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di tre articolati motivi così sintetizzabili:
1) “erroneità della sentenza per avere preso come riferimento, ai fini del calcolo delle distanze legali, non il confine reale risultante dallo stato dei luoghi, bensì il confine catastale”;
2) “erroneità del capo della sentenza che ha dichiarato assorbita e, comunque, tardiva,
l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dagli attori”;
3) erroneità del capo della sentenza che ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ambedue le parti, in quanto svolta nell'interesse di entrambe.
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata in data 16 gennaio 2024, CP_1
ha contestato il gravame, articolando pure tre motivi d'appello incidentale riassumibili nei
[...] seguenti termini: 1) “erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso l'operatività del principio di prevenzione, ritenendolo derogato dalle previsioni del regolamento edilizio del comune di Lampedusa
”; Pt_3
2) “erroneità della sentenza impugnata laddove ha disposto la condanna della signora
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”; Controparte_1
3) “in via subordinata, erroneità della sentenza impugnata laddove ha disposto l'arretramento del corpo scala”.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 14 novembre 2025 - tenutasi ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, giova esaminare le ragioni di critica formulate da e con il gravame principale. Parte_1 Parte_2
5.1 Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, disconoscendo l'attitudine delimitativa del confine apparente, afferma la conformità della sopraelevazione alla mappatura risultante dal dato catastale, benché ad esso la legge assegni una valenza meramente sussidiaria ai fini della determinazione della linea confinaria (art. 950, co. 3, c.c.).
A fronte dell'incontestata esistenza di una demarcazione materiale dei fondi limitrofi,
l'adesione del giudice di primo grado alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio si tradurrebbe in un adattamento correttivo della delimitazione apparente che esula dall'oggetto del regolamento dei confini, ancorché incidentalmente esperito nell'ambito del controllo sull'osservanza delle distanze legali.
La doglianza è infondata.
Il fondamento giuridico dell'azione di regolamento dei confini risiede nella situazione d'incertezza circa l'estensione di fondi finitimi, la cui delimitazione quantitativa sia oggettivamente preclusa dalla promiscuità del possesso della zona confinaria o soggettivamente contestata dalla prospettazione di non corrispondenza del confine apparente con quello reale.
Giova, peraltro, precisare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
“in sede di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel giudizio;
solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali” (Cass. civ., Sez. II, sent. 6 maggio 2013, n. 10501).
E ancora, “In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del
06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810). E' invece del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15603 del 16/05/2022,).
Nel caso di specie, la contestazione formulata dalla convenuta in ordine al posizionamento del muro di divisione tra i terreni in contesa genera una situazione d'incertezza soggettiva di cui s'impone l'incidentale eliminazione nel giudizio concernente l'osservanza delle distanze legali.
Stante l'inidoneità dei titoli di proprietà a sanare l'equivocità dello stato dei luoghi apparente, il riferimento operato dal giudice di Tribunale al frazionamento del lotto originariamente comprensivo delle particelle in conflitto non è precluso dalla valenza sussidiaria del dato catastale, ma trova fondamento nel dovere di ricostruzione della linea di confine alla stregua dei più attendibili elementi di prova utilizzabili.
Il Tribunale ha, in particolare, recepito l'accertamento compiuto dal c.t.u, che ha acquisito il frazionamento originario che ha costituito la particella 911. La particella 911 deriva da un frazionamento del 05/02/1970 che ha diviso l'originaria particella 253, estesa catastalmente mq 2070, nelle particelle 253 derivata, che è quella in cui attualmente ricade il fabbricato di , Controparte_1 estesa catastalmente mq 1475, e nella particella 911 estesa catastalmente mq 595.
In questo modo il Tribunale si è adeguato al condivisibile indirizzo di legittimità alla cui stregua “qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 23 giugno 2020, n. 12322).
Ed ancora: “nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per
l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti” Cass. civ., Sez. II, ord. 30 luglio 2024, n.
21227.
Poiché, sulla scorta di quanto si desume dal suddetto frazionamento, le verifiche strumentali eseguite dal consulente tecnico d'ufficio evidenziano un disallineamento tra la demarcazione apparente e le misurazioni dei fronti di particella indicate nel suddetto atto di frazionamento, l'operazione di calcolo delle distanze deve assumere come termine di riferimento oggettivo la delimitazione delle proprietà limitrofe risultante dalla traslazione correttiva del muro di recinzione erroneamente posizionato.
Deve, dunque, trovare conferma la statuizione con cui il giudice di primo grado, nel rilevare che il distanziamento tra la sopraelevazione edificata dalla convenuta e il confine correttamente rideterminato rispetta la misura minima prescritta dal regolamento edilizio di Parte_3 ha disposto il rigetto della domanda di riduzione in pristino del suddetto corpo di fabbrica formulata dagli attori.
5.2 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'assorbimento e, comunque, la tardività dell'eccezione riconvenzionale d'intervenuto acquisto per usucapione della fascia di terreno compresa tra il confine vero e quello apparente.
In particolare, secondo la prospettata ricostruzione difensiva, l'assorbimento dell'eccezione sarebbe incompatibile con la determinazione giudiziale di un confine non corrispondente a quello materialmente visibile. Al contempo, la deduzione della suddetta fattispecie acquisitiva in seno alla memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. sarebbe giustificata da un interesse difensivo reso attuale dal contenuto della comparsa di risposta depositata dalla controparte.
La doglianza è infondata, anche se la motivazione della sentenza deve essere in parte corretta.
Se è vero che soltanto l'individuazione del confine nella demarcazione apparente avrebbe giustificato l'assorbimento della questione concernente l'acquisto a titolo originario della zona confinaria in virtù del possesso ventennale della medesima, deve, per contro, rilevarsi che la tempestiva prospettazione d'intervenuta usucapione avrebbe imposto la proposizione della relativa eccezione in occasione della prima udienza di trattazione, non a mezzo della memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione, nella formulazione ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado, limita l'oggetto delle precisazioni o modificazioni processualmente ammesse alle sole domande, eccezioni e conclusioni “già proposte”. Il precedente comma 5 individua, invece, nella prima udienza di trattazione il termine per la proposizione da parte dell'attore delle domande e delle eccezioni “che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la sopravvenuta allegazione di una situazione dominicale con attitudine estintiva del contrario diritto del proprietario confinante - in quanto correlata, non soltanto ad un diverso titolo costitutivo, ma anche ad un bene materialmente distinto rispetto all'oggetto della pretesa originaria - esuli dal novero delle modificazioni ammesse ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., dando forma ad un'eccezione riconvenzionale in senso stretto processualmente preclusa se sollevata dall'attore oltre il termine temporale segnato dalla prima udienza di trattazione
(cfr., sia pure con riferimento al testo dell'art. 183 c.p.c. introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, Cass. civ., Sezioni unite, sent. 14 febbraio 2011, n. 3567).
6. Venendo, ora, all'analisi dell'impugnazione incidentale tardiva proposta da CP_1
, l'esame nel merito dei singoli motivi di gravame postula il preliminare vaglio dell'eccezione
[...]
d'inammissibilità formulata dalla controparte.
Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, l'interesse ad impugnare dell'odierna resistente sarebbe insorto, non già in dipendenza della proposizione dell'appello principale, ma in ragione della pubblicazione della sentenza di primo grado, la quale, nel disporre la condanna all'arretramento dei due corpi di scala esterni, avrebbe radicato un autonomo diritto d'impugnazione non suscettibile di essere esercitato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Il fondamento dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva (art. 334 c.p.c.) risiede nella protezione dell'interesse delle parti ad accettare la decisione che pervenga al risultato pratico della reciproca soccombenza, garantendo, al contempo, la riformabilità in peius della pronuncia a prescindere dalla proposizione di impugnazioni con funzione meramente cautelativa.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. VI, ord.
7 luglio 2020, n. 14094).
Deve, pertanto, ritenersi che la fondatezza della pretesa di arretramento dei corpi di scala esterni e il contestuale rigetto della domanda di riduzione in pristino della sopraelevazione realizzata da configurino il rapporto di reciproca soccombenza che giustifica la proposizione Controparte_1 dell'impugnazione incidentale posteriormente alla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c., senza che la pubblicazione della sentenza di primo grado possa isolare un interesse al gravame insensibile all'iniziativa dell'appellante principale.
7. In considerazione del rigetto della censura d'inammissibilità avanzata da Parte_1
e , deve pervenirsi all'esame nel merito delle doglianze fatte valere con il gravame Parte_2 incidentale.
7.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara l'inoperatività del principio di prevenzione in ragione dell'attitudine derogatoria delle disposizioni del regolamento edilizio di che prevedono, non soltanto una Parte_3 distanza tra pareti finestrate non inferiore a 10 metri, ma anche un distacco minimo dal confine pari a 5 metri.
Espone, in particolare, l'appellante che, con riferimento agli immobili ricadenti nella zona territoriale omogenea B del Comune di il suddetto regolamento, oltre ad Parte_3 ammettere l'edificazione secondo il modello della “casa isolata”, contemplerebbe la facoltà di realizzare fabbricati accostati l'uno all'altro e rispettivamente separati per mezzo di muri ciechi comuni disposti sull'allineamento di confine dei rispettivi lotti (cosiddette case “a schiera continua”.
Cfr. comparsa di costituzione e risposta dell'appellante incidentale, pag. 21).
Proprio la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio nella zona territoriale omogenea di pertinenza dell'immobile di sarebbe compatibile con la contestuale operatività del Controparte_1 principio di prevenzione, nel quale dovrebbe rinvenirsi il fondamento legale dell'edificazione delle scale esterne a una distanza inferiore alla metà rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio di
Lampedusa e Linosa.
La doglianza è infondata, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere in parte corretta.
Il regime di distacco legale tra gli edifici previsto dalla disciplina codicistica (articoli 873 e seguenti, c.c.) s'incentra sul riconoscimento al proprietario che costruisce per primo (cosiddetto preveniente) di una triplice facoltà, il cui esercizio condiziona il contenuto degli obblighi di distanziamento gravanti sul vicino che intenda successivamente edificare (cosiddetto prevenuto).
In particolare, è affidata al preveniente l'opzione tra le seguenti alternative: 1) costruire sul confine;
2) costruire ad una distanza dal confine pari ad almeno la metà di quella prevista dalla legge o dai regolamenti locali;
3) costruire ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella legale o regolamentare.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità del principio codicistico della prevenzione è, tuttavia, esclusa allorquando i regolamenti edilizi locali non si limitino a stabilire una distanza minima tra gli edifici, ma contemplino anche un distacco minimo tra i medesimi e il confine, a meno che consentano comunque le costruzioni in aderenza o in appoggio
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, sent. 30 ottobre 2007 n. 22896).
Nel caso di specie, il regolamento comunale di Lampedusa e Linosa, oltre a riprodurre le prescrizioni del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 sul distanziamento minimo assoluto tra pareti finestrate e pareti di fabbricati antistanti, prevede che l'attività edificatoria esercitabile nell'ambito della zona territoriale omogenea B deve conformarsi ad una tipologia costruttiva alternativamente consistente: nell'edificazione sul confine secondo il modello della “schiera continua”; nel mantenimento di un distacco dalla linea confinaria comunque non inferiore a 5 metri (cosiddetta “casa isolata”).
Alla luce di tale ricostruzione interpretativa, deve ritenersi che il principio di prevenzione, pur trovando corrispondenza nella facoltà regolamentare di costruzione in aderenza, sia integrato dalla previsione di una distanza minima assoluta rispetto al confine, la quale preclude in ogni caso al preveniente il mantenimento di un distacco inferiore rispetto alla soglia prescritta.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che, ove i regolamenti edilizi comunali, oltre a disciplinare il posizionamento dei fabbricati rispetto al confine, consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio, “il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, avendo la detta prescrizione lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco tra costruzioni, senza escludere la possibilità di costruzioni in aderenza o in comunione del muro sul confine” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 6 novembre 2014, n. 23693; Cass. civ., Sez. II, sent.
11 dicembre 2015, n. 25032; Cass. civ., Sez. II, ord. 14 maggio 2018, n. 11664; Cass. civ., Sez. II, ord. 29 maggio 2019, n. 14705).
Poiché il regolamento comunale di pur ammettendo la tipologia edilizia Parte_3 della schiera continua, esige un distacco tra le costruzioni e il confine non inferiore a quello minimo assoluto, il mantenimento dei corpi di scala ad una distanza dalla linea confinaria inferiore a 5 metri non trova fondamento nell'integrazione normativa tra la disciplina codicistica della prevenzione e la fonte secondaria locale.
Deve, quindi, trovare conferma la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ordinato l'arretramento delle strutture esterne di accesso al primo piano e alla terrazza dell'edificio di proprietà dell'appellata.
7.2 Venendo all'analisi del terzo motivo di gravame incidentale - il cui esame s'impone in questa sede per ragioni di coerenza motivazionale - l'appellante censura la sentenza Controparte_1 di primo grado nella parte in cui, omettendo di valutare l'eccessiva onerosità dell'arretramento dei corpi di scala, dispone la condanna al ripristino del distanziamento regolamentare in luogo del risarcimento per equivalente del danno patito dagli attori.
Anche tale doglianza è infondata.
La tutela ripristinatoria esperibile a fronte della violazione delle distanze legali tra edifici sottende una pretesa che presenta i caratteri propri della realità, la quale, a sua volta, condiziona le forme di eliminazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto. Proprio in considerazione della natura della situazione sostanziale fatta valere con l'azione prevista dall'art. 872, co. 2, c.c., deve escludersi che l'interesse al ripristino del diritto reale leso sia compatibile con il limite di eccessiva onerosità previsto dalla legge in materia di reintegrazione in forma specifica.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “l'art. 2058, co. 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 17 febbraio 2012, n. 2359. Cfr., altresì, Cass. civ., Sezioni unite, sent. 20 maggio 2016, n. 10499).
La lesione conseguente all'edificazione dei corpi di scala ad una distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta dal regolamento edilizio locale non può, dunque, essere rimossa mediante la compensazione per equivalente del pregiudizio patito dagli appellanti, la cui pretesa è insensibile al grado di onerosità della condanna al ripristino disposta dal giudice di primo grado.
7.3 E' infondato il secondo motivo di gravame incidentale, avente ad oggetto la condanna dell'appellata all'integrale refusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 controparte.
A fronte della pluralità della complessità delle domande proposte dal è stata ritenuta Pt_1 fondata della domanda di ripristino avente ad oggetto i corpi di scala esterni sicchè il rigetto dell'istanza di tutela concernente la sopraelevazione realizzata dalla convenuta non configura il presupposto della reciproca soccombenza e quindi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
8. Deve, da ultimo, essere respinto il terzo motivo di gravame fatto valere dagli appellanti principali, i quali censurano l'erroneità della statuizione con cui il primo giudice pone a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Le valutazioni specialistiche operate dal nominato consulente rispondono al comune interesse delle parti al superamento dell'incertezza sul confine tra i fondi in conflitto, la cui estensione quantitativa condiziona l'equilibrio dei rapporti sostanziali delineato dalla pronuncia definitiva sulla pretesa ripristinatoria formulata dagli attori. In ragione dell'identità dell'interesse alla quantificazione strumentale della distanza tra le costruzioni e il confine, deve, dunque, trovare conferma la paritaria distribuzione tra le parti degli oneri economici sostenuti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
9. Per le considerazioni svolte, la sentenza di primo grado deve essere confermata. 10. L'esito dei gravami - e, quindi, la sostanziale soccombenza reciproca – giustifica invece la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza 22 marzo 2023, n. 435, resa dal Tribunale di Agrigento, appellata da e , con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2023, nonché, in via Parte_1 Parte_2 incidentale, da;
Controparte_1 compensa per intero tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
FO PI GI UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. GI UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. FO PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1825 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), nato ad [...], in data [...], e da Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Gueli;
appellanti
CONTRO
(C.F.: ), nata a RO NI (FG), in [...] 19 agosto Controparte_1 CodiceFiscale_3
1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino e dall' avvocato Alessio Costa appellata e appellante incidentale
Oggetto: distanze legali tra edifici e confine.
Conclusioni. Per l'appellante: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 12 settembre 2025, pagine 2-4.
Per l'appellata e appellante incidentale: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
11 settembre 2025, pagine 3-4.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 22 marzo 2023, n. 435, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accolse in parte la domanda formulata da e , intesa a Parte_1 Parte_2 conseguire il ripristino della distanza regolamentare dal confine della sopraelevazione e di due corpi di scala rispettivamente realizzati dalla convenuta sul lastrico solare e sulla sagoma Controparte_1 esterna di un edificio distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Lampedusa e Linosa al foglio
18, particella 1259, sub. 502.
Il primo giudice, sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie controversa del regolamento edilizio del ritenne che la dedotta violazione del Parte_3 distanziamento legale rispetto al confine richiedesse la determinazione in via incidentale di una linea di demarcazione oggettivamente certa tra i fondi in conflitto.
In adesione agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, rilevò un disallineamento del muro di recinzione apparente rispetto alla delimitazione risultante dal frazionamento della particella originariamente comprensiva dei terreni in contesa, nel quale rinvenne la fonte per l'individuazione univoca della linea confinaria.
Dal calcolo strumentale del distacco rispetto al confine catastale ricavò la conformità della sopraelevazione realizzata dalla convenuta ai limiti di posizionamento prescritti dal regolamento edilizio di Ritenne, per contro, che l'edificazione dei due corpi di scala esterni Parte_3 al di là dei termini minimi di distanziamento non potesse trovare giustificazione legale nel principio di prevenzione, del quale predicò l'inoperatività in ragione delle disposizioni regolamentari locali concernenti, non soltanto la necessaria separazione tra fabbricati realizzati su fondi finitimi, ma anche la distanza minima tra le costruzioni e il confine.
Escluso l'esame nel merito dell'eccezione riconvenzionale con cui gli attori avevano dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione della fascia di terreno compresa tra il confine catastale e il muro di recinzione, respinse, altresì, per mancanza di prova, la difesa della convenuta avente ad oggetto l'invocato possesso ventennale di una servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Ordinò, quindi, a l'arretramento dei due corpi di scala nella misura Controparte_1 necessaria al ripristino della distanza regolamentare minima, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali. Pose, da ultimo, a carico di entrambe le parti i costi relativi all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Con atto di citazione, notificato in data 20 ottobre 2023, e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di tre articolati motivi così sintetizzabili:
1) “erroneità della sentenza per avere preso come riferimento, ai fini del calcolo delle distanze legali, non il confine reale risultante dallo stato dei luoghi, bensì il confine catastale”;
2) “erroneità del capo della sentenza che ha dichiarato assorbita e, comunque, tardiva,
l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dagli attori”;
3) erroneità del capo della sentenza che ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ambedue le parti, in quanto svolta nell'interesse di entrambe.
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata in data 16 gennaio 2024, CP_1
ha contestato il gravame, articolando pure tre motivi d'appello incidentale riassumibili nei
[...] seguenti termini: 1) “erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso l'operatività del principio di prevenzione, ritenendolo derogato dalle previsioni del regolamento edilizio del comune di Lampedusa
”; Pt_3
2) “erroneità della sentenza impugnata laddove ha disposto la condanna della signora
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”; Controparte_1
3) “in via subordinata, erroneità della sentenza impugnata laddove ha disposto l'arretramento del corpo scala”.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 14 novembre 2025 - tenutasi ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, giova esaminare le ragioni di critica formulate da e con il gravame principale. Parte_1 Parte_2
5.1 Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, disconoscendo l'attitudine delimitativa del confine apparente, afferma la conformità della sopraelevazione alla mappatura risultante dal dato catastale, benché ad esso la legge assegni una valenza meramente sussidiaria ai fini della determinazione della linea confinaria (art. 950, co. 3, c.c.).
A fronte dell'incontestata esistenza di una demarcazione materiale dei fondi limitrofi,
l'adesione del giudice di primo grado alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio si tradurrebbe in un adattamento correttivo della delimitazione apparente che esula dall'oggetto del regolamento dei confini, ancorché incidentalmente esperito nell'ambito del controllo sull'osservanza delle distanze legali.
La doglianza è infondata.
Il fondamento giuridico dell'azione di regolamento dei confini risiede nella situazione d'incertezza circa l'estensione di fondi finitimi, la cui delimitazione quantitativa sia oggettivamente preclusa dalla promiscuità del possesso della zona confinaria o soggettivamente contestata dalla prospettazione di non corrispondenza del confine apparente con quello reale.
Giova, peraltro, precisare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
“in sede di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel giudizio;
solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali” (Cass. civ., Sez. II, sent. 6 maggio 2013, n. 10501).
E ancora, “In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del
06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810). E' invece del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15603 del 16/05/2022,).
Nel caso di specie, la contestazione formulata dalla convenuta in ordine al posizionamento del muro di divisione tra i terreni in contesa genera una situazione d'incertezza soggettiva di cui s'impone l'incidentale eliminazione nel giudizio concernente l'osservanza delle distanze legali.
Stante l'inidoneità dei titoli di proprietà a sanare l'equivocità dello stato dei luoghi apparente, il riferimento operato dal giudice di Tribunale al frazionamento del lotto originariamente comprensivo delle particelle in conflitto non è precluso dalla valenza sussidiaria del dato catastale, ma trova fondamento nel dovere di ricostruzione della linea di confine alla stregua dei più attendibili elementi di prova utilizzabili.
Il Tribunale ha, in particolare, recepito l'accertamento compiuto dal c.t.u, che ha acquisito il frazionamento originario che ha costituito la particella 911. La particella 911 deriva da un frazionamento del 05/02/1970 che ha diviso l'originaria particella 253, estesa catastalmente mq 2070, nelle particelle 253 derivata, che è quella in cui attualmente ricade il fabbricato di , Controparte_1 estesa catastalmente mq 1475, e nella particella 911 estesa catastalmente mq 595.
In questo modo il Tribunale si è adeguato al condivisibile indirizzo di legittimità alla cui stregua “qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 23 giugno 2020, n. 12322).
Ed ancora: “nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per
l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti” Cass. civ., Sez. II, ord. 30 luglio 2024, n.
21227.
Poiché, sulla scorta di quanto si desume dal suddetto frazionamento, le verifiche strumentali eseguite dal consulente tecnico d'ufficio evidenziano un disallineamento tra la demarcazione apparente e le misurazioni dei fronti di particella indicate nel suddetto atto di frazionamento, l'operazione di calcolo delle distanze deve assumere come termine di riferimento oggettivo la delimitazione delle proprietà limitrofe risultante dalla traslazione correttiva del muro di recinzione erroneamente posizionato.
Deve, dunque, trovare conferma la statuizione con cui il giudice di primo grado, nel rilevare che il distanziamento tra la sopraelevazione edificata dalla convenuta e il confine correttamente rideterminato rispetta la misura minima prescritta dal regolamento edilizio di Parte_3 ha disposto il rigetto della domanda di riduzione in pristino del suddetto corpo di fabbrica formulata dagli attori.
5.2 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'assorbimento e, comunque, la tardività dell'eccezione riconvenzionale d'intervenuto acquisto per usucapione della fascia di terreno compresa tra il confine vero e quello apparente.
In particolare, secondo la prospettata ricostruzione difensiva, l'assorbimento dell'eccezione sarebbe incompatibile con la determinazione giudiziale di un confine non corrispondente a quello materialmente visibile. Al contempo, la deduzione della suddetta fattispecie acquisitiva in seno alla memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. sarebbe giustificata da un interesse difensivo reso attuale dal contenuto della comparsa di risposta depositata dalla controparte.
La doglianza è infondata, anche se la motivazione della sentenza deve essere in parte corretta.
Se è vero che soltanto l'individuazione del confine nella demarcazione apparente avrebbe giustificato l'assorbimento della questione concernente l'acquisto a titolo originario della zona confinaria in virtù del possesso ventennale della medesima, deve, per contro, rilevarsi che la tempestiva prospettazione d'intervenuta usucapione avrebbe imposto la proposizione della relativa eccezione in occasione della prima udienza di trattazione, non a mezzo della memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione, nella formulazione ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado, limita l'oggetto delle precisazioni o modificazioni processualmente ammesse alle sole domande, eccezioni e conclusioni “già proposte”. Il precedente comma 5 individua, invece, nella prima udienza di trattazione il termine per la proposizione da parte dell'attore delle domande e delle eccezioni “che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la sopravvenuta allegazione di una situazione dominicale con attitudine estintiva del contrario diritto del proprietario confinante - in quanto correlata, non soltanto ad un diverso titolo costitutivo, ma anche ad un bene materialmente distinto rispetto all'oggetto della pretesa originaria - esuli dal novero delle modificazioni ammesse ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., dando forma ad un'eccezione riconvenzionale in senso stretto processualmente preclusa se sollevata dall'attore oltre il termine temporale segnato dalla prima udienza di trattazione
(cfr., sia pure con riferimento al testo dell'art. 183 c.p.c. introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, Cass. civ., Sezioni unite, sent. 14 febbraio 2011, n. 3567).
6. Venendo, ora, all'analisi dell'impugnazione incidentale tardiva proposta da CP_1
, l'esame nel merito dei singoli motivi di gravame postula il preliminare vaglio dell'eccezione
[...]
d'inammissibilità formulata dalla controparte.
Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, l'interesse ad impugnare dell'odierna resistente sarebbe insorto, non già in dipendenza della proposizione dell'appello principale, ma in ragione della pubblicazione della sentenza di primo grado, la quale, nel disporre la condanna all'arretramento dei due corpi di scala esterni, avrebbe radicato un autonomo diritto d'impugnazione non suscettibile di essere esercitato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Il fondamento dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva (art. 334 c.p.c.) risiede nella protezione dell'interesse delle parti ad accettare la decisione che pervenga al risultato pratico della reciproca soccombenza, garantendo, al contempo, la riformabilità in peius della pronuncia a prescindere dalla proposizione di impugnazioni con funzione meramente cautelativa.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. VI, ord.
7 luglio 2020, n. 14094).
Deve, pertanto, ritenersi che la fondatezza della pretesa di arretramento dei corpi di scala esterni e il contestuale rigetto della domanda di riduzione in pristino della sopraelevazione realizzata da configurino il rapporto di reciproca soccombenza che giustifica la proposizione Controparte_1 dell'impugnazione incidentale posteriormente alla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c., senza che la pubblicazione della sentenza di primo grado possa isolare un interesse al gravame insensibile all'iniziativa dell'appellante principale.
7. In considerazione del rigetto della censura d'inammissibilità avanzata da Parte_1
e , deve pervenirsi all'esame nel merito delle doglianze fatte valere con il gravame Parte_2 incidentale.
7.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara l'inoperatività del principio di prevenzione in ragione dell'attitudine derogatoria delle disposizioni del regolamento edilizio di che prevedono, non soltanto una Parte_3 distanza tra pareti finestrate non inferiore a 10 metri, ma anche un distacco minimo dal confine pari a 5 metri.
Espone, in particolare, l'appellante che, con riferimento agli immobili ricadenti nella zona territoriale omogenea B del Comune di il suddetto regolamento, oltre ad Parte_3 ammettere l'edificazione secondo il modello della “casa isolata”, contemplerebbe la facoltà di realizzare fabbricati accostati l'uno all'altro e rispettivamente separati per mezzo di muri ciechi comuni disposti sull'allineamento di confine dei rispettivi lotti (cosiddette case “a schiera continua”.
Cfr. comparsa di costituzione e risposta dell'appellante incidentale, pag. 21).
Proprio la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio nella zona territoriale omogenea di pertinenza dell'immobile di sarebbe compatibile con la contestuale operatività del Controparte_1 principio di prevenzione, nel quale dovrebbe rinvenirsi il fondamento legale dell'edificazione delle scale esterne a una distanza inferiore alla metà rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio di
Lampedusa e Linosa.
La doglianza è infondata, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere in parte corretta.
Il regime di distacco legale tra gli edifici previsto dalla disciplina codicistica (articoli 873 e seguenti, c.c.) s'incentra sul riconoscimento al proprietario che costruisce per primo (cosiddetto preveniente) di una triplice facoltà, il cui esercizio condiziona il contenuto degli obblighi di distanziamento gravanti sul vicino che intenda successivamente edificare (cosiddetto prevenuto).
In particolare, è affidata al preveniente l'opzione tra le seguenti alternative: 1) costruire sul confine;
2) costruire ad una distanza dal confine pari ad almeno la metà di quella prevista dalla legge o dai regolamenti locali;
3) costruire ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella legale o regolamentare.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità del principio codicistico della prevenzione è, tuttavia, esclusa allorquando i regolamenti edilizi locali non si limitino a stabilire una distanza minima tra gli edifici, ma contemplino anche un distacco minimo tra i medesimi e il confine, a meno che consentano comunque le costruzioni in aderenza o in appoggio
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, sent. 30 ottobre 2007 n. 22896).
Nel caso di specie, il regolamento comunale di Lampedusa e Linosa, oltre a riprodurre le prescrizioni del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 sul distanziamento minimo assoluto tra pareti finestrate e pareti di fabbricati antistanti, prevede che l'attività edificatoria esercitabile nell'ambito della zona territoriale omogenea B deve conformarsi ad una tipologia costruttiva alternativamente consistente: nell'edificazione sul confine secondo il modello della “schiera continua”; nel mantenimento di un distacco dalla linea confinaria comunque non inferiore a 5 metri (cosiddetta “casa isolata”).
Alla luce di tale ricostruzione interpretativa, deve ritenersi che il principio di prevenzione, pur trovando corrispondenza nella facoltà regolamentare di costruzione in aderenza, sia integrato dalla previsione di una distanza minima assoluta rispetto al confine, la quale preclude in ogni caso al preveniente il mantenimento di un distacco inferiore rispetto alla soglia prescritta.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che, ove i regolamenti edilizi comunali, oltre a disciplinare il posizionamento dei fabbricati rispetto al confine, consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio, “il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, avendo la detta prescrizione lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco tra costruzioni, senza escludere la possibilità di costruzioni in aderenza o in comunione del muro sul confine” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 6 novembre 2014, n. 23693; Cass. civ., Sez. II, sent.
11 dicembre 2015, n. 25032; Cass. civ., Sez. II, ord. 14 maggio 2018, n. 11664; Cass. civ., Sez. II, ord. 29 maggio 2019, n. 14705).
Poiché il regolamento comunale di pur ammettendo la tipologia edilizia Parte_3 della schiera continua, esige un distacco tra le costruzioni e il confine non inferiore a quello minimo assoluto, il mantenimento dei corpi di scala ad una distanza dalla linea confinaria inferiore a 5 metri non trova fondamento nell'integrazione normativa tra la disciplina codicistica della prevenzione e la fonte secondaria locale.
Deve, quindi, trovare conferma la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ordinato l'arretramento delle strutture esterne di accesso al primo piano e alla terrazza dell'edificio di proprietà dell'appellata.
7.2 Venendo all'analisi del terzo motivo di gravame incidentale - il cui esame s'impone in questa sede per ragioni di coerenza motivazionale - l'appellante censura la sentenza Controparte_1 di primo grado nella parte in cui, omettendo di valutare l'eccessiva onerosità dell'arretramento dei corpi di scala, dispone la condanna al ripristino del distanziamento regolamentare in luogo del risarcimento per equivalente del danno patito dagli attori.
Anche tale doglianza è infondata.
La tutela ripristinatoria esperibile a fronte della violazione delle distanze legali tra edifici sottende una pretesa che presenta i caratteri propri della realità, la quale, a sua volta, condiziona le forme di eliminazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto. Proprio in considerazione della natura della situazione sostanziale fatta valere con l'azione prevista dall'art. 872, co. 2, c.c., deve escludersi che l'interesse al ripristino del diritto reale leso sia compatibile con il limite di eccessiva onerosità previsto dalla legge in materia di reintegrazione in forma specifica.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “l'art. 2058, co. 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 17 febbraio 2012, n. 2359. Cfr., altresì, Cass. civ., Sezioni unite, sent. 20 maggio 2016, n. 10499).
La lesione conseguente all'edificazione dei corpi di scala ad una distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta dal regolamento edilizio locale non può, dunque, essere rimossa mediante la compensazione per equivalente del pregiudizio patito dagli appellanti, la cui pretesa è insensibile al grado di onerosità della condanna al ripristino disposta dal giudice di primo grado.
7.3 E' infondato il secondo motivo di gravame incidentale, avente ad oggetto la condanna dell'appellata all'integrale refusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 controparte.
A fronte della pluralità della complessità delle domande proposte dal è stata ritenuta Pt_1 fondata della domanda di ripristino avente ad oggetto i corpi di scala esterni sicchè il rigetto dell'istanza di tutela concernente la sopraelevazione realizzata dalla convenuta non configura il presupposto della reciproca soccombenza e quindi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
8. Deve, da ultimo, essere respinto il terzo motivo di gravame fatto valere dagli appellanti principali, i quali censurano l'erroneità della statuizione con cui il primo giudice pone a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Le valutazioni specialistiche operate dal nominato consulente rispondono al comune interesse delle parti al superamento dell'incertezza sul confine tra i fondi in conflitto, la cui estensione quantitativa condiziona l'equilibrio dei rapporti sostanziali delineato dalla pronuncia definitiva sulla pretesa ripristinatoria formulata dagli attori. In ragione dell'identità dell'interesse alla quantificazione strumentale della distanza tra le costruzioni e il confine, deve, dunque, trovare conferma la paritaria distribuzione tra le parti degli oneri economici sostenuti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
9. Per le considerazioni svolte, la sentenza di primo grado deve essere confermata. 10. L'esito dei gravami - e, quindi, la sostanziale soccombenza reciproca – giustifica invece la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza 22 marzo 2023, n. 435, resa dal Tribunale di Agrigento, appellata da e , con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2023, nonché, in via Parte_1 Parte_2 incidentale, da;
Controparte_1 compensa per intero tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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