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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
953/2025 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt. 337
bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
(CF: C.F. 1 1) nata il [...] a [...], Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa, con poteri congiunti e/o disgiunti dagli Avv.ti Anna Pane e Marco Di Mauro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sant'Agnello alla Via A. Balsamo n. 93 in virtù di mandato in calce al presente atto.
E C.F. 2 nato il [...] a [...], residente
,(CF: Email_1
in Massa Lubrense (NA) alla Via Petriere n. 5, rappresentato e difeso, con poteri congiunti e/o disgiunti dagli Avv.ti Liberato Mazzola e dall'Avvocato Daniela Maria Carrella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 261, in virtù di mandato in calce al presente atto. RICORRENTI
NONCHE'
PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto di riservare la causa in decisione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 e Parte_2 hanno dedottoCon ricorso depositato in data 12.05.2025, di aver intrapreso una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
che, nel corso di tale unione, sono nati Persona_1 (Vico Equense 09/11/2016) ed Persona_2 (Vico Equense
06/09/2018); che, per circa 8 anni, le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva ed hanno convissutostabilmente in Sorrento alla Via Montecorbo n. 3, nell'abitazione di proprietà esclusiva della Parte 1 ; che dopo un primo periodo di serena convivenza, purtroppo per sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale e sentimentali, la coppia decideva di separarsi.
Essendo cessato il rapporto sentimentale, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di regolamentare i rapporti con la figlia minore secondo gli accordi indicati in ricorso.
Designato il giudice relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero e fissata l'udienza di comparizione delle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025, il Giudice riservava la causa in decisione.
In ordine alle rispettive posizioni economiche, le parti hanno allegato che la sig.ra Parte_1 è assunta dal Pt_3 con contratto a tempo determinato per svolgere la mansione di barista presso l'unità locale sita in Sorrento, Via Nastro Verde n. 44, percependo un reddito mensile netto di circa €
1.200,00; che percepisce a titolo di assegno familiare la somma di circa € 400,00 al mese;
è proprietaria dell'appartamento sito in Sorrento alla Via Montecorbo n. 3 (risultano versate in atti le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso); mentre il sig.
Pt 2 ha svolto fino al marzo del 2024 la mansione di operaio presso la Società TBA Costruzioni
s.r.l. ed attualmente risulta disoccupato ed in cerca di lavoro e non ha beni immobili di proprietà (lo stesso ha dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i seguenti redditi: Anno 2021: reddito lordo € 15.655. Anno 2022: reddito lordo € 17.915. Anno 2023: reddito lordo € 20.544).
Tanto premesso, risultando le condizioni concordate dalle parti, non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse dei minori, possono essere recepite dal
Tribunale e poste alla base della decisione. Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: prende atto degli accordi intervenuti tra Parte_1 nata il [...] a nato il [...] a [...], e dispone che il regime di
,Sorrento, e Parte_2
(Vico Equense 09/11/2016) ed Persona_2 (Vico affidamento dei minori Persona_1
Equense 06/09/2018), i tempi e modi di permanenza degli stessi presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
1. i figli minori sono affidati in modo congiunto a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita in Sorrento alla Via
Montecorbo n. 3, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2. La sig.ra Parte_1 conserverà la propria residenza presso la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Sorrento alla Via Montecorbo n. 3, con ogni arredo e pertinenza.
3. La Sig.ra Parte_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Parte_1 sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_2 con congruo preavviso.
Ugualmente farà il Sig. Pt_2 nei confronti della Sig.ra Parte_1 in caso di trasferimento della residenza.
4. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli sono regolati come a seguire:
Il padre compatibilmente con le esigenze dei minori e fatti salvi diversi accordi con la madre potrà:
a) fare visita ai figli ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione telefonica alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative della medesima e scolastiche dei minori;
-b) durante l'anno scolastico, trascorrere con i figli due giorni a settimana – il martedì e il giovedì - dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
c) a settimane alterne, trascorrere con i figli il fine settimana dalle ore 08,00 del sabato mattina sino alle ore 18,00 della domenica, con pernotto;
d) per quanto concerne le festività natalizie, trascorrere con i figli ad anni alterni con inversione, anno per anno, dell'ordine di distribuzione delle dette festività, dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio iniziando quest'anno con la madre;
e) sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis;
f) in occasione delle ferie estive, trascorrere con i figli una settimana intera durante il mese di agosto di ogni anno, ovvero per una settimana consecutiva d'inverno (ove esso solo in tale Parte_2
periodo possa svolgere le ferie), ovviamente a condizione che la frequenza scolastica lo permetta. A tal uopo il Sig. Parte_2 comunicherà il periodo prescelto con almeno 30 giorni di preavviso.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Nel caso in cui il Sig. Pt_2 non possa partire per una vacanza durante il periodo estivo, terrà comunque i bambini con sé presso la sua abitazione per una settimana intera.
g) i minori, inoltre, trascorreranno: il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con uno dei due genitori, fatta salva l'auspicabile ipotesi di trascorrerlo con entrambi;
sempre con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché quello della Festa del Papà; sempre con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, nonché quello della Festa della Mamma.
Sono fatti salvi, in ogni caso, impegni e/o esigenze particolari dei minori e/o dei genitori, con conseguente possibilità di mutare il criterio di turnazione, ovviamente previo accordo delle parti e con un preavviso di almeno 10 giorni. Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali delle minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
h) per le altre festività da calendario, i genitori si alterneranno tenendo con sé i figli e dividendosi equamente i giorni festivi.
5. il Sig. Parte_2 provvedarà a concorrere alle spese per il mantenimento ordinario dei figli, in via indiretta, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Parte_1
'[...] dell'importo di € 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. 6. il Sig. Parte_2 provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt. 337
bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
(CF: C.F. 1 1) nata il [...] a [...], Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa, con poteri congiunti e/o disgiunti dagli Avv.ti Anna Pane e Marco Di Mauro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sant'Agnello alla Via A. Balsamo n. 93 in virtù di mandato in calce al presente atto.
E C.F. 2 nato il [...] a [...], residente
,(CF: Email_1
in Massa Lubrense (NA) alla Via Petriere n. 5, rappresentato e difeso, con poteri congiunti e/o disgiunti dagli Avv.ti Liberato Mazzola e dall'Avvocato Daniela Maria Carrella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 261, in virtù di mandato in calce al presente atto. RICORRENTI
NONCHE'
PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto di riservare la causa in decisione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 e Parte_2 hanno dedottoCon ricorso depositato in data 12.05.2025, di aver intrapreso una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
che, nel corso di tale unione, sono nati Persona_1 (Vico Equense 09/11/2016) ed Persona_2 (Vico Equense
06/09/2018); che, per circa 8 anni, le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva ed hanno convissutostabilmente in Sorrento alla Via Montecorbo n. 3, nell'abitazione di proprietà esclusiva della Parte 1 ; che dopo un primo periodo di serena convivenza, purtroppo per sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale e sentimentali, la coppia decideva di separarsi.
Essendo cessato il rapporto sentimentale, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di regolamentare i rapporti con la figlia minore secondo gli accordi indicati in ricorso.
Designato il giudice relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero e fissata l'udienza di comparizione delle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025, il Giudice riservava la causa in decisione.
In ordine alle rispettive posizioni economiche, le parti hanno allegato che la sig.ra Parte_1 è assunta dal Pt_3 con contratto a tempo determinato per svolgere la mansione di barista presso l'unità locale sita in Sorrento, Via Nastro Verde n. 44, percependo un reddito mensile netto di circa €
1.200,00; che percepisce a titolo di assegno familiare la somma di circa € 400,00 al mese;
è proprietaria dell'appartamento sito in Sorrento alla Via Montecorbo n. 3 (risultano versate in atti le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso); mentre il sig.
Pt 2 ha svolto fino al marzo del 2024 la mansione di operaio presso la Società TBA Costruzioni
s.r.l. ed attualmente risulta disoccupato ed in cerca di lavoro e non ha beni immobili di proprietà (lo stesso ha dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i seguenti redditi: Anno 2021: reddito lordo € 15.655. Anno 2022: reddito lordo € 17.915. Anno 2023: reddito lordo € 20.544).
Tanto premesso, risultando le condizioni concordate dalle parti, non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse dei minori, possono essere recepite dal
Tribunale e poste alla base della decisione. Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: prende atto degli accordi intervenuti tra Parte_1 nata il [...] a nato il [...] a [...], e dispone che il regime di
,Sorrento, e Parte_2
(Vico Equense 09/11/2016) ed Persona_2 (Vico affidamento dei minori Persona_1
Equense 06/09/2018), i tempi e modi di permanenza degli stessi presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
1. i figli minori sono affidati in modo congiunto a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita in Sorrento alla Via
Montecorbo n. 3, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2. La sig.ra Parte_1 conserverà la propria residenza presso la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Sorrento alla Via Montecorbo n. 3, con ogni arredo e pertinenza.
3. La Sig.ra Parte_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Parte_1 sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_2 con congruo preavviso.
Ugualmente farà il Sig. Pt_2 nei confronti della Sig.ra Parte_1 in caso di trasferimento della residenza.
4. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli sono regolati come a seguire:
Il padre compatibilmente con le esigenze dei minori e fatti salvi diversi accordi con la madre potrà:
a) fare visita ai figli ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione telefonica alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative della medesima e scolastiche dei minori;
-b) durante l'anno scolastico, trascorrere con i figli due giorni a settimana – il martedì e il giovedì - dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
c) a settimane alterne, trascorrere con i figli il fine settimana dalle ore 08,00 del sabato mattina sino alle ore 18,00 della domenica, con pernotto;
d) per quanto concerne le festività natalizie, trascorrere con i figli ad anni alterni con inversione, anno per anno, dell'ordine di distribuzione delle dette festività, dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio iniziando quest'anno con la madre;
e) sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis;
f) in occasione delle ferie estive, trascorrere con i figli una settimana intera durante il mese di agosto di ogni anno, ovvero per una settimana consecutiva d'inverno (ove esso solo in tale Parte_2
periodo possa svolgere le ferie), ovviamente a condizione che la frequenza scolastica lo permetta. A tal uopo il Sig. Parte_2 comunicherà il periodo prescelto con almeno 30 giorni di preavviso.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Nel caso in cui il Sig. Pt_2 non possa partire per una vacanza durante il periodo estivo, terrà comunque i bambini con sé presso la sua abitazione per una settimana intera.
g) i minori, inoltre, trascorreranno: il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con uno dei due genitori, fatta salva l'auspicabile ipotesi di trascorrerlo con entrambi;
sempre con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché quello della Festa del Papà; sempre con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, nonché quello della Festa della Mamma.
Sono fatti salvi, in ogni caso, impegni e/o esigenze particolari dei minori e/o dei genitori, con conseguente possibilità di mutare il criterio di turnazione, ovviamente previo accordo delle parti e con un preavviso di almeno 10 giorni. Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali delle minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
h) per le altre festività da calendario, i genitori si alterneranno tenendo con sé i figli e dividendosi equamente i giorni festivi.
5. il Sig. Parte_2 provvedarà a concorrere alle spese per il mantenimento ordinario dei figli, in via indiretta, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Parte_1
'[...] dell'importo di € 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. 6. il Sig. Parte_2 provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato