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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18685/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471686 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471686 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471686 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato, per erroneità dei presupposti, un avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018 – 2019 - 2020 n. 112401471686. Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto dal momento che:
a) il provvedimento impugnato trova il suo fondamento nel fatto che, a parere dell'Ufficio, dall'attività istruttoria svolta sarebbe risultato, con riferimento all'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenza previste;
b) come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) del
Comune di Roma: “la dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta”;
c) Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “L'obbligo di presentazione non deve essere assolto se i contribuenti hanno già in passato osservato il relativo adempimento. Le dichiarazioni vanno presentate dai contribuenti solo per comunicare medio tempore eventuali variazioni. Le dichiarazioni, infatti, sono ultrattive e producono effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute sulla loro posizione soggettiva” (cfr. Cass. Civ. 28250/19);
d) Per i giudici di legittimità, pertanto, la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, che possano dare luogo a un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
e) Ebbene, nel caso di specie il Sig. Ricorrente_1 ha acquistato, nel 2013, l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 e, in conformità alla normativa vigente, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione quando ci si è trasferito dopo aver fatto i lavori di ristrutturazione;
f) Da quella data non si hanno notizie di modifiche alla struttura e alla posizione del ricorrente;
g) La articolate ricostruzione in punto di fatto della difesa di parte ricorrente non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa comunale, e ciò con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.;
h) Ne deriva ulteriormente che il gravato avviso di accertamento esecutivo risulta essere stato emesso erroneamente atteso che: da un lato, alcuna omessa dichiarazione è configurabile nel caso di specie;
dall'altro lato, non si comprende a quale titolo debba ritenersi cessato il contratto a far data dal 23.07.2020 visto che il Sig. Ricorrente_1 continua ad abitare in Indirizzo_1 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento in epigrafe indicato. Condanna
l'intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18685/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471686 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471686 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471686 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato, per erroneità dei presupposti, un avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018 – 2019 - 2020 n. 112401471686. Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto dal momento che:
a) il provvedimento impugnato trova il suo fondamento nel fatto che, a parere dell'Ufficio, dall'attività istruttoria svolta sarebbe risultato, con riferimento all'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenza previste;
b) come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) del
Comune di Roma: “la dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta”;
c) Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “L'obbligo di presentazione non deve essere assolto se i contribuenti hanno già in passato osservato il relativo adempimento. Le dichiarazioni vanno presentate dai contribuenti solo per comunicare medio tempore eventuali variazioni. Le dichiarazioni, infatti, sono ultrattive e producono effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute sulla loro posizione soggettiva” (cfr. Cass. Civ. 28250/19);
d) Per i giudici di legittimità, pertanto, la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, che possano dare luogo a un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
e) Ebbene, nel caso di specie il Sig. Ricorrente_1 ha acquistato, nel 2013, l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 e, in conformità alla normativa vigente, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione quando ci si è trasferito dopo aver fatto i lavori di ristrutturazione;
f) Da quella data non si hanno notizie di modifiche alla struttura e alla posizione del ricorrente;
g) La articolate ricostruzione in punto di fatto della difesa di parte ricorrente non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa comunale, e ciò con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.;
h) Ne deriva ulteriormente che il gravato avviso di accertamento esecutivo risulta essere stato emesso erroneamente atteso che: da un lato, alcuna omessa dichiarazione è configurabile nel caso di specie;
dall'altro lato, non si comprende a quale titolo debba ritenersi cessato il contratto a far data dal 23.07.2020 visto che il Sig. Ricorrente_1 continua ad abitare in Indirizzo_1 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento in epigrafe indicato. Condanna
l'intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA.