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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio, acquisite le note autorizzate sostitutive dell'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.408/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maraglino, gusta Parte_1
procura speciale in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Commissario Straordinario p.t. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza giusta procura generale alle liti per CP_2
atto notar di Roma del 22/3/024. Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 6/1/2025 si è Parte_1
rivolto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la irripetibilità dell'indebito di € 4.504,50, di cui l' aveva richiesto la restituzione con atto del 30/9/2024, nel CP_3 quale si evidenziava la erogazione nell'anno 2022 della maggiorazione sociale ex art. 38 legge n.
448/2001, sulla pensione di inabilità civile di cui era titolare, non spettante a causa dell'avvenuto superamento dei limiti di reddito.
A sostegno della domanda ha dedotto:
-la irripetibilità della somma richiesta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di indebiti di natura assistenziale secondo cui agli stessi non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'articolo 2033 c.c., bensì il principio di settore secondo il quale è esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, valendo, in particolare, per
1 l'indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, il principio secondo cui la ripetibilità ricorre solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- la irripetibilità della somma richiesta in considerazione del fatto che il superamento del prescritto limite reddituale derivava da quanto percepito nell'anno 2021 a titolo di retribuzioni dalla moglie che aveva presentato regolare dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Persona_2
Entrate, sicchè tali redditi erano perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del D.L. n. CP_3
269/2033,conv. in L. n. 326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo che la richiesta di CP_3 recupero era tempestiva ai sensi dell'art. 13 legge n. 412/1991, applicabile anche all'indebito assistenziale;
che nel caso di specie la rideterminazione dell'importo spettante a titolo di maggiorazione sociale era una conseguenza dell'ordinario meccanismo di verifica in conseguenza dell'acquisizione dei dati reddituali del coniuge, che erano conoscibili solo nell'anno successivo rispetto a quello di produzione dei redditi.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta dell' , acquisite note di CP_3
trattazione, la causa è stata quindi decisa.
2.Il Tribunale rileva che l'indebito per il quale quali l' ha avanzato in via stragiudiziale CP_3
richiesta di restituzione in data 30/9/2024 trae origine dalla erogazione al ricorrente, sulla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 di cui è titolare, della maggiorazione sociale ex art. 38, comma 4, legge n. 448/2001, risultata non dovuta per l'anno 2022, atteso il superamento del prescritto limite reddituale, pari, per i beneficiari coniugati, ad € 9.990,49 per una maggiorazione sociale piena, il cui importo, superato tale le limite, va progressivamente riducendosi, fino ad azzerarsi una volta superato il limite di € 14.701,00.
Al reddito del ricorrente, costituito dalla pensione di inabilità, il cui importo è pari ad € 3.931,74 per il 2022, deve infatti sommarsi il reddito percepito dal coniuge nell'anno 2021, pari ad € 10.602,00, giusta quanto disposto dall'art 35, comma 8, del d.l. n 207/2008, conv. in legge n, 14/2009, come modificato dall'art 13 , comma 6, lettere a) e b) del d.l. 78/2010, conv. in legge n., 122/2010, secondo cui «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal
2 coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
Pertanto, la maggiorazione sociale, corrisposta per l'anno 2022 nell'importo mensile di € 358,94, spetta al ricorrente nel minore importo di € 22.78.
3.Rileva il Tribunale che la Suprema Corte, con orientamento risalente e consolidato ( v. Cass
23/1/2008, n.1446), ha affermato che “nel settore della previdenza ed assistenza obbligatorie, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Tale principio è posto a fondamento anche delle pronunzie in materia della Corte Costituzionale, allorchè, pur affermando (v ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" .
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare ( v. sentenze n. 39/1993 e n. 431/1993).
3.1.Sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che viene in rilievo nel caso di specie, la Suprema Corte ha più volte ribadito che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato “ ( v.
Cass 15/10/2019, n. 26036), “come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di
3 coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" ( v. Cass. 9/11/2018, n. 28771).
3.2.Con preciso riferimento alla maggiorazione sociale ex art. 38 legge n. 448/2001, la Suprema
Corte ha ribadito che la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” ( v. Cass. 20/5/2021, n. 13915; Cass
23/2/2022, n. 5983, che ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto applicabile nella materia de qua la disciplina dell'indebito di cui all'art. 13, legge. n. 412/1991, che abilita l'ente previdenziale a ripetere entro l'anno successivo quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto).
3.3. Rileva, poi, il Tribunale che l'art.15 d.l. n.78/2009, conv. in legge n. 102/2009, ha previsto che dal 1 gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_3
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_3
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. n.78 del 2010, conv. in legge n.
122/2010, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_3
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_3
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria, sicchè risulta confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_3
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
4 La norma (che ha modificato l'articolo 35, del d.l. n. 207/2008, conv. in legge n. 14/2009) ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_3
Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, al comma 1 , prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_3
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il costituisce l'anagrafe generale delle posizioni Parte_2
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” ( v. Cass. n. 13223/2020, cit., in senso conforme Cass. n.
13915/2021, cit.)
4.Alla luce dei principi e delle disposizioni in precedenza richiamati, ritiene il Tribunale che la maggiorazione sociale erogata al ricorrente non può considerarsi ripetibile fino al provvedimento
5 che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al “dolo comprovato”, risultando, anzi, che i redditi percepiti dal coniuge del ricorrente nell'anno 2021 sono stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il modello 730 presentato il 30/6/2022 (v. dichiarazione reddituale 2022 con ricevuta in calce di avvenuta presentazione).
5.Rileva, infine, il Tribunale che, anche a volere in via di mera ipotesi, considerare applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 13 legge n. 412/1991, la richiesta restitutoria avanzata dall' CP_3
sarebbe tardiva.
Premesso che “ l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve CP_3
procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” ( v. Cass
19/11/2024, n. 29689), rileva il Tribunale che i redditi del coniuge del ricorrente erano conoscibili dal 30/6/2022, mentre la richiesta di restituzione è stata avanzata in data 30/9/2024.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere accolto..
6..Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non ripetibili le somme richieste dall' al CP_3
ricorrente con la nota del 30/9/2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €1.350,00 per compensi oltre CP_3
rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente..
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio, acquisite le note autorizzate sostitutive dell'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.408/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maraglino, gusta Parte_1
procura speciale in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Commissario Straordinario p.t. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza giusta procura generale alle liti per CP_2
atto notar di Roma del 22/3/024. Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 6/1/2025 si è Parte_1
rivolto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la irripetibilità dell'indebito di € 4.504,50, di cui l' aveva richiesto la restituzione con atto del 30/9/2024, nel CP_3 quale si evidenziava la erogazione nell'anno 2022 della maggiorazione sociale ex art. 38 legge n.
448/2001, sulla pensione di inabilità civile di cui era titolare, non spettante a causa dell'avvenuto superamento dei limiti di reddito.
A sostegno della domanda ha dedotto:
-la irripetibilità della somma richiesta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di indebiti di natura assistenziale secondo cui agli stessi non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'articolo 2033 c.c., bensì il principio di settore secondo il quale è esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, valendo, in particolare, per
1 l'indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, il principio secondo cui la ripetibilità ricorre solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- la irripetibilità della somma richiesta in considerazione del fatto che il superamento del prescritto limite reddituale derivava da quanto percepito nell'anno 2021 a titolo di retribuzioni dalla moglie che aveva presentato regolare dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Persona_2
Entrate, sicchè tali redditi erano perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del D.L. n. CP_3
269/2033,conv. in L. n. 326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo che la richiesta di CP_3 recupero era tempestiva ai sensi dell'art. 13 legge n. 412/1991, applicabile anche all'indebito assistenziale;
che nel caso di specie la rideterminazione dell'importo spettante a titolo di maggiorazione sociale era una conseguenza dell'ordinario meccanismo di verifica in conseguenza dell'acquisizione dei dati reddituali del coniuge, che erano conoscibili solo nell'anno successivo rispetto a quello di produzione dei redditi.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta dell' , acquisite note di CP_3
trattazione, la causa è stata quindi decisa.
2.Il Tribunale rileva che l'indebito per il quale quali l' ha avanzato in via stragiudiziale CP_3
richiesta di restituzione in data 30/9/2024 trae origine dalla erogazione al ricorrente, sulla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 di cui è titolare, della maggiorazione sociale ex art. 38, comma 4, legge n. 448/2001, risultata non dovuta per l'anno 2022, atteso il superamento del prescritto limite reddituale, pari, per i beneficiari coniugati, ad € 9.990,49 per una maggiorazione sociale piena, il cui importo, superato tale le limite, va progressivamente riducendosi, fino ad azzerarsi una volta superato il limite di € 14.701,00.
Al reddito del ricorrente, costituito dalla pensione di inabilità, il cui importo è pari ad € 3.931,74 per il 2022, deve infatti sommarsi il reddito percepito dal coniuge nell'anno 2021, pari ad € 10.602,00, giusta quanto disposto dall'art 35, comma 8, del d.l. n 207/2008, conv. in legge n, 14/2009, come modificato dall'art 13 , comma 6, lettere a) e b) del d.l. 78/2010, conv. in legge n., 122/2010, secondo cui «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal
2 coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
Pertanto, la maggiorazione sociale, corrisposta per l'anno 2022 nell'importo mensile di € 358,94, spetta al ricorrente nel minore importo di € 22.78.
3.Rileva il Tribunale che la Suprema Corte, con orientamento risalente e consolidato ( v. Cass
23/1/2008, n.1446), ha affermato che “nel settore della previdenza ed assistenza obbligatorie, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Tale principio è posto a fondamento anche delle pronunzie in materia della Corte Costituzionale, allorchè, pur affermando (v ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" .
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare ( v. sentenze n. 39/1993 e n. 431/1993).
3.1.Sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che viene in rilievo nel caso di specie, la Suprema Corte ha più volte ribadito che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato “ ( v.
Cass 15/10/2019, n. 26036), “come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di
3 coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" ( v. Cass. 9/11/2018, n. 28771).
3.2.Con preciso riferimento alla maggiorazione sociale ex art. 38 legge n. 448/2001, la Suprema
Corte ha ribadito che la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” ( v. Cass. 20/5/2021, n. 13915; Cass
23/2/2022, n. 5983, che ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto applicabile nella materia de qua la disciplina dell'indebito di cui all'art. 13, legge. n. 412/1991, che abilita l'ente previdenziale a ripetere entro l'anno successivo quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto).
3.3. Rileva, poi, il Tribunale che l'art.15 d.l. n.78/2009, conv. in legge n. 102/2009, ha previsto che dal 1 gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_3
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_3
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. n.78 del 2010, conv. in legge n.
122/2010, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_3
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_3
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria, sicchè risulta confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_3
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
4 La norma (che ha modificato l'articolo 35, del d.l. n. 207/2008, conv. in legge n. 14/2009) ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_3
Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, al comma 1 , prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_3
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il costituisce l'anagrafe generale delle posizioni Parte_2
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” ( v. Cass. n. 13223/2020, cit., in senso conforme Cass. n.
13915/2021, cit.)
4.Alla luce dei principi e delle disposizioni in precedenza richiamati, ritiene il Tribunale che la maggiorazione sociale erogata al ricorrente non può considerarsi ripetibile fino al provvedimento
5 che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al “dolo comprovato”, risultando, anzi, che i redditi percepiti dal coniuge del ricorrente nell'anno 2021 sono stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il modello 730 presentato il 30/6/2022 (v. dichiarazione reddituale 2022 con ricevuta in calce di avvenuta presentazione).
5.Rileva, infine, il Tribunale che, anche a volere in via di mera ipotesi, considerare applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 13 legge n. 412/1991, la richiesta restitutoria avanzata dall' CP_3
sarebbe tardiva.
Premesso che “ l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve CP_3
procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” ( v. Cass
19/11/2024, n. 29689), rileva il Tribunale che i redditi del coniuge del ricorrente erano conoscibili dal 30/6/2022, mentre la richiesta di restituzione è stata avanzata in data 30/9/2024.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere accolto..
6..Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non ripetibili le somme richieste dall' al CP_3
ricorrente con la nota del 30/9/2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €1.350,00 per compensi oltre CP_3
rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente..
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
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